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Document 32007D0569
2007/569/EC: Commission Decision of 20 August 2007 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat avian influenza in the United Kingdom in 2007 (notified under document number C(2007) 3892)
2007/569/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2007 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007 [notificata con il numero C(2007) 3892]
2007/569/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2007 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007 [notificata con il numero C(2007) 3892]
GU L 217 del 22.8.2007, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2007
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007
[notificata con il numero C(2007) 3892]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2007/569/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. L'articolo 3 bis della decisione 90/424/CEE prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all'adozione di misure di eradicazione dell'influenza aviaria. |
(2) |
Nel 2007 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L'insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure di lotta a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
(3) |
Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all'effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti. |
(4) |
A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità deve ammontare al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro. |
(5) |
Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. Esso ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), non copre più l'influenza aviaria, a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE (3). È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l'erogazione del contributo finanziario al Regno Unito è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione finanziaria della Comunità
1. Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell'adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l'influenza aviaria di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Destinatario
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.
(3) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.