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Document 32006R1989R(01)
Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1989/2006 of 21 December 2006 amending Annex III to Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 ( OJ L 411, 30.12.2006 )
Rettifica del regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( GU L 411 del 30.12.2006 )
Rettifica del regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( GU L 411 del 30.12.2006 )
GU L 27 del 2.2.2007, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1989/corrigendum/2007-02-02/oj
2.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/5 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 411 del 30 dicembre 2006 )
Il regolamento (CE) n. 1989/2006 va letto come segue:
REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2006 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2006
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato relativo all'adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (2), in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti che mantengono la loro validità al di là del 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e quando gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e i loro obiettivi. A norma dell'articolo 53, l'allegato III di tale regolamento stabilisce i massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento nei programmi operativi, suddivisi per Stato membro e per obiettivo, sulla base di criteri obiettivi. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. |
(3) |
È necessario assicurare che tutti gli adattamenti tecnici dei Fondi strutturali e di coesione vengano adottati quanto prima, in modo da consentire alla Bulgaria e alla Romania di presentare documenti di programmazione a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)
Criteri |
Stati membri |
FESR e FSE Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile |
Fondo di coesione Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile |
||
|
Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia |
85 % per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” |
85 % |
||
|
Spagna |
80 % per le regioni dell'obiettivo “Convergenza” e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 50 % per gli obiettivi “Competitività regionale e occupazione” al di fuori delle regioni d'integrazione graduale |
85 % |
||
|
Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito |
75 % per l'obiettivo “Convergenza” |
— |
||
|
Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito |
50 % per l'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” |
— |
||
|
Spagna, Francia e Portogallo |
50 % |
— |
||
|
Spagna, Francia e Portogallo |
85 % nel quadro degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” |
—» |
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(3) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.