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Document 32007R1191
Commission Regulation (EC) No 1191/2007 of 11 October 2007 derogating, for the 2006/07 wine year, from Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Regolamento (CE) n. 1191/2007 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2007 , che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
Regolamento (CE) n. 1191/2007 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2007 , che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
GU L 267 del 12.10.2007, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007
12.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1191/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2007
che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di fornire un sostegno alla distillazione volontaria di vino in alcole per uso alimentare. Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione di tale distillazione, fissando in particolare, nell’articolo 63 bis, paragrafo 10, la data entro la quale deve essere distillato il vino consegnato alla distilleria. |
(2) |
In alcuni Stati membri, i volumi conferiti alla distillazione dai produttori di vino durante la campagna 2006/07 sono stati nettamente superiori a quelli conferiti abitualmente. Ne è conseguita una saturazione della capacità delle distillerie, ragione per cui la distillazione non può essere ultimata entro il termine previsto. Per ovviare a tale situazione, è opportuno prorogare di un mese il periodo consentito per la distillazione. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2006/07, il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro e non oltre il 31 ottobre della campagna successiva.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).