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Document 32007D0253

2007/253/CE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2005 , concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia [notificata con il numero C(2005) 50]

GU L 112 del 30.4.2007, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/253/oj

30.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia

[notificata con il numero C(2005) 50]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/253/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito a una denuncia, la Commissione ha interrogato le autorità francesi, a proposito delle misure che costituiscono l’oggetto della presente decisione, con lettere del 19 luglio 1999, del 16 dicembre 1999, del 24 agosto 2000 e del 9 dicembre 2000. La Francia ha risposto alla Commissione con lettere del 19 agosto 1999, del 24 febbraio 2000 e del 25 gennaio 2001. La Commissione ha incontrato rispettivamente il 26 gennaio 2000 le autorità francesi e il 31 marzo 2000 una delegazione del Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali (CIVDN).

(2)

Poiché sono state attuate senza autorizzazione preventiva della Commissione, le misure di cui trattasi sono state iscritte nel registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 139/2002.

(3)

Con lettera del 21 gennaio 2003, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione all’aiuto in oggetto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare osservazioni sugli aiuti in questione.

(5)

Le autorità francesi hanno inviato osservazioni con lettere del 16 e 18 giugno 2003. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte del denunciante che sono state inviate alle autorità francesi con lettera del 6 agosto 2004. Da parte loro, queste ultime hanno risposto con lettera del 10 settembre 2004.

II.   DESCRIZIONE

1.   IL «PIANO RIVESALTES»

(6)

Nel 1996 il CIVDN ha deciso di intraprendere un’azione di riconversione viticola intesa a sostituire una parte della produzione di vini dolci naturali della regione dei Pirenei orientali mediante l’estirpazione e il reimpianto di varietà viticole di qualità, con l’obiettivo di ovviare alla crisi strutturale della produzione che conosceva difficoltà crescenti di smercio. Scopo dell’aiuto era finanziare il miglioramento qualitativo dell’insieme dei vitigni della regione. Gli aiuti sono cessati il 1o agosto 2000.

(7)

Per portare a termine il piano di riconversione (noto con il nome di «Plan Rivesaltes») i produttori della regione hanno avuto accesso a due tipi di aiuti:

un premio per il ritiro, per ettaro, finanziato attraverso un contributo interprofessionale,

un aiuto per ettaro finanziato mediante risorse dello Stato e degli enti locali, destinato a coprire parzialmente i costi di riconversione propriamente detti.

1.1.   IL PREMIO PER IL RITIRO

(8)

Con la decisione 96-1 del 5 luglio 1996 il CIVDN ha istituito un contributo interprofessionale per il finanziamento del piano di riconversione «Rivesaltes» e «Grand Roussillon».

(9)

Il contributo, che ammontava a 50 FRF/ettolitro (3) prodotto nella regione dei Pirenei orientali, produttrice dei vini dolci naturali in questione, era destinato a finanziare l’erogazione di un «premio per il ritiro» delle particelle che producevano vini delle DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» nel 1995 e che avrebbero prodotto vino da tavola o «vins de pays» (vini tipici) a partire dal vendemmia 1996 fino alla vendemmia 2000. Il ricavato della riscossione del contributo è stato destinato a un fondo speciale.

(10)

Il premio per il ritiro è stato effettivamente concesso ai produttori che si impegnavano a non rivendicare la DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» per cinque anni. Tale premio mirava a compensare le perdite di reddito, dovute all’impatto sul prezzo della mancata utilizzazione delle due denominazioni di origine. Il premio non comportava né un arresto né una riduzione della produzione; si trattava unicamente di un compenso dovuto al fatto che la produzione era utilizzata senza la DOC. L’obiettivo era pertanto di ridurre rapidamente il potenziale di vini DOC posti in vendita.

(11)

Il premio per il ritiro ammontava a 5 000 FRF all’anno per ettaro «ritirato». Le particelle assegnatarie di un aiuto cessavano di beneficiare del premio l’anno della riconversione.

(12)

La Commissione non ha ricevuto informazioni sull’importo globale degli aiuti pagati nell’ambito di tale misura, né sull’importo del gettito del contributo interprofessionale creato, né sul numero di ettari che hanno beneficiato della misura.

1.2.   L’AIUTO ALLA RICONVERSIONE

(13)

Secondo le autorità francesi, il piano di riconversione del vigneto a DOC Rivesaltes adottato nel 1996 riguardava 3 250 ettari, di cui 1 250 ettari destinati alla produzione di «Muscat de Rivesaltes», 1 000 ettari alla produzione di «Côtes du Roussillon» e «Côtes du Roussillon Villages» (vitigni Syrah, Mourvèdre, Roussanne, Marsanne e Vermentino) e 1 000 ettari alla produzione di «Vins de pays» monovarietali (vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot…).

(14)

Per sostenere il piano le autorità francesi avevano accettato di contribuire con 111 milioni di FRF così ripartiti: 85 milioni di FRF mediante l’intermediario dell’Ufficio nazionale interprofessionale dei vini e 26 milioni di FRF mediante gli enti locali (Languedoc-Roussillon e consiglio generale dei Pirenei orientali).

(15)

Tale contributo comprendeva un aiuto di 25 000 FRF per ettaro riconvertito della DOC «Muscat de Rivesaltes» e un aiuto di 40 000 FRF per ettaro riconvertito della DOC «Côtes du Roussillon Villages» e dei «vins de pays».

(16)

Le autorità francesi hanno stimato a 110 000 FRF/ha il costo reale della riconversione nella regione e hanno confermato che i piani di riconversione sono stati in gran parte realizzati (2 350 ha rispetto ai 3 250 previsti).

(17)

Secondo le autorità francesi, il costo globale della riconversione effettuata è stato di 258,5 milioni di FRF (39,4 milioni di EUR), con un contributo pubblico di 75,250 milioni di FRF (11,01 milioni di EUR) rispetto ai 111 milioni di FRF (16,9 milioni di EUR) inizialmente previsti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, il contributo pubblico complessivo sarebbe ammontato al 29,11 % del costo della riconversione effettivamente realizzata.

(18)

Le autorità francesi hanno ricordato che trasmettono annualmente all’Ufficio statistico delle Comunità europee, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato viti-vinicolo (4), la rilevazione delle superfici vitate, classificate per dipartimento e per tipo di uva prodotta (uve da vino, di cui uve per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD); uve da tavola) e il resoconto delle estirpazioni e degli impianti di vigneti presentato secondo lo stesso metodo di archiviazione per dipartimento e per tipo di uve prodotte. Le autorità francesi hanno allegato copia delle tabelle inviate per la campagna 1997/1998.

2.   CONTRIBUTI INTERPROFESSIONALI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ E IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNE DOC

(19)

Con decisione 97-3 del 29 dicembre 1997, il CIVDN ha istituito a partire dal 1o gennaio 1998, un contributo interprofessionale per finanziare azioni di promozione e di pubblicità e misure di funzionamento a favore delle seguenti DOC: «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls».

(20)

L’importo al netto d’imposta per ettolitro è stato fissato come segue: «Banyuls e Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Grand Roussillon», 30 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl; «Rivesaltes», 30 FRF/hl.

(21)

Tali contributi sono stati ripartiti come segue: «Rivesaltes», 25 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Grand Roussillon», 45 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Banyuls», 20 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento.

(22)

Con decisione 98-1 del 10 luglio 1998, il CIVDN ha istituito, a partire dal 1o settembre 1998, un contributo interprofessionale inteso a finanziare campagne promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a favore delle seguenti DOC: «Rivesaltes», «Grand Roussillon» e «Maury».

(23)

Gli importi del contributo al netto d’imposta sono stati fissati come segue: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Maury», 5 FRF/hm; «Rivesaltes», 35 FRF/hl.

(24)

Tali contributi sono stati ripartiti come segue: «Rivesaltes», 30 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Maury», 5 FRF/hl per il funzionamento.

(25)

I due precedenti contributi sono stati aboliti con la decisione 99-1 del 17 dicembre 1999, con la quale il CIVDN ha istituito un contributo interprofessionale inteso a finanziare campagne promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a favore delle seguenti DOC: «Banyuls», «Banyuls Grand Cru», «Muscat de Rivesaltes», «Rivesaltes», «Grand Roussillon» e «Maury».

(26)

Gli importi al netto d’imposta per ettolitro sono stati fissati come segue: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Rivesaltes», 35 FRF/hl. «Banyuls» e «Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 55 FRF/hl; «Maury», 0 FRF/hl.

(27)

Tali contributi sono stati ripartiti come segue: «Rivesaltes», 30 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Banyuls» e «Banyuls Grand Cru», 20 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento.

(28)

Tale contributo è stato prorogato, con alcune lievi variazioni, con la decisione 00-1. La Commissione al momento dell’apertura del procedimento d’esame non disponeva di informazioni per quanto riguarda la durata del regime o la sua eventuale proroga.

3.   GLI ARGOMENTI SOLLEVATI DALLA COMMISSIONE NELLA FASE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO D’ESAME

(29)

In primo luogo, per quanto riguarda la natura dei contributi in esame, la Commissione osserva che essi sono stati approvati direttamente dal governo francese conformemente alla procedura prevista dalla legge 200 del 2 aprile 1943 che ha istituito il «Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées» (Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e dei vini liquorosi a denominazione controllata). L’approvazione del governo costituisce una condizione essenziale per l’adozione dei contributi. La legge 200 prevede in particolare che i contributi siano resi obbligatori per tutti i membri delle associazioni professionali che hanno ottenuto l’approvazione del governo o, nel caso in esame, del suo commissario. Ne risulta che questo tipo di contributi necessita di un atto dell’autorità pubblica per produrre tutti i suoi effetti. Pertanto, la Commissione ha ritenuto, nella fase di apertura del procedimento in esame, che si tratti, nella fattispecie, di tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche.

(30)

Premi analoghi al «premio per il ritiro» previsto dal dispositivo di aiuto francese non erano contemplati dall’OCM e, più specificamente, dal regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto (5). In virtù di tale regolamento, era concesso unicamente un premio all’abbandono temporaneo o all’abbandono definitivo della produzione, da pagare se un produttore decideva di contribuire alla diminuzione del potenziale viticolo comunitario in particolare mediante l’estirpazione di vigne. Pertanto poiché non è intervenuta nessuna diminuzione del potenziale vinicolo né il premio ha finanziato alcun’azione d’abbandono, la misura, in fase di apertura del procedimento d’esame, non sembrava rientrare nell’ambito d’applicazione della precedente OCM vitivinicola, istituita dal regolamento (CEE) n. 822/87.

(31)

L’aiuto avrebbe avuto la finalità di aiutare finanziariamente i produttori, che come imprenditori, avessero deciso liberamente di impegnarsi in un’attività puramente commerciale, i cui oneri sembrano costituire spese legate all’esercizio dell’attività economica. Secondo la prassi costante della Commissione e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (6), gli aiuti al funzionamento sono quelli diretti ad alleviare un’impresa delle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività. Tale interpretazione è stata ripresa al punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7) (in prosieguo: «gli orientamenti agricoli»), secondo il quale si tratta di aiuti che per la loro natura possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

(32)

Su questo punto, la Commissione constata che l’aiuto è stato concesso per ettaro e per anno e che è dunque strettamente correlato alla quantità di vino prodotta. Essa ricorda che non può in alcun caso approvare un aiuto che sarebbe incompatibile con le disposizioni di un’organizzazione comune di mercato o che ne ostacolerebbe il buon funzionamento. Secondo il suo parere, il «premio per il ritiro» sembrava costituire un aiuto al funzionamento, tale da interferire con i meccanismi dell’OCM vitivinicola; per tale motivo potrebbe essere incompatibile con la normativa pertinente in materia di mercati e di concorrenza.

(33)

Per quanto riguarda i costi della riconversione, l’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 vietava, a partire dal 1o settembre 1988, ogni aiuto nazionale per l’impianto di superfici viticole, ad eccezione dei casi in cui l’impianto risponde a criteri che devono, in particolare, permettere di conseguire l’obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza aumento della produzione. Sarebbero pertanto autorizzate unicamente le varietà di vite riconosciute come miglioratrici e non aventi produttività elevata nella zona di cui trattasi.

(34)

Il regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione, dell’11 settembre 1989, che stabilisce i criteri da adottare nell’ambito dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nazionali all’impianto di superfici viticole (8), stabilisce i criteri in base ai quali si procede all’esame dei progetti di aiuti nazionali per l’impianto di superfici viticole ammissibili in forza degli articoli 87, 88 e 89 del trattato. A norma dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2741/89 i progetti di aiuti nazionali devono dimostrare in modo soddisfacente di rispettare l’obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione o del miglioramento qualitativo senza comportare alcun aumento della produzione.

(35)

L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione prevedeva che l’importo dell’aiuto per ettaro di vigneto piantato non poteva superare il 30 % dei costi effettivi di estirpazione e di impianto. Le autorità francesi concludono che, poiché il costo globale della riconversione realizzata sarebbe stato di 258 500 000 FRF con un intervento pubblico di 75 250 000 FRF, il contributo pubblico sarebbe stato complessivamente pari al 29,11 % dei costi della riconversione effettivamente realizzata. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89, tuttavia, l’elemento pertinente per il calcolo dei costi di riconversione è costituito dall’aiuto effettivamente attribuito per ettaro di vigneto piantato. Sembra logico a questo punto escludere i calcoli globali a livello dell’esercizio di riconversione considerato nel suo insieme e, di conseguenza, i calcoli basati sulla media per ettaro dei costi totali. Le autorità francesi hanno inoltre calcolato tale media rispetto ad azioni di riconversione differenziate.

(36)

Nella fase del procedimento di esame e tenuto conto dei costi per ettaro anticipati dalle autorità francesi (110 000 FRF/ha), la Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi avrebbero dovuto essere limitati, rispettivamente, ad un massimale di 33 000 FRF/ha e al 30 % dei costi effettivi sostenuti dai produttori a livello individuale. Il superamento del massimale ovvero del 30 % dei costi effettivi sostenuti individualmente potrebbe costituire un aiuto incompatibile con la normativa applicabile.

(37)

In virtù delle competenze conferitele dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (9), la Commissione ha ingiunto alle autorità francesi di inviarle tutte le informazioni su entrambe le riconversioni realizzate. Esse dovevano comprendere, in particolare: i dati inerenti al numero di viticoltori che hanno beneficiato degli aiuti nazionali per l’impianto di superfici viticole; la superficie interessata, ripartita per categoria di suolo; la parte di tale superficie per la quale l’impianto era stato preceduto da un’estirpazione; la parte di tale superficie riconosciuta idonea alla produzione di cfr.q.p.r.d.; la destinazione delle superfici piantate (uve da vino, da tavola, da essiccazione, vivaio, viti madri di portinnesto, ecc.); le varietà utilizzate; la prova dell’autorizzazione preventiva delle autorità francesi per l’utilizzo delle suddette varietà; l’evoluzione del potenziale di produzione; tutte le informazioni pertinenti sul livello dell’aiuto.

(38)

Per quanto riguarda gli aiuti per la promozione e la pubblicità attuati per alcune DOC, le autorità francesi hanno segnalato che il dispositivo regolamentare relativo alla tassa parafiscale destinata al finanziamento del CIVDN è stato oggetto di regolari notifiche ed era già stato esaminato ed approvato dalla Commissione. Infatti, la Commissione aveva già approvato da ultimo, nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97 (10) («Aiuti e tassa parafiscali a favore del CIVDN») e fino alla fine del 2002, un aiuto di Stato finanziato da una tassa parafiscale finalizzata a sostenere, fra l’altro, iniziative promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a profitto del CIVDN. Secondo le informazioni ricevute, tuttavia i contributi in esame sono percepiti dal CIVDN in aggiunta alla tassa parafiscale destinata alle azioni di comunicazione e di promozione già autorizzata dalla Commissione. Essa ritiene pertanto che l’autorizzazione precedentemente rilasciata non autorizzi tacitamente eventuali modifiche o altre misure che vanno ad aggiungersi all’aiuto già autorizzato.

(39)

La Commissione ha ingiunto alle autorità francesi di inviarle le informazioni necessarie concernenti tali dispositivi di aiuto, compresi quelli non menzionati e non notificati che potevano essere tuttora in vigore, per consentirle di valutarne la compatibilità in particolare con i criteri negativi e positivi applicabili in materia di promozione e di pubblicità e con il massimale di aiuto autorizzato. Tali informazioni dovrebbero inoltre permettere di quantificare le ripercussioni di un eventuale cumulo di aiuti tra il regime precedentemente autorizzato e i regimi in esame non notificati che sono oggetto della presente decisione.

(40)

La Commissione ha inoltre rilevato che le tasse parafiscali di cui trattasi hanno un funzionamento molto simile a quella già autorizzata dalla Commissione. Dai testi normativi che istituiscono le tasse si desume inoltre che queste riguardano unicamente la produzione viticola di una regione determinata. Nella fase di apertura del procedimento di esame è stato possibile concludere che le tasse parafiscali in esame non erano, né erano state applicate, ad alcun prodotto importato.

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(41)

Il denunciante ha presentato le osservazioni che seguono chiedendo che la sua identità non sia rivelata. La Commissione dopo aver esaminato i motivi esposti ha ritenuto opportuno rispettare la sua volontà.

(42)

Secondo il denunciante, il premio per il ritiro e l’aiuto alla riconversione sarebbero le due componenti di un unico regime di aiuti inteso a ridurre esclusivamente l’immissione sul mercato di una determinata produzione. Gli aiuti assegnati per il ritiro delle particelle e quelli assegnati per la riconversione dovrebbero essere cumulati per la valutazione della loro conformità al diritto comunitario.

(43)

Il denunciante ritiene che la gestione finanziaria autonoma del Plan Rivesaltes prevista nella decisione del CIVDN 96-1 del 5 luglio 1996 non sarebbe stata rispettata, poiché il premio per il ritiro sarebbe stato finanziato con fondi che non provenivano esclusivamente dal gettito del contributo interprofessionale istituito nel 1996. Pertanto, il «premio per il ritiro» sarebbe stato finanziato, per più di 11 milioni di FRF, con i fondi propri del CIVDN. Inoltre, una parte dei fondi ottenuti tramite il contributo per la promozione e la pubblicità sarebbe stata utilizzata per finanziare il piano e in particolare il premio per il ritiro.

(44)

Secondo il denunciante, il consiglio generale dei Pirenei orientali avrebbe versato 2 milioni di FRF al CIVDN all’inizio dell’esercizio del 2000, destinati a finanziare il premio per il ritiro. Inoltre, il suddetto consiglio generale avrebbe rivendicato nella sua rivista «L’accent Catalan» del mese di marzo 2003 il fatto di aver direttamente versato ai viticoltori, oltre agli aiuti versati come premio per il ritiro e per la riconversione, un aiuto all’ettaro per un importo di 761 EUR e, successivamente di 1 293 EUR nell’ambito del «Plan Rivesaltes». Tale aiuto non sarebbe stato notificato alla Commissione.

(45)

Per quanto riguarda gli aiuti per la promozione e la pubblicità, il denunciante ritiene che il gettito delle relative tasse parafiscali a favore del CIVDN sia stato utilizzato per il finanziamento delle campagne promozionali dei loro propri prodotti, vale a dire di talune imprese, e non per il finanziamento delle campagne di promozione delle varie categorie di DOC in generale. Tali prassi sarebbero a tutt’oggi ancora applicate dal comitato interprofessionale dei vini del Roussillon (CIVR), organismo che ha preso il posto del CIVDN, messo in liquidazione. Tali aiuti sarebbero contrari alle disposizioni comunitarie in quanto non hanno un obiettivo di interesse generale.

(46)

Secondo il denunciante, nel corso degli anni 2001 e 2002, il CIVDN avrebbe continuato a chiedere ai commercianti il pagamento delle tasse parafiscali mentre l’organizzazione che ha preso il suo posto, il CIVR, cominciava altresì a fatturare i contributi, in violazione del diritto nazionale.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

(47)

Con lettera del 16 giugno 2003, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto in oggetto.

(48)

Innanzitutto, le autorità francesi hanno confermato che i dispositivi in esame non sono stati prorogati oltre il periodo inizialmente fissato, cioè cinque anni dalla campagna 1996/1997. Comunque, la Commissione, con lettere del 14 dicembre 2000 e 6 dicembre 2001, era stata informata dello scioglimento del CIVDN. Il CIVR, che ha sostituito il CIVDN, non ha attuato nessuna misura dello stesso tipo.

1.   IL «PIANO RIVESALTES»

1.1.   IL PREMIO PER IL RITIRO

(49)

Le autorità francesi spiegano che la misura non perseguiva l’obiettivo di diminuire il potenziale viticolo poiché l’impegno dei beneficiari consisteva nell’accettare di commercializzare la produzione delle particelle ritirate come vino da tavola o vino tipico e non come vino a denominazione di origine controllata. Pertanto, tale premio non può essere equiparato, come sostiene la Commissione, a un semplice aiuto al funzionamento che avrebbe indebitamente migliorato la liquidità dei beneficiari.

(50)

Il premio aveva infatti lo scopo di assicurare ai beneficiari un corrispettivo del loro impegno di non commercializzare come DOC il vino prodotto sulle particelle ritirate e non comportava pertanto alcun’entrata supplementare per i beneficiari bensì una semplice compensazione del mancato guadagno.

(51)

Pertanto, al momento dell’attuazione della misura, un ettaro di vigna a DOC Rivesaltes produceva, in base al rendimento massimo autorizzato di 40 hl, 25 hl di vini dolci naturali a 1 140 FRF/hl e 15 hl di vini da tavola o tipici a 350 FRF/hl, per un fatturato compreso tra i 32 250 FRF e i 33 000 FRF/ha. Dopo il ritiro, per ogni ettaro di vigna è stato possibile produrre 50 hl di vino da tavola o tipico (media agronomica di dipartimento), vale a dire un fatturato tra i 12 500 FRF e i 17 500 FRF/ha.

(52)

La differenza media dopo il ritiro (il mancato guadagno per i produttori) era pertanto di circa 15 000 FRF/ha, dai quali, per essere precisi occorre dedurre il costo dell’alcool utilizzato per l’elaborazione dei vini dolci naturali (VDN), vale a dire 2 000 FRF per 25 hl, il che porta il differenziale netto a 13 000 FRF/ha.

(53)

Anche tenendo conto del fatto che a partire dal 1999, a causa della caduta del prezzo alla produzione dei VDN (900 FRF/hl), il differenziale si è ridotto, quest’ultimo ammontava comunque a 6 500 FRF/ha [26 000 FRF (fatturato/ha DOC) -17 500 FRF (fatturato/ha di vino da tavola o tipico) -2 000 FRF (costo dell’alcool per l’elaborazione dei VDN)].

(54)

Di conseguenza, le autorità francesi considerano che il premio per il ritiro non ha potuto in alcun modo costituire un aiuto al funzionamento tale da accordare ai beneficiari entrate supplementari indebite o miglioramenti di liquidità.

(55)

Inoltre, le autorità francesi sottolineano che il premio per il ritiro non ha danneggiato i meccanismi dell’OCM vitivinicola per eventuali perturbazioni che avrebbe potuto comportare sul mercato. Pertanto, nel dipartimento dei Pirenei orientali, per le campagne dal 1996/1997 al 1999/2000, non è stato necessario ricorrere alla distillazione obbligatoria. Peraltro, i volumi conferiti per la distillazione preventiva per le campagne considerate mostrano un funzionamento normale del mercato dei vini da tavola e dei vini tipici.

(56)

In via subordinata, le autorità francesi insistono sul carattere solidale di tale misura che non sarebbe stata finanziata con stanziamenti pubblici, ma mediante un contributo interprofessionale corrisposto dai produttori medesimi.

1.2.   L’AIUTO ALLA RICONVERSIONE

(57)

Secondo le autorità francesi, tale misura costituiva un complemento eccezionale all’aiuto nazionale al rinnovo del vigneto, che è stata attuata in applicazione del regolamento (CEE) n. 2741/89.

(58)

Le autorità francesi rammentano che l’aiuto al miglioramento delle varietà di viti è un dispositivo la cui prima notifica risale al 1993 (aiuto n. N 769/93) e che ha costituito l’oggetto di una scheda (FR/XXX/05.00/017) negli inventari successivi degli aiuti nazionali. Per quanto riguarda la relazione annuale, le autorità francesi spiegano che l’invio previsto all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2741/89 può essere fatto «nell’ambito della comunicazione annuale effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87». Orbene l’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che «anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione… una comunicazione sul potenziale viticolo che comprende una rilevazione delle superfici coltivate a vite sul loro territorio» e «anteriormente al 1o dicembre… una relazione sull’evoluzione del potenziale viticolo».

(59)

Le autorità francesi hanno rammentato che trasmettono annualmente all’Ufficio statistico delle Comunità europee, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87, la rilevazione delle superfici coltivate a vite, classificate per dipartimento e per tipo di uve prodotte (uve da vino, di cui vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), e uva da tavola) e la rilevazione delle estirpazioni e degli impianti di viti presentato secondo il medesimo modo di classificazione per «dipartimento» e per tipo di uve prodotte. Le autorità francesi hanno allegato copia delle tabelle inviate per la campagna 1997/1998. Di conseguenza, le autorità francesi considerano che non possa essere addebitato loro di essersi sottratte agli obblighi loro imposti dal regolamento (CEE) n. 822/87.

(60)

Per delineare un bilancio esatto ed esaustivo dell’aiuto alla riconversione «Plan Rivesaltes», secondo le autorità francesi occorre tener conto del fatto che le superfici a «Muscat de Rivesaltes» erano escluse dal complemento all’aiuto per il rinnovo dei vigneti previsto dal piano ed esse hanno beneficiato soltanto dell’aiuto al rinnovo con tassi corrispondenti alle tabelle applicate a livello nazionale. Tuttavia, l’importo di 85 milioni di FRF riferito dalle autorità francesi nelle loro note precedenti include 31 milioni di FRF di aiuto nazionale al rinnovo dei vigneti che corrisponde alle superfici a Muscat.

(61)

In definitiva, il bilancio dell’aiuto alla riconversione, nell’ambito del Plan Rivesaltes, per le superfici coltivate a «vins de pays» monovarietali a «Côtes du Roussillon villages» è il seguente:

a)

Nell’area geografica interessata dal Plan Rivesaltes e per le aziende agricole che hanno superfici coltivate a «vins de pays» monovarietali e a «Côtes du Roussillon villages», 2 357 ha [875 produttori] hanno beneficiato dell’aiuto nazionale al rinnovo del vigneto per un importo di 57,280 milioni di FRF;

b)

su questi 2 357 ha, gli 875 produttori hanno beneficiato di un complemento «eccezionale» all’aiuto nazionale legato al «Plan Rivesaltes» per 1 238 ha. L’importo totale di tale complemento è di 8,006 milioni di FRF e si aggiunge ai 28,613 milioni di FRF di aiuto nazionale alla riconversione riscosso su questi 1 238 ha;

c)

per i suddetti 875 produttori, il complemento previsto nel piano è stato così ripartito: 662 hanno ricevuto 5 000 FRF/ha per 990 ha per un importo totale di 4,950 milioni di FRF; 80 hanno ricevuto 10 000 FRF/ha per 133 ha per un importo totale di 1,330 milioni di FRF; 133 hanno ricevuto 15 000 FRF/ha per 115 ha per un importo totale di 1,726 milioni di FRF.

(62)

In totale, nell’ambito del piano, per il rinnovo del vigneto un importo di 36,623 milioni di FRF è stato versato per il rinnovo del vigneto per una superficie di 1 238 ha e a favore di 875 produttori.

(63)

Il numero di casi che superano i 33 000 FRF/ha è di 221, riguarda una superficie di 166 ha e corrisponde a un importo di 0,883 milioni di FRF.

(64)

Le autorità francesi hanno inviato l’elenco delle varietà utilizzate nelle riconversioni e i vari decreti che fissano annualmente i tassi dell’aiuto.

2.   CAMPAGNE PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ E IL FUNZIONAMENTO DELLE DOC

(65)

Le autorità francesi precisano, anzitutto, che tali azioni non sono state prorogate oltre il 31 dicembre 2000.

(66)

Per quanto riguarda le campagne per la promozione e la pubblicità condotte grazie alle entrate provenienti dal contributo volontario obbligatorio (CVO), esse sono state della stessa natura di quelle finanziate grazie al gettito della tassa parafiscale, notificata e approvata dalla Commissione (aiuti n. N 230/90 (11) e N 184/97).

(67)

Le somme raccolte con la riscossione della CVO hanno pertanto permesso di sostenere le campagne condotte con il gettito della tassa parafiscale. Era infatti assolutamente necessario migliorare la promozione di tali vini per svilupparne gli sbocchi in una situazione di mercato molto pesante per l’economia viticola locale.

(68)

A tal proposito, le autorità francesi sottolineano che, si tratta di aiuti alla promozione il cui finanziamento è autorizzato fino al 100 %. Per quanto riguarda gli aiuti alla pubblicità, le autorità francesi fanno osservare che si è trattato di campagne a favore dei prodotti DOC e finanziate con la raccolta di tasse parafiscali e di contributi volontari.

(69)

In risposta alla domanda della Commissione le autorità francesi hanno inviato alcuni esempi del materiale promozionale e pubblicitario utilizzato.

3.   COMMENTI ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI

(70)

Con lettera del 10 settembre 2004, le autorità francesi hanno risposto alle osservazioni presentate dai terzi. Esse spiegano che, in particolare, si allude al fatto che gli aiuti sarebbero stati sviati dal loro obiettivo iniziale unicamente a favore di una società concorrente dei terzi interessati. Le autorità francesi hanno recisamente respinto tali affermazioni che farebbero dubitare direttamente della probità delle varie amministrazioni interessate e pertanto hanno invitato la Commissione a non tener conto di tali argomentazioni.

V.   VALUTAZIONE

1.   ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO.

(71)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, «salvo deroghe contemplate dal [medesimo] trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(72)

L’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabile al momento della concessione degli aiuti, prevedeva che, fatte salve disposizioni contrarie del medesimo regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 (divenuti gli articoli 87, 88 e 89) del trattato si applicavano alla produzione e al commercio dei prodotti vitivinicoli

1.1.   ESISTENZA DI UN VANTAGGIO SELETTIVO FINANZIATO CON RISORSE STATALI

(73)

Sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

(74)

Per quanto riguarda la natura dei contributi nel caso di specie, la Commissione sottolinea che per questi ultimi è necessaria l’adozione di un atto dell’autorità pubblica perché possano produrre tutti i relativi effetti e che le risorse prodotte sono state usate per l’attuazione di una politica sostenuta dallo Stato. Inoltre, non è dimostrato che i beneficiari degli aiuti coincidano sempre con i debitori delle tasse di cui trattasi. Pertanto, essi non soddisfano i criteri proposti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per non rientrare nel divieto dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (12). Pertanto, la Commissione ritiene che si tratti, nella fattispecie, di tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche.

(75)

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, sono considerati aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (13).

(76)

Per quanto riguarda l’esistenza, o la natura dell’aiuto, dev’essere appurata al livello dei beneficiari potenziali del Plan Rivesaltes e dei contributi interprofessionali per la promozione e la pubblicità e il funzionamento di talune DOC e del loro finanziamento. Nella fattispecie, il sostegno concesso ha favorito alcune imprese nel senso che l’aiuto è stato concesso soltanto ai produttori delle DOC che operano in determinate regioni.

1.2.   INCIDENZA SUGLI SCAMBI

(77)

Per stabilire se gli aiuti di cui trattasi rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre in ultima analisi stabilire se essi possono incidere sugli scambi tra Stati membri.

(78)

La Corte ha constatato che quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di una categoria di imprese nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi ultimi vanno considerati influenzati dall’aiuto (14).

(79)

Il fatto che ci siano stati scambi tra gli Stati membri nel settore vitivinicolo sembra dimostrato dall’esistenza di una OCM nel settore.

(80)

La tabella seguente mostra, a titolo di esempio, il livello degli scambi commerciali dei prodotti vitivinicoli tra la Francia e gli altri Stati membri durante gli ultimi due anni delle riconversioni menzionate in Francia.

 

Vino

1999/2000

Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004

Francia

Produzione utilizzabile

168 076 000 hl

54 271 000 hl

Esportazioni nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004

15 500 000 hl

Importazioni della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004

5 700 000 hl

(81)

Gli aiuti concessi sono pertanto tali da poter incidere sugli scambi tra Stati membri e da falsare o minacciare di falsare la concorrenza nella misura in cui favoriscono alcune produzioni vitivinicole nazionali a danno della produzione degli altri Stati membri. Il settore in questione sembra infatti particolarmente aperto alla concorrenza a livello comunitario e quindi particolarmente sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o l’altro degli Stati membri.

1.3.   CONCLUSIONI SUL CARATTERE DI «AIUTO» AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CE

(82)

La Commissione ritiene, alla luce delle spiegazioni suesposte, che le misure a favore delle imprese produttrici di DOC che operano in alcune regioni determinate costituiscono un vantaggio finanziato da risorse pubbliche che viene loro conferito e di cui altri operatori non possono beneficiare, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese e alcune produzioni in modo da poter incidere sul commercio tra Stati membri. La misura costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

(83)

L’articolo 87 del trattato contiene tuttavia talune eccezioni al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il trattato, sebbene alcuni di questi aiuti non siano manifestamente applicabili, in particolare quelli previsti al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tali eccezioni non sono state invocate dalle autorità francesi.

(84)

Per quanto riguarda le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, esse devono essere interpretate in senso restrittivo, all’atto dell’esame di qualsiasi programma d’aiuto a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso individuale di applicazione di regimi di aiuti generali. In particolare, esse possono essere concesse solo nel caso in cui la Commissione accerti che l’aiuto sia necessario alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui trattasi. Concedere il beneficio delle suddette deroghe ad aiuti che non comportano siffatta contropartita equivarrebbe a permettere violazioni agli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza prive di giustificazione rispetto all’interesse comunitario e, in modo corrispondente, vantaggi indotti per gli operatori di determinati Stati membri.

(85)

La Commissione considera che gli aiuti di cui trattasi non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Né essi sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Gli aiuti non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(86)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter beneficiare della deroga di cui al detto punto, gli aiuti devono contribuire allo sviluppo del settore in questione.

2.1.   L’ILLEGALITÀ DEGLI AIUTI

(87)

La Commissione constata che le autorità francesi non hanno notificato alla Commissione i dispositivi che istituiscono gli aiuti in esame come prescritto all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 definisce aiuti illegali i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L’obbligo di notifica degli aiuti di Stato è stato sancito dall’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 (15).

(88)

Poiché le misure attuate dalla Francia contengono elementi di aiuto di Stato ne consegue che si tratta di aiuti nuovi non notificati alla Commissione e perciò illegali ai sensi del trattato.

2.2.   DETERMINAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI APPLICABILI ALLE MISURE NON NOTIFICATE

(89)

Conformemente al punto 23.3 degli orientamenti agricoli e alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (16), gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati secondo le regole e gli orientamenti in vigore al momento in cui sono stati concessi.

(90)

Gli orientamenti agricoli si applicano dal 1o gennaio 2000. Di conseguenza, gli aiuti concessi a partire da tale data dovranno essere valutati alla luce dei suddetti orientamenti. Per contro, gli aiuti concessi prima di tale data dovranno eventualmente essere valutati alla luce delle disposizioni e della prassi applicabile prima del 1o gennaio 2000.

(91)

Il punto 3.2 degli orientamenti agricoli prevede che, benché gli articoli 87, 88 e 89 del trattato siano pienamente applicabili ai settori disciplinati dalle organizzazioni comuni di mercati, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni contenute nei regolamenti pertinenti. In altre parole, anche quando uno Stato membro si richiama alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89, queste non prevalgono sulle disposizioni del regolamento che disciplina l’organizzazione comune dei mercati in questione (17). La Commissione deve inoltre esaminare se un aiuto non sia in contrasto con il buon funzionamento dei mercati considerati e sia di conseguenza incompatibile con il mercato comune.

(92)

Gli aiuti previsti dal Piano Rivesaltes sono stati concessi tra il 1o gennaio 1997 e il 31 luglio 2000, ossia prima dell’entrata in vigore, il 1o agosto 2000, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Poiché si tratta di misure che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’OCM vitivinicola, esse devono essere esaminate alla luce della legislazione in vigore all’epoca, ossia del regolamento (CEE) n. 822/87.

(93)

Per quanto riguarda alcuni aiuti alla promozione e pubblicità attuati per alcune DOC, i quali, secondo le autorità francesi, non sono stati prorogati dopo il 31 dicembre 2000, la compatibilità degli aiuti concessi dev’essere verificata alla luce degli orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato I (18), di cui il punto 70 prevede che gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati conformemente alle norme e agli orientamenti in vigore alla data in cui sono stati concessi.

(94)

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato finanziati per mezzo di una tassa parafiscale, le campagne finanziate dagli aiuti e le modalità di finanziamento degli aiuti stessi devono costituire oggetto di esame da parte della Commissione.

2.3.   ANALISI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI

2.3.1.   Gli aiuti

2.3.1.1.   Il premio per il ritiro

(95)

Il premio per il ritiro è stato finanziato con un contributo interprofessionale, reso obbligatorio dalle pubbliche autorità, per la riconversione viticola. Il premio aveva la finalità d’indennizzare i produttori per le perdite di reddito subite per il loro impegno di non rivendicare più la DOC «Rivesaltes» e di riorientare la produzione verso vini da tavola e vini tipici.

(96)

Orbene, alcuni premi per il ritiro come quelli previsti con il dispositivo d’aiuto francese non erano previsti dall’OCM e, più in concreto, dal regolamento (CEE) n. 456/80. Secondo tale regolamento, era concesso unicamente un premio all’abbandono temporaneo o all’abbandono definitivo della produzione, pagabile quando un produttore decideva di contribuire alla diminuzione del potenziale viticolo comunitario, in particolare mediante l’estirpazione di vigne.

(97)

La Commissione constata che la misura francese non aveva per oggetto la diminuzione della produzione di vino ma unicamente la non-rivendicazione della DOC Rivesaltes. Pertanto, poiché non è intervenuta nessuna diminuzione del potenziale viticolo né il premio ha finanziato alcun’azione d’abbandono, la misura non rientra nell’ambito d’applicazione della precedente OCM vitivinicola.

(98)

Benché l’applicazione del regolamento (CEE) n. 456/80 sembri esclusa per il mancato abbandono della produzione, la misura dev’essere esaminata alla luce di altre disposizioni orizzontali in materia di aiuti di Stato. Infatti, l’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 456/80 precisava che le disposizioni del regolamento non pregiudicavano la concessione di aiuti previsti dalle normative nazionali e aventi obiettivi analoghi a quelli perseguiti dal regolamento, fatto salvo un esame ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato (divenuti articoli 87, 88 e 89).

(99)

La misura nella fattispecie non prevedeva l’abbandono della produzione. Pertanto, essa non può essere equiparata a una misura avente obiettivi analoghi a quelli perseguiti dal regolamento (CEE) n. 456/80, vale a dire la diminuzione del potenziale viticolo.

(100)

Le autorità francesi hanno spiegato che la misura non perseguiva l’obiettivo di diminuire il potenziale viticolo poiché l’impegno dei beneficiari consisteva nell’accettare di commercializzare la produzione delle particelle ritirate come vino da tavola o vino tipico e non come vino a DOC.

(101)

Secondo le autorità francesi, il premio aveva lo scopo di assicurare ai beneficiari un corrispettivo del loro impegno di non commercializzare come DOC il vino prodotto sulle particelle ritirate. Pertanto, sempre secondo le autorità francesi, il premio non comportava alcun’entrata supplementare per i beneficiari bensì una semplice compensazione del mancato guadagno. Ne consegue che tale premio non può essere equiparato a un semplice aiuto al funzionamento che avrebbe indebitamente costituito un miglioramento di liquidità.

(102)

Orbene, contrariamente a quanto le autorità francesi sostengono, la Commissione ritiene che l’aiuto nazionale abbia avuto come obiettivo quello di alleviare finanziariamente i produttori che come imprenditori avrebbero deciso liberamente di impegnarsi in un’attività meramente commerciale, le cui spese erano collegate all’esercizio dell’attività economica. Infatti, la compensazione da parte dello Stato dei mancati guadagni liberamente decisi dagli operatori economici costituisce un aiuto pubblico che ha come conseguenza quella di attenuare le ripercussioni economiche di tale attività.

(103)

Conformemente alla prassi consolidata della Commissione anteriormente all’adozione degli orientamenti relativi al settore agricolo del 1o gennaio 2000 e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (19), gli aiuti al funzionamento sono aiuti diretti ad alleviare un’impresa delle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività. Il Tribunale rammenta che secondo una giurisprudenza costante gli aiuti al funzionamento non possono in alcun caso essere dichiarati compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui essi rischiano, per la loro stessa natura, di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(104)

Tale interpretazione viene ripresa al punto 3.5 degli orientamenti agricoli nel quale si prevede che gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Il suddetto punto 3.5 aggiunge che si tratta di aiuti suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano gli OCM.

(105)

La Commissione sottolinea che l’aiuto è stato concesso all’ettaro per anno, in base alla continuazione della produzione e che era pertanto strettamente legato alla quantità di vino prodotta.

(106)

La Commissione considera quindi che il «premio per il ritiro» costituisce un aiuto al funzionamento, suscettibile di interferire con i meccanismi dell’OCM vitivinicola, e come tale è incompatibile con la normativa in vigore in materia di mercati e di concorrenza.

2.3.1.2.   L’aiuto alla riconversione vera e propria

(107)

L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 vietava, a partire dal 1o settembre 1988, ogni aiuto nazionale per l’impianto di superfici viticole, ad eccezione dei casi in cui l’impianto risponde a criteri che devono, in particolare, permettere di conseguire l’obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza aumento della produzione.

(108)

Il regolamento (CEE) n. 2741/89 stabilisce i criteri in base ai quali sono esaminati i progetti di aiuti nazionali all’impianto di superfici viticole ammissibili ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato (divenuti articoli 87, 88 e 89).

(109)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2741/89 i progetti di aiuti nazionali devono dimostrare in modo soddisfacente di rispettare l’obiettivo previsto all’articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87 della diminuzione quantitativa della produzione o del miglioramento qualitativo senza comportare alcun aumento della produzione.

(110)

L’articolo 3 del medesimo regolamento (CEE) n. 2741/89 prevede che l’impianto dev’essere effettuato con una varietà che, nella zona interessata, non sia considerata avente una produttività elevata, sia riconosciuta come miglioratrice e sia specificamente autorizzata dalle autorità nazionali nell’ambito del progetto d’aiuto previsto.

(111)

Le autorità francesi hanno rammentato che trasmettono annualmente all’Ufficio statistico delle Comunità europee, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87, la rilevazione delle superfici coltivate a vite, classificate per «dipartimento» e per tipo di uve prodotte (uve da vino di cui vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), vigneti per uva da tavola) e la rilevazione delle estirpazioni e degli impianti di viti presentato secondo il medesimo modo di classificazione per «dipartimento» e per tipo di uve prodotte. Le autorità francesi hanno allegato copia delle tabelle inviate per la campagna 1997/1998.

(112)

La Commissione ha infatti ricevuto da parte delle autorità francesi informazioni concernenti le varietà utilizzate nella riconversione che le permettono di constatare il rispetto delle condizioni rammentate ai considerando 107 – 110. Tali informazioni hanno già permesso in passato alla Commissione di constatare che tali varietà rispondevano alle caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria applicabile al momento della concessione degli aiuti.

(113)

L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione, prevedeva che l’importo dell’aiuto per ettaro di vigneto piantato non poteva superare il 30 % dei costi effettivi di estirpazione e di impianto. I costi da prendere in considerazione per l’attribuzione dell’aiuto potevano essere determinati in modo forfettario in ciascuna regione, in particolare in funzione delle caratteristiche geomorfologiche.

(114)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, considerati tutti i finanziamenti nel loro insieme, le autorità pubbliche avrebbero contribuito nella misura del 29,11 % ai costi della riconversione effettivamente realizzata. Pertanto, le autorità francesi concludono che l’importo totale dell’aiuto non ha superato il limite del 30 % previsto dalla normativa comunitaria.

(115)

L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89, prevedeva che l’elemento pertinente per il calcolo dei costi di riconversione era costituito dall’aiuto effettivamente attribuito per ettaro di vigneto piantato. Questa logica esclude i calcoli globali a livello dell’esercizio di riconversione considerato nel suo insieme e, di conseguenza, i calcoli basati sulla media per ettaro dei costi totali.

(116)

Tenuto conto dei costi per ettaro anticipati dalle autorità francesi (110 000 FRF/ha), la Commissione ritiene che gli aiuti concessi avrebbero dovuto essere limitati, rispettivamente, a un massimale di 33 000 FRF/ha e al 30 % dei costi effettivi sostenuti dai produttori a livello individuale.

(117)

Secondo le nuove informazioni trasmesse dalle autorità francesi, nell’ambito del piano un importo di 36,623 milioni di FRF è stato in totale versato per il rinnovo del vigneto su una superficie di 1 238 ha e a 875 produttori. Il numero di casi che superano i 33 000 FRF/ha sarebbe stato di 221, avrebbe riguardato una superficie di 166 ha, corrispondente a un importo di 883 000 milioni di FRF.

(118)

La Commissione conclude che qualsiasi superamento del 30 % dei costi effettivi e/o del limite di 33 000 FRF/ha, nei singoli casi, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con le norme in vigore.

2.3.1.3.   Aiuti per la promozione e la pubblicità e aiuti al funzionamento delle DOC in questione

(119)

La Commissione ha approvato da ultimo, nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97 per un periodo fino alla fine del 2002, un aiuto di Stato finanziato da una tassa parafiscale finalizzata a sostenere, fra l’altro, iniziative promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a profitto del CIVDN. Il dispositivo iniziale era stato approvato dalla Commissione nel 1990, nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 230/90. In quel caso la Commissione aveva concluso che gli aiuti alla promozione collettiva diretti a migliorare e a consolidare l’immagine dei vini dolci naturali presso il consumatore e a sviluppare le vendite erano concessi in conformità con le disposizioni dell’inquadramento degli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti che non rientrano nell’allegato II del trattato CEE, ma ad esclusione dei prodotti della pesca (20), applicabile a questo tipo di aiuti. Inoltre, la Commissione ha considerato che le spese che si riferiscono alle spese amministrative del CIVDN non erano da considerare aiuti in quanto tali.

(120)

La Commissione ritiene che l’autorizzazione data nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97 non costituisce un’autorizzazione tacita di qualsiasi modifica, o di ogni altra misura, come quella di specie, che si venisse ad aggiungere all’aiuto autorizzato in precedenza.

(121)

Orbene, le autorità francesi hanno confermato che le campagne per la promozione e la pubblicità condotte grazie alle entrate provenienti dalla CVO sono state della stessa natura di quelle finanziate grazie al prodotto della tassa parafiscale notificata e approvata dalla Commissione. Secondo le autorità francesi, si trattava pertanto esclusivamente di un aumento dello stanziamento globale della misura.

(122)

Poiché per la concessione di tali aiuti sarebbero state applicate le stesse condizioni, la Commissione, riferendosi alla propria decisione nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97, è pertanto in grado di concludere che gli aiuti per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento delle DOC finanziate dai nuovi contributi sono compatibili con le regole di concorrenza in vigore.

(123)

La Commissione prende nota delle osservazioni del terzo secondo le quali le campagne finanziate avrebbero violato le regole di concorrenza applicabili agli aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli poiché sarebbero stati pagati a imprese individuali. Orbene, i documenti giustificativi presentati rivelano piuttosto che le suddette campagne sono misure di promozione equiparabili ad azioni di assistenza tecnica i cui beneficiari possono essere i viticultori.

2.3.2.   Il finanziamento degli aiuti

(124)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (21), la Commissione ritiene, di regola, che il finanziamento di un aiuto di Stato per mezzo di oneri obbligatori può avere una incidenza sull’aiuto poiché ha un effetto protettivo che va al di là dell’aiuto propriamente detto. I contributi in questione costituiscono in effetti oneri obbligatori. Secondo questa stessa giurisprudenza, la Commissione ritiene che un aiuto non possa essere finanziato con prelievi parafiscali che gravano altresì sui prodotti importati dagli altri Stati membri.

(125)

La Commissione ha già concluso, in particolare nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97, che il regime istituito dalle autorità francesi non colpiva i prodotti importati.

(126)

Si desume dai testi che istituiscono le tasse parafiscali nella fattispecie che queste ultime colpiscono soltanto la produzione dei vini dolci naturali a DOC della regione Pirenei Orientali. Per quanto riguarda il premio per il ritiro, esso è stato finanziato da un contributo che colpisce unicamente la produzione regionale dei vini interessati dalla misura, pertanto con l’esclusione dei prodotti importati.

(127)

Si può pertanto concludere che le tasse parafiscali in esame non sono, né sono state applicate, ad alcun prodotto importato.

VI.   CONCLUSIONE

(128)

L’aiuto di Stato a cui la Francia ha dato esecuzione come «premio per il ritiro» concesso ai produttori viticoli francesi che si sono impegnati a non rivendicare la DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, è incompatibile con il mercato comune.

(129)

L’aiuto di Stato a cui la Francia ha dato esecuzione come piano di riconversione del vigneto DOC Rivesaltes, dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, concesso superando la percentuale del 30 % dei costi effettivi e/o del limite di 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) nei casi individuali, è incompatibile con il mercato comune.

(130)

L’aiuto di Stato a cui la Francia ha dato esecuzione, tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore delle DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls», è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(131)

Le misure che costituiscono l’oggetto della presente decisione non sono state notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e costituiscono di conseguenza aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(132)

La Commissione si rammarica del fatto che la Francia abbia attuato i suddetti aiuti in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(133)

Per quanto riguarda gli aiuti attuati senza attendere la decisione finale della Commissione, occorre rammentare che, data la tassatività delle regole di procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, di cui la Corte ha riconosciuto l’effetto diretto nelle sentenze rese il 19 giugno 1973 nella causa 77/72, Carmine Campolongo contro Azienda Agricola Maya (22), l’11 dicembre 1973 nella causa 120/73, Gebrüder Lorenz GmbH contro Germania (23) e il 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinecke e Winlig contro Germania (24), l’illegalità dell’aiuto in questione non può essere sanata a posteriori (sentenza del 21 novembre 1991, nella causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri contro Francia (25).

(134)

La Corte di giustizia ha rammentato che quando una misura di aiuto, le cui modalità di finanziamento costituiscono parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell’obbligo di notifica, i giudici nazionali sono tenuti in linea di principio, ad ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi specificamente applicati per finanziare tale aiuto. Inoltre, essa rammenta che i giudici nazionali sono tenuti a salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto, avente effetto diretto, di attuazione degli aiuti, sancito dall’articolo 88, paragrafo 3, ultima frase, del trattato. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle misure d’aiuto in questione, quanto il recupero degli aiuti finanziari concessi (26).

(135)

In caso di incompatibilità degli aiuti illegali con il mercato comune, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Tale rimborso è necessario al fine di ristabilire la situazione anteriore sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell’aiuto concesso in modo illegale ha potuto indebitamente beneficiare dalla data di concessione dello stesso.

(136)

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che il recupero comprende gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Tali interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario.

(137)

Gli aiuti devono essere rimborsati secondo le procedure previste dalla legislazione francese. Gli importi comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato versato sino alla data del suo recupero effettivo. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (27).

(138)

La Commissione non dispone delle informazioni riguardanti l’importo globale degli aiuti concessi nell’ambito del «premio di ritiro», in mancanza dei dati riguardanti gli importi delle entrate e il numero di ettari che hanno beneficiato degli aiuti. Pur precisando che non modificano affatto le proprie conclusioni, la Commissione prende nota delle osservazioni dei terzi secondo le quali il «premio per il ritiro» avrebbe beneficiato di un finanziamento e di aiuti pubblici complementari non dichiarati dalle autorità francesi. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l’importo degli aiuti pubblici destinato a finanziare l’«aiuto alla riconversione» è ammontato a 11,01 milioni di EUR.

(139)

La presente decisione non pregiudica le eventuali conseguenze che la Commissione trarrà a livello del finanziamento della politica agricola comune tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato come «premio per il ritiro» concesso ai produttori viticoli francesi che si sono impegnati a non rivendicare la DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, è incompatibile con il mercato comune.

2.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato come piano di riconversione del vigneto DOC Rivesaltes, dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, concesso superando il 30 % dei costi effettivi e/o il massimale di 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) nei casi individuali, è incompatibile con il mercato comune.

3.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore delle DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls», è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

1.   La Francia adotta le misure necessarie per recuperare presso i loro beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2.   Ai fini del recupero degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Francia informa la Commissione dell’importo globale degli aiuti concessi nell’ambito di tale misura e del suo finanziamento, compreso l’importo globale del gettito del contributo interprofessionale creato per tale scopo, e del numero di ettari che hanno beneficiato del «premio per il ritiro».

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Francia informa la Commissione in merito alle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 82 del 5.4.2003, pag. 2.

(2)  V. nota in calce n. 1.

(3)  1 FRF = circa 0,15.

(4)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

(5)  GU L 57 del 29.2.1980, pag. 16. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(6)  Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell’8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens SA contro Commissione, Racc. pag. II-01675.

(7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(8)  GU L 264 del 12.9.1989, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1227/2000 (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1).

(9)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’Atto di adesione del 2003.

(10)  Lettera della Commissione n. SG(97) D/3741 del 16.5.1997.

(11)  Lettera della Commissione n. SG(90) D/25148 del 22.8.1990.

(12)  Sentenza della Corte del 15 luglio 2004, causa C-345/02, Pearle, non ancora pubblicata nella raccolta.

(13)  Sentenza del 22 maggio 2003, causa C-355/00, Freskot AE/Elliniko Dimosio, Racc. pag. I-5263.

(14)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris, Racc. pag. 2671, punto 11.

(15)  È definito «nuovo aiuto» qualsiasi aiuto, cioè qualsiasi regime di aiuti o qualsiasi aiuto individuale che non è un aiuto esistente, compresa qualsiasi modifica di un aiuto esistente.

(16)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(17)  Sentenza della Corte del 26 giugno 1979, causa 177/78, Pigs and Bacon Commissione contro McCarren, Racc. pag. 2161.

(18)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(19)  Sentenza del Tribunale Siemens, già citata.

(20)  GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

(21)  Sentenza del 25 giugno 1970, causa C-47/69, Francia/Commissione, Racc. pag. 487.

(22)  Racc. pag. 611.

(23)  Racc. pag. 1471.

(24)  Racc. pag. 595.

(25)  Racc. pag. I - 5505.

(26)  Sentenza della Corte del 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e.a., non ancora pubblicata nella raccolta.

(27)  Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).


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