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Document 32007D0502

2007/502/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007 , relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra

GU L 189 del 20.7.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/502/oj

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20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra

(2007/502/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome delle Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che stabilisce anche l’applicazione in via provvisoria dell’accordo a decorrere dal 1o gennaio 2007. L’applicazione in via provvisoria è intesa a consentire agli organismi svizzeri di partecipare ai primi inviti a presentare proposte del settimo programma quadro.

(2)

L’accordo è stato firmato il 27 febbraio 2007.

(3)

L’accordo dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione formale,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   La firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, unitamente all’atto finale, é approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, con riserva di conclusione di detto accordo.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di detto accordo.

2.   Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale a nome della Comunità europea dell’energia atomica, con riserva di conclusione di detto accordo.

Articolo 3

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e a Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, si applica in via provvisoria.

Articolo 4

1.   La Commissione adotta la posizione delle Comunità all’interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall’articolo 10 dell’accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera (1), in merito alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 dell’accordo sull’applicabilità in Svizzera delle norme relative alla creazione delle strutture giuridiche di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

2.   La Commissione adotta la posizione delle Comunità all’interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall’articolo 10 dell’accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera, in merito alle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 dell’accordo che individua le regioni della Svizzera che possono beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «Potenziale di ricerca» del programma specifico «Capacità».

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 313 del 22.11.1985, pag. 6.


ALLEGATO A

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.   Campo di applicazione

Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Agli effetti del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o non, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II.   Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

1.

Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alle parti, in particolare l’accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall’Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

2.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad un’azione indiretta dei settimi programmi quadro CE ed Euratom sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2321/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, dal regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e dall’accordo di sovvenzione e/o dal contratto concluso con la Comunità europea, nell’osservanza del paragrafo 1. Quando la Svizzera partecipa ad un’azione indiretta del settimo programma quadro CE, attuata conformemente agli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, essa è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti, come stabilito nelle pertinenti disposizioni.

3.

I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano ai programmi e/o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca, nell’osservanza del paragrafo 1.

III.   Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1.

Salvo diversa convenzione tra le parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il rispettivo ruolo nei lavori non può essere determinato, queste conoscenze sono proprietà comune delle parti;

b)

la parte proprietaria della conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.

Salvo diversa convenzione tra le parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole seguenti:

a)

in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati, informazioni e risultati tecnici o scientifici per mezzo di riviste, articoli, relazioni e libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

b)

ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle parti.

3.

Salvo diversa convenzione tra le parti, alle informazioni, da non divulgare, si applicano le regole seguenti:

a)

all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;

b)

ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo la parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, informazioni riservate ad organismi o persone poste sotto la sua autorità;

c)

previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche;

d)

le informazioni riservate non documentali e ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di azioni indirette, devono rimanere confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti della natura confidenziale delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);

e)

ciascuna parte si impegna ad assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l’obbligo di non divulgare le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull’obbligo del segreto di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.


(1)  GU L 335 del 30.12.2002, pag. 23.

(2)  GU L 335 del 30.12.2002, pag. 35.


ALLEGATO B

REGOLE FINANZIARIE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO DELLA SVIZZERA DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL PRESENTE ACCORDO

I.   Determinazione della partecipazione finanziaria

1.

Quanto prima, e comunque non oltre il 1o settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

a)

gli importi degli stanziamenti di impegno per i due programmi quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea;

b)

l’importo stimato dei contributi dovuti per la partecipazione della Svizzera ai due programmi quadro, ricavato dal progetto preliminare di bilancio. Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi entro il 31 maggio di ogni esercizio finanziario.

2.

Non appena il bilancio generale è stato adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

II.   Modalità di versamento

1.

Nei mesi di giugno e novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo della Svizzera, per ciascuna richiesta di fondi da versarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, nell’ultimo anno di esecuzione dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell’intero contributo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di fondi.

2.

Il contributo della Svizzera è espresso e versato in euro.

3.

Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi calcolati al tasso interbancario (Euribor) a un mese, riportato alla pagina 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo è versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.

4.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all’attuazione dei due programmi quadro sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità.

III.   Modalità di attuazione

1.

L’importo della partecipazione finanziaria della Svizzera ai due programmi quadro ai sensi dell’articolo 5 del presente accordo resta di norma invariato per tutto l’esercizio finanziario considerato.

2.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d’esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi.

Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l’esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l’ultimo di tali conguagli avrà luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine dei due programmi quadro. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi delle Comunità europee in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione europea.

IV.   Informazioni

1.

Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai due programmi quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

2.

La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all’attuazione dei due programmi quadro messe a disposizione degli Stati membri.


ALLEGATO C

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI AI PROGRAMMI COMUNITARI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO

I.   Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti ai settimi programmi quadro CE ed Euratom stabiliti in Svizzera e con i loro sub-fornitori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II.   Audit

1.

In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (2) del Consiglio, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (3) modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (4), del 7 agosto 2006, nonché con altre disposizioni indicate nel presente accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro sub-fornitori ad opera di agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.

2.

Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3.

La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.

4.

I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza dei settimi programmi quadro CE ed Euratom o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

5.

Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

III.   Controlli in loco

1.

Ai sensi del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche in loco secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 (5) del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.

I controlli e le verifiche in loco sono preparate e svolte dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

3.

Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.

Qualora i partecipanti dei settimi programmi quadro CE ed Euratom s’oppongono ad un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità alla normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.

5.

La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell’eseguire i controlli o le verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta ad informare l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

IV.   Informazione e consultazione

1.

Ai fini della corretta attuazione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, procedono a consultazioni.

2.

Le autorità competenti svizzere informano tempestivamente la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o all’attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V.   Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

VI.   Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7).

VII.   Riscossione ed esecuzione

Le decisioni della Commissione prese ai sensi del settimo programma quadro CE nell’ambito di applicazione del presente accordo che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto a norma dei settimi programmi quadro CE ed Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


Dichiarazione congiunta delle parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE

Le due parti dichiarano che, allo scopo di garantire un’adeguata attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo, la Confederazione svizzera sarà informata per tempo, e con le modalità opportune, dei lavori preparatori relativi a strutture basate sugli articoli 169 e/o 171 del trattato CE da attuare nell’ambito dei settimi programmi quadro.


Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati

Il Consiglio accetta che rappresentanti della Svizzera possano partecipare, in qualità di osservatori e relativamente agli argomenti di rispettivo interesse, alle riunioni:

di tutti i comitati istituiti nell’ambito dei settimi programmi quadro CE ed Euratom, compreso il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST),

del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.

I rappresentanti della Svizzera non possono presenziare alle votazioni dei comitati.


Dichiarazione della Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente accordo

Le Comunità auspicano che la Svizzera, qualora applichi un limite massimo al numero dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, non tenga conto dei permessi di soggiorno rilasciati a ricercatori partecipanti ai fini del calcolo di tale limite massimo. Le Comunità auspicano inoltre che i ricercatori partecipanti a progetti e dipendenti del Centro comune di ricerca delle Comunità possano parimenti fruire dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo di cooperazione concluso tra Euratom e la Confederazione svizzera nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (GU L 242 del 4.9.1978, pag. 1).


Dichiarazione del governo svizzero

Il governo svizzero considera che la dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi incombenti alle parti contraenti in forza del presente accordo e dell’ordinamento giuridico svizzero.


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20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/26


ACCORDO

sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

a nome della Comunità europea,

e

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(in seguito denominata «la Commissione»),

a nome della Comunità europea dell’energia atomica,

in seguito denominate collettivamente «le Comunità»,

da una parte,

e

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

a nome della Confederazione svizzera, in seguito denominata «Svizzera»,

dall’altra,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità è vantaggioso per entrambe le parti;

CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per le Comunità sia per la Svizzera ed entrambe le parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni di lavori;

CONSIDERANDO che la Svizzera e le Comunità stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

CONSIDERANDO che le Comunità e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

CONSIDERANDO che entrambe le parti hanno interesse a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall’altra;

CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (in seguito denominato «accordo sulla fusione»);

CONSIDERANDO che l’8 gennaio 1986 le parti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in seguito denominato «accordo quadro»);

CONSIDERANDO che l’articolo 6 dell’accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell’accordo quadro sarà realizzata attraverso gli opportuni accordi;

CONSIDERANDO che il 16 gennaio 2004 le Comunità e la Svizzera hanno firmato un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (1), che è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2004 e che è entrato in vigore il 16 maggio 2006;

CONSIDERANDO che l’articolo 9, paragrafo 2 di detto accordo prevede il rinnovo dell’accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, a condizioni concordemente stabilite;

CONSIDERANDO che il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in seguito denominato «il settimo programma quadro CE») è stato adottato con decisione n. 1982/2006/CE (2) e con regolamento (CE) n. 1906/2006 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con decisioni 2006/971/CE (4), 2006/972/CE (5), 2006/973/CE (6), 2006/974/CE (7) e 2006/975/CE (8) del Consiglio e che il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), che mira anch’esso a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, è stato adottato con decisione 2006/970/Euratom (9) del Consiglio, regolamento (Euratom) n. 1908/2006 (10) del Consiglio e decisioni 2006/976/Euratom (11) e 2006/977/Euratom (12) del Consiglio (in seguito denominati «i settimi programmi quadro CE e Euratom»);

CONSIDERANDO che, fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La partecipazione della Svizzera all’attuazione dei settimi programmi quadro CE ed Euratom nel loro complesso avviene nella forma ed alle condizioni stabilite dal presente accordo, fatte salve le disposizioni dell’accordo sulla fusione.

I soggetti giuridici di ricerca stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici dei settimi programmi quadro CE e Euratom.

2.   I soggetti giuridici svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca delle Comunità, qualora tale partecipazione non sia contemplata dal paragrafo l.

3.   I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi dei settimi programmi quadro CE ed Euratom.

4.   Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Rientrano in questa definizione, tra l’altro, le università, gli organismi di ricerca, le imprese industriali, comprese le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

Articolo 2

Forme e strumenti di cooperazione

La cooperazione assume le seguenti forme:

1.

Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alla realizzazione di tutti i programmi specifici adottati nell’ambito dei settimi programmi quadro CE ed Euratom, conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea e alle attività di ricerca e d’insegnamento della Comunità europea dell’energia atomica.

Qualora la Comunità adotti disposizioni di attuazione degli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Svizzera deve essere autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, subordinatamente alle norme che saranno adottate per istituire tali strutture giuridiche e a condizione che dette norme possano essere applicate in Svizzera. Il comitato di ricerca Svizzera/Comunità decide in merito all’applicabilità di dette norme in Svizzera.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare alle azioni indirette basate sugli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2.

Partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione dei settimi programmi quadro CE ed Euratom a norma dell’articolo 5, paragrafo 2.

3.

Partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei settimi programmi quadro CE ed Euratom, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono a sostenere i propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese di gestione e amministrazione del progetto.

4.

Oltre alla trasmissione periodica di informazioni e di documentazione in merito alla realizzazione dei settimi programmi quadro CE ed Euratom e dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le parti può assumere le forme e le modalità seguenti:

a)

regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità della politica e delle previsioni in materia di ricerca in Svizzera e nelle Comunità;

b)

scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

c)

trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Svizzera e nelle Comunità, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo;

d)

riunioni congiunte;

e)

visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;

f)

contatti regolari e riunioni di verifica fra i responsabili dei programmi o dei progetti in Svizzera e nelle Comunità;

g)

partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.

Articolo 3

Adeguamento

In qualunque momento, di comune accordo tra le parti, la cooperazione può essere adattata e ampliata.

Articolo 4

Diritti di proprietà intellettuale e obblighi

1.   Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera, che partecipano ai programmi di ricerca delle Comunità, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell’applicazione provvisoria del presente accordo.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, paragrafo 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1.   Gli impegni assunti dalle Comunità nell’ambito dei settimi programmi quadro CE ed Euratom anteriormente all’applicazione provvisoria del presente accordo — ed i pagamenti derivanti da tali impegni — non comportano il versamento di alcun contributo da parte della Svizzera. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all’attuazione dei settimi programmi quadro CE ed Euratom è calcolato in proporzione e a complemento delle risorse disponibili ogni anno nel bilancio generale dell’Unione europea per stanziamenti d’impegno per far fronte agli obblighi finanziari della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme necessarie per l’attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previste dal presente accordo.

2.   La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Svizzera ai settimi programmi quadro CE ed Euratom, ad eccezione del programma «Fusione», corrisponde al rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione europea. Il contributo della Svizzera al programma «Fusione» continua ad essere calcolato sulla base del corrispondente accordo. Questi rapporti sono calcolati in base alle ultime statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare del bilancio dell’Unione europea per lo stesso anno.

3.   Le norme relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera sono stabilite nell’allegato B.

Articolo 6

Comitato di ricerca Svizzera/Comunità

1.   Il Comitato di ricerca Svizzera/Comunità istituito dall’accordo quadro esamina, valuta e vigila sulla corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all’attuazione o all’interpretazione del presente accordo è deferita al comitato.

2.   Il comitato può indicare su richiesta della Svizzera le regioni svizzere che rispondono ai criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (13) e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «Potenziale di ricerca» del programma specifico «Capacità».

3.   Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti comunitari riportati nell’allegato C.

Articolo 7

Partecipazione

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai settimi programmi quadro CE ed Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono ai soggetti stabiliti nelle Comunità.

2.   Ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera si applicano gli stessi termini e le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell’ambito dei programmi comunitari applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità.

3.   I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a beneficiare dei prestiti che la BEI eroga a sostegno degli obiettivi di ricerca fissati nell’ambito del settimo programma quadro CE.

4.   Un adeguato numero di esperti svizzeri è preso in considerazione ai fini della nomina degli esperti o degli incaricati delle valutazioni ai sensi dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze adeguate all’espletamento di tali compiti.

5.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 2, paragrafo 3 e dell’articolo 4, paragrafo 2, e fatte salve le leggi e le procedure vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità possono partecipare agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri al medesimo progetto, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione ad un progetto di uno o più soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto svizzero.

Articolo 8

Mobilità

Ciascuna parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l’ingresso ed il soggiorno — quando ciò è indispensabile ai fini della buona esecuzione di una determinata attività — di un numero limitato di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nelle Comunità, alle attività previste dal presente accordo.

Articolo 9

Revisione e collaborazione futura

1.   Qualora le Comunità decidano di modificare o ampliare i loro programmi di ricerca, il presente accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera ai settori contemplati dai settimi programmi quadro CE ed Euratom. Alla Svizzera è notificato l’esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte delle Comunità. In caso di modifica o ampliamento dei programmi di ricerca la Svizzera può recedere dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione delle Comunità.

2.   Qualora le Comunità adottino nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, il presente accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le parti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o da effettuare in futuro in sede di comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

Articolo 10

Rapporto con altri accordi internazionali

1.   Le disposizioni del presente accordo si applicano fatti salvi i vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle parti é vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta parte.

2.   Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al settimo programma quadro CE (paese associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

Articolo 11

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applicano i trattati che istituiscono le Comunità e alle condizioni in essi stabilite e, dall’altra, nel territorio della Svizzera.

Articolo 12

Allegati

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Modifica e recesso

1.   Il presente accordo si applica per l’intera durata dei settimi programmi quadro CE ed Euratom.

2.   Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle parti. Tale procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di almeno sei mesi.

4.   I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze del recesso.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo è ratificato o concluso dalle parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notificazione dell’avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie. Esso è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007.

2.   Se una delle parti informa l’altra parte che non concluderà il presente accordo, è stato convenuto che:

le Comunità rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2,

tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalle Comunità in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in svizzera alle azioni indirette, compresi i rimborsi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono dedotti dalle Comunità dai suddetti rimborsi,

i progetti e le attività avviati durante l’applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni previste nel presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

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Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

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(1)  GU L 32 del 5.2.2004, pag. 22.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

(5)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 81.

(6)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 91.

(7)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

(8)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 368; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 126.

(9)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.

(10)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 4.

(11)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 139.

(12)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 434; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 149.

(13)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

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20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/38


ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Lussemburgo il venticinque giugno duemilasette per la firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato la seguente dichiarazione congiunta, che è acclusa all’atto finale:

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

Esse prendono altresì nota delle seguenti dichiarazioni, che sono accluse al presente atto finale:

Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati.

Dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente accordo.

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