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Document 32007R1099

Regolamento (CE) n. 1099/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico

GU L 248 del 22.9.2007, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1099/oj

22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (2) attua talune misure di conservazione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (di seguito «CCAMLR»).

(2)

In occasione della ventitreesima, della ventiquattresima e della venticinquesima riunione annuale svoltesi nel novembre 2004, nel novembre 2005 e nel novembre 2006, la CCAMLR ha adottato una serie di modifiche delle misure di conservazione, in particolare al fine di migliorare i requisiti per il rilascio delle licenze, proteggere l’ambiente, intensificare la ricerca scientifica sul Dissostichus spp. e lottare contro la pesca illegale.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 601/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 601/2004 è modificato come segue.

1)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro tre giorni dalla data in cui è rilasciato il permesso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative al peschereccio oggetto del permesso:

a)

nome del peschereccio interessato;

b)

tipo di nave;

c)

lunghezza;

d)

numero IMO (se assegnato);

e)

luogo e data di costruzione;

f)

precedente bandiera (se del caso);

g)

indicativo internazionale di chiamata;

h)

nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori del peschereccio ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

i)

fotografie a colori del peschereccio che comprendono:

i)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave e l’insieme delle caratteristiche strutturali;

ii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave e l’insieme delle caratteristiche strutturali;

iii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

j)

periodo in cui esso è autorizzato a pescare nella zona della convenzione, con indicazione della data di inizio e di fine delle attività;

k)

zona o zone di pesca;

l)

specie bersaglio;

m)

attrezzi utilizzati;

n)

misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione del dispositivo di controllo satellitare installato a bordo.

Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, per quanto possibile, le seguenti informazioni relative ai pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

a)

nome e indirizzo dell’operatore, se differente dall’armatore o dagli armatori;

b)

nome e nazionalità del comandante e, se del caso, del capopesca;

c)

metodo o metodi di pesca;

d)

larghezza (m);

e)

stazza lorda (t);

f)

sistema di comunicazione utilizzato dal peschereccio e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C);

g)

equipaggio normalmente presente a bordo;

h)

potenza del motore o dei motori principali (kW);

i)

capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3);

j)

qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad esempio la classe ghiaccio).

La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato della CCAMLR.»

2)

All’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni Stato membro verifica le informazioni di cui al paragrafo 2 alla luce dei dati ricevuti attraverso i sistemi SCP operanti a bordo dei pescherecci comunitari battenti la sua bandiera. Esso trasmette tali informazioni per via elettronica al segretariato della CCAMLR entro due giorni dalla data di ricevimento delle stesse con modalità riservata in conformità delle regole sulla riservatezza fissate dalla CCAMLR.»

3)

È inserito il seguente nuovo articolo:

«Articolo 5 bis

Notifica dell’intenzione di partecipare alla pesca del krill

Tutte le parti contraenti che intendono partecipare alla pesca del krill nella zona della convenzione informano il segretariato della loro intenzione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR, immediatamente prima della stagione in cui intendono avviare l’attività di pesca.»

4)

All’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora un peschereccio comunitario intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR. Lo Stato membro non avvia una nuova attività di pesca in attesa del completamento della procedura fissata dalla CCAMLR per l’esame di tale attività di pesca.

La notifica dello Stato membro è corredata di tutte le informazioni di cui esso dispone fra quelle in appresso indicate:

a)

la natura dell’attività di pesca prevista, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un’attività di pesca redditizia;

b)

informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l’abbondanza, le caratteristiche demografiche e l’identità degli stock;

c)

informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell’attività di pesca proposta;

d)

informazioni provenienti da altre attività di pesca nella regione o da attività di pesca analoghe in altre regioni che possano facilitare la valutazione della resa potenziale;

e)

se l’attività di pesca prevista venga effettuata utilizzando reti a strascico e attrezzi analoghi, informazioni sulle conseguenze note e previste di tali attrezzi sugli ecosistemi marini vulnerabili, ivi compresi il bentos e le comunità bentoniche.»

5)

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 bis

Disposizioni speciali per la pesca sperimentale

I pescherecci che partecipano alla pesca sperimentale sono soggetti alle seguenti disposizioni speciali supplementari:

a)

le navi devono rispettare il divieto di scaricare in mare:

i)

olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall’allegato I della convenzione (convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi MARPOL 73/78);

ii)

immondizie;

iii)

residui alimentari non in grado di passare attraverso un’apertura superiore a 25 mm;

iv)

pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d’uovo);

v)

acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

vi)

ceneri di incenerimento;

b)

nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nelle sottozone 88.1 e 88.2 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nelle stesse sottozone;

c)

la pesca di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 è vietata nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

Articolo 7 ter

Programma di marcatura

1.   I pescherecci che partecipano alla pesca sperimentale attuano un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

a)

il Dissostichus spp. deve essere marcato e liberato conformemente alle disposizioni di cui al programma di marcatura della CCAMLR ed al protocollo per il Dissostichus spp. nelle attività di pesca sperimentale. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marcato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, dopo aver marcato la percentuale specificata di Dissostichus spp.;

b)

il programma deve vertere su esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura. Solo gli austromerluzzi in buone condizioni sono marcati. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica quanto più ampia possibile; nelle regioni in cui sono presenti entrambe le specie di Dissostichus la percentuale di marcatura deve per quanto possibile essere proporzionale alle specie e alla dimensione del Dissostichus spp. presente nelle catture;

c)

tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di recapito, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l’esemplare marcato venga nuovamente catturato; a decorrere dal 1o settembre 2007 tutti i marchi utilizzati nella pesca sperimentale saranno forniti dal segretariato;

d)

tutti gli esemplari marcati che vengono ricatturati (ad esempio un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche se sono stati in libertà soltanto per un breve periodo;

e)

tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta una fotografia digitale recante la data, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

f)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dall’uscita della nave dalla zona di pesca;

g)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

2.   Gli austromerluzzi marcati e liberati non sono calcolati nell’ambito dei limiti delle catture.»

6)

All’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Al più tardi entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono per via informatica alla CCAMLR, con copia alla Commissione, la dichiarazione delle catture e dello sforzo presentata da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nella Comunità. Ogni dichiarazione specifica il periodo di dichiarazione delle catture considerato.»

7)

All’articolo 9, il paragrafo 5 è soppresso.

8)

All’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla fine di ogni mese civile gli Stati membri comunicano i dati previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 alla CCAMLR, con copia alla Commissione.»

9)

All’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla fine di ogni mese gli Stati membri trasmettono le notifiche ricevute alla CCAMLR.»

10)

All’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, le catture totali effettuate l’anno precedente dai pescherecci comunitari battenti la loro bandiera, ripartite per peschereccio.»

11)

All’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri aggregano i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per rettangoli di 10 × 10 miglia nautiche e per periodi di 10 giorni e li trasmettono alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno.»

12)

All’articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Entro il 25 settembre di ogni anno i pescherecci comunitari che praticano la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, i dati relativi alle attività di pesca e alle catture di granchi effettuate anteriormente al 31 agosto dello stesso anno.

2.   I dati relativi alle catture effettuate dopo il 31 agosto di ogni anno sono trasmessi alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro due mesi dalla chiusura dell’attività di pesca.»

13)

All’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 25 settembre di ogni anno i pescherecci comunitari che praticano la pesca del calamaro (Martialia hyadesi) nella sottozona statistica FAO 48.3 trasmettono alla CCAMLR, con copia alla Commissione, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per l’attività in questione. I dati comprendono di uccelli e mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi.»

14)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 26 bis

Rapporto di avvistamento di navi

1.   Qualora il comandante di una nave provvista di licenza avvisti altri pescherecci all’interno della zona della convenzione, per quanto possibile egli dovrebbe raccogliere il maggior numero di informazioni su tali avvistamenti, tra cui:

a)

il nome e la descrizione della nave;

b)

l’indicativo di chiamata della nave;

c)

il numero di registrazione e il numero Lloyds/IMO della nave;

d)

lo Stato di bandiera della nave;

e)

fotografie della nave a sostegno del rapporto;

f)

eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate della nave avvistata.

2.   I comandanti trasmettono quanto prima un rapporto contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera trasmette al segretariato della CCAMLR i rapporti in questione qualora la nave avvistata abbia praticato attività INN secondo le norme della CCAMLR.»

15)

All’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini della presente sezione, si presume che un peschereccio di una parte contraente abbia praticato attività INN che hanno compromesso l’efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR se:

a)

ha esercitato attività di pesca nella zona della convenzione senza essere in possesso del permesso di pesca speciale di cui all’articolo 3 o, se non si tratta di un peschereccio comunitario, di una licenza rilasciata in conformità delle pertinenti misure di conservazione della CCAMLR, o ancora in violazione delle condizioni stabilite da tale permesso o licenza;

b)

non ha registrato o dichiarato le catture effettuate nella zona della convenzione in conformità del sistema di dichiarazione applicabile alle attività di pesca praticate o ha trasmesso dichiarazioni false;

c)

ha svolto attività di pesca durante i periodi di chiusura o in zone di divieto in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR;

d)

ha utilizzato attrezzi da pesca vietati in violazione delle vigenti misure di conservazione della CCAMLR;

e)

ha effettuato trasbordi o partecipato ad operazioni di pesca congiunta con pescherecci compresi nell’elenco dei pescherecci INN della CCAMLR, o ha prestato assistenza o riapprovvigionato tali pescherecci;

f)

non ha presentato un valido certificato di cattura di Dissostichus spp. nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 1035/2001;

g)

ha esercitato attività di pesca in contrasto con qualsiasi altra misura di conservazione della CCAMLR in un modo che ha compromesso il conseguimento degli obiettivi della convenzione stabiliti all’articolo XXII della medesima; oppure

h)

ha esercitato, in un modo che ha compromesso il conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione della CCAMLR, attività di pesca in acque adiacenti a isole situate nella zona della convenzione su cui l’esistenza di sovranità nazionale è riconosciuta da tutte le parti contraenti.»

16)

All’articolo 30, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari in conformità del diritto nazionale e comunitario affinché:

a)

ai pescherecci comunitari figuranti nell’elenco dei pescherecci INN non vengano rilasciati permessi di pesca speciali di cui all’articolo 3 per operare nella zona della convenzione;

b)

ai pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci INN non vengano rilasciati licenze o permessi di pesca speciali per operare in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione;

c)

ai pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci INN non sia concessa la loro bandiera;

d)

ai pescherecci figuranti nell’elenco INN sia negato l’accesso ai porti salvo in caso di azioni di esecuzione o di forza maggiore o al fine di prestare assistenza a navi o persone a bordo in situazione di pericolo o difficoltà. Le navi cui è concesso l’ingresso in porto devono essere ispezionate conformemente all’articolo 27;

e)

allorché l’accesso ai porti è concesso a tali navi:

i)

la documentazione ed altre informazioni, inclusi, se del caso, i documenti relativi alle catture di Dissostichus, siano esaminati al fine di verificare la zona in cui la cattura è stata effettuata; se l’origine non può essere verificata in modo adeguato la cattura è trattenuta o qualsiasi sbarco o trasbordo di essa rifiutato; e

ii)

ove possibile,

qualora si accerti che la cattura è stata effettuata in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR, essa sia confiscata,

qualsiasi assistenza a tali navi, compresi il rifornimento di carburante, il riapprovvigionamento e le riparazioni non derivanti da situazioni di emergenza è vietato;

f)

gli importatori, i trasportatori e gli altri settori interessati siano incoraggiati a non effettuare transazioni e trasbordi di pesce catturato da pescherecci figuranti nell’elenco INN.

2.   Sono vietate le seguenti attività:

a)

per i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi da carico comunitarie, in deroga all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, partecipare in qualsiasi maniera a trasbordi o ad operazioni di pesca congiunta con pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci INN, nonché prestare assistenza o riapprovvigionare tali pescherecci;

b)

noleggiare navi figuranti nell’elenco dei pescherecci INN;

c)

importare, esportare o riesportare Dissostichus spp. da pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci INN.»

17)

L’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Regime per promuovere l’osservanza delle misure di conservazione CCAMLR a livello nazionale

1.   Fatta salva la responsabilità principale dello Stato di bandiera, gli Stati membri adottano le misure appropriate, fatti salvi i propri regolamenti e leggi applicabili, e conformemente agli stessi, al fine di:

a)

verificare se persone fisiche o giuridiche sotto la loro giurisdizione praticano le attività INN di cui all’articolo 28;

b)

intraprendere le azioni appropriate qualora siano constatate le attività di cui alla lettera a); e

c)

cooperare ai fini dell’attuazione delle misure e azioni di cui alla lettera a). A tal fine le agenzie pertinenti degli Stati membri possono cooperare per attuare le misure di conservazione della CCAMLR e ricercare la cooperazione dei settori economici che rientrano nella loro giurisdizione.

2.   Allo scopo di contribuire all’attuazione di tale misura di conservazione, gli Stati membri trasmettono tempestivamente alle parti contraenti del segretariato della CCAMLR ed alle parti non contraenti che cooperano con la CCAMLR, ai fini dell’attuazione del regime di documentazione delle catture di Dissostichus spp., relazioni sulle azioni e misure adottate conformemente al paragrafo 1, inviandone copia alla Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella GU).

(2)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16.


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