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Document 32007D0440

2007/440/CE: Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007 , che abroga la decisione 2005/704/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

GU L 164 del 26.6.2007, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/440/oj

26.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

che abroga la decisione 2005/704/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

(2007/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Nell’ottobre 2005 il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «prodotto in esame»).

(2)

La Commissione, mediante la decisione 2005/704/CE dell’11 ottobre 2005 (3), ha accettato un impegno sui prezzi offerto dalla società Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd (di seguito «la società»).

B.   VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

1.   L’impegno

a)   Obblighi della società derivanti dall’impegno

(3)

In forza dell’impegno la società ha tra l’altro accettato di non vendere il prodotto in esame nella Comunità europea al di sotto di determinati prezzi minimi (di seguito «PM») stabiliti nell’impegno medesimo.

(4)

Secondo quanto previsto dalle condizioni dell’impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea.

(5)

Per garantire il rispetto dell’impegno, la società ha altresì convenuto di acconsentire a visite di verifica nei suoi locali, in modo che potesse essere controllata l’accuratezza e veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e che potessero essere raccolte tutte le informazioni che la Commissione reputasse necessarie.

b)   Altre disposizioni contenute nell’impegno

(6)

L’accettazione dell’impegno da parte della Commissione europea si basa inoltre, come del resto specificato nell’impegno stesso, sulla fiducia e qualsiasi atto in grado di danneggiare il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione europea giustifica la revoca immediata dell’impegno.

(7)

Come previsto dall’impegno, la Commissione europea può altresì procedere alla revoca dell’impegno qualora durante il periodo della sua attuazione si produca un cambiamento delle circostanze rispetto a quelle che esistevano al momento dell’accettazione dell’impegno e che sono state rilevanti ai fini della decisione relativa all’accettazione del medesimo.

2.   Visita di verifica presso la società

(8)

In questo contesto è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società nella Repubblica popolare cinese.

(9)

Due giorni prima della visita di verifica la società ha presentato, per quanto concerne il secondo e terzo trimestre del 2006, versioni modificate delle relazioni previste dall’impegno. Le modifiche riguardavano, tra l’altro, una proroga dei termini di pagamento per cinque operazioni. Queste correzioni relative ai termini di pagamento hanno determinato prezzi inferiori al prezzo minimo.

(10)

La visita di verifica ha inoltre consentito di constatare che la configurazione degli scambi verso la Comunità europea aveva subito una modifica successivamente all’istituzione delle misure antidumping. Durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure vigenti, la società ha venduto nella Comunità unicamente il prodotto in esame. Successivamente all’istituzione delle misure essa ha iniziato a vendere anche altri prodotti ai suoi clienti nella Comunità.

(11)

Una siffatta modificazione della configurazione degli scambi incide sull’impegno in quanto pone un grave rischio di compensazione incrociata, ovvero il prodotto non oggetto dell’impegno può essere venduto a prezzi artificialmente bassi per compensare il prezzo minimo del prodotto oggetto dell’impegno.

(12)

Per valutare più approfonditamente se tale compensazione incrociata avesse effettivamente avuto luogo, è stato chiesto alla società di fornire copia delle fatture relative al prodotto non rientrante nell’impegno, rilasciate ad altri clienti nella Comunità europea e non.

(13)

La società ha sostenuto che l’analisi dei prezzi di altri prodotti non è significativa ai fini dell’individuazione della compensazione incrociata, in quanto la qualità di questi prodotti e i relativi prezzi possono variare da cliente a cliente. Per chiarire questo punto, si è chiesto alla società un listino prezzi distinto per cliente e per qualità del prodotto, ma questa si è rifiutata di aderire alla richiesta, sostenendo che si trattava di informazioni riservate relative a prodotti che non erano oggetto delle misure.

(14)

Alla fine la società ha fornito copia di cinque fatture, emesse nel 2005 e 2006, riguardanti prodotti non rientranti nell’impegno. Una fattura era stata rilasciata a un cliente che contemporaneamente aveva acquistato il prodotto oggetto dell’impegno, mentre un’altra riguardava un cliente comunitario che non aveva acquistato dalla società il prodotto in esame. Le altre fatture erano state rilasciate a clienti non comunitari.

(15)

Tenuto conto della diversa qualità dei prodotti acquistati dai cinque clienti, si è constatato che il prezzo fatturato al cliente comunitario il quale aveva anche acquistato il prodotto oggetto dell’impegno era notevolmente inferiore rispetto a quello praticato per prodotti di qualità analoga all’altro cliente comunitario che non aveva comperato il prodotto rientrante nell’impegno. Un’analoga differenza di prezzo è stata riscontrata anche per gli altri clienti non comunitari. Di conseguenza la politica dei prezzi può essere considerata un chiaro indice del fatto che vi è effettivamente stata una compensazione incrociata.

3.   Motivi per la revoca dell’accettazione dell’impegno

(16)

Come illustrato al considerando 9, la società non ha adempiuto all’obbligo di rispettare il prezzo minimo per tutte le vendite del prodotto oggetto dell’impegno.

(17)

Inoltre una modificazione della configurazione degli scambi successiva all’istituzione delle misure ha determinato un rischio rilevante di compensazione incrociata il quale rende inapplicabile l’impegno, in quanto non consente più alla Commissione di controllarne il rispetto.

(18)

Risulta che, grazie a tale modificazione, la società ha potuto offrire ai clienti comunitari una compensazione per le vendite soggette al prezzo minimo, attraverso prezzi artificialmente bassi praticati per il prodotto non rientrante nell’impegno.

(19)

Si ritiene che questa modificazione della configurazione degli scambi rappresenti un cambiamento rilevante delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento dell’accettazione dell’impegno e che essa debba determinare la revoca dell’impegno, tenuto conto delle risultanze di cui ai considerando 10 e 12.

(20)

Va aggiunto che la società, rifiutandosi di fornire i listini prezzi dei prodotti non rientranti nell’impegno, non ha adempiuto all’obbligo di fornire le informazioni pertinenti, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base e dalle disposizioni dell’impegno.

(21)

L’indisponibilità della società a fornire detti listini prezzi ha inoltre leso il rapporto di fiducia che era alla base dell’accettazione dell’impegno.

4.   Osservazioni scritte

a)   Proporzionalità

(22)

La società ha ammesso una violazione dell’impegno sui prezzi. Tuttavia ha sostenuto che i prezzi di vendita relativi a tutte le altre operazioni rispettavano rigorosamente il prezzo minimo. È stato anche osservato che il prezzo finale non era sensibilmente inferiore al prezzo minimo. La società ha asserito che su queste basi la revoca dell’impegno sarebbe sproporzionata rispetto alle violazioni verificatesi.

(23)

In relazione alle argomentazioni addotte in merito al tema della proporzionalità, è opportuno sottolineare che in forza dell’impegno la società ha convenuto di garantire che i prezzi netti di tutte le vendite rientranti nel campo di applicazione dell’impegno fossero pari o superiori ai PM di cui all’impegno medesimo.

(24)

Inoltre il regolamento di base non prescrive, né direttamente né indirettamente, che una violazione di un impegno debba riguardare una percentuale minima delle vendite o una percentuale minima del prezzo minimo.

(25)

Tale impostazione è stata inoltre confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado che ha stabilito che qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire di revocarne l’accettazione (4).

(26)

Le tesi addotte dalla società in merito alla proporzionalità non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui si è prodotta una violazione dell’impegno, rispetto alla quale la revoca sarebbe una misura proporzionata.

b)   Modificazione della configurazione degli scambi

(27)

La società ha osservato di non aver operato una modificazione intenzionale della configurazione degli scambi volta a offrire ai clienti comunitari, per le vendite soggette al prezzo minimo, una compensazione consistente in prezzi artificialmente bassi per il prodotto non rientrante nell’impegno.

(28)

È stato sostenuto che l’aumento dei prezzi provocato dall’istituzione delle misure antidumping e il conseguente calo delle vendite del prodotto in esame nell’UE hanno indotto la società a sviluppare nuovi prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione delle misure per continuare gli scambi con la Comunità.

(29)

In relazione a tali argomentazioni è opportuno sottolineare che la modificazione della configurazione degli scambi costituisce in sé un grave rischio di compensazione incrociata, indipendentemente dalla ragione che ne è alla base. È prassi costante della Commissione non accettare impegni sui prezzi laddove sia elevato il rischio di compensazione incrociata. Di conseguenza una siffatta modificazione, che si produca durante il periodo di applicazione di un impegno, è di per sé sufficiente a che la Commissione revochi l’impegno in quanto essa rende impossibile controllare adeguatamente il rispetto dell’accordo, indipendentemente dal fatto che si sia effettivamente prodotta una compensazione incrociata.

(30)

Le tesi addotte su questo punto dalla società non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui la modificazione della configurazione degli scambi ha determinato un rischio rilevante di compensazione incrociata.

c)   Sistema di compensazione

(31)

La società ha altresì osservato che praticare prezzi favorevoli quando si tenta di entrare in un mercato con un nuovo prodotto costituisce una strategia ragionevole e una prassi commerciale corrente e che pertanto non si può concludere che si sia effettivamente verificata una compensazione, soprattutto in quanto il volume delle vendite del nuovo prodotto non è stato assolutamente tale da compensare integralmente il calo delle vendite del prodotto oggetto dell’impegno.

(32)

In risposta a tale osservazione va sottolineato che un prezzo favorevole è stato offerto soltanto al cliente che ha acquistato sia il prodotto rientrante nell’impegno sia altri prodotti. Non è stato praticato nella vendita a un altro cliente comunitario che non ha acquistato il prodotto rientrante nell’accordo. Di conseguenza il prezzo molto alto applicato all’altro cliente comunitario per un prodotto di qualità analoga inficia la citata argomentazione e rafforza la tesi che si sia effettivamente prodotta una compensazione incrociata.

(33)

Per quanto attiene ai profili della pertinenza e della proporzionalità, è altresì opportuno sottolineare che, per valutare se vi sia stata compensazione incrociata, la Commissione non ha l’obbligo di dimostrare che un calo delle vendite del prodotto in esame sia stato compensato da un equivalente aumento delle vendite di nuovi prodotti.

d)   Informazioni da fornire

(34)

La società ha inoltre contestato di essersi rifiutata di fornire un listino prezzi per i prodotti non rientranti nell’impegno, sostenendo invece di non avere un listino prezzi unico, in quanto prezzi diversi vengono praticati nei confronti dei vari clienti nelle diverse regioni.

(35)

In risposta a tale osservazione va ricordato che per ovviare a questo problema è stato chiesto alla società di fornire i listini prezzi disponibili, ma quest’ultima si è rifiutata di farlo, sostenendo che si trattava di informazioni riservate relative a prodotti che non erano oggetto delle misure.

(36)

Le tesi addotte su questo punto dalla società non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui la società non ha adempiuto all’obbligo di autorizzare la verifica dei dati pertinenti, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base.

C.   Abrogazione della decisione 2005/704/CE

(37)

Alla luce di quanto precede è opportuno revocare l’accettazione dell’impegno e abrogare la decisione 2005/704/CE. Di conseguenza alle importazioni della società relative al prodotto in esame si deve applicare il dazio antidumping definitivo stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005.

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2005/704/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 27.

(4)  A questo proposito cfr. sentenza nella causa T-51/96, Miwon Co. Ltd/Consiglio, punto 52, Racc. 2000, pag. II-1841, e nella causa T-340/99, Arne Mathisen AS/Consiglio, punto 80, Racc. 2002, pag. II-2905.


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