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Document 32007D0619

    2007/619/CE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 2007 , concernente la non iscrizione dell’1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 4281] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 249 del 25.9.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/619/oj

    25.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/11


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 settembre 2007

    concernente la non iscrizione dell’1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

    [notificata con il numero C(2007) 4281]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/619/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’1,3-dicloropropene.

    (3)

    Gli effetti del l’1,3-dicloropropene sulla salute dell’uomo e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per l’1,3-dicloropropene lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 14 gennaio 2004.

    (4)

    La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 12 maggio 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva 1,3-dicloropropene (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvata il 15 maggio 2007 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sull’1,3-dicloropropene.

    (5)

    Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione, riguardanti in particolare il rilascio nell’ambiente di notevoli quantitativi di impurezze policlorurate, per le quali non si dispone di dati relativi alla persistenza, al comportamento tossicologico, all’assorbimento da parte delle colture, all’accumulo, al destino metabolico e al tenore dei residui. Di conseguenza non è stato dimostrato che l’esposizione dei consumatori sia accettabile e sussiste, per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio, un possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee.

    (6)

    La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni circa i risultati del riesame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Peraltro, nonostante le argomentazioni addotte, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti l’1,3-dicloropropene possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

    (7)

    L’1,3-dicloropropene non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (8)

    Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti l’1,3-dicloropropene siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

    (9)

    Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti l’1,3-dicloropropene non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti l’1,3-dicloropropene rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi dall’adozione della presente decisione.

    (10)

    L’1,3-dicloropropene viene utilizzato in sostituzione del bromuro di metile. A causa del suo alto potenziale di riduzione dell’ozono, il bromuro di metile è oggetto di una graduale messa al bando a norma del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e il suo impiego è sottoposto a rigide limitazioni quantitative per soddisfare gli «usi critici». È probabile quindi che il ritiro dell’1,3-dicloropropene determini nuove richieste di quote per il bromuro di metile. Per il conseguimento degli obiettivi del protocollo di Montreal è opportuno rivedere, entro 18 mesi, il termine per la revoca delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti l’1,3-dicloropropene, in modo da valutare gli effetti concreti di tale ritiro sull’impiego di bromuro di metile.

    (11)

    Durante il periodo del ritiro dal mercato, gli Stati membri devono adottare misure di attenuazione dei rischi per far fronte a eventuali pericoli per la salute dell’uomo e degli animali o per l’ambiente.

    (12)

    La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta di iscrizione dell’1,3-dicloropropene nell’allegato 1.

    (13)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’1,3-dicloropropene non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene siano revocate entro il 20 marzo 2008;

    b)

    a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene.

    Articolo 3

    a)

    Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 20 marzo 2009;

    b)

    Il periodo di cui alla lettera a) è soggetto a riesame e può essere prorogato per un massimo di altri 18 mesi alla luce di eventuali nuovi dati sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il riesame tiene conto della possibile incidenza che la revoca delle attuali autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene produce sugli usi critici previsti per il bromuro di metile dal protocollo di Montreal.

    Articolo 4

    Durante il periodo di moratoria di cui all’articolo 3 gli Stati membri provvedono affinché:

    si presti particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori all’1,3-dicloropropene e ai suoi metaboliti, in vista di future revisioni dei limiti massimi dei residui stabiliti a livello comunitario,

    l’applicazione dei prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene sia effettuata solo da utilizzatori professionali,

    vengano imposte misure di attenuazione dei rischi per garantire la protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità e affinché vengano avviati programmi di monitoraggio per verificare la possibile contaminazione delle acque sotterranee in zone vulnerabili.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

    (3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

    (4)  EFSA Scientific Report (2006) 72, pagg. 1-99, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of 1-3 dichloropropene.


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