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Document 32007R0451

Regolamento (CE) n. 451/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007 , che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e alle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese

GU L 109 del 26.4.2007, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 433–436 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/451/oj

26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/8


REGOLAMENTO (CE) N. 451/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e alle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio ha imposto con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e sulle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.   Apertura d’ufficio di un riesame

(2)

Secondo informazioni a disposizione della Commissione, il produttore esportatore cinese Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd («Ningbo Ruyi») cui non era stato accordato, nell’inchiesta iniziale, il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato, a seguito di tale inchiesta ha introdotto talune riforme nella propria struttura e sembrava aver cominciato a operare in condizioni di economia di mercato. In effetti, esistevano prove prima facie sufficienti per supporre che Ningbo Ruyi soddisfacesse i criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si è ritenuto pertanto che fossero mutate le circostanze in base alle quali sono state prese le misure attualmente in vigore e che i cambiamenti fossero di natura durevole.

(3)

Preso atto, dopo avere consultato il Comitato consultivo, che esistevano prove sufficienti per avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») (3) e ha avviato di propria iniziativa un’inchiesta avente il solo scopo di stabilire se Ningbo Ruyi operi in condizioni di economia di mercato e, in tal caso, se il suo margine di dumping e di dazio individuale dovesse basarsi sui suoi propri costi/prezzi interni.

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(4)

La Commissione ha informato ufficialmente Ningbo Ruyi, il suo importatore collegato Jungheinrich AG, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell’industria comunitaria dell’inizio del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(5)

La Commissione ha anche inviato a Ningbo Ruyi un formulario per chiedere lo statuto di impresa che opera in condizioni di economia di mercato (TEM) e un questionario e ha ricevuto risposta nei termini fissati. La Commissione ha raccolto tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per stabilire il TEM e il dumping, le ha analizzate e ha effettuato visite di verifica presso lo stabilimento delle imprese collegate:

Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd, Ninghai,

Ruyi Industries (Hong Kong) Co., Ltd («Ruyi Hong Kong»), Hangzhou,

Jungheinrich Lift Trucks (Shanghai) Co., Ltd («Jungheinrich Shanghai»), Shanghai.

4.   Periodo in cui si è svolta l’inchiesta di riesame

(6)

L’inchiesta relativa al dumping si è svolta tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006 (di seguito «periodo d’inchiesta del riesame» — PIR).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(7)

La definizione del prodotto in esame corrisponde a quella usata nelle inchieste iniziali di cui al considerando 1. Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali («TPM») — non semoventi, usati per movimentare materiali normalmente posti su palette — e dalle loro componenti essenziali, cioè telai e sistemi idraulici, originari della RPC, classificati di solito nei codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010).

2.   Prodotto simile

(8)

Dal riesame in corso è emerso che i TPM prodotti nella RPC da Ningbo Ruyi e venduti sul mercato cinese hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi di quelli esportati verso la Comunità. Tali prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

(9)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, per i produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, o quando sia dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile, il valore normale viene stabilito a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

le decisioni delle imprese sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative ingerenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a certificazione indipendente, conformi ai principi contabili internazionali («principi IAS») e applicati in ogni caso,

assenza di distorsioni dovute al precedente sistema a economia pianificata,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità,

le operazioni di cambio avvengono ai tassi di mercato.

(10)

Ningbo Ruyi ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. È pratica coerente della Comunità esaminare se un gruppo di imprese collegate che producono e/o vendono il prodotto in esame soddisfa, nel complesso, le condizioni per ottenere il TEM. Secondo Ningbo Ruyi, esiste una sola impresa collegata nella RPC — Jungheinrich Shanghai. Ningbo Ruyi ha risposto al formulario per il TEM entro il termine stabilito.

(11)

Nel corso dell’inchiesta, l’industria comunitaria ha sostenuto che sembravano esserci diverse società collegate a Ningbo Ruyi che non erano state debitamente notificate dall’impresa nelle informazioni presentate alla Commissione e nei rendiconti finanziari certificati. L’industria comunitaria, per la quale non aver notificato le imprese collegate nei rendiconti finanziari è un’infrazione delle norme IAS 24 (Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), ha invitato la Commissione a verificare la questione.

(12)

Dalle visite di verifica è emersa l’esistenza di imprese collegate non notificate nei rendiconti finanziari certificati (infrazione a IAS 24) né nelle risposte al formulario TEM né nel questionario. In proposito, si noti che sia il formulario TEM che il questionario chiedevano a Ningbo Ruyi di descrivere la sua struttura societaria e le filiali su scala mondiale (società madre, filiali, altre società collegate, coinvolte o no nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame). Ningbo Ruyi è stata anche invitata a presentare un formulario TEM per ogni filiale o altra società collegata nella RPC che producesse e/o esportasse TPM e a fornire informazioni su tutte le altre imprese collegate.

(13)

Secondo la Relazione dei revisori dei conti e i rendiconti finanziari per l’anno terminato al 31 dicembre 2005 di Ningbo Ruyi («Relazione 2005») e le risposte al formulario TEM e al questionario, Ningbo Ruyi durante il PIR aveva solo tre società collegate: Jungheinrich AG, Jungheinrich Shanghai e Ruyi Hong Kong. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che gli azionisti cinesi di Ningbo Ruyi hanno partecipazioni azionarie di controllo in Ningbo CFA Co., Ltd («Ningbo CFA») e Ningbo Free Trade Zone Ruyi International Trading Co., Ltd («NFTZ»).

(14)

Esistono poi anche altre società di proprietà di parenti degli azionisti cinesi di Ningbo Ruyi: CFA Tools Co., Ltd («CFA Tools»), società con sede a Hong Kong, e Zhejiang Tianyou Import & Export Co., Ltd («Tianyou»).

(15)

Ora, tutte queste società non notificate da Ningbo Ruyi, ai fini del riesame in corso, sono collegate a Ningbo Ruyi. Tre di esse hanno venduto TPM durante il PIR e tutte hanno una licenza commerciale che permette loro di vendere TPM. Sembra che abbiano esportato soprattutto verso paesi esterni alla Comunità. Almeno tre quarti dei volumi di vendita dichiarati da Ningbo Ruyi come vendite nazionali erano in effetti esportazioni effettuate attraverso clienti interni collegati non notificati e clienti non collegati.

(16)

Infine, la natura delle transazioni tra Ningbo Ruyi e Ningbo Jinmao Import & Export Co., Ltd («Ningbo Jinmao»), dichiarata come società collegata nell’inchiesta iniziale (Ningbo Ruyi ha venduto la sua partecipazione azionaria nel novembre 2003), indica che le due società hanno ancora stretti legami nel commercio dei TPM. Ningbo Jinmao ha acquistato oltre la metà dei TPM dichiarati da Ningbo Ruyi come vendite nazionali durante il PIR e ne ha poi rivenduto una notevole quantità a NFTZ, che le ha esportate. NFTZ non ha acquistato alcun TPM direttamente da Ningbo Ruyi. Il fatto che Ningbo Jinmao sia uno dei principali clienti di Ningbo Ruyi e venda gran parte dei suoi acquisti a NFTZ dimostra che Ningbo Ruyi sapeva o avrebbe dovuto sapere che la maggior parte delle vendite a Ningbo Jinmao non dovevano essere vendite interne perché NFTZ, società collegata, esportava i prodotti acquistati da Ningbo Jinmao.

(17)

Qualche tempo dopo la visita di verifica in loco, Ningbo Ruyi ha presentato alcune nuove informazioni concernenti il TEM di alcune di queste società collegate non notificate, sostenendo che doveva ancora essere possibile stabilire il TEM per l’intero gruppo. Gli argomenti addotti sono stati la non intenzionalità della non notifica e l’irrilevanza delle vendite del prodotto in esame effettuate da queste società collegate. Con gli stessi argomenti, anche il partner di Ningbo Ruyi, Jungheinrich AG, ha sostenuto che si dovesse tener conto di queste nuove informazioni e concedere il TEM.

(18)

Che con la tempestiva notifica di società collegate si sia voluto o no ostacolare l’inchiesta, resta che la sostanziale incompletezza delle risposte al questionario è stata tale da rendere impossibile la verifica dell’esistenza o meno di condizioni di economia di mercato per il gruppo Ningbo Ruyi durante le visite di verifica nella RPC. Data l’impossibilità di visite di verifica agli stabilimenti delle società collegate non notificate, la misura in cui il gruppo Ningbo Ruyi è stato coinvolto nei TPM può essere solo oggetto di congetture.

(19)

Il fatto comunque che Ningbo Ruyi abbia omesso di notificare nei suoi rendiconti finanziari tutte le sue società collegate resta un’infrazione a IAS 24. L’obiettivo di IAS 24 è quello di permettere che i rendiconti finanziari di un’impresa possano indicare l’eventualità che eventuali società collegate, transazioni e saldi in sospeso con esse, influenzino la sua posizione finanziaria, le sue perdite o i suoi profitti. Nel quadro di un’inchiesta antidumping, tali indicazioni sono necessarie per permettere alle istituzioni di esaminare se nel complesso un gruppo di società collegate soddisfi le condizioni per il TEM.

(20)

L’infrazione a IAS 24 mostra che la revisione dei rendiconti finanziari di Ningbo Ruyi non è stata effettuata conformemente alle IAS e mette in dubbio l’affidabilità dei conti di Ningbo Ruyi. Con ciò Ningbo Ruyi non potrebbe soddisfare il 2o criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(21)

Sebbene al riesame in corso si possa applicare quanto previsto all’articolo 18 del regolamento di base riguardo alla mancata cooperazione, si noti che la Commissione ha iniziato il riesame su iniziativa propria perché in possesso di elementi di prova che facevano supporre l’avvio per Ningbo Ruyi di condizioni di economia di mercato, cosa che Ningbo Ruyi non è poi riuscita a dimostrare. Di conseguenza, non si ritiene necessario invocare l’articolo 18 del regolamento di base e che basti terminare il riesame mantenendo in vigore l’attuale misura.

D.   FINE DEL RIESAME

(22)

Alla luce dei risultati dell’inchiesta, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile a Ningbo Ruyi, che va quindi mantenuto al livello, pari al 28,5 %, del dazio antidumping definitivo fissato nell’inchiesta iniziale.

E.   COMUNICAZIONE

(23)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si pone fine al presente riesame e si mantiene il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di TPM prodotti da Ningbo Ruyi. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni.

(24)

In seguito alla notifica, l’industria comunitaria ha sostenuto che vanno applicate le disposizioni del regolamento di base (articolo 18) relative alla mancata cooperazione e che Ningbo Ruyi, in quanto produttore esportatore che non ha collaborato, dovrebbe essere penalizzata con il tasso residuo del 46,7 %.

(25)

Secondo Jungheinrich AG e Ningbo Ruyi l’omessa notifica da parte di Ningbo Ruyi di tutte le società collegate è un fatto secondario e involontario, privo di conseguenze sulla situazione finanziaria di Ningbo Ruyi. Ningbo Ruyi dovrebbe pertanto ottenere il TEM o almeno un tasso di dazio individuale rivisto più basso.

(26)

La mancata notifica di tutte le società collegate, soprattutto perché 3 società collegate non notificate su 4 sono coinvolte nel mercato dei TPM e l’altra ha una licenza commerciale che le permette di vendere TPM, non può essere considerata un fatto secondario perché ha impedito di stabilire se tutti i criteri del TEM (e non solo il 2o criterio sulla contabilità) sono stati soddisfatti da tutte le società, conformemente alla pratica normale comunitaria. Il fatto poi che l’omessa notifica di tutte le società collegate fosse involontaria è irrilevante. È incontestabile il fatto che queste società collegate non erano neppure menzionate nei rendiconti finanziari di Ningbo Ruyi e ciò dimostra, di per sé, almeno la non soddisfazione del 2o criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, punto c), del regolamento di base. Pertanto, l’argomento secondo cui l’omessa notifica di tali società collegate rappresenti un fatto secondario, involontario e inincidente non può essere accettato.

(27)

Infine, come indicato al considerando 3, il riesame doveva limitarsi a stabilire se Ningbo Ruyi operasse o no in condizioni di economia di mercato e solo se le fosse stato concesso il TEM sarebbe stato calcolato un nuovo margine di dumping. Poiché a Ningbo Ruyi non è stato concesso il TEM, con questo riesame non si può fissare un nuovo margine di dumping, né superiore né inferiore all’attuale.

(28)

Il presente riesame va pertanto chiuso senza apportare modifiche al regolamento (CE) n. 1174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni transpallet manuali e alle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

(3)  GU C 127 del 31.5.2006, pag. 2.


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