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Document 32007R1099
Council Regulation (EC) No 1099/2007 of 18 September 2007 amending Regulation (EC) No 601/2004 laying down certain control measures applicable to fishing activities in the area covered by the Convention on the conservation of Antarctic marine living resources
Regolamento (CE) n. 1099/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico
Regolamento (CE) n. 1099/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico
GU L 248 del 22.9.2007, p. 11–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
22.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2007 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (2) attua talune misure di conservazione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (di seguito «CCAMLR»). |
(2) |
In occasione della ventitreesima, della ventiquattresima e della venticinquesima riunione annuale svoltesi nel novembre 2004, nel novembre 2005 e nel novembre 2006, la CCAMLR ha adottato una serie di modifiche delle misure di conservazione, in particolare al fine di migliorare i requisiti per il rilascio delle licenze, proteggere l’ambiente, intensificare la ricerca scientifica sul Dissostichus spp. e lottare contro la pesca illegale. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 601/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 601/2004 è modificato come segue.
1) |
All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro tre giorni dalla data in cui è rilasciato il permesso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative al peschereccio oggetto del permesso:
Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, per quanto possibile, le seguenti informazioni relative ai pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:
La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato della CCAMLR.» |
2) |
All’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ogni Stato membro verifica le informazioni di cui al paragrafo 2 alla luce dei dati ricevuti attraverso i sistemi SCP operanti a bordo dei pescherecci comunitari battenti la sua bandiera. Esso trasmette tali informazioni per via elettronica al segretariato della CCAMLR entro due giorni dalla data di ricevimento delle stesse con modalità riservata in conformità delle regole sulla riservatezza fissate dalla CCAMLR.» |
3) |
È inserito il seguente nuovo articolo: «Articolo 5 bis Notifica dell’intenzione di partecipare alla pesca del krill Tutte le parti contraenti che intendono partecipare alla pesca del krill nella zona della convenzione informano il segretariato della loro intenzione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR, immediatamente prima della stagione in cui intendono avviare l’attività di pesca.» |
4) |
All’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora un peschereccio comunitario intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR. Lo Stato membro non avvia una nuova attività di pesca in attesa del completamento della procedura fissata dalla CCAMLR per l’esame di tale attività di pesca. La notifica dello Stato membro è corredata di tutte le informazioni di cui esso dispone fra quelle in appresso indicate:
|
5) |
Sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 7 bis Disposizioni speciali per la pesca sperimentale I pescherecci che partecipano alla pesca sperimentale sono soggetti alle seguenti disposizioni speciali supplementari:
Articolo 7 ter Programma di marcatura 1. I pescherecci che partecipano alla pesca sperimentale attuano un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:
2. Gli austromerluzzi marcati e liberati non sono calcolati nell’ambito dei limiti delle catture.» |
6) |
All’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Al più tardi entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono per via informatica alla CCAMLR, con copia alla Commissione, la dichiarazione delle catture e dello sforzo presentata da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nella Comunità. Ogni dichiarazione specifica il periodo di dichiarazione delle catture considerato.» |
7) |
All’articolo 9, il paragrafo 5 è soppresso. |
8) |
All’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla fine di ogni mese civile gli Stati membri comunicano i dati previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 alla CCAMLR, con copia alla Commissione.» |
9) |
All’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla fine di ogni mese gli Stati membri trasmettono le notifiche ricevute alla CCAMLR.» |
10) |
All’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, le catture totali effettuate l’anno precedente dai pescherecci comunitari battenti la loro bandiera, ripartite per peschereccio.» |
11) |
All’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri aggregano i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per rettangoli di 10 × 10 miglia nautiche e per periodi di 10 giorni e li trasmettono alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno.» |
12) |
All’articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Entro il 25 settembre di ogni anno i pescherecci comunitari che praticano la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, i dati relativi alle attività di pesca e alle catture di granchi effettuate anteriormente al 31 agosto dello stesso anno. 2. I dati relativi alle catture effettuate dopo il 31 agosto di ogni anno sono trasmessi alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro due mesi dalla chiusura dell’attività di pesca.» |
13) |
All’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 25 settembre di ogni anno i pescherecci comunitari che praticano la pesca del calamaro (Martialia hyadesi) nella sottozona statistica FAO 48.3 trasmettono alla CCAMLR, con copia alla Commissione, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per l’attività in questione. I dati comprendono di uccelli e mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi.» |
14) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 26 bis Rapporto di avvistamento di navi 1. Qualora il comandante di una nave provvista di licenza avvisti altri pescherecci all’interno della zona della convenzione, per quanto possibile egli dovrebbe raccogliere il maggior numero di informazioni su tali avvistamenti, tra cui:
2. I comandanti trasmettono quanto prima un rapporto contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera trasmette al segretariato della CCAMLR i rapporti in questione qualora la nave avvistata abbia praticato attività INN secondo le norme della CCAMLR.» |
15) |
All’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente sezione, si presume che un peschereccio di una parte contraente abbia praticato attività INN che hanno compromesso l’efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR se:
|
16) |
All’articolo 30, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari in conformità del diritto nazionale e comunitario affinché:
2. Sono vietate le seguenti attività:
|
17) |
L’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Regime per promuovere l’osservanza delle misure di conservazione CCAMLR a livello nazionale 1. Fatta salva la responsabilità principale dello Stato di bandiera, gli Stati membri adottano le misure appropriate, fatti salvi i propri regolamenti e leggi applicabili, e conformemente agli stessi, al fine di:
2. Allo scopo di contribuire all’attuazione di tale misura di conservazione, gli Stati membri trasmettono tempestivamente alle parti contraenti del segretariato della CCAMLR ed alle parti non contraenti che cooperano con la CCAMLR, ai fini dell’attuazione del regime di documentazione delle catture di Dissostichus spp., relazioni sulle azioni e misure adottate conformemente al paragrafo 1, inviandone copia alla Commissione.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
R. PEREIRA
(1) Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella GU).
(2) GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16.