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Document 32007D0735

    2007/735/CE: Decisione della Commissione, del 4 ottobre 2006 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.681 — Accordo di proroga di Cannes) [notificata con il numero C(2006) 4350] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 296 del 15.11.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/735/oj

    15.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/27


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 ottobre 2006

    relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

    (Caso COMP/C2/38.681 — Accordo di proroga di Cannes)

    [notificata con il numero C(2006) 4350]

    (I testi in lingua tedesca, francese e inglese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/735/CE)

    Il 4 ottobre 2006 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse dell'impresa alla tutela dei propri interessi commerciali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nel caso di specie, che in questo caso sono le lingue di lavoro della Commissione, figura sul sito della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_77.html#i38_681

    (1)

    Sono destinatarie della presente decisione: Elliniki Etairia Prostasias tis Pneymatikis Idioktisias A.E. (AEPI), Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte m.b.H. (AustroMechana), BMG Music Publishing International Ltd, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), Mechanical-Copyright Protection Society Limited (MCPS), Mechanical-Copyright Protection Society Ireland (MCPSI), Nordic Copyright Bureau (NCB), Société Belge des Auteurs Compositeurs et Editeurs (SABAM), Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM), Sociedad General Autores y Editores (SGAE), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Sony/ATV Music Publishing Europe, Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), Stichting Stemra (STEMRA), Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke (SUISA), Universal Music Publishing Group and Warner Chappell Music Ltd, qui di seguito denominati «le parti contraenti dell'accordo di proroga di Cannes».

    (2)

    L'oggetto della procedura era l'accordo di proroga di Cannes, concluso tra le diciotto società in questione (tredici società di gestione dei diritti di riproduzione meccanica di opere musicali e cinque importanti editori musicali, membri di queste società) per disciplinare le relazioni tra di esse in materia di gestione e licenza dei diritti di riproduzione meccanica di opere musicali a società di registrazione per la riproduzione di registrazioni sonore su supporto fisico. Nella valutazione preliminare, la Commissione aveva espresso alcune preoccupazioni circa la compatibilità di due clausole dell'accordo di proroga di Cannes nell'articolo 81 del trattato CE e nell'articolo 53 dell'accordo SEE. La prima clausola prevedeva che prima di concedere una riduzione ad una società discografica nel quadro di un accordo di licenza centralizzato, la società di gestione dei diritti doveva ottenere il consenso scritto del «membro interessato». La seconda clausola vietava alle società di gestione dei diritti di entrare sui mercati dell'editoria musicale o della produzione discografica. La Commissione si preoccupava del fatto che la prima clausola poteva avere l'effetto di rendere molto difficile, o addirittura impossibile, per le società di gestione, concedere riduzioni alle società discografiche, mentre la seconda clausola poteva impedire ogni concorrenza potenziale da parte di società di gestione di diritti sui mercati dell'editoria musicale e della produzione discografica.

    (3)

    La Commissione ritiene che gli impegni offerti dalle parti contraenti l'accordo di proroga di Cannes siano sufficienti per eliminare i problemi di concorrenza individuati. In particolare, le parti hanno riformulato la clausola relativa alle riduzioni, stabilendo che una società di gestione di diritti può decidere di accordare una riduzione, finanziata dalle spese di gestione che trattiene sui diritti dovuti ai suoi membri, con una semplice decisione del suo organo competente, senza dover ottenere il consenso scritto del «membro interessato». Le parti hanno soppresso la clausola che impedisce alle società di gestione dei diritti di lanciarsi sui mercati delle edizioni musicali e della produzione discografica e si sono impegnate a non firmare accordi di effetto equivalente in futuro.

    (4)

    La decisione stabilisce che, considerati gli impegni vincolanti per le parti contraenti dell'accordo di proroga di Cannes, l'intervento della Commissione non sia più giustificato.

    (5)

    Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 18 settembre 2006.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).


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