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Document 32007E0677

Azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007 , relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana

GU L 279 del 23.10.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2009; abrogato da 32009E0795

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/677/oj

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/21


AZIONE COMUNE 2007/677/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 25, terzo comma, e l’articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione 1706 (2006) sulla situazione nella regione sudanese del Darfur, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha ribadito di temere che il clima di violenza che attualmente pervade il Darfur possa ripercuotersi negativamente anche sul resto del Sudan e sulla regione circostante, in particolare nel Ciad e nella Repubblica centrafricana, sottolineando altresì che ai fini di una pace duratura nel Darfur occorre regolare gli aspetti inerenti alla sicurezza regionale. Nella risoluzione 1769 (2007), che ha autorizzato il varo di un’operazione ibrida di Unione africana e Nazioni Unite (UA/ONU) nel Darfur (UNAMID), l’UNSC ha affermato la disponibilità a sostenere le proposte del segretario generale dell’ONU inerenti a un’eventuale presenza pluridimensionale dell’ONU nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica centrafricana finalizzata a migliorare la sicurezza della popolazione civile in tali regioni.

(2)

Nelle conclusioni del 23 luglio 2007 il Consiglio ha riaffermato l’impegno a continuare a sostenere gli sforzi prodigati dall’UA e dall’ONU per risolvere il conflitto nella regione sudanese del Darfur, per quanto riguarda sia il processo politico teso al raggiungimento di un accordo globale e sostenibile fra le parti coinvolte nel conflitto sia l’attività di mantenimento della pace svolta da UA e ONU tramite lo spiegamento nel Darfur di un’operazione ibrida UA/ONU. Ha sottolineato di sostenere le attuali iniziative volte alla facilitazione delle attività umanitarie nel Darfur e di essere pronto a valutare l’ipotesi di altre misure, in particolare nel quadro dell’ONU, per assicurare l’inoltro dell’aiuto umanitario e la protezione della popolazione civile.

(3)

Il Consiglio ha inoltre posto in rilievo la dimensione regionale della crisi del Darfur e l’urgente necessità di far fronte all’impatto destabilizzante che la crisi esercita sulla situazione nei paesi limitrofi sotto il profilo umanitario e della sicurezza, e ha confermato il suo sostegno allo spiegamento di una presenza pluridimensionale dell’ONU nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica centrafricana, dichiarandosi disponibile a vagliare l’ipotesi di un’operazione militare «ponte» dell’UE a sostegno di tale presenza pluridimensionale dell’ONU, allo scopo di migliorare la sicurezza in queste aree.

(4)

Nella relazione del 10 agosto 2007 il segretario generale dell’ONU ha proposto di spiegare nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica centrafricana una presenza pluridimensionale, inclusa un’eventuale componente militare dell’UE, tra l’altro allo scopo di migliorare la sicurezza dei rifugiati e degli sfollati interni, agevolare l’inoltro dell’aiuto umanitario e creare condizioni favorevoli agli sforzi di ricostruzione e sviluppo prodigati in queste regioni.

(5)

Il 27 agosto 2007 il presidente dell’UNSC ha fatto, a nome di tale Consiglio, una dichiarazione in cui plaude alle proposte del segretario generale dell’ONU inerenti ad una presenza pluridimensionale nella Repubblica del Ciad orientale e nella Repubblica centrafricana, incluso un eventuale spiegamento militare dell’UE.

(6)

Il 12 settembre 2007 il Consiglio ha approvato il concetto generale relativo a un’eventuale operazione militare dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana.

(7)

Con lettera del 17 settembre 2007 il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ha informato il segretario generale dell’ONU della decisione presa dal Consiglio.

(8)

Le autorità del Ciad e della Repubblica centrafricana si sono espresse favorevolmente circa un’eventuale presenza militare dell’UE nel rispettivo paese.

(9)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1778 (2007) del 25 settembre 2007 ha approvato il varo di una missione dell’ONU nella Repubblica centrafricana e nel Ciad (MINURCAT), autorizzando altresì l’UE a schierare forze in tali paesi per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale. Ha inoltre previsto che, entro sei mesi da tale data, l’UE e l’ONU effettuino una valutazione dei bisogni al fine di definire le modalità relative al seguito, inclusa un’eventuale operazione delle Nazioni Unite.

(10)

Conformemente all’azione comune 2007/108/PESC del Consiglio (1), gli obiettivi politici su cui si basa il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan tengono nel debito conto le ramificazioni regionali del conflitto nel Darfur per quanto attiene alla Repubblica del Ciad e alla Repubblica centrafricana. L’RSUE per il Sudan dovrebbe quindi essere investito di un ruolo d’orientamento politico verso il comandante della forza dell’UE al fine, tra l’altro, di assicurare la coerenza globale delle azioni dell’UE nei confronti del Sudan/Darfur.

(11)

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico sull’operazione militare dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25, terzo comma, del trattato UE.

(12)

A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE, le spese operative derivanti dalla presente azione comune, che abbiano implicazioni nel settore militare o della difesa, dovrebbero essere a carico degli Stati membri a norma della decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2) (in seguito denominata «Athena»).

(13)

L’articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE richiede l’indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi di cui l’Unione europea deve disporre. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per un periodo di dodici mesi costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l’importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate da Athena.

(14)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell’operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione europea conduce un’operazione militare «ponte» nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, in conformità del mandato fissato nell’UNSCR 1778 (2007).

2.   Le forze schierate a tale scopo operano secondo gli obiettivi politici e strategici approvati dal Consiglio del 12 settembre 2007.

Articolo 2

Nomina del comandante dell’operazione dell’UE

Il Tenente generale Patrick NASH è nominato comandante dell’operazione dell’UE.

Articolo 3

Designazione della sede del comando operativo dell’UE

Il comando operativo dell’UE ha sede presso Mont Valérien.

Articolo 4

Nomina del comandante della forza dell’UE

Il Brigadiere generale Jean-Philippe GANASCIA è nominato comandante della forza dell’UE.

Articolo 5

Pianificazione e avvio dell’operazione

La decisione sull’avvio dell’operazione militare dell’UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato UE. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e/o del comandante della forza dell’UE. Il Consiglio, assistito dall’SG/AR, conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell’operazione militare dell’UE.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’Unione europea (CEUMC) relazioni sulla condotta dell’operazione militare dell’UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione dell’UE e/o il comandante della forza dell’UE.

Articolo 7

Direzione militare

1.   Il comitato militare dell’UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell’operazione militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell’operazione dell’UE.

2.   L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell’operazione dell’UE. Esso può, ove necessario, invitare alle sue riunioni il comandante dell’operazione dell’UE e/o il comandante della forza dell’UE.

3.   Il CEUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell’operazione dell’UE.

Articolo 8

Coerenza della risposta dell’UE

1.   La presidenza, l’SG/AR, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE provvedono allo stretto coordinamento delle rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza dell’UE consulta l’RSUE e tiene conto degli orientamenti politici che questi gli indica, in particolare per le questioni che presentano una dimensione politica regionale, tranne quando occorra decidere con urgenza o quando sia in gioco la sicurezza operativa.

Articolo 9

Relazioni con le Nazioni Unite la Repubblica del Ciad, la Repubblica centrafricana e altri attori

1.   L’SG/AR, assistito dall’RSUE e in stretto coordinamento con la presidenza, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, con le autorità del Ciad, con le autorità della Repubblica centrafricana e con i paesi vicini, nonché con gli altri attori pertinenti.

2.   Il comandante dell’operazione dell’UE, in stretto coordinamento con l’SG/AR, si tiene in collegamento con il Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace (DPKO) nelle Nazioni Unite in ordine alle questioni relative alla sua missione.

3.   Il comandante della forza dell’UE tiene, per quanto riguarda le questioni relative alla sua missione, stretti contatti con la MINURCAT e le autorità locali, nonché con altri attori internazionali, ove opportuno.

4.   Fatto salvo l’articolo 12 di Athena, l’SG/AR e i comandanti dell’UE concordano con le Nazioni Unite le modalità di assistenza reciproca e di cooperazione.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione europea e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, paesi terzi possono essere invitati a partecipare all’operazione.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare paesi terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi che saranno conclusi secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato UE. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a suo nome. Quando l’UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.

4.   I paesi terzi che forniscono un contributo militare significativo all’operazione militare dell’UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell’operazione degli Stati membri dell’UE che partecipano all’operazione.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora paesi terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 11

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione, secondo le rispettive competenze, assicurano la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le attività esterne della Comunità, a norma dell’articolo 3 del trattato UE. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Le modalità relative al coordinamento delle attività dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana sono fissate in loco o a Bruxelles secondo i casi.

Articolo 12

Status delle forze dirette dall’UE

Lo status delle forze dirette dall’UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per l’espletamento e il buon andamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato UE. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare gli accordi in questione a suo nome.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell’operazione militare dell’UE sono amministrati da Athena.

2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE è di 99 200 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di Athena è pari al 50 %.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze

1.   L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’operazione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’operazione e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 15

Entrata in vigore e termine

1.   La presente azione comune entra in vigore alla data di adozione.

2.   L’operazione militare dell’UE termina al più tardi dodici mesi dopo aver raggiunto la capacità operativa iniziale. La forza dell’UE comincia a ritirarsi al termine dell’operazione militare dell’UE. Durante il periodo di ritiro la forza dell’UE può continuare a svolgere i compiti affidatele conformemente all’UNSCR 1778 (2007), nei limiti delle sue capacità residue; in particolare, continua ad applicarsi la catena di comando dell’operazione militare dell’UE.

3.   La presente azione comune è abrogata a seguito del ritiro della forza dell’UE conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell’operazione militare dell’UE e fatte salve le disposizioni applicabili di Athena.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 63.

(2)  GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

(3)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/34/CE, Euratom (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 32).


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