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Document 32007D0050
2007/50/EC: Council Decision of 30 January 2007 authorising Romania to apply a reduced rate of VAT to certain labour-intensive services referred to in Article 106 of Directive 2006/112/EC
2007/50/CE: Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2007 , che autorizza la Romania ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, di cui all'articolo 106 della direttiva 2006/112/CE
2007/50/CE: Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2007 , che autorizza la Romania ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, di cui all'articolo 106 della direttiva 2006/112/CE
GU L 22 del 31.1.2007, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 52–53
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
31.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2007
che autorizza la Romania ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, di cui all'articolo 106 della direttiva 2006/112/CE
(2007/50/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione del 2005 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione del 2005 (2), in particolare l'articolo 55,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (3), in particolare l'articolo 106,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio può autorizzare uno Stato membro ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro che devono, da un lato, soddisfare alle condizioni previste dalla direttiva 2006/112/CE e, dall'altro, figurare all'allegato IV della detta direttiva. |
(2) |
Con la direttiva 2006/112/CE il periodo di applicazione delle aliquote IVA ridotte è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010. Ciò permette agli Stati membri che desiderino beneficiare, per la prima volta, della facoltà che vi è prevista, e a quelli che desiderino modificare l'elenco dei servizi cui hanno applicato la detta disposizione in passato, di farne domanda alla Commissione. |
(3) |
Quanto precede mira a dare a tutti gli Stati membri la possibilità di partecipare, alle stesse condizioni, all'esperimento delle aliquote ridotte sui servizi ad alta intensità di lavoro. Occorre pertanto dare ai paesi aderenti, sin dalla loro adesione all'Unione europea, la stessa possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro. |
(4) |
Con lettera del 31 marzo 2006, la Romania ha presentato una domanda di autorizzazione per poter applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro rientranti nell'esperimento. |
(5) |
Per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, la presente decisione dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania. |
(6) |
La presente decisione non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Conformemente al combinato disposto dell'articolo 55 dell'atto di adesione del 2005 e degli articoli 106 e 108 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare, dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2005 e fino al 31 dicembre 2010, le aliquote ridotte di cui all'articolo 98, sui seguenti servizi elencati ai punti 1 e 4 dell'allegato IV della direttiva 2006/112/CE:
a) |
piccoli servizi di riparazione di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche); |
b) |
servizi di assistenza domestica. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dalla data dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 2005 e cessa di avere effetto il 31 dicembre 2010.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(3) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).