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Document 32007D0591

    2007/591/CE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2007 , che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania [notificata con il numero C(2007) 4070] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 222 del 28.8.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/591/oj

    28.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 222/21


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 agosto 2007

    che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania

    [notificata con il numero C(2007) 4070]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/591/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione da applicare per prevenire la diffusione di questa malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria.

    (2)

    La Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di H5N1 in un allevamento di pollame sul territorio del Land della Baviera e ha adottato provvedimenti appropriati in conformità della decisione 2006/415/CE, tra cui l’istituzione delle aree A e B di cui all’articolo 4 di detta decisione.

    (3)

    La Commissione ha esaminato tali provvedimenti in collaborazione con la Germania e ha accertato che i limiti della aree A e B fissati dall’autorità competente di questo Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. Possono pertanto essere confermate le aree A e B in Germania e può essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

    (4)

    La decisione 2006/415/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (3)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/556/CE (GU L 212 del 14.8.2007, pag. 10).


    ALLEGATO

    L’allegato della decisione 2006/415/CE è modificato come segue:

    1.

    Il testo seguente è aggiunto alla parte A:

    «Codice ISO del paese

    Stato membro

    Area A

    Termine ultimo di applicazione dell’art. 4, par. 4, lett. b), punto iii)

    Codice

    (se disponibile)

    Nome

    DE

    GERMANIA

     

    La zona di 10 km istituita attorno al focolaio nel comune di Wachenroth comprende la totalità o parti dei comuni di:

    28.9.2007»

     

     

    CIRCONDARIO DI ERLANGEN-HÖCHSTADT

    BIRKACH

    HÖCHSTADT A.D. AISCH

    LONNERSTADT

    MÜHLHAUSEN

    VESTENBERGSGREUTH

    WACHENROTH

     

     

    CIRCONDARIO DI NEUSTADT A.D. AISCH

    BURGHASLACH

    DACHSBACH

    GUTENSTETTEN

    MARKT TASCHENDORF

    MÜNCHSTEINACH

    UEHLFELD

     

     

    CIRCONDARIO DI BAMBERG

    BURGEBRACH

    BURGWINDHEIM

    POMMERSFELDEN

    SCHLÜSSELFELD

    2.

    Il testo seguente è aggiunto alla parte B:

    «Codice ISO del paese

    Stato membro

    Area B

    Termine ultimo di applicazione dell’art. 4, par. 4, lett. b), punto iii)

    Codice

    (se disponibile)

    Nome

    DE

    GERMANIA

     

    I comuni di:

    28.9.2007»

     

     

    CIRCONDARIO DI ERLANGEN-HÖCHSTADT

    ADELSDORF

    BIRKACH

    GREMSDORF

    HÖCHSTADT A.S. AISCH

    LONNERSTADT

    MÜHLHAUSEN

    VESTENBERGSGREUTH

    WACHENROTH

    WEISENDORF

     

     

    CIRCONDARIO DI NEUSTADT A.D. AISCH

    BAUDENBACH

    BURGHASLACH

    DACHSBACH

    GERHARDSHOFEN

    GUTENSTETTEN

    MARKT TASCHENDORF

    MÜNCHSTEINACH

    SCHEINFELD

    UEHLFELD

     

     

    CIRCONDARIO DI BAMBERG

    BURGEBRACH

    BURGWINDHEIM

    POMMERSFELDEN

    SCHLÜSSELFELD

    STEINACHSRANGEN

     

     

    CIRCONDARIO DI KITZINGEN

    GEISELWIND


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