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Document 32007R0485
Commission Regulation (EC) No 485/2007 of 30 April 2007 fixing the compensatory aid for bananas produced and marketed in the Community in 2006
Regolamento (CE) n. 485/2007 della Commissione, del 30 aprile 2007 , che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2006
Regolamento (CE) n. 485/2007 della Commissione, del 30 aprile 2007 , che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2006
GU L 114 del 1.5.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
1.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 485/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2007
che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo ai produttori comunitari di banane per l'eventuale perdita di reddito è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione ottenuto per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nell'anno di cui trattasi. |
(2) |
A partire dal 1o gennaio 2007, il regolamento (CEE) n. 404/93, modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006, non prevede più il regime di aiuto compensativo per le banane. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2013/2006, l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 continua ad applicarsi nel 2006 con riferimento al suddetto regime. |
(3) |
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane (2), fissa il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg di peso netto di banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento. |
(4) |
Per l'anno 2006 il reddito medio alla produzione, calcolato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall'altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto degli elementi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è stato inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2006. Occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 2006. |
(5) |
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il loro reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario. |
(6) |
Nel corso del 2006, il reddito medio annuo alla produzione proveniente dalla commercializzazione di banane prodotte in Martinica, in Guadalupa, a Creta e in Laconia è risultato significativamente inferiore al reddito medio comunitario. Occorre pertanto concedere un aiuto integrativo nelle regioni produttrici di Martinica, Guadalupa, Creta e Laconia. Tenuto conto dei dati relativi al 2006, che indicano condizioni di commercializzazione particolarmente difficili, è opportuno fissare un aiuto integrativo pari al 75 % della differenza tra il reddito medio comunitario e quello rilevato in fase di commercializzazione dei prodotti in queste regioni. |
(7) |
Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l'importo dell'aiuto compensativo per il 2006. Occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto per il 2006 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità, allo stato fresco, nel corso del 2006 è fissato a 18,56 EUR/100 kg.
2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 13,95 EUR/100 kg per le banane prodotte in Martinica, di 15,42 EUR/100 kg per le banane prodotte in Guadalupa e di 3,58 EUR/100 kg per le banane prodotte a Creta e in Laconia.
Articolo 2
In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri, dopo aver provveduto alle verifiche di cui al medesimo articolo, versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2006 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(2) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).