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Document 32007L0013

    Direttiva 2007/13/CE della Commissione, del 7 marzo 2007 , che modifica l’allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 73 del 13.3.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/13/oj

    13.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 73/10


    DIRETTIVA 2007/13/CE DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 2007

    che modifica l’allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (1), in particolare la prima frase dell’articolo 16,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 71/316/CEE prevede, all’allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), che le lettere maiuscole distintive degli Stati membri devono essere utilizzate per il marchio di verifica prima CEE apposto su uno strumento di misura ed indicante la sua conformità alle prescrizioni CEE.

    (2)

    La direttiva 71/316/CEE prevede, all’allegato II, punto 3.2.1, i disegni per i marchi di verifica prima CEE di cui al punto 3.1 di detto allegato, indicando la forma, le dimensioni ed i contorni delle lettere.

    (3)

    I disegni delle lettere distintive non sono stati forniti nell’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia e nell’atto di adesione del 2003. Conformemente all’allegato II, capitolo 1, punto D1.b, dell’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia e dell’atto di adesione del 2003, i disegni di cui all’allegato II, punto 3.2.1, della direttiva 71/316/CEE sono integrati dalle lettere richieste.

    (4)

    È pertanto necessario modificare l’allegato II, punto 3.2.1, della direttiva 71/316/CEE per includere i disegni delle lettere distintive.

    (5)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, istituito dall’articolo 17 della direttiva 71/316/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato II della direttiva 71/316/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 10 marzo 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


    ALLEGATO

    Nel primo disegno accluso all’allegato II della direttiva 71/316/CEE, le lettere «A, S, FI, CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK» sono integrate dai seguenti disegni:

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