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Document 32007E0087

Azione comune 2007/87/PESC del Consiglio, del 7 febbraio 2007 , che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

GU L 35 del 8.2.2007, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 57–60 (MT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/87/oj

8.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/35


AZIONE COMUNE 2007/87/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 2007

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 gennaio 2006, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/49/PESC (1) con cui il sig. Christian Schwarz-Schilling è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.

(2)

Il 25 luglio 2006, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/523/PESC (2), che modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il 7 giugno 2006, il Consiglio ha approvato la politica dell’Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione europea nell’ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato.

(4)

In base al riesame dell’azione comune 2006/49/PESC, è opportuno modificare e prorogare il mandato dell’RSUE per ulteriori quattro mesi fino al 30 giugno 2007.

(5)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.

(6)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune enunciati all’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Christian Schwarz-Schilling quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 30 giugno 2007.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’UE in Bosnia-Erzegovina. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell’attuazione dell’accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina, in conformità del progetto di attuazione della missione dell’Ufficio dell’alto rappresentante, nonché nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la Bosnia-Erzegovina diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all’adesione all’Unione europea.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’UE in Bosnia-Erzegovina, l’RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell’UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell’UE in Bosnia-Erzegovina;

c)

promuovere il coordinamento globale dell’UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell’UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) nel coordinamento degli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e della catena di comando militare dell’ALTHEA (EUFOR);

d)

fornire consulenza politica a livello locale al comandante della forza UE, anche per quanto riguarda la capacità di tipo Unità integrata di polizia, cui l’RSUE può attingere, con l’accordo del detto comandante, senza pregiudizio della catena di comando;

e)

contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell’UE in Bosnia-Erzegovina, anche mediante briefing ai capimissione dell’UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all’attuazione dell’azione dell’UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina;

f)

assicurare la coerenza dell’azione dell’UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell’RSUE costituisce il principale punto di contatto dell’UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD);

g)

avere una visione d’insieme dell’intera gamma di attività in materia di stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) e alla Commissione;

h)

fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM nell’ambito delle sue competenze più generali e del suo ruolo nella catena di comando dell’EUPM;

i)

nel contesto del più ampio approccio della comunità internazionale e delle autorità della Bosnia-Erzegovina in materia di stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all’assistenza al riguardo fornite dall’EUPM, sostenere la preparazione e l’attuazione della ristrutturazione della polizia;

j)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l’interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l’EUPM;

k)

per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l’Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza all’SG/AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;

l)

al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per lo strumento di assistenza preadesione;

m)

sostenere la programmazione di un ufficio dell’RSUE rafforzato nel contesto della chiusura dell’ufficio dell’alto rappresentante (OHR), compresa la consulenza sugli aspetti della transizione relativi all’informazione pubblica, in stretto coordinamento con la Commissione;

n)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani;

o)

avviare un dialogo con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY);

p)

offrire consulenza politica ed i buoni uffici nel quadro del processo di riforma costituzionale.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del suo mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all’RSUE nell’ambito del mandato.

Articolo 5

Alto rappresentante

Il ruolo dell’RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento dell’insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall’accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina e delle successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l’attuazione della pace.

Articolo 6

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 30 giugno 2007 è pari a 770 000 EUR.

2.   Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.

4.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 7

Costituzione della squadra

1.   Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è distaccato del personale dedicato UE che dia l’immagine dell’identità dell’Unione europea e che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’UE in Bosnia-Erzegovina, in particolare nelle questioni politiche, politico-militari e di sicurezza e riguardo alla comunicazione e alle relazioni con i media. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR e con la piena partecipazione della Commissione. L’RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il comando di personale che operi con l’RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE interessata.

3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal distacco sono oggetto di adeguata pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell’UE al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza

1.   L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

2.   Per quanto concerne la sicurezza del personale, l’RSUE, conformemente alla politica dell’Unione europea sulla sicurezza del personale schierato fuori dell’UE a una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, prende tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato ed alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

i)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli, fra l’altro, le misure di sicurezza fisiche, procedurali e operative specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

ii)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

iii)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona delle operazioni, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato del Consiglio alla zona della missione;

iv)

assicurando che siano attuate le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato;

v)

assicurando, ove necessario e nell’ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi UE presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell’area geografica di sua competenza si adotti un’impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale.

Articolo 9

Relazioni

Di norma l’RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. L’RSUE può riferire al Consiglio su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS.

Articolo 10

Coordinamento

1.   Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capimissione che si adoperano al meglio per assistere l’RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

2.   A sostegno delle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori sul campo, migliora la diffusione e condivisione di informazioni tra gli attori dell’UE nel teatro delle operazioni nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 11

Riesame

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione un’ampia relazione sull’esecuzione del mandato entro la metà di maggio del 2007.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 13

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 26 del 31.1.2006, pag. 21.

(2)  GU L 205 del 27.7.2006, pag. 30.

(3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).


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