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Document 32007R0102
Commission Regulation (EC) No 102/2007 of 2 February 2007 adopting the specifications of the 2008 ad hoc module on the labour market situation of migrants and their immediate descendants, as provided for by Council Regulation (EC) No 577/98 and amending Regulation (EC) No 430/2005 (Text with EEA relevance )
Regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 28 del 3.2.2007, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 10–14
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 08/05/2008
3.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 102/2007 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2007
che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella sua riunione del giugno 2003 a Salonicco, il Consiglio europeo ha affermato che un'integrazione ben riuscita dei lavoratori migranti contribuisce alla coesione sociale e al benessere economico, nonché ad affrontare le sfide demografiche ed economiche alle quali deve far fronte attualmente l'Unione europea, e ha rilevato l'esigenza di ulteriori progressi in merito. Il Consiglio europeo ha inoltre espressamente richiesto un'analisi accurata e obiettiva di tali aspetti per contribuire allo sviluppo e alla promozione di iniziative politiche per una gestione più efficace della migrazione in Europa. Nel «programma dell'Aia», adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles nel novembre 2004, si è rilevata l'esigenza di politiche di integrazione efficaci. |
(2) |
Come constatato nella «Prima relazione annuale su migrazione e integrazione» (2) la mancanza di accesso all'occupazione è stata identificata come la maggiore barriera all'integrazione e, di conseguenza, come la più importante priorità politica nel quadro delle politiche di integrazione nazionali. |
(3) |
Di conseguenza, al fine di verificare i progressi ottenuti verso gli obiettivi comuni della strategia europea per l'occupazione e del processo di inclusione sociale, è necessaria una serie di dati globali e comparabili sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli. |
(4) |
La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (3), presentata dalla Commissione, prevede, nella sezione 1 «Occupazione», il finanziamento di opportune azioni, incluse azioni di ordine statistico. Il presente regolamento è destinato ad attuare tali azioni. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (4) comprendeva già un modulo ad hoc sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli. L'elenco delle variabili per il presente modulo va definito entro il dicembre 2006. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 384/2005 prevede inoltre che l'applicazione del modulo del 2008 dipenderà dai risultati degli studi di fattibilità da ultimare entro la fine del 2005. Nel settembre 2005, in occasione della riunione dei direttori delle statistiche sociali degli Stati membri, Eurostat ha presentato i risultati di tali studi di fattibilità. Si è concluso che gli Stati membri ed Eurostat debbono avviare la preparazione del modulo del 2008. |
(7) |
Per garantire l'affidabilità e la qualità dei dati da fornire, alcune variabili di cui all'allegato del presente regolamento debbono essere facoltative per gli Stati membri con un campione ridotto di lavoratori migranti. |
(8) |
È necessario modificare le colonne 19/20 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione di dati a partire dal 2006 e l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali (5) al fine di migliorare la pertinenza dell'analisi della situazione occupazionale dei lavoratori migranti grazie alla disponibilità di informazioni sull'anno di arrivo nel paese di accoglienza e sull'età al momento dell'arrivo, che rimangono due variabili esplicative chiave per analizzare il processo di integrazione nel mercato del lavoro. |
(9) |
Le misure indicate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato figura l'elenco particolareggiato delle variabili da raccogliere nel modulo ad hoc 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli.
Articolo 2
Le colonne 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219 dell'allegato sono facoltative per la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia.
Articolo 3
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 430/2005 le colonne 19/20 sono sostituite dal testo seguente:
«YEARESID |
19/20 |
ANNUALE |
|
Anni di residenza nel paese |
Tutti» |
00 |
Nato nel paese |
||||
01-99 |
Numero di anni di residenza nel paese |
||||
Nulla |
Nessuna risposta |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).
(2) COM(2004) 508.
(3) COM(2004) 488.
(4) GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2006 (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 9).
(5) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36.
ALLEGATO
INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO
Specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli
1. |
Stati membri e regioni interessate: tutti. |
2. |
Le variabili saranno codificate come segue. La numerazione delle variabili dell'indagine sulle forze di lavoro nella colonna «Filtro» (C11/14, C17/18, C19/20, C24, C99, C116, C162/165 e C170/171) si riferisce al regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione. La codifica da utilizzare per le colonne 207/208 e 209/210 è la stessa che per le colonne 17/18, 21/22, 39/40 e 150/151 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 430/2005.
|