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Document 32007D0739
2007/739/EC: Council Decision of 22 October 2007 concerning the conclusion of an agreement between the European Community and the Russian Federation on trade in certain steel products
2007/739/CE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio
2007/739/CE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio
GU L 300 del 17.11.2007, p. 51–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/739/oj
17.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2007
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio
(2007/739/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Federazione russa (1), di seguito «APC», è entrato in vigore il 1o dicembre 1997. |
(2) |
A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III di tale accordo, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo. |
(3) |
Nel periodo dal 1995 al 2006, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti dell’APC. È pertanto opportuno concludere un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti. |
(4) |
L’accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.
17.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/52 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA FEDERAZIONE RUSSA,
dall’altra,
parti del presente accordo,
CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato e di cooperazione (di seguito «APC») che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (1), è entrato in vigore il 1o dicembre 1997;
CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea (di seguito «la Comunità») e la Federazione russa (di seguito «la Russia»);
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 21 dell’APC, gli scambi dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, di seguito «CECA», sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo;
CONSIDERANDO che il presente accordo è quello di cui all’articolo 21 dell’APC;
TENENDO PRESENTI il processo di adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all’integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale;
CONSIDERANDO che nel periodo dal 1995 al 2006 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi, è opportuno stipulare un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull’acciaio in conformità del protocollo 1 dell’APC,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio dell’ex CECA.
2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I può essere assoggettato a limiti quantitativi.
3. Il commercio dei prodotti di acciaio non riportati nell’allegato I non è soggetto a limiti quantitativi.
4. Le disposizioni pertinenti dell’APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.
Articolo 2
1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell’allegato II per le esportazioni russe nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A accluso al presente accordo.
2. Le parti decidono che, dal 1o gennaio 2007 all’entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti russi di cui all’allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all’allegato II.
3. È autorizzata l’importazione di quantitativi superiori a quelli indicati nell’allegato II quando l’impossibilità per l’industria siderurgica comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all’allegato I. Su richiesta dell’una o dell’altra parte contraente, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l’entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell’esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all’allegato II.
4. Qualora i paesi candidati aderiscano all’Unione europea prima che sia concluso il presente accordo, le parti valutano l’opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all’allegato II.
Articolo 3
1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all’allegato I sono soggette alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione, rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Russia, e di una prova dell’origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A accluso al presente accordo.
2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all’allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all’allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati a essere riesportati, tali e quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.
3. I limiti quantitativi non utilizzati nel corso del primo anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l’anno di calendario successivo fino al 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II per il gruppo di prodotti in questione per l’anno in cui non sono stati utilizzati. La Russia notifica alla Comunità, entro il 31 marzo dell’anno successivo, se intende avvalersi della presente disposizione.
4. È possibile trasferire fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti a uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Sono inoltre consentiti i trasferimenti tra le categorie SA e SB entro un limite di 25 000 tonnellate. Inoltre, in seguito all’accordo tra le parti, è possibile trasferire tra le categorie SA e SB fino a un massimo di altre 25 000 tonnellate. In seguito alla richiesta della Russia di trasferire queste ulteriori 25 000 tonnellate, la Comunità comunica la propria decisione alla Russia entro un termine ragionevole, possibilmente entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Questi trasferimenti possono aver luogo una volta in un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l’anno di calendario in corso. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 1o maggio.
Articolo 4
1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione:
— |
le autorità della Comunità notificano alla Russia entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d’importazione rilasciate nel corso del mese precedente, |
— |
le autorità russe notificano alla Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente. |
In caso di notevoli divergenze ciascuna parte contraente può chiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che sono avviate senza indugio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia convengono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l’indagine e l’adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d’origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.
3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio.
4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, in via cautelare e previa presentazione di prove sufficienti dell’elusione, a far applicare gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi concordati durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 per l’anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l’anno successivo se il limite per l’anno in corso è esaurito.
5. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:
a) |
se esistono prove sufficienti che i prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati; |
b) |
se viene sufficientemente dimostrata l’esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla loro descrizione o classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione. |
6. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all’elusione del presente accordo.
Articolo 5
1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.
2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e la perdita dei clienti tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
3. La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l’anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
4. Oltre all’obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l’anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell’anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all’allegato I purché non superino i quantitativi indicati nell’allegato II.
Articolo 6
1. Se un prodotto indicato nell’allegato I viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le informazioni utili onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.
2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest’ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell’APC.
3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l’articolo 18 dell’APC.
Articolo 7
1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (di seguito «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all’allegato I e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi per i prodotti di cui all’allegato II.
2. L’origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A accluso al presente accordo figurano le procedure per il controllo dell’origine dei suddetti prodotti.
Articolo 8
1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d’importazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati i dati statistici disponibili sul commercio dei prodotti di cui all’allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni d’importazione rilasciate a norma dell’articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.
2. Ciascuna parte contraente può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.
Articolo 9
1. Fatte salve le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall’applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.
2. Quando il presente accordo prevede l’avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.
3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:
— |
ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all’altra parte contraente, |
— |
se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni, |
— |
le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta, |
— |
le consultazioni mirano a trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall’avvio, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti. |
Articolo 10
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e purché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4. Dopo il 31 dicembre 2008 il presente accordo viene rinnovato automaticamente ogni anno a meno che una parte non notifichi all’altra parte per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza, l’intenzione di denunciare l’accordo. A ogni rinnovo annuale, i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti vengono aumentati del 2,5 %.
2. Ciascuna parte contraente può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che devono essere approvate dall’altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.
3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l’accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.
4. Qualora la Russia dovesse aderire all’OMC prima che scada il presente accordo, quest’ultimo sarà risolto a decorrere dalla data di adesione.
5. Gli allegati, il verbale concordato, le dichiarazioni e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Изготвено в Мафра на двадесет и шести октомври, две хиляди и седма година.
Hecho en Mafra, el veintiseis de octubre de dos mil siete.
V Mafře dne dvacátého šestého října dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Mafra, den seksogtyvende oktober to tusind og syv.
Geschehen zu Mafra am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsieben.
Sõlmitud Mafras kahekümne kuuendal oktoobril kahe tuhande seitsmendal aastal.
Έγινε στη Μάφρα, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Mafra on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and seven.
Fait à Mafra, le vingt-six octobre deux mille sept.
Fatto a Mafra, addì ventisei ottobre duemilasette.
Mafrā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta Mafroje, du tūkstančiai septintųjų metų spalio dvidešimt šeštą dieną.
Kelt Mafrában, a kétezer-hetedik év október havának huszonhatodik napján.
Magħmul f'Mafra, fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Mafra, de zesentwintigste oktober tweeduizendzeven.
Sporządzono w Mafrze dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące siódmego roku.
Feito em Mafra, em vinte e seis de Outubro de dois mil e sete.
Întocmit la Mafra la douăzeci și șase octombrie două mii șapte.
V Mafre dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedem.
V Mafri, šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedem.
Tehty Mafrassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Mafra den tjugosjätte oktober år tjugohundrasju.
Совершено в г. Мафра двадцать шестого октября 2007 г.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Европейскoe coобщнeстbo
За Руската Федерация
Por la Federación de Rusia
Za Ruskou federaci
For Den Russiske Føderation
Für die Russische Föderation
Venemaa Föderatsiooni nimel
Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
For the Russian Federation
Pour la Fédération de Russie
Per la Federazione russa
Krievijas Federācijas vārdā
Rusijos Federacijos vardu
Az Orosz Föderáció részéről
Għall-Federazzjoni Russa
Voor de Russische Federatie
W imieniu Federacji Rosyjskiej
Pela Federação da Rússia
Pentru Federația Rusă
Za Ruskú federáciu
Za Rusko federacijo
Venäjän federaation puolesta
På ryska federationen vägnar
За Pоссийскую Федерацико
(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.
ALLEGATO I
SA. prodotti laminati piatti
SA1. Arrotolati
|
7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225303010 |
|
7225401510 |
|
7225502010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA2. Lamiera pesante
|
7208400010 |
|
7208512010 |
|
7208512091 |
|
7208512093 |
|
7208512097 |
|
7208512098 |
|
7208519100 |
|
7208519810 |
|
7208519891 |
|
7208519899 |
|
7208529100 |
|
7208521000 |
|
7208529900 |
|
7208531000 |
|
7211130000 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208908010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209908010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211233091 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211908010 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
SA4. Prodotti legati
|
7226200010 |
|
7226912000 |
|
7226919100 |
|
7226919900 |
|
7226997010 |
SA5. Lamiere quarto legate
|
7225401230 |
|
7225404000 |
|
7225406000 |
|
7225990010 |
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati
|
7225508000 |
|
7225910010 |
|
7225920010 |
|
7226920010 |
SB. Prodotti lunghi
SB1. Barre
|
7207198010 |
|
7207208010 |
|
7216311000 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
SB2. Vergella
|
7213100000 |
|
7213200000 |
|
7213911000 |
|
7213912000 |
|
7213914100 |
|
7213914900 |
|
7213917000 |
|
7213919000 |
|
7213991000 |
|
7213999000 |
|
7221001000 |
|
7221009000 |
|
7227100000 |
|
7227200000 |
|
7227901000 |
|
7227905000 |
|
7227909500 |
SB3. Altri prodotti lunghi
|
7207191210 |
|
7207191291 |
|
7207191299 |
|
7207205200 |
|
7214200000 |
|
7214300000 |
|
7214911000 |
|
7214919000 |
|
7214991000 |
|
7214993100 |
|
7214993900 |
|
7214995000 |
|
7214997100 |
|
7214997900 |
|
7214999500 |
|
7215900010 |
|
7216100000 |
|
7216210000 |
|
7216220000 |
|
7216401000 |
|
7216409000 |
|
7216501000 |
|
7216509100 |
|
7216509900 |
|
7216990010 |
|
7218992000 |
|
7222111100 |
|
7222111900 |
|
7222118100 |
|
7222118900 |
|
7222191000 |
|
7222199000 |
|
7222309710 |
|
7222401000 |
|
7222409010 |
|
7224900289 |
|
7224903100 |
|
7224903800 |
|
7228102000 |
|
7228201010 |
|
7228201091 |
|
7228209110 |
|
7228209190 |
|
7228302000 |
|
7228304100 |
|
7228304900 |
|
7228306100 |
|
7228306900 |
|
7228307000 |
|
7228308900 |
|
7228602010 |
|
7228608010 |
|
7228701000 |
|
7228709010 |
|
7228800010 |
|
7228800090 |
|
7301100000 |
ALLEGATO II
LIMITI QUANTITATIVI
(in tonnellate) |
||
Prodotti |
2007 |
2008 |
SA. Prodotti laminati piatti |
||
SA1. Arrotolati |
1 042 090 |
1 035 000 |
SA2. Lamiera pesante |
270 820 |
275 000 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
565 770 |
595 000 |
SA4. Prodotti legati |
94 860 |
105 000 |
SA5. Lamiere quarto legate |
20 460 |
25 000 |
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
105 000 |
110 000 |
SB. Prodotti lunghi |
||
SB1. Barre |
55 800 |
55 000 |
SB2. Vergella |
275 000 |
324 000 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
474 200 |
507 000 |
Nota: SA e SB sono categorie di prodotti. Da SA1 a SA6 e da SB1 e SB3 sono gruppi di prodotti. |
VERBALE CONCORDATO N. 1
Nell’ambito del presente accordo, le parti concordano quanto segue:
— |
nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e le autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le parti forniranno dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all’intera Comunità, |
— |
qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità, la Russia collaborerà evitando di rilasciare licenze di esportazione per una data destinazione nel caso in cui le importazioni oggetto di queste licenze siano tali da aggravare i problemi dovuti a una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; rimane inteso che la Russia può continuare a rilasciare licenze per altre destinazioni comunitarie, |
— |
le parti collaboreranno strettamente per evitare variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali per quanto riguarda gli arrotolati (gruppo di prodotti SA1); per evitare di perturbare il mercato comunitario, la Russia privilegerà i suoi acquirenti tradizionali di questi prodotti. Le parti si informeranno immediatamente degli eventuali problemi, |
— |
la Russia terrà debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali. |
DICHIARAZIONE N. 1
La Russia dichiara che, qualora gli operatori russi dovessero creare nella Comunità centri di servizi per l’ulteriore trasformazione dei prodotti importati dalla Russia e contemplati dal presente accordo, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi di cui all’allegato II. In tal caso, la Comunità esaminerà le richieste di aumento e, all’occorrenza, le parti avvieranno consultazioni in merito.
DICHIARAZIONE n. 2
Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta della Russia, la Comunità le fornisce assistenza tecnica per aiutarla ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate dalla Comunità, nei limiti delle risorse assegnate dal bilancio. L’assistenza tecnica è prestata nel quadro di progetti dettagliati concordati fra le parti.
DICHIARAZIONE N. 3
Le parti decidono di non applicare nei confronti dell’altra parte contraente restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o misure analoghe all’esportazione di cascami e avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fatto salvo l’articolo 19 dell’APC.
Fatto salvo il paragrafo precedente, la Russia applica attualmente una tassa sulle esportazioni di cascami e avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fissata al 15 % ma non inferiore a 15 EUR/tonnellata per tutti i prodotti della voce 7204, ad eccezione della sottovoce 7204 41 00 a cui si applica una tassa del 5 %.
Le parti decidono di proseguire i colloqui per trovare una soluzione soddisfacente. Rimane inteso che i limiti quantitativi di cui all’allegato II dell’accordo verrebbero maggiorati del 12 % qualora la Russia abolisse la tassa, o di una percentuale inferiore da stabilirsi in caso di riduzione della tassa, sempre che la Russia non prenda altre misure tali da ostacolare la libera esportazione.
I prodotti che interessano particolarmente la Comunità corrispondono ai seguenti codici: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 e 7204 49 99.
PROTOCOLLO A
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE
Articolo 1
Le autorità competenti della Comunità si impegnano a informare la Russia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) con la descrizione completa dei prodotti contemplati dal presente accordo almeno un mese prima della sua entrata in vigore nella Comunità.
TITOLO II
ORIGINE
Articolo 2
1. I prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia (ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari) da esportare nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo sono accompagnati da un certificato d’origine russa conforme al modello allegato al presente protocollo.
2. Il certificato d’origine, autenticato dagli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa, certifica che i prodotti in causa possono essere considerati originari della Russia.
Articolo 3
Il certificato d’origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa sono tenuti ad accertarsi che i certificati d’origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.
Articolo 4
La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d’origine e quelli che figurano sui documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.
TITOLO III
SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE I
Esportazione
Articolo 5
Le autorità governative competenti della Russia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Russia di prodotti di acciaio contemplati dall’accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato II dell’accordo.
Articolo 6
1. Le licenze di esportazione sono conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l’esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
2. Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l’altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all’allegato II dell’accordo.
Articolo 7
Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.
Articolo 8
1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, tali spedizioni si considerano effettuate alla data in cui i prodotti sono caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.
SEZIONE II
Importazione
Articolo 9
L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati dall’accordo è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione.
Articolo 10
1. La licenza di esportazione è presentata dall’importatore entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello della spedizione delle merci.
2. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l’autorizzazione d’importazione di cui all’articolo 9 entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione, da parte dell’importatore, dell’originale della corrispondente licenza di esportazione.
3. Le autorizzazioni d’importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l’importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. Le autorità competenti della Comunità annullano l’autorizzazione d’importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.
Nondimeno, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell’annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l’immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti stabiliti per il prodotto.
Articolo 11
Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Russia superano i limiti di cui all’allegato II dell’accordo, esse sospendono l’ulteriore rilascio delle autorizzazioni d’importazione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità competenti della Russia e vengono avviate senza indugio consultazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.
TITOLO IV
FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D’ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ
Articolo 12
1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte a inchiostro e in stampatello.
Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l’originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l’indicazione «copia». Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell’accordo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Detto numero è composto dai seguenti elementi:
— |
due lettere che indicano il paese esportatore: RU; |
— |
due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:
|
— |
un numero di una cifra che indica l’anno in questione, corrispondente all’ultima cifra dell’anno, ad esempio «7» per il 2007, |
— |
un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
— |
un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento. |
Articolo 13
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».
Articolo 14
1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può rivolgersi alle autorità russe competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze recano la dicitura «duplicate».
2. I duplicati recano la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
TITOLO V
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 15
La Comunità e la Russia collaborano strettamente all’attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.
Articolo 16
Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Russia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l’autenticità e l’esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.
Articolo 17
La Russia trasmette alla Comunità (Commissione europea) i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti russe autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e degli organismi russi autorizzati a norma della legislazione russa a rilasciare i certificati d’origine, unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. La Russia informa inoltre la Comunità (Commissione europea) di qualsiasi modifica di tali informazioni.
Articolo 18
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d’origine e delle licenze di esportazione, su base casuale oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
2. In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato d’origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità russe competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l’inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all’articolo 2 del presente protocollo.
4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato o la licenza oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nell’ambito del regime definito dall’accordo. La Comunità può inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d’origine, gli organismi russi competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell’accordo.
6. Il ricorso alla procedura di controllo su base casuale descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 19
1. Se dalla procedura di verifica di cui all’articolo 18 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Russia risultano o sembrano risultare una violazione o un’elusione delle disposizioni del presente accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria tempestività, onde prevenire tali infrazioni.
2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità russe competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Russia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell’elusione o della violazione, compresa la vera origine delle merci.
3. Previo accordo tra la Comunità e la Russia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.
4. Nell’ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l’elusione o la violazione del presente accordo. Tali informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra la Russia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Russia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.
5. Se esistono prove sufficienti dell’elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti della Russia e della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.