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Document 32006R1828R(01)

Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’ 8 dicembre 2006 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ( GU L 371 del 27.12.2006 )

GU L 45 del 15.2.2007, p. 3–115 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1828/corrigendum/2007-02-15/oj

15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 45/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1828/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2006

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 44, terzo comma, l’articolo 59, paragrafo 6, l’articolo 60, lettera b), l’articolo 63, paragrafo 3, l’articolo 67, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 69, paragrafo 1, l’articolo 70, paragrafo 3, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 2, l’articolo 74, paragrafo 2, l’articolo 76, paragrafo 4, e l’articolo 99, paragrafo 5, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 13, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3), e il regolamento (CE) n. 1080/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (4); entrambi tali regolamenti recepiscono nuovi sviluppi intervenuti nel settore dei Fondi strutturali. È pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1080/2006 e (CE) n. 1083/2006.

(2)

L’esperienza ha mostrato che i cittadini dell’Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità europea nel finanziamento dei programmi destinati a potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. È pertanto opportuno provvedere all’elaborazione di un piano di comunicazione in cui siano indicati con precisione gli interventi informativi e pubblicitari che occorrono per colmare questa lacuna nella comunicazione e nell’informazione. Allo stesso fine è inoltre necessario indicare le responsabilità e le funzioni che andrebbero svolte da ciascuna delle parti in causa.

(3)

Per garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse e raggiungano tutte le parti interessate nonché per motivi di trasparenza è opportuno definire il contenuto minimo degli interventi informativi necessari per informare i potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso i Fondi, così come l’obbligo di pubblicare le disposizioni che i potenziali beneficiari devono seguire ai fini della presentazione della domanda di finanziamento e i criteri di selezione da applicare.

(4)

Al fine di migliorare la trasparenza sull’impiego dei Fondi occorre pubblicare in formato elettronico, o in altra forma, l’elenco dei beneficiari, la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

(5)

Per assicurare un’efficace attuazione degli interventi informativi e consentire un migliore scambio d’informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, sulle strategie informative e pubblicitarie e sui risultati ottenuti è opportuno che siano designate persone di riferimento responsabili degli interventi informativi e pubblicitari, destinate a far parte di adeguate reti comunitarie.

(6)

Ai fini degli articoli 37 e 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è necessario stabilire modalità e categorie che consentano agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni sull’impiego previsto dei Fondi così come sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie per tutta la durata di un programma e che permettano alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni comunitarie e i cittadini dell’Unione europea sull’impiego dei Fondi e sul conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(7)

Con riferimento all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla luce dell’esperienza finora maturata, appare necessario definire gli obblighi incombenti alle autorità di gestione in relazione ai beneficiari durante la fase che porta alla selezione e all’approvazione delle operazioni da finanziare, con particolare riguardo agli aspetti da considerare nelle verifiche della spesa dichiarata dal beneficiario così come nelle verifiche delle richieste di rimborso e nelle verifiche in loco di singole operazioni e alle condizioni da rispettare quando le verifiche in loco sono effettuate su base campionaria.

(8)

È altresì necessario stabilire con precisione le informazioni da includere nei dati contabili relativi alle operazioni nonché le informazioni da conservare in qualità di dati sull’attuazione che le autorità di gestione sono tenute a registrare, a conservare e a inviare alla Commissione su richiesta.

(9)

Al fine di garantire che la spesa relativa ai programmi operativi possa essere oggetto di un audit adeguato occorre stabilire i criteri cui deve conformarsi una pista di controllo per essere considerata adeguata.

(10)

L’audit delle operazioni è effettuato sotto la responsabilità dell’autorità di audit. Per garantire che la portata e l’efficacia di tali audit siano adeguate e che i controlli vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit devono rispettare.

(11)

Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit l’esperienza ha dimostrato la necessità di definire con precisione le regole che l’autorità di audit è tenuta a rispettare al momento dell’elaborazione o dell’approvazione del metodo di campionamento, compresi determinati criteri tecnici da applicare a un campionamento statistico casuale e alcuni fattori da prendere in considerazione in caso di campioni supplementari.

(12)

Al fine di semplificare e armonizzare le norme sull’elaborazione e sulla presentazione della strategia di audit, del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l’autorità di audit è responsabile a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, occorre definirne con precisione il contenuto e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano.

(13)

Per garantire un’applicazione ottimale dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativamente alla disponibilità dei documenti e ai diritti della Corte dei Conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese e gli audit, le autorità di gestione devono assicurare che le informazioni sull’identità e sull’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti vengano prontamente forniti a un elenco minimo di persone o di organismi. Analogamente, occorre stabilire quali supporti possano essere considerati comunemente accettati ai fini della conservazione dei documenti. A tale scopo è opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure necessarie a garantire che i documenti conservati siano conformi, se pertinente, agli originali e siano affidabili ai fini dell’audit.

(14)

Al fine di armonizzare le norme sulla certificazione delle spese e sulla preparazione delle domande di pagamento, occorre definire il contenuto di tali certificati e domande e precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano. Devono inoltre essere definite le modalità secondo cui deve essere tenuta, ai sensi dell’articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito di soppressione totale o parziale del contributo destinato a una determinata operazione.

(15)

A norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall’approvazione di ciascun programma operativo, una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, una relazione che esponga i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti e un parere sulla loro conformità alle disposizioni di detto regolamento relative ai sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti rientrano fra gli elementi principali sui quali la Commissione, nell’ambito della gestione condivisa del bilancio comunitario, si basa per accertarsi che gli Stati membri impieghino il contributo finanziario conformemente alle norme e ai principi applicabili ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità, occorre stabilire con precisione le informazioni che devono figurare in tali documenti nonché gli elementi alla base della valutazione e del parere.

(16)

I programmi operativi finanziati nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono presentati da due o più Stati membri e presentano caratteristiche specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1080/2006. È pertanto opportuno stabilire le informazioni specifiche che devono figurare nella descrizione del sistema di gestione e di controllo di tali programmi.

(17)

L’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone tra l’altro che per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale, uno Stato membro può scegliere di basarsi maggiormente su organismi e norme nazionali per lo svolgimento di determinate funzioni connesse alle prescrizioni sui controlli e sugli audit. È quindi necessario stabilire le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi la cui esecuzione può essere effettuata da organismi nazionali in conformità di norme nazionali.

(18)

Nell’ambito delle loro responsabilità di gestione e di controllo, gli Stati membri hanno l’obbligo di riferire e vigilare sulle irregolarità. Le modalità d’applicazione di tale obbligo sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore (5). E del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore (6). Per ragioni di chiarezza e semplificazione, è opportuno inserire tali modalità nel presente regolamento.

(19)

È opportuno disporre che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie quando chiede a uno Stato membro di iniziare o portare avanti un procedimento giudiziario al fine di recuperare gli importi indebitamente versati in seguito a irregolarità e che essa riceva informazioni che le consentano di decidere in merito all’imputabilità della perdita corrispondente agli importi irrecuperabili a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono inoltre essere previsti contatti regolari tra la Commissione e gli Stati membri relativamente alle irregolarità, ai fini dell’utilizzo delle informazioni presentate per l’elaborazione delle analisi dei rischi e della trasmissione di informazioni ai comitati pertinenti.

(20)

Per limitare gli oneri amministrativi imposti dal sistema d’informazione, salvaguardando nel contempo il necessario livello di informazione, gli Stati membri non vanno obbligati a segnalare irregolarità riguardanti importi inferiori a una determinata soglia a meno che la Commissione non lo richieda espressamente, fatto salvo tuttavia l’obbligo di cui all’articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(21)

Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8), è necessario disporre, nel contesto degli interventi informativi e pubblicitari e dell’attività di audit a norma del presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri devono vietare qualsiasi accesso non autorizzato a dati personali nonché ogni divulgazione illecita degli stessi e determinare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.

(22)

Per motivi di certezza giuridica e di parità di trattamento di tutti gli Stati membri occorre stabilite il tasso applicabile alla rettifica finanziaria che la Commissione può effettuare qualora uno Stato membro non si conformi all’obbligo di mantenere in tutte le regioni interessate un livello concordato di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel corso del periodo di programmazione. Per ragioni di semplificazione e di proporzionalità non va effettuata alcuna rettifica finanziaria se la differenza tra il livello concordato e il livello conseguito è pari o inferiore al 3 % del livello concordato (soglia de minimis); per le stesse ragioni, qualora la differenza tra i due livelli sia superiore al 3 % del livello concordato, il tasso deve essere calcolato sottraendo tale soglia de minimis.

(23)

L’utilizzo di strumenti elettronici per lo scambio di informazioni e di dati finanziari consente una semplificazione, una maggiore efficienza e trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente tali vantaggi, garantendo nel contempo la sicurezza degli scambi, è necessario istituire un sistema informatico comune nonché un elenco dei documenti d’interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. È pertanto necessario determinare la forma di ciascun documento, e indicare con precisione le informazioni destinate a figurare in tali documenti. Per ragioni analoghe va stabilito il funzionamento di tale sistema informatico per quanto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.

(24)

Nel contesto della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche (9), tenendo conto del livello di sicurezza e di segretezza richiesto per la gestione finanziaria dell’impiego dei Fondi, dello stato del progresso tecnico e del rapporto costi-benefici, è necessario prescrivere l’apposizione di una firma elettronica.

(25)

Al fine di assicurare lo sviluppo rapido e il funzionamento corretto del sistema informatico comune, le spese relative allo sviluppo di tale sistema devono esser coperte dal bilancio delle Comunità europee a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e le spese per l’interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali devono essere ammissibili al contributo dei Fondi a norma dell’articolo 46 di detto regolamento.

(26)

Sulla base dell’esperienza relativa al periodo di programmazione 2000-2006 occorre indicare con precisione le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono rispettare per ricevere finanziamenti nel quadro di un programma operativo, fermo restando che i contributi destinati dal programma operativo o da altre fonti pubbliche a strumenti di ingegneria finanziaria nonché gli investimenti in imprese private effettuati da strumenti di ingegneria finanziaria sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato e in particolare agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (10).

(27)

È opportuno adottare l’elenco dei criteri necessari a determinare le zone in cui le spese per l’edilizia abitativa sono ammissibili al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 nonché l’elenco degli interventi ammessi. Data la diversità delle situazioni che caratterizzano gli Stati membri interessati, è opportuno definire un elenco di criteri destinati a identificare le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale e in cui gli investimenti nell’edilizia abitativa possono beneficiare del cofinanziamento. È altresì opportuno stabilire che per l’edilizia multifamiliare o l’edilizia destinata a famiglie a basso reddito o a persone con necessità particolari, gli interventi ammissibili al cofinanziamento devono essere quelli intesi alla ristrutturazione delle parti comuni degli edifici multifamiliari o all’edilizia sociale moderna di buona qualità mediante investimenti nella ristrutturazione e nel mutamento della destinazione d’uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.

(28)

L’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. In relazione all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006 devono essere stabilite norme comuni sull’ammissibilità delle spese, applicabili ai programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» al fine di assicurare la coerenza tra le norme applicabili ai progetti realizzati in diversi Stati membri. In base all’esperienza maturata in rapporto a programmi simili nel periodo di programmazione 2000-2006 è opportuno definire norme comuni sulle categorie di spese, riguardo alle quali esistono probabilmente i maggiori divari tra le normative nazionali. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità che applicano i programmi, i tassi forfettari relativi alle spese generali dovrebbero essere ammissibili a determinate condizioni.

(29)

I regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94 nonché i regolamenti della Commissione (CE) n. 1159/2000, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali (11), (CE) n. 1685/2000, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (12), (CE) n. 438/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (13), (CE) n. 448/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (14), (CE) n. 1386/2002, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (15), (CE) n. 16/2003, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione (16), e (CE) n. 621/2004, del 1o aprile 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione (17), devono essere abrogati.

(30)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I

INTRODUZIONE

Articolo 1

Oggetto

CAPO II

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Sezione 1

Informazione e pubblicità

Articolo 2

Preparazione del piano di comunicazione

Articolo 3

Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Articolo 4

Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione

Articolo 5

Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari

Articolo 6

Interventi informativi relativi ai beneficiari

Articolo 7

Responsabilità dell’autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

Articolo 8

Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

Articolo 9

Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all’operazione

Articolo 10

Rete e scambio di esperienze

Sezione 2

Informazioni sull’impiego dei Fondi

Articolo 11

Ripartizione indicativa riguardante l’impiego dei Fondi

Sezione 3

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12

Organismi intermedi

Articolo 13

Autorità di gestione

Articolo 14

Dati contabili

Articolo 15

Pista di controllo

Articolo 16

Audit delle operazioni

Articolo 17

Campionamento

Articolo 18

Documenti presentati dall’autorità di audit

Articolo 19

Disponibilità dei documenti

Articolo 20

Documenti presentati dall’autorità di certificazione

Articolo 21

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

Articolo 22

Informazioni riguardanti l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Articolo 23

Informazioni relative all’autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit

Articolo 24

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Articolo 25

Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

Articolo 26

Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

Sezione 4

Irregolarità

Articolo 27

Definizioni

Articolo 28

Prime comunicazioni — Deroghe

Articolo 29

Casi urgenti

Articolo 30

Comunicazioni sul seguito dato — Mancato recupero

Articolo 31

Trasmissione per via elettronica

Articolo 32

Rimborso delle spese giudiziarie

Articolo 33

Contatti con gli Stati membri

Articolo 34

Uso delle informazioni

Articolo 35

Trasmissione delle informazioni ai comitati

Articolo 36

Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

Sezione 5

Dati personali

Articolo 37

Tutela dei dati personali

Sezione 6

Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell’addizionalità

Articolo 38

Tassi relativi alla rettifica finanziaria

Sezione 7

Scmbio elettronico di dati

Articolo 39

Sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 40

Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 41

Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 42

Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati

Sezione 8

Strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 43

Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 44

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

Articolo 45

Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Articolo 46

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

CAPO III

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1

Ammissibilità delle spese per l’edilizia

Articolo 47

Interventi nel settore dell’edilizia

Sezione 2

Norme sull’ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Articolo 48

Norme sull’ammissibilità delle spese

Articolo 49

Oneri finanziari e spese di garanzia

Articolo 50

Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

Articolo 51

Contributi in natura

Articolo 52

Spese generali

Articolo 53

Ammortamento

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Abrogazione

Articolo 55

Entrata in vigore

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:

Regole di base per la composizione dell’emblema e indicazione dei colori standard

Allegato II:

Classificazione degli interventi dei Fondi per il periodo 2007-2013

Parte A:

Codificazione per dimensione

Parte B:

Ripartizione indicativa del contributo comunitario per categorie a livello di programma operativo

Parte C:

Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzione

Allegato III:

Elenco dei dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione ai fini dei controlli documentari e in loco a norma dell’articolo 14

Allegato IV:

Parametri tecnici relativi al campionamento statistico casuale di cui all’articolo 17 (Campionamento)

Allegato V:

Modello di strategia di audit a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006

Allegato VI:

Modello di rapporto annuale di controllo a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento

Allegato VII:

Modello di parere annuale a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento

Allegato VIII:

Modello di rapporto di controllo finale e di dichiarazione di chiusura dei programmi operativi a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento

Parte A:

Modello di rapporto di controllo finanziario

Parte B:

Dichiarazione di chiusura

Allegato IX:

Modello di dichiarazione relativa alla chiusura parziale dei programmi operativi a norma dell’articolo 18, paragrafo 5

Allegato X:

Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento

Allegato XI:

Dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati e ai recuperi pendenti (articolo 20, paragrafo 2)

Allegato XII:

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

Allegato XIII:

Modello di parere a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 25 del presente regolamento relativo alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo

Allegato XIV:

Modello di dichiarazione di spesa relativa a una chiusura parziale

Allegato XV:

Tabella finanziaria relativa al quadro strategico di riferimento nazionale (QSRN) — dotazione annuale indicativa per Fondo e programma operativo (PO)

Allegato XVI:

Piani di finanziamento del programma operativo

Allegato XVII:

Previsioni di probabili domande di pagamento

Allegato XVIII:

Rapporti annuali e finali

Allegato XIX:

Verifica ex ante dell’addizionalità dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013

Allegato XX:

Dati strutturati dei grandi progetti da codificare

Allegato XXI:

Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti a norma degli articoli da 39 a 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo di coesione — Investimenti in infrastrutture

Allegato XXII:

Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti a norma degli articoli da 39 a 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo di coesione — Investimenti produttivi

Allegato XXIII:

Dati sui partecipanti alle operazioni del FSE ripartiti per priorità

CAPO 1

INTRODUZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativamente a quanto segue:

a)

informazione e pubblicità;

b)

informazioni sull’impiego dei Fondi;

c)

sistemi di gestione e di controllo;

d)

irregolarità;

e)

dati personali;

f)

rettifiche finanziarie relative al mancato rispetto dell’addizionalità;

g)

scambio elettronico di dati;

h)

strumenti di ingegneria finanziaria;

i)

ammissibilità dell’edilizia;

j)

ammissibilità dei programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

CAPO II

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Sezione 1

Informazione e pubblicità

Articolo 2

Preparazione del piano di comunicazione

1.   Un piano di comunicazione, e tutte le principali modifiche pertinenti, viene redatto dall’autorità di gestione relativamente al programma operativo di cui è responsabile oppure dallo Stato membro relativamente ad alcuni o a tutti i programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione.

2.   Nel piano di comunicazione figurano almeno:

a)

gli obiettivi e i gruppi di destinatari;

b)

la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico che lo Stato membro o l’autorità di gestione è tenuto a intraprendere tenendo conto del valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale;

c)

il bilancio indicativo necessario per l’attuazione del piano;

d)

i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari;

e)

un’indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.

Articolo 3

Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Lo Stato membro o l’autorità di gestione presenta il piano di comunicazione alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adozione del programma operativo oppure, se il piano di comunicazione riguarda due o più programmi operativi, dalla data di adozione dell’ultimo di tali programmi.

In assenza di osservazioni inviate dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, quest’ultimo è considerato conforme all’articolo 2, paragrafo 2.

Qualora la Commissione invii osservazioni entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, lo Stato membro o l’autorità di gestione trasmette alla Commissione, entro due mesi, un piano di comunicazione modificato.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla presentazione del piano di comunicazione modificato, quest’ultimo viene considerato attuabile.

Lo Stato membro o l’autorità di gestione inizia le attività informative e pubblicitarie di cui agli articoli 5, 6, e 7, se pertinente, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione.

Articolo 4

Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione

1.   L’autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ogni programma operativo riguardo a quanto segue:

a)

il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione;

b)

gli interventi informativi e pubblicitari realizzati;

c)

i mezzi di comunicazione utilizzati.

L’autorità di gestione fornisce al comitato di sorveglianza esempi di tali interventi.

2.   I rapporti annuali e il rapporto finale sull’esecuzione dei programmi operativi di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono:

a)

esempi degli interventi informativi e pubblicitari relativi al programma operativo effettuati nell’ambito dell’attuazione del piano di comunicazione;

b)

le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), compreso, se del caso, l’indirizzo elettronico al quale possono essere trovati tali dati;

c)

il contenuto delle principali modifiche apportate al piano di comunicazione.

Nel rapporto annuale relativo al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione figura un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, come prescritto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

3.   I mezzi utilizzati per l’attuazione, la sorveglianza e la valutazione del piano di comunicazione sono proporzionali agli interventi informativi e pubblicitari indicati nel piano di comunicazione.

Articolo 5

Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari

1.   L’autorità di gestione, conformemente al piano di comunicazione, assicura che il programma operativo venga ampiamente diffuso assieme ai dati sui contributi finanziari dei Fondi pertinenti e sia accessibile a tutti gli interessati.

Essa garantisce inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo siano diffuse il più ampiamente possibile.

2.   L’autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare e dettagliate riguardanti almeno:

a)

le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento nel quadro del programma operativo;

b)

una descrizione delle procedure d’esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

c)

i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;

d)

le persone di riferimento a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi operativi.

L’autorità di gestione informa altresì i potenziali beneficiari della pubblicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

3.   L’autorità di gestione, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, associa agli interventi informativi e pubblicitari almeno uno dei seguenti organismi che possono diffondere ampiamente le informazioni di cui al paragrafo 2:

a)

autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;

b)

associazioni professionali;

c)

parti economiche e sociali;

d)

organizzazioni non governative;

e)

organizzazioni che rappresentano il mondo economico;

f)

centri d’informazione sull’Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri;

g)

istituti educativi.

Articolo 6

Interventi informativi relativi ai beneficiari

L’autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 7

Responsabilità dell’autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

1.   L’autorità di gestione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello territoriale.

2.   L’autorità di gestione è responsabile dell’organizzazione di almeno uno dei seguenti interventi informativi e pubblicitari:

a)

un’attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio di un programma operativo, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione;

b)

almeno un’attività informativa principale all’anno, come stabilito nel piano di comunicazione, che presenti i risultati dei programmi operativi nonché, se del caso, dei grandi progetti;

c)

l’esposizione della bandiera dell’Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alle sedi delle autorità di gestione;

d)

la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

I nomi dei partecipanti a un’operazione del FSE non vengono indicati.

Articolo 8

Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

1.   Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.

2.   Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un’operazione che rispetta le seguenti condizioni:

a)

il contributo pubblico totale all’operazione supera 500 000 EUR;

b)

l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.

La targa indica il tipo e la denominazione dell’operazione, oltre alle informazioni di cui all’articolo 9. Tali informazioni costituiscono almeno il 25 % della targa.

3.   Durante l’attuazione dell’operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni:

a)

il contributo pubblico totale all’operazione supera 500 000 EUR;

b)

l’operazione consiste nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.

Le informazioni di cui all’articolo 9 occupano almeno il 25 % del cartello.

Quando l’operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al paragrafo 2.

4.   Se un’operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE o, se del caso, se un’operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all’operazione siano stati informati di tale finanziamento.

Il beneficiario informa in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

Articolo 9

Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all’operazione

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:

a)

l’emblema dell’Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all’allegato I, e un riferimento all’Unione europea;

b)

l’indicazione del Fondo pertinente:

a)

per il FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»;

b)

per il Fondo di coesione: «Fondo di coesione»;

c)

per il FSE: «Fondo sociale europeo»;

c)

una frase, scelta dall’autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell’intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo nel vostro futuro».

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.

Articolo 10

Rete e scambio di esperienze

1.   Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un’unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi.

2.   È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell’attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nell’ambito della presente sezione.

3.   Gli scambi di esperienze nel settore dell’informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l’assistenza tecnica di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 2

Informazioni sull’impiego dei Fondi

Articolo 11

Ripartizione indicativa riguardante l’impiego dei Fondi

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione la ripartizione indicativa per categorie dell’impiego previsto dei Fondi a livello di programma operativo di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1080/2006, conformemente alle parti A e B dell’allegato II del presente regolamento.

2.   Nei rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 figurano informazioni aggiornate, a livello di programma operativo, sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie a partire dall’inizio del programma operativo, e relativa alle operazioni selezionate nel quadro di tale programma. Le informazioni sono presentate per ciascuna combinazione di codici conformemente alle parti A e C dell’allegato II del presente regolamento.

3.   La Commissione utilizza i dati forniti dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 unicamente a scopo informativo.

Sezione 3

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12

Organismi intermedi

Ove uno o più compiti dell’autorità di gestione o dell’autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto.

Le disposizioni del presente regolamento relative all’autorità di gestione e all’autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.

Articolo 13

Autorità di gestione

1.   Ai fini della selezione e dell’approvazione delle operazioni di cui all’articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l’esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati.

Prima di prendere la decisione in merito all’approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

2.   Le verifiche che l’autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell’articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

a)

verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;

b)

verifiche in loco di singole operazioni.

3.   Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate su base campionaria, l’autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.

L’autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio da essa identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno.

4.   L’autorità di gestione stabilisce per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.

5.   Qualora l’organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni in conformità dell’articolo 58, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 14

Dati contabili

1.   I dati contabili relativi alle operazioni e i dati riguardanti l’attuazione di cui all’articolo 60, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono le informazioni di cui all’allegato III del presente regolamento.

Le autorità di gestione, di certificazione e di audit nonché gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 hanno accesso a dette informazioni.

2.   Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentari o in loco.

Articolo 15

Pista di controllo

Ai fini dell’articolo 60, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006 una pista di controllo è considerata adeguata se, per il programma operativo interessato, rispetta i seguenti criteri:

a)

consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;

b)

consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

c)

consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;

d)

per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l’approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

Articolo 16

Audit delle operazioni

1.   Gli audit di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1o luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall’autorità di audit in conformità dell’articolo 17 del presente regolamento.

Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari.

2.   Nell’ambito degli audit viene verificato il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

l’operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all’impiego o agli obiettivi da raggiungere;

b)

la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;

c)

la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;

d)

il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario in conformità dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.   Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l’autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari per definire l’entità di tali problemi. Le pertinenti autorità prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.

4.   Solo le spese che rientrano nell’ambito dell’audit svolto in conformità del paragrafo 1 sono comprese nell’importo delle spese sottoposte ad audit ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell’allegato VI ed al punto 9 dell’allegato VIII.

Articolo 17

Campionamento

1.   Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni anno è basato in primo luogo su un metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

2.   Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati tiene conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell’importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l’autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell’allegato IV.

3.   Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali, nel corso dell’anno precedente l’anno in cui viene presentato alla Commissione il rapporto annuale di controllo a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, sono state dichiarate spese alla Commissione per il programma operativo o, se del caso, per i programmi operativi rientranti in un sistema di controllo e di gestione comune. Per il primo periodo di dodici mesi l’autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni la cui spesa è stata dichiarata alla Commissione nel 2007 e nel 2008 come base per la selezione delle operazioni da sottoporre ad audit.

4.   L’autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante l’anno di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo.

Per i programmi operativi in cui il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza l’autorità di audit analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.

5.   L’autorità di audit riesamina regolarmente la copertura consentita dal campionamento casuale tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo.

Essa decide sulla base di una valutazione professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli organismi intermedi e degli assi prioritari.

6.   L’autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo.

Quando il numero delle irregolarità rilevate è elevato o quando vengono individuate irregolarità sistematiche l’autorità di audit ne analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.

I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale. In particolare le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

Articolo 18

Documenti presentati dall’autorità di audit

1.   La strategia di audit di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 è definita conformemente al modello di cui all’allegato V del presente regolamento. Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell’anno.

2.   Il rapporto annuale di controllo e il parere di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006 si basano sugli audit dei sistemi e sugli audit delle operazioni effettuati a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento nel rispetto della strategia di audit e sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» il rapporto annuale di controllo e il parere riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

3.   La dichiarazione di chiusura di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su tutte le attività di audit effettuate dall’autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo sono redatti conformemente al modello di cui all’allegato VIII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» la dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

4.   Qualora sussistano limiti alla portata del controllo o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nel quadro del parere annuale di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e) di tale articolo, l’autorità di audit ne spiega le ragioni e valuta l’entità del problema nonché il suo impatto finanziario.

5.   In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è redatta dall’autorità di audit conformemente al modello di cui all’allegato IX del presente regolamento e viene presentata assieme al parere di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 19

Disponibilità dei documenti

1.   Ai fini dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2.   L’autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell’autorità di audit e degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati.

3.   L’autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le informazioni di cui all’articolo 14, riguardanti le operazioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 per l’intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo.

4.   Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:

a)

fotocopie di documenti originali;

b)

microschede di documenti originali;

c)

versioni elettroniche di documenti originali;

d)

documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

5.   La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

6.   Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

Articolo 20

Documenti presentati dall’autorità di certificazione

1.   Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell’articolo 61, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono redatte nel formato di cui all’allegato X del presente regolamento e inviate alla Commissione.

2.   A partire dal 2008 entro il 31 marzo di ogni anno l’autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione nel formato indicato nell’allegato XI che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:

a)

gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione;

b)

gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;

c)

una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, elencati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.

3.   Al fine di procedere a una chiusura parziale di un programma operativo l’autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nel formato di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 21

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1.   La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 contiene informazioni relative agli aspetti trattati all’articolo 58 di tale regolamento per ogni programma operativo nonché le informazioni di cui agli articoli 22, 23 e, se del caso, 24 del presente regolamento.

Tali informazioni sono presentate conformemente al modello di cui all’allegato XII.

2.   La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è presentata dallo Stato membro nel cui territorio ha sede l’autorità di gestione.

Articolo 22

Informazioni riguardanti l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Relativamente all’autorità di gestione, all’autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

la descrizione dei compiti ad essi affidati;

b)

l’organigramma di ciascuno di essi, la ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all’interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;

c)

le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;

d)

le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini di verifica dall’articolo 13 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;

e)

le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;

f)

un riferimento alle procedure scritte stabilite ai fini delle lettere c), d) ed e);

g)

le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;

h)

il modo in cui vengono conservati i dettagliati documenti contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all’attuazione, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, nel quadro del programma operativo.

Articolo 23

Informazioni relative all’autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit

Relativamente all’autorità di audit e agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

la descrizione dei rispettivi compiti e delle loro interconnessioni, compresa, se pertinente, la relazione con l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

b)

l’organigramma dell’autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l’indipendenza, l’indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualifiche o delle esperienze richieste;

c)

le procedure per controllare l’attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit;

d)

se del caso, le procedure relative al controllo, da parte dell’autorità di audit, dell’attività degli organismi che partecipano allo svolgimento degli audit inerenti al programma operativo;

e)

le procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

Articolo 24

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Oltre alle informazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 la descrizione del sistema di gestione e di controllo comprende le disposizioni concordate dagli Stati membri ai fini seguenti:

a)

consentire all’autorità di gestione l’accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1080/2006;

b)

consentire all’autorità di certificazione l’accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

c)

consentire all’autorità di audit l’accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006;

d)

assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi relativi al recupero degli importi indebitamente versati in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006;

e)

assicurare la legittimità e la regolarità delle spese sostenute all’esterno della Comunità e comprese nella dichiarazione di spesa qualora gli Stati membri che partecipano a un programma si avvalgano della flessibilità di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1080/2006 per consentire all’autorità di gestione, all’autorità di certificazione e all’autorità di audit di adempiere alle loro responsabilità riguardo alle spese sostenute in paesi terzi nonché alle modalità di recupero degli importi indebitamente versati a causa di irregolarità.

Articolo 25

Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

La relazione di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi e del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull’attuazione delle operazioni, e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati importanti dall’autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

Il parere di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 viene redatto secondo il modello di cui all’allegato XIII del presente regolamento.

Se i sistemi di gestione e di controllo interessati sono essenzialmente analoghi a quelli predisposti per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999, è possibile tenere conto degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a detti sistemi allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 26

Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

1.   Per i programmi operativi in riferimento ai quali gli Stati membri hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 74, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   Le verifiche di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento sono effettuate dall’organismo nazionale di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.   Gli audit delle operazioni di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati in conformità delle procedure nazionali, pertanto non si applicano gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

4.   L’articolo 18, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento si applica per analogia all’elaborazione dei documenti rilasciati dall’organismo nazionale di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5.   Il rapporto annuale di controllo e il parere annuale sono redatti rispettivamente secondo il modello di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

Gli obblighi di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento sono eseguiti dall’organismo nazionale di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli di cui agli allegati X e XIV del presente regolamento.

6.   Le informazioni che devono figurare nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 23 del presente regolamento comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 4

Irregolarità

Articolo 27

Definizioni

Ai fini della presente sessione si intende per:

a)

«operatore economico» ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;

b)

«primo verbale amministrativo o giudiziario» una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

c)

«sospetto di frode» un’irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (18);

d)

«fallimento» le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (19).

Articolo 28

Prime comunicazioni — Deroghe

1.   Fatti salvi gli altri obblighi a norma dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

In tale comunicazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

a)

il Fondo interessato, l’obiettivo, il programma operativo, gli assi prioritari e le operazioni, nonché il numero del codice comune d’identificazione (CCI);

b)

la disposizione che è stata violata;

c)

la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un’irregolarità;

d)

le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;

e)

ove pertinente, se tali pratiche fanno sospettare l’esistenza di una frode;

f)

il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;

g)

se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;

h)

il periodo o il momento in cui è stata commessa l’irregolarità;

i)

le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull’irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;

j)

la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all’irregolarità;

k)

l’identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della lotta contro le irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;

l)

il bilancio complessivo e il contributo pubblico approvato per l’operazione nonché la ripartizione del relativo cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;

m)

l’importo del contributo pubblico interessato dall’irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;

n)

se non è stato effettuato alcun pagamento relativo al contributo pubblico a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente ove non si fosse accertata l’irregolarità;

o)

l’eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;

p)

la natura della spesa irregolare.

2.   In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati i seguenti casi:

a)

casi in cui l’irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b)

casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione o all’autorità di certificazione prima che l’autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;

c)

casi rilevati e corretti dall’autorità di gestione o dall’autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell’inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta.

3.   Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.

4.   Le irregolarità relative a programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono comunicate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal beneficiario che realizza l’operazione. Lo Stato membro informa nel contempo l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione del programma e l’autorità di audit.

5.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.

6.   Se uno Stato membro non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, ne informa la Commissione entro il termine stabilito dallo stesso paragrafo 1.

Articolo 29

Casi urgenti

Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette.

Articolo 30

Comunicazioni sul seguito dato — Mancato recupero

1.   Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all’articolo 28, dei procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei cambiamenti significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano almeno:

a)

gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero;

b)

le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente;

c)

i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni;

d)

i motivi dell’eventuale abbandono dei procedimenti di recupero;

e)

l’eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da motivare un sospetto di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano, per quanto possibile, la Commissione prima che venga presa una decisione.

2.   Qualora uno Stato membro ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di un importo, comunica alla Commissione in una relazione speciale l’entità dell’importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull’imputabilità della perdita a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati. Le informazioni comprendono almeno:

a)

un copia della decisione di concessione;

b)

la data dell’ultimo pagamento al beneficiario;

c)

un copia dell’ordine di recupero;

d)

nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l’insolvenza del beneficiario;

e)

una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l’importo in questione con indicazione delle rispettive date.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

Articolo 31

Trasmissione per via elettronica

Le informazioni di cui agli articoli 28 e 29 e all’articolo 30, paragrafo 1, sono inviate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.

Articolo 32

Rimborso delle spese giudiziarie

Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o portare avanti un’azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche qualora quest’ultimo risulti infruttuoso.

Articolo 33

Contatti con gli Stati membri

1.   La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all’articolo 28, sui procedimenti di cui all’articolo 30 e segnatamente sulla possibilità di recupero.

2.   Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell’irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all’interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3.   La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d’informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 28, 29 e 30 e del paragrafo 1 del presente articolo. L’esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.

4.   Ove nell’applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di rimediare a tale lacuna.

Articolo 34

Uso delle informazioni

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale o operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allarme rapido al fine di individuare più efficacemente i rischi.

Articolo 35

Trasmissione delle informazioni ai comitati

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nel quadro del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione (20), sull’ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. Vengono inoltre informati i comitati di cui agli articoli 103 e 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 36

Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

1.   In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 28 e 30 soltanto su esplicita richiesta della Commissione.

A norma dell’articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri tengono una contabilità degli importi inferiori a tale soglia che si dimostrano recuperabili e degli importi recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione a un’operazione e restituiscono gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee. Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo Stato membro e la Comunità condividono la perdita relativa agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all’operazione interessata. La procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento non si applica, salvo decisione contraria della Commissione.

Il terzo comma si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come valuta nazionale alla data in cui viene accertata l’irregolarità convertono in euro la spesa sostenuta in valuta nazionale a norma dell’articolo 81 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Qualora la spesa non sia stata contabilizzata dall’autorità di certificazione viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

Sezione 5

Dati personali

Articolo 37

Tutela dei dati personali

1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui alla sezione 4.

2.   Le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso di audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di adempiere alle responsabilità di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1083/2006. La Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode possono accedere a tali informazioni.

3.   Le informazioni di cui alla sezione 4 possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all’interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per motivi professionali, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.

4.   I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), sono trattati esclusivamente ai fini indicati nel suddetto articolo.

Sezione 6

Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell’addizionalità

Articolo 38

Tassi relativi alla rettifica finanziaria

1.   Qualora la Commissione effettui una rettifica finanziaria a norma dell’articolo 99, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006, detta rettifica è calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente paragrafo.

2.   Il tasso relativo alla rettifica finanziaria è ottenuto sottraendo 3 punti percentuali alla differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, e dividendo il risultato per 10.

La rettifica finanziaria è determinata applicando tale tasso di rettifica finanziaria al contributo del Fondo strutturale destinato allo Stato membro interessato nel quadro dell’obiettivo «Convergenza» per l’intero periodo di programmazione.

3.   Se la differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, di cui al paragrafo 2, è pari o inferiore al 3 % non viene effettuata alcuna rettifica finanziaria.

4.   La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione del Fondo strutturale destinata allo Stato membro interessato nel quadro dell’obiettivo «Convergenza» per l’intero periodo di programmazione.

Sezione 7

Scambio elettronico di dati

Articolo 39

Sistema informatico per lo scambio dei dati

Ai fini degli articoli 66 e 76 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo.

Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso un sistema informatico realizzato dalla Commissione che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Gli Stati membri partecipano all’ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.

Articolo 40

Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

1.   Il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie:

a)

la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma operativo, conformemente al quadro di riferimento strategico nazionale, secondo il modello di cui all’allegato XV;

b)

i piani di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello che figura nell’allegato XVI;

c)

dichiarazioni di spesa e domande di pagamento secondo il modello di cui all’allegato X;

d)

previsioni annuali di probabili pagamenti delle spese conformemente al modello riportato nell’allegato XVII;

e)

la sezione finanziaria dei rapporti annuali e i rapporti finali di esecuzione secondo il modello di cui all’allegato XVIII, punto 2.1.

2.   Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene almeno i seguenti documenti e dati d’interesse comune necessari per la sorveglianza:

a)

il quadro strategico di riferimento nazionale di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

b)

i dati comprovanti il rispetto dell’addizionalità conformemente al modello di cui all’allegato XIX;

c)

i programmi operativi, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte B dell’allegato II e conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell’allegato II;

d)

le decisioni della Commissione riguardanti il contributo dei Fondi;

e)

le domande di assistenza per grandi progetti di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 conformemente agli allegati XXI e XXII del presente regolamento assieme ai dati selezionati da tali allegati e indicati all’allegato XX;

f)

i rapporti di esecuzione di cui all’allegato XVIII del presente regolamento, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte C dell’allegato II, conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell’allegato II;

g)

i dati sui partecipanti alle operazioni del FSE ripartiti per priorità conformemente al modello di cui all’allegato XXIII;

h)

la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo secondo il modello di cui all’allegato XII;

i)

la strategia di audit secondo il modello riportato nell’allegato V;

j)

i rapporti e i pareri relativi agli audit secondo i modelli di cui agli allegati VI, VII, VIII, IX e XIII e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro;

k)

le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello riportato nell’allegato XIV;

l)

la dichiarazione annuale sugli importi ritirati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo l’allegato XI;

m)

il piano di comunicazione di cui all’articolo 2.

3.   I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.

Articolo 41

Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati

1.   La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito registrano nel sistema informatico per lo scambio dei dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.

2.   Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio dei dati e le inviano alla Commissione.

3.   Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l’efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

4.   I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Eventuali costi di un’interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio dei dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili a norma dell’articolo 46 di tale regolamento.

Articolo 42

Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati

1.   Il sistema informatico per lo scambio dei dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un’interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali, regionali e locali e la registrazione dei dati.

2.   Come data di presentazione dei documenti alla Commissione viene considerata la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.

3.   In casi di forza maggiore, segnatamente di cattivo funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati o di interruzione della connessione, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui agli allegati II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore lo Stato membro registra immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.

In deroga al paragrafo 2 come data di presentazione dei documenti è considerata la data dell’invio dei documenti su supporto cartaceo.

Sezione 8

Strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 43

Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

1.   Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:

a)

imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (21) a decorrere dal 1o gennaio 2005, nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano;

b)

partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano.

2.   Qualora i Fondi strutturali finanzino operazioni che comprendono strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati attraverso fondi di partecipazione, i soci cofinanziatori o gli azionisti, o i loro rappresentanti debitamente autorizzati, presentano un piano di attività.

Il piano di attività indica almeno quanto segue:

a)

il mercato delle imprese in cui intendono operare o i progetti urbani nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;

b)

il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;

c)

la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;

d)

i soci cofinanziatori o gli azionisti;

e)

lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;

f)

le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull’indipendenza del personale dirigente;

g)

la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali;

h)

la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all’uscita dagli investimenti a favore di imprese o progetti urbani;

i)

le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Il piano di attività deve essere valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall’autorità di gestione o sotto la loro responsabilità.

La valutazione della fattibilità economica degli investimenti dello strumento di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

3.   Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come entità giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero come capitale separato nell’ambito di un istituto finanziario.

Ove lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell’ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative nell’ambito dell’istituto finanziario che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4.   I costi di gestione non possono superare per la durata dell’intervento, su una media annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a gara d’appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata:

a)

il 2 % del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;

b)

il 3 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese;

c)

il 4 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di microcredito a favore delle microimprese.

5.   Le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l’autorità di gestione.

6.   L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:

a)

la strategia d’investimento e la programmazione;

b)

la sorveglianza dell’attuazione conformemente alle norme applicabili;

c)

una politica volta a consentire l’uscita del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;

d)

le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

7.   Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio.

I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell’investitore in economia di mercato fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

Articolo 44

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

1.   Qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l’autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.

L’accordo di finanziamento tiene conto, all’occorrenza, di quanto segue:

a)

per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano, le conclusioni di una valutazione del divario tra l’offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI;

b)

relativamente ai fondi per lo sviluppo urbano, studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e piani integrati per lo sviluppo urbano inclusi nei programmi operativi.

2.   L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:

a)

le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;

b)

un invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari o ai fondi per lo sviluppo urbano;

c)

la valutazione, la selezione e l’accreditamento degli intermediari finanziari o dei fondi per lo sviluppo urbano da parte del fondo di partecipazione;

d)

la definizione e il controllo della politica di investimento o degli interventi e dei piani di sviluppo urbano mirati;

e)

la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o all’autorità di gestione;

f)

la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;

g)

le prescrizioni relative agli audit;

h)

la politica volta a consentire l’uscita del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo sviluppo urbano;

i)

le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

La politica di investimento di cui alla lettera d) comprende almeno un’indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.

3.   Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno dei programmi operativi, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia, ai fondi per mutui e ai fondi per lo sviluppo urbano sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia, il fondo per mutui e il fondo per lo sviluppo urbano da un lato e il fondo di partecipazione dall’altro.

L’accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi di cui all’articolo 43, paragrafo 6.

Articolo 45

Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell’impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d’ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (22) a decorrere dal 10 ottobre 2004.

Articolo 46

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

1.   Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia.

2.   Ai fini del paragrafo 1 i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie.

I progetti urbani che ricevono assistenza da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai fondi per lo sviluppo urbano.

3.   Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, i fondi interessati non rifinanziano acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati.

CAPO III

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1

Ammissibilità delle spese per l’edilizia

Articolo 47

Interventi nel settore dell’edilizia

1.   I settori selezionati per le operazioni di edilizia di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2006 sono conformi ad almeno tre dei criteri indicati di seguito, due dei quali vanno scelti tra quelli elencati alle lettere da a) a h):

a)

un alto livello di povertà e di esclusione;

b)

un alto livello di disoccupazione di lunga durata;

c)

un precario sviluppo demografico;

d)

un basso livello d’istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;

e)

un alto tasso di criminalità e delinquenza;

f)

un ambiente particolarmente degradato;

g)

un basso livello di attività economica;

h)

un numero elevato di immigrati, minoranze etniche o rifugiati;

i)

un valore immobiliare relativamente basso;

j)

un basso rendimento energetico degli edifici.

I valori relativi ai criteri stabiliti al primo comma sono raccolti a livello nazionale da ogni Stato membro interessato.

I valori relativi all’analisi comparativa di ogni criterio sono determinati congiuntamente dalla Commissione e da ciascuno Stato membro.

2.   Solo i seguenti interventi sono ammessi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1080/2006:

a)

ristrutturazione delle parti comuni degli edifici residenziali multifamiliari, in particolare:

i)

restauro delle seguenti parti strutturali principali di un edificio: tetto, facciata, finestre e porte della facciata, scala, corridoi interni ed esterni, ingressi e spazio antistante, ascensore;

ii)

impianti tecnici dell’edificio;

iii)

interventi a favore dell’efficienza energetica;

b)

fornitura di edifici sociali moderni di buona qualità mediante ristrutturazioni e mutamenti della destinazione d’uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.

Sezione 2

Norme sull’ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Articolo 48

Norme sull’ammissibilità delle spese

Fatto salvo l’elenco delle spese non ammissibili di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, gli articoli da 49 a 53 del presente regolamento si applicano, in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006, alla determinazione dell’ammissibilità delle spese per le operazioni selezionate ai fini del programma operativo nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

Articolo 49

Oneri finanziari e spese di garanzia

I seguenti oneri e le seguenti spese sono rimborsabili da parte del FESR:

a)

gli oneri relativi alle transazioni finanziarie transnazionali;

b)

qualora l’attuazione di un’operazione richieda l’apertura di un conto o di conti separati, le spese bancarie relative all’apertura e alla gestione dei conti;

c)

le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall’autorità di gestione;

d)

i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria.

Non sono ammissibili al contributo le ammende, le penali e le spese per controversie legali.

Articolo 50

Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

1.   Oltre all’assistenza tecnica relativa al programma operativo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un’operazione:

a)

i costi relativi a prestazioni professionali rese da un’autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un’operazione;

b)

i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un’operazione resi dall’autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l’operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni.

2.   L’autorità pubblica interessata fattura i costi di cui al paragrafo 1, lettera a), al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l’operazione in questione.

3.   I costi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono rimborsabili se si tratta di costi supplementari relativi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l’operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all’articolo 51.

Detti costi sono certificati mediante documenti che consentono di determinare la spesa effettiva sostenuta o i contributi in natura forniti dall’autorità pubblica interessata per l’operazione in questione.

Articolo 51

Contributi in natura

1.   I contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

b)

il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti.

2.   In caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

3.   In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività corrispondente.

Articolo 52

Spese generali

Le spese generali sono rimborsabili purché si basino su spese effettive attribuibili all’attuazione dell’operazione interessata o sulla media delle spese effettive attribuibili ad operazioni dello stesso tipo.

I tassi forfettari basati sui costi medi non possono superare il 25 % dei costi diretti di un’operazione che può influire sul livello delle spese generali. Il calcolo dei tassi forfettari è adeguatamente documentato e periodicamente riesaminato.

Articolo 53

Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili direttamente utilizzati per un’operazione sostenute durante il periodo di cofinanziamento di tale operazione sono rimborsabili purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Abrogazione

1.   I regolamenti (CE) n. 1681/94, (CE) n. 1159/2000, (CE) n. 1685/2000, (CE) n. 438/2001 e (CE) n. 448/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2.   I regolamenti (CE) n. 1831/94, (CE) n. 1386/2002, (CE) n. 16/2003 e (CE) n. 621/2004 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi alle decisioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

REGOLE DI BASE PER LA COMPOSIZIONE DELL’EMBLEMA E INDICAZIONE DEI COLORI STANDARD

DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l’unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA

Image

L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d’intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell’altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell’emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo,

PANTONE YELLOW per le stelle.

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia:

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow»,

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l’80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si utilizza il nero delimitare con un filetto di tale colore l’area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Image

Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).

Image

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell’impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del rettangolo.

Image

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI FONDI (23) PER IL PERIODO 2007-2013

Parte A:   Codificazione per dimensione

TABELLA 1:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PRIORITARI»

Codice

Temi prioritari

Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità

01

Attività di R&ST nei centri di ricerca

02

Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica

03

Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli, ecc.)

04

Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)

05

Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese

06

Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)

07

Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.)

08

Altri investimenti in imprese

09

Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI

Società dell’informazione

10

Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)

11

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali, ecc.)

12

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (RTE-TIC)

13

Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari on line, e-government, e-learning, e-partecipazione, ecc.)

14

Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti, ecc.)

15

Altre misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

Trasporti

16

Trasporti ferroviari

17

Ferrovie (RTE-T)

18

Infrastrutture ferroviarie mobili

19

Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T)

20

Autostrade

21

Autostrade (RTE-T)

22

Strade nazionali

23

Strade regionali/locali

24

Piste ciclabili

25

Trasporti urbani

26

Trasporti multimodali

27

Trasporti multimodali (RTE-T)

28

Sistemi di trasporto intelligenti

29

Aeroporti

30

Porti

31

Vie navigabili interne (regionali e locali)

32

Vie navigabili interne (RTE-T)

Energia

33

Elettricità

34

Elettricità (RTE-E)

35

Gas naturale

36

Gas naturale (RTE-E)

37

Prodotti petroliferi

38

Prodotti petroliferi (RTE-E)

39

Energie rinnovabili: eolica

40

Energie rinnovabili: solare

41

Energie rinnovabili: da biomassa

42

Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre

43

Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica

Protezione dell’ambiente e prevenzione dei rischi

44

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

45

Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile)

46

Trattamento delle acque (acque reflue)

47

Qualità dell’aria

48

Prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento

49

Adattamento al cambiamento climatico e attenuazione dei suoi effetti

50

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

51

Promozione della biodiversità e protezione della natura (compresa Natura 2000)

52

Promozione di trasporti urbani puliti

53

Prevenzione dei rischi (inclusa l’elaborazione e l’attuazione di piani e provvedimenti volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici)

54

Altri provvedimenti intesi a preservare l’ambiente e a prevenire i rischi

Turismo

55

Promozione delle risorse naturali

56

Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale

57

Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici

Cultura

58

Protezione e conservazione del patrimonio culturale

59

Sviluppo di infrastrutture culturali

60

Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali

Rinnovamento urbano e rurale

61

Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale

Sviluppo della capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori

62

Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti; promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione

63

Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive

64

Sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche

Miglioramento dell’accesso all’occupazione e della sostenibilità

65

Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro

66

Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro

67

Misure volte a promuovere l’invecchiamento attivo e a prolungare la vita lavorativa

68

Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

69

Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre le discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei bambini e all’assistenza alle persone non autosufficienti

70

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

Una migliore inclusione sociale dei gruppi svantaggiati

71

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento nello stesso e promozione dell’accettazione della diversità sul posto di lavoro

Miglioramento del capitale umano

72

Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e formazione al fine di sviluppare la capacità di inserimento professionale, rendendo l’istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, ai fini dell’innovazione e di un’economia basata sulla conoscenza

73

Misure volte ad aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, discriminazioni di genere rispetto alle materie e ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità

74

Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese

Investimenti nelle infrastrutture sociali

75

Infrastrutture per l’istruzione

76

Infrastrutture per la sanità

77

Infrastrutture per l’infanzia

78

Infrastrutture edilizie

79

Altre infrastrutture sociali

Mobilitazione a favore delle riforme nei settori dell’occupazione e dell’inclusione

80

Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate

Consolidamento delle capacità istituzionali a livello nazionale, regionale e locale

81

Meccanismi volti a migliorare l’elaborazione di politiche e programmi efficaci, il controllo e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e potenziamento delle capacità di attuazione delle politiche e dei programmi

Riduzione dei costi supplementari che ostacolano lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche

82

Compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

83

Interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari legati alle dimensioni del mercato

84

Sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e a difficoltà di soccorso

Assistenza tecnica

85

Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni

86

Valutazione e studi; informazione e comunicazione


TABELLA 2:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «FORME DI FINANZIAMENTO»

Codice

Forme di finanziamento

01

Aiuto non rimborsabile

02

Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie)

03

Capitale di rischio (partecipazione, fondo di capitale di rischio)

04

Altre forme di finanziamento


TABELLA 3:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TERRITORIO»

Codice

Tipo di territorio

01

Agglomerato urbano

02

Zona di montagna

03

Isole

04

Zone a bassa e bassissima densità demografica

05

Zone rurali (diverse dalle zone di montagna, dalle isole e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)

06

Precedenti frontiere esterne dell’UE (dopo il 30.4.2004)

07

Regioni ultraperiferiche

08

Zona di cooperazione transfrontaliera

09

Zona di cooperazione transnazionale

10

Zona di cooperazione interregionale

00

Non pertinente


TABELLA 4:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTIVITÀ ECONOMICA»

Codice

Attività economica  (24)

01

Agricoltura, caccia e silvicoltura

02

Pesca

03

Industrie alimentari e delle bevande

04

Industrie tessili e dell’abbigliamento

05

Fabbricazione di mezzi di trasporto

06

Industrie manifatturiere non specificate

07

Estrazione di minerali energetici

08

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

09

Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua

10

Poste e telecomunicazioni

11

Trasporti

12

Costruzioni

13

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

14

Alberghi e ristoranti

15

Intermediazione finanziaria

16

Attività immobiliari, noleggio e altre attività di servizio alle imprese

17

Amministrazioni pubbliche

18

Istruzione

19

Attività dei servizi sanitari

20

Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

21

Attività connesse all’ambiente

22

Altri servizi non specificati

00

Non pertinente


TABELLA 5:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «UBICAZIONE»

Codice

Ubicazione  (25)

 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l’operazione [livello NUTS (26) o altro, se pertinente, per esempio transfrontaliero, transnazionale, interregionale]

 

 

 

 

 

 

Parte B:   Ripartizione indicativa del contributo comunitario per categorie a livello di programma operativo

Numero di riferimento della Commissione: …

Titolo del programma: …

Data dell’ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: …/…/…

(espressa in euro) (espressa in euro) (espressa in euro)

Dimensione 1

Temi prioritari

Dimensione 2

Forme di finanziamento

Dimensione 3

Territorio

Codice (27)

Importo (28)

Codice (27)

Importo (28)

Codice (27)

Importo (28)

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Totale

 

Totale

 

Parte C:   Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzione

Numero di riferimento della Commissione: …

Titolo del programma: …

Data dell’ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: …/…/…

Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5

Codice (29)

Dimensione 1

Temi prioritari

Codice (29)

Dimensione 2

Forme di finanziamento

Codice (29)

Dimensione 3

Territorio

Codice (29)

Dimensione 4

Attività economica

Codice (29)

Dimensione 5

Ubicazione

Importo (30)

 

 

 

 

 

 

Totale

 

ALLEGATO III

ELENCO DEI DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DA COMUNICARE SU RICHIESTA DELLA COMMISSIONE AI FINI DEI CONTROLLI DOCUMENTARI E IN LOCO A NORMA DELL’ARTICOLO 14

A.   Dati sulle operazioni (conformemente alla decisione di approvazione, se del caso modificata)

Campo 1.

Codice CCI del programma operativo

Campo 2.

Numero di priorità

Campo 3.

Nome del Fondo

Campo 4.

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l’operazione (livello NUTS o altro, se pertinente)

Campo 5.

Autorità di certificazione

Campo 6.

Autorità di gestione

Campo 7.

Organismo intermedio che dichiara la spesa all’autorità di certificazione, se pertinente

Campo 8.

Numero di codice unico dell’operazione

Campo 9.

Breve descrizione dell’operazione

Campo 10.

Data d’inizio dell’operazione

Campo 11.

Data di conclusione dell’operazione

Campo 12.

Organismo che adotta la decisione di approvazione

Campo 13.

Data dell’approvazione

Campo 14.

Numero di riferimento del beneficiario

Campo 15.

Valuta (se diversa dall’euro)

Campo 16.

Costo totale dell’operazione (31)

Campo 17.

Totale delle spese rimborsabili (32)

Campo 18.

Totale delle spese pubbliche rimborsabili

Campo 19.

Finanziamento della BEI

B.   Spese dichiarate per l’operazione

Campo 20.

Numero di riferimento interno dell’ultima domanda di rimborso dell’operazione

Campo 21.

Data in cui l’ultima domanda di rimborso dell’operazione è stata registrata nel sistema di sorveglianza

Campo 22.

Importo delle spese rimborsabili dichiarato nell’ultima domanda di rimborso dell’operazione registrata nel sistema di sorveglianza

Campo 23.

Totale delle spese rimborsabili per le quali è stata presentata una domanda di rimborso

Campo 24.

Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla domanda se diversa dalla sede del beneficiario

Campo 25.

Spese relative al FESR per programmi operativi cofinanziati dal FSE (33)

Campo 26.

Spese relative al FSE per programmi operativi cofinanziati dal FESR (34)

Campo 27.

Spese sostenute in zone adiacenti alle zone ammissibili (cooperazione transfrontaliera) (35)

Campo 28.

Spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona (cooperazione transnazionale) (36)

Campo 29.

Spese sostenute all’esterno della Comunità (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale) (37)

Campo 30.

Spese sostenute per l’acquisto di terreni (38)

Campo 31.

Spese sostenute per l’edilizia abitativa (39)

Campo 32.

Spese relative ai costi indiretti/alle spese generali su base forfetaria (40)

Campo 33.

Eventuali entrate detratte dall’importo oggetto delle domande di rimborso

Campo 34.

Eventuali rettifiche finanziarie detratte dall’importo oggetto delle domande di rimborso

Campo 35.

Totale delle spese rimborsabili dichiarate per l’operazione e incluse nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall’autorità di certificazione (in euro)

Campo 36.

Totale delle spese rimborsabili dichiarate per l’operazione e incluse nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall’autorità di certificazione (valuta nazionale)

Campo 37.

Data dell’ultima dichiarazione di spesa dell’autorità di certificazione contenente le spese dell’operazione

Campo 38.

Data delle verifiche effettuate a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Campo 39.

Data degli audit di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Campo 40.

Organismo che effettua l’audit o la verifica

Campo 41.

Grado di conseguimento dell’obiettivo dell’operazione, se completata (%)

ALLEGATO IV

PARAMETRI TECNICI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO STATISTICO CASUALE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 (CAMPIONAMENTO)

1.

Un metodo di campionamento statistico casuale consente di trarre dai risultati degli audit del campione conclusioni relative alla spesa complessiva da cui è stato tratto il campione e quindi fornisce dati che garantiscono il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.

2.

La garanzia fornita sul funzionamento dei sistemi è determinata dal livello di certezza derivante dalle conclusioni degli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni incluse nel campione selezionato in base a un metodo di campionamento statistico casuale. Per ottenere una garanzia sicura, ovvero un rischio di audit ridotto, l’autorità di audit deve combinare i risultati degli audit dei sistemi con quelli degli audit delle operazioni. L’autorità di audit valuta prima l’affidabilità dei sistemi (alta, media o bassa) tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi al fine di determinare i parametri tecnici del campionamento, in particolare il livello di certezza e il tasso di errore previsto. Gli Stati membri possono anche utilizzare i risultati della relazione sulla conformità dei sistemi a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il livello di garanzia combinato derivante dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni deve essere alto. Il livello di certezza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60 % con una soglia di rilevanza massima del 2 %. Nel caso di un sistema ritenuto poco affidabile il livello di certezza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. Nel rapporto annuale di controllo l’autorità di audit deve descrivere il modo in cui è stato ottenuto il livello di garanzia.

3.

L’affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo è determinata utilizzando i criteri stabiliti dall’autorità di audit per gli audit dei sistemi. Tali criteri comprendono una valutazione quantitativa di tutti gli elementi principali dei sistemi e riguardano le principali autorità e gli organismi intermedi che partecipano alla gestione e al controllo del programma operativo. Una descrizione delle valutazioni effettuate è conservata nel fascicolo dell’audit.

4.

Qualora il sistema di gestione e di controllo sia comune a più programmi operativi simili, per esempio relativi allo stesso Fondo, a norma dell’articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 per tutti i programmi interessati può essere selezionato un unico campione che garantisca gli stessi parametri tecnici in tema di certezza e di soglia di rilevanza e tenga conto dello stesso tasso di errore previsto, come indicato sopra.

ALLEGATO V

MODELLO DI STRATEGIA DI AUDIT A NORMA DELL’ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

1.   INTRODUZIONE

Identificare l’autorità di audit responsabile della redazione della strategia di audit e gli altri organismi che vi hanno contribuito. Illustrazione della procedura seguita per l’elaborazione della strategia di audit.

Indicare gli obiettivi globali della strategia di audit.

Spiegare le funzioni e le responsabilità dell’autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest’ultima.

Indicare il grado di indipendenza dell’autorità di audit dall’autorità di gestione e dall’autorità di certificazione.

L’autorità di audit deve confermare che gli organismi che effettuano gli audit a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispongono dell’indipendenza funzionale necessaria.

2.   BASE GIURIDICA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicare l’eventuale quadro normativo nazionale che incide sull’autorità di audit e sulle sue funzioni.

Indicare il periodo coperto dalla strategia.

Indicare i Fondi, i programmi e i settori coperti dalla strategia.

3.   METODOLOGIA

Indicare il metodo di audit da seguire tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale (compresi, ma non solo, INTOSAI, IFAC e IIA), dei manuali di audit e di altri documenti specifici.

4.   STRATEGIA E PRIORITÀ DELL’AUDIT

Fissare le soglie di rilevanza ai fini di pianificazione e di notifica delle carenze.

Indicare i tipi di audit da effettuare (audit dei sistemi, audit delle operazioni).

Per gli audit dei sistemi:

a)

indicare l’organismo o gli organismi responsabili dell’attività di audit;

b)

specificare gli organismi da sottoporre ad audit;

c)

indicare eventuali aspetti orizzontali che devono rientrare negli audit dei sistemi, quali appalti pubblici, aiuti di Stato, norme ambientali, pari opportunità e sistemi informatici.

Per gli audit delle operazioni:

a)

indicare l’organismo o gli organismi responsabili dell’attività di audit;

b)

precisare i criteri per determinare il livello di garanzia ottenuto dagli audit dei sistemi e i documenti utilizzati per applicare la metodologia di campionamento di cui all’articolo 17;

c)

specificare la procedura per determinare le tappe da seguire in caso di rilevamento di errori materiali.

Indicare e precisare le priorità e gli obiettivi degli audit stabiliti per l’intero periodo di programmazione.

Spiegare la connessione tra i risultati della valutazione dei rischi e l’attività di audit prevista.

Definire un calendario indicativo degli audit relativi all’anno successivo in forma di tabella.

5.   VALUTAZIONE DEI RISCHI

Indicare le procedure seguite nonché la misura in cui si è tenuto conto dei risultati di audit precedenti di organismi e di sistemi (per esempio, gli audit del periodo 2000-2006, l’attività di audit relativa alla valutazione della conformità).

Indicare l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e gli organismi intermedi coperti.

Indicare i fattori di rischio considerati, compresi gli aspetti orizzontali identificati come settori di rischio.

Indicare i risultati identificando e stabilendo un ordine di priorità tra gli organismi, i processi, i controlli e i programmi principali, nonché gli assi prioritari da sottoporre ad audit.

6.   RICORSO AL LAVORO DI TERZI

Indicare la misura in cui alcune componenti sono esaminate da altri controllori nonché la misura del potenziale ricorso a tale lavoro.

Spiegare il modo in cui l’autorità di audit garantirà la qualità dell’attività di audit svolta da altri organismi di controllo, tenendo conto degli standard accettati a livello internazionale.

7.   RISORSE

Indicare le risorse previste da stanziare, almeno per l’anno successivo.

8.   RELAZIONI

Indicare le procedure interne per le relazioni, quali il rapporto di audit provvisorio e definitivo, e il diritto dell’organismo oggetto dell’audit di essere ascoltato e di fornire spiegazioni prima dell’adozione di una decisione definitiva.

ALLEGATO VI

MODELLO DI RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO A NORMA DELL’ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERA d), PUNTO i), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1.   INTRODUZIONE

Indicare l’autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione del rapporto.

Indicare il periodo (di riferimento) di 12 mesi a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale.

Indicare il programma o i programmi operativi coperti dal rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. Se il rapporto riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono ripartite per programma e per Fondo.

Descrivere le disposizioni prese per la preparazione della relazione.

2.   MODIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all’autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.

3.   MODIFICHE RELATIVE ALLA STRATEGIA DI AUDIT

Indicare gli eventuali cambiamenti proposti o apportati alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.

4.   AUDIT DEI SISTEMI

Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.

Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati (organismi sottoposti ad audit).

Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia.

Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall’attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l’adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie.

Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.   AUDIT DEI CAMPIONI DI OPERAZIONI

Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit.

Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni).

Indicare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso.

Allegare una tabella riepilogativa (cfr. oltre) per programma e per Fondo, indicante le spese rimborsabili dichiarate alla Commissione durante l’anno civile (di riferimento) che termina nel periodo dell’audit, l’importo delle spese sottoposte ad audit e la percentuale di tali spese in rapporto al totale delle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione (sia per l’ultimo anno civile che cumulativamente). Le informazioni sul campionamento casuale vanno distinte da quelle relative ad altri campioni.

Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l’importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit.

Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l’efficacia del sistema di gestione e di controllo.

Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.

Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

6.   COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO E IL LAVORO DI SUPERVISIONE DELL’AUTORITÀ DI AUDIT

Descrivere la procedura di coordinamento tra i diversi organismi nazionali di controllo e la stessa autorità di audit (se pertinente).

Descrivere la procedura di supervisione applicata dall’autorità di audit agli altri organismi di controllo (se pertinente).

7.   SEGUITO RISERVATO ALL’ATTIVITÀ DI AUDIT DEGLI ANNI PRECEDENTI

Fornire informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni relative agli audit in corso e al seguito riservato agli audit dei sistemi e agli audit delle operazioni degli anni precedenti.

8.   ALTRE INFORMAZIONI (SE PERTINENTE)

9.   TABELLA RELATIVA ALLE SPESE DICHIARATE E AGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Fondo

Riferimento

(n. CCI)

Programma

Spese dichiarate nell’anno di riferimento

Spese dell’anno di riferimento sottoposte ad audit nell’ambito del campione su base casuale

Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale (43)

Altre spese sottoposte ad audit (44)

Importo delle spese irregolari in altri campioni di spese

Totale delle spese dichiarate cumulativamente

Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente

 

 

 

 

 (41)

 (42)

Importo

%

 (41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO VII

MODELLO DI PARERE ANNUALE A NORMA DELL’ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERA d), PUNTO ii), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Alla Commissione europea, direzione generale …

INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentate del … (denominazione dell’organismo designato dallo Stato membro), ha esaminato il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo del programma operativo … (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) al fine di formulare un parere volto a stabilire se tali sistemi funzionino efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

PORTATA DELL’ESAME

L’esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo programma durante il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno … (anno) e descritto nel rapporto annuale di controllo allegato di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

A seconda dei casi:

Non sono stati posti limiti alla portata dell’esame.

Oppure:

La portata dell’esame è stata limitata dai seguenti fattori:

a)

b)

c)

ecc.

(Indicare eventuali limiti alla portata dell’esame, per esempio problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari, ecc., e stimare l’importo delle spese e del contributo comunitario interessati. È opportuno indicare se l’autorità di audit ritiene che i limiti non incidano sulle spese definitive dichiarate.)

PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e funzionavano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

Oppure:

(Parere con riserva)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e funzionavano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, tranne per quanto riguarda i seguenti aspetti: … (45).

Le ragioni per cui il sottoscritto ritiene che questi aspetti dei sistemi non siano conformi alle prescrizioni e/o non funzionino in modo tale da fornire ragionevoli garanzie sulla correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono le seguenti: … (46).

Il sottoscritto stima che l’impatto dei limiti sia pari al […] del totale delle spese dichiarate. Il contributo comunitario interessato è pertanto di … .

Oppure:

(Parere negativo)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) non erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e non funzionavano efficacemente, non potendo così fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

Il presente parere negativo è basato su … (47):

Data

Firma

ALLEGATO VIII

MODELLO DI RAPPORTO DI CONTROLLO FINALE E DI DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEI PROGRAMMI OPERATIVI A NORMA DELL’ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Parte A:   Modello di rapporto di controllo finanziario

1.   INTRODUZIONE

Indicare l’autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione del rapporto.

Indicare l’ultimo periodo di riferimento a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale.

Indicare il programma o i programmi operativi coperti dal rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione, se pertinente, ripartiti per Fondo e per programma.

Descrivere le disposizioni prese per la preparazione della relazione.

2.   MODIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO E DELLA STRATEGIA DI AUDIT (48)

Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all’autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.

Indicare gli eventuali cambiamenti apportati alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.

3.   SINTESI DEGLI AUDIT EFFETTUATI A NORMA DELL’ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERE a) E b), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL’ARTICOLO 17 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per gli audit dei sistemi:

Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.

Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati: organismi sottoposti ad audit e anno dell’audit.

Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia (49).

Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall’attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l’adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie (49).

Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate (49).

Per gli audit delle operazioni:

Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit.

Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni).

Indicare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso.

Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l’importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit (49).

Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l’efficacia del sistema di gestione e di controllo.

Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.

Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate (49).

4.   SEGUITO RISERVATO ALL’ATTIVITÀ DI AUDIT

Fornire informazioni sul seguito dato ai risultati degli audit dei sistemi e a quelli degli audit delle operazioni.

5.   LAVORI SUPPLEMENTARI INTRAPRESI DALL’AUTORITÀ DI AUDIT PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CHIUSURA

Effettuare una sintesi degli audit relativi alla procedura di chiusura delle autorità di gestione e di certificazione e degli organismi intermedi.

Effettuare una sintesi dei risultati dell’esame del registro dei debitori conservato a norma dell’articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Effettuare una sintesi dei risultati della ripetizione dei controlli relativi all’accuratezza degli importi dichiarati sulla base dei documenti giustificativi.

Effettuare una sintesi dei risultati relativi all’esame dei rapporti di altri organismi di controllo nazionali o comunitari (specificare, per categoria, gli importi ricevuti ed esaminati).

Effettuare una sintesi dei risultati relativi all’esame delle informazioni sul seguito dato agli esiti dell’audit e alle irregolarità segnalate.

Effettuare una sintesi dei risultati relativi all’esame del lavoro supplementare effettuato dalle autorità di gestione e di certificazione per rendere possibile un parere senza riserve.

Altro.

6.   LIMITI ALLA PORTATA DELL’ESAME DELL’AUTORITÀ DI AUDIT

È opportuno descrivere dettagliatamente tutti i fattori che hanno limitato la portata dell’esame effettuato dall’autorità di audit (50).

Gli importi stimati delle spese e del contributo comunitario interessati vanno indicati.

7.   IRREGOLARITÀ SEGNALATE

Confermare che la procedura relativa alla notifica delle irregolarità e al rispettivo seguito, compreso il trattamento dei problemi sistematici, è stata seguita conformemente alle disposizioni normative.

Confermare l’accuratezza delle informazioni fornite nel rapporto finale di esecuzione relativo alle irregolarità segnalate a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Allegare un elenco dei casi di irregolarità considerati sistematici e degli importi delle spese interessate.

8.   ALTRE INFORMAZIONI (SE PERTINENTE)

9.   TABELLA RELATIVA ALLE SPESE DICHIARATE E AGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Fondo

Riferimento

(n. CCI)

Programma

Spese dichiarate nell’anno di riferimento

Spese dell’anno di riferimento sottoposte ad audit nell’ambito del campione su base casuale

Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale (53)

Altre spese sottoposte ad audit (54)

Importo delle spese irregolari in altri campioni di spese

Totale delle spese dichiarate cumulativamente

Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente

 

 

 

 

 (51)

 (52)

Importo

%

 (51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B:   Dichiarazione di chiusura

Alla Commissione europea, direzione generale …

1.   INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentante del … (denominazione dell’organismo designato dallo Stato membro), ha esaminato i risultati dell’attività di audit relativa al programma operativo … (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) svolta dall’autorità di audit o sotto la sua responsabilità nel rispetto della strategia di audit [e ha effettuato i lavori supplementari che ha ritenuto necessari]. I risultati dell’esame e degli eventuali lavori supplementari svolti sono sintetizzati nel rapporto finale di controllo allegato (che contiene anche le informazioni prescritte dal rapporto annuale di controllo per il periodo tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016). Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la correttezza e la validità delle domande di pagamento relative al saldo finale del contributo comunitario al programma operativo e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

2.   PORTATA DELL’ESAME

L’esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo programma e descritto nel rapporto finale di controllo allegato di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

A seconda dei casi:

Non sono stati posti limiti alla portata dell’esame.

Oppure:

La portata dell’esame è stata limitata dai seguenti fattori:

a)

b)

c)

ecc.

(Indicare eventuali limiti alla portata dell’esame, per esempio problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari, ecc. e stimare l’importo delle spese e del contributo comunitario interessati. È opportuno indicare se l’autorità di audit ritiene che i limiti non incidano sulle spese definitive dichiarate.)

3.   IRREGOLARITÀ E TASSI DI ERRORE

A seconda dei casi:

I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nell’attività di audit non sono tali da escludere un parere senza riserve dato il trattamento efficace di tali problemi da parte dell’autorità di gestione e la loro diminuzione nel corso del tempo.

Oppure:

I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nel corso dell’attività di audit e il loro trattamento da parte dell’autorità di gestione sono tali da escludere un parere senza riserve. Un elenco di tali casi figura nel rapporto finale di controllo assieme all’indicazione del loro eventuale carattere sistematico e dell’entità del problema. Gli importi delle spese totali dichiarate e del contributo pubblico che potrebbero essere interessati sono, rispettivamente, di …. Il corrispondente contributo comunitario eventualmente interessato è quindi pari a ….

4.   PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

Se non sono stati posti limiti alla portata dell’esame e se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell’autorità di gestione non sono tali da escludere un parere senza riserve:

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e attesta la validità della domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

Oppure:

(Parere con riserva)

Se sono stati posti limiti alla portata dell’esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell’autorità di gestione richiedono un parere con riserva, ma non giustificano un parere negativo per tutte le spese interessate:

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e attesta la validità della domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa tranne per quanto riguarda gli aspetti indicati al punto 2 e/o le osservazioni di cui al punto 3 relativi ai tassi di errore, ai casi di irregolarità e al loro trattamento da parte dell’autorità di gestione, la cui incidenza è quantificata sopra. Egli stima che l’impatto di tali limiti sia pari al … del totale delle spese dichiarate. Il contributo comunitario interessato è pertanto di …

Oppure:

(Parere negativo)

Se sono stati posti notevoli limiti alla portata dell’esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell’autorità di gestione sono tali che non è possibile trarre una conclusione sull’affidabilità della dichiarazione finale di spesa senza un considerevole lavoro supplementare:

Sulla base dell’esame di cui sopra e in particolare alla luce degli aspetti di cui al punto 2 e/o dei tassi di errore e dei casi di irregolarità nonché del loro trattamento insoddisfacente da parte dell’autorità di gestione indicati al punto 3 il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa non rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e che pertanto la domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma non sia valida e le transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa, non siano legittime né regolari.

Data

Firma

ALLEGATO IX

MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CHIUSURA PARZIALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI A NORMA DELL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 5

Alla Commissione europea, direzione generale …

L’autorità di gestione del programma … (titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo) ha presentato una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni [completate il … (data entro la quale le operazioni sono state completate)/completate tra il … e il … (date tra le quali le operazioni sono state completate)] e richiede la chiusura parziale del programma a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per tali operazioni.

Il sottoscritto, rappresentante del … (denominazione dell’organismo designato dallo Stato membro) ha esaminato i risultati dell’attività di audit relativa al programma operativo conformemente ai rapporti annuali di controllo e ai pareri annuali di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 presentati per il … (anno/anni).

Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la correttezza e la validità della dichiarazione di spesa in questione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte da tale dichiarazione di spesa.

Parere

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione relativa alle operazioni completate presentata dall’autorità di gestione del programma … (titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo) ai fini della chiusura parziale del programma per quanto riguarda le operazioni (completate entro il …/ completate tra il … e il …) rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute e attesta la legittimità e la regolarità delle transazioni collegate.

Data

Firma

ALLEGATO X

CERTIFICATO E DICHIARAZIONE DI SPESA E DOMANDA DI PAGAMENTO

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ALLEGATO XI

DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AGLI IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI E AI RECUPERI PENDENTI (ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2)

1.   IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI NELL’ANNO 20.. DETRATTI DALLE DICHIARAZIONI DI SPESA

Asse prioritario

Importi ritirati

Importi recuperati

 

Spese totali dei beneficiari

Contributo pubblico

Tasso di cofinanziamento (55)

Contributo UE

Spese totali dei benefi ciari

Contributo pubblico

Tasso di cofinanziamento (55)

Contributo UE

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ECUPERI PENDENTI IN DATA 31.12.20..

Asse prioritario

Anno di inizio del procedimento relativo al recupero

Contributo pubblico da recuperare

Tasso di cofinanziamento (56)

Contributo UE da recuperare

1

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali parziali

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

ALLEGATO XII

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Modello di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo a norma dell’articolo 21

1.   DATI GENERALI

1.1.   Informazioni presentate da:

[nome dello] Stato membro:

titolo del programma e numero CCI:

denominazione del referente principale, compresi e-mail e numero di fax: (organismo responsabile del coordinamento delle descrizioni)

1.2.   Le informazioni fornite descrivono la situazione al: (gg/mm/aa)

Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo)

1.3.1.   Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e referente dell’autorità di gestione)

1.3.2.   Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e referente degli organismi intermedi)

1.3.3.   Autorità di certificazione (denominazione, indirizzo e referente dell’autorità di certificazione)

1.3.4.   Autorità di audit e organismi di controllo (denominazione, indirizzo e referente dell’autorità di audit e degli altri organismi di controllo)

1.4.   Orientamenti forniti alle autorità di gestione e di certificazione nonché agli organismi intermedi per garantire la sana gestione finanziaria dei Fondi strutturali (data e riferimento)

2.   AUTORITÀ DI GESTIONE

NB: La presente sezione va completata separatamente per ciascuna autorità di gestione.

L’autorità di gestione e le sue funzioni principali

2.1.1.   Data e forma della designazione formale che autorizza l’autorità di gestione a svolgere le proprie funzioni

2.1.2.   Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall’autorità di gestione

2.1.3.   Funzioni formalmente delegate dall’autorità di gestione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)

Organizzazione dell’autorità di gestione

2.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)

2.2.2.   Procedure scritte elaborate per il personale dell’autorità di gestione/degli organismi intermedi (data e riferimento)

2.2.3.   Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantirne la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione [articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006].

2.2.4.   Verifica delle operazioni [articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006]

Descrizione delle procedure di verifica

Organismi che effettuano le verifiche

Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività

2.2.5.   Trattamento delle domande di rimborso

Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari nonché delle procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari (incluso il diagramma indicante tutti gli organismi interessati)

Organismi responsabili di ogni fase del trattamento della domanda di rimborso

Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività

2.2.6.   Descrizione del modo in cui l’autorità di gestione trasmetterà le informazioni all’autorità di certificazione

2.2.7.   Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo

2.3.   Nel caso in cui lo stesso organismo sia designato sia come autorità di gestione che come autorità di certificazione descrivere in che modo viene garantita la separazione delle funzioni

Appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità, norme ambientali

2.4.1.   Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili (data e riferimento)

2.4.2.   Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, per esempio controlli relativi alla gestione, verifiche, audit

Pista di controllo

2.5.1.   Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell’articolo 15 saranno applicate al programma e/o a singole priorità

2.5.2.   Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari (data e riferimento)

Indicazione del periodo di conservazione

Formato in cui i documenti vanno conservati

Irregolarità e recuperi

2.6.1.   Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti (data e riferimento)

2.6.2.   Descrizione della procedura (compreso il diagramma) per conformarsi all’obbligo di segnalare le irregolarità alla Commissione a norma dell’articolo 28

3.   ORGANISMI INTERMEDI

NB: La presente sezione va completata separatamente per ciascun organismo intermedio. Indicare l’autorità che ha delegato la funzione agli organismi intermedi.

L’organismo intermedio e le sue funzioni principali

3.1.1.   Indicazione delle funzioni e dei compiti principali svolti dagli organismi intermedi

Organizzazione di ciascun organismo intermedio

3.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)

3.2.2.   Procedure scritte elaborate per il personale dell’organismo intermedio (data e riferimento)

3.2.3.   Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni (se non già fornita al punto 2.2.3)

3.2.4.   Verifica delle operazioni [articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006] (se non già descritta al punto 2.2.4)

3.2.5.   Descrizione delle procedure relative al trattamento delle domande di rimborso (se non già fornita al punto 2.2.5)

4.   AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

L’autorità di certificazione e le sue funzioni principali

4.1.1.   Data e forma della designazione formale che autorizza l’autorità di certificazione a svolgere le proprie funzioni

4.1.2.   Indicazione delle funzioni svolte dall’autorità di certificazione

4.1.3.   Funzioni formalmente delegate dall’autorità di certificazione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)

Organizzazione dell’autorità di certificazione

4.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)

4.2.2.   Procedure scritte elaborate per il personale dell’autorità di certificazione (data e riferimento)

Certificazione delle dichiarazioni di spesa

4.3.1.   Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione

4.3.2.   Descrizione dei provvedimenti presi dall’autorità di certificazione per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006

4.3.3.   Disposizioni riguardanti l’accesso dell’autorità di certificazione alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dall’autorità di audit

Sistema contabile

4.4.1.   Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la certificazione delle spese della Commissione

Disposizioni per la trasmissione di dati aggregati all’autorità di certificazione in caso di sistema decentrato

Collegamento da stabilire tra il sistema contabile e il sistema informatico (punto 6)

Identificazione delle transazioni dei Fondi strutturali in caso di sistema comune ad altri Fondi

4.4.2.   Grado di dettaglio del sistema contabile

Spesa totale per priorità e per Fondo

Importi recuperati

4.5.1.   Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario

4.5.2.   Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi recuperati dalla spesa da dichiarare

5.   AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO

5.1.   Descrizione dei principali compiti e delle interconnessioni dell’autorità di audit con gli organismi di controllo sotto la sua responsabilità

Organizzazione dell’autorità di audit e degli organismi di controllo sotto la sua responsabilità

5.2.1.   Organigrammi (compreso il numero di posti assegnati)

5.2.2.   Disposizioni volte a garantire l’indipendenza

5.2.3.   Qualifiche o esperienze richieste

5.2.4.   Descrizione delle procedure per controllare l’attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit

5.2.5.   Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri organismi di controllo sotto la responsabilità dell’autorità di audit (se pertinente)

Rapporto annuale di controllo e dichiarazioni di chiusura

5.3.1.   Descrizione delle procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura

Designazione dell’organismo di controllo coordinatore

5.4.1.   Descrizione del ruolo dell’organismo di controllo coordinatore, se pertinente

6.   SISTEMA INFORMATICO [articolo 60, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006]

6.1.   Descrizione del sistema informatico compreso il diagramma (sistema centrale o comune di reti o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi)

Indicare se il sistema è già operativo e in grado di raccogliere informazioni finanziarie e statistiche affidabili sull’attuazione dei programmi del periodo 2007-2013.

In caso contrario indicare la data in cui sarà operativo.

ALLEGATO XIII

MODELLO DI PARERE A NORMA DELL’ARTICOLO 71, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL’ARTICOLO 25 DEL PRESENTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONFORMITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Alla Commissione europea, direzione generale ….

INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentante del … [denominazione dell’autorità di audit o dell’organismo funzionalmente indipendente designato dallo Stato membro a norma dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006], incaricato di elaborare una relazione riguardante i risultati di una valutazione dei sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … (titolo del programma/dei programmi operativi, numeri di codice CCI, periodo (57)) e di formulare un parere sulla loro conformità agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ha effettuato un esame a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

PORTATA DELL’ESAME

L’esame è basato sulla descrizione dei sistemi di gestione e di controllo ricevuta il gg/mm/aaaa da … (denominazione dell’organismo o degli organismi che hanno presentato la descrizione). Sono state inoltre esaminate ulteriori informazioni riguardanti … (oggetto) ed è stato ascoltato il personale di … (organismi il cui personale è stato ascoltato).

L’esame ha riguardato le autorità di gestione, di certificazione e di audit, l’organismo incaricato di ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e di effettuare i pagamenti ai beneficiari nonché i seguenti organismi intermedi (elenco […]).

PARERE (58)

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma/i programmi … (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) sono conformi agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

Oppure:

(Parere con riserva)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma/i programmi … (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) sono conformi agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2003 e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione tranne per quanto riguarda i seguenti aspetti: … (59).

Le ragioni per cui il sottoscritto ritiene che questi aspetti dei sistemi non siano conformi alle prescrizioni e la sua valutazione della gravità sono esposte di seguito (60):

Oppure:

(Parere negativo)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma/i programmi … (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) non sono conformi agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

Il presente parere negativo è basato su: … (61).

Data

Firma

ALLEGATO XIV

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SPESA RELATIVA A UNA CHIUSURA PARZIALE

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ALLEGATO XV

TABELLA FINANZIARIA RELATIVA AL QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO NAZIONALE (QSRN) — DOTAZIONE ANNUALE INDICATIVA PER FONDO E PROGRAMMA OPERATIVO (PO)

NB: Articolo 27, paragrafo 4, lettera e), e articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 (in EUR)

Convergenza

Partecipazione comunitaria

PO

Fondo

Totale

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FESR e FSE

PO 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 2

FESR + FC

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 3

FESR + FC

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

PO …

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE

PO 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 5

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 6

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO …

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale di tutti i Fondi

per il QSRN 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEASR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Competitività/occupazione

Partecipazione comunitaria

PO

Fondo

Totale

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FESR

PO 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 2

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 3

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO …

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE

PO 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 5

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 6

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO …

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale di tutti i Fondi

per il QSRN 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO XVI

PIANI DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

1.   PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INDICANTE IL CONTRIBUTO ANNUALE DI OGNI FONDO AL PROGRAMMA OPERATIVO

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Anno per fonte di finanziamento del programma (in EUR)  (62) :

 

Fondi strutturali (FESR o FSE)

(1)

Fondo di coesione

(2)

Totale

(3) = (1) + (2)

2007

Regioni senza sostegno transitorio

 

 

 

Regioni con sostegno transitorio

 

 

 

Totale 2007

 

 

 

2008

Regioni senza sostegno transitorio

 

 

 

Regioni con sostegno transitorio

 

 

 

Totale 2008

 

 

 

2009

Regioni senza sostegno transitorio

 

 

 

Regioni con sostegno transitorio

 

 

 

Totale 2009

 

 

 

2010

Regioni senza sostegno transitorio

 

 

 

Regioni con sostegno transitorio

 

 

 

Totale 2010

 

 

 

2011

Regioni senza sostegno transitorio

 

 

 

Regioni con sostegno transitorio

 

 

 

Totale 2011

 

 

 

2012

Regioni senza sostegno transitorio

 

 

 

Regioni con sostegno transitorio

 

 

 

Totale 2012

 

 

 

2013

Regioni senza sostegno transitorio

 

 

 

Regioni con sostegno transitorio

 

 

 

Totale 2013

 

 

 

Totale delle regioni senza sostegno transitorio (2007-2013)

 

 

 

Totale delle regioni con sostegno transitorio (2007-2013)

 

 

 

Totale complessivo 2007-2013

 

 

 

2.   PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INDICANTE, PER L’INTERO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE, L’IMPORTO TOTALE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI OGNI FONDO PER IL PROGRAMMA OPERATIVO, LA CONTROPARTE NAZIONALE E IL TASSO DI RIMBORSO PER ASSE PRIORITARIO

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in EUR):

 

Contributo comunitario

Controparte nazionale

Ripartizione indicativa della controparte nazionale

Finanziamento totale

Tasso di cofinanziamento

Per informazione

(a)

(b) [= (c) + (d)]

Finanziamento nazionale pubblico

(c)

Finanziamento nazionale privato (63)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f) (64) = (a)/(e)

Contributi BEI

Altri finanziamenti (65)

Asse prioritario 1

Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico) (66)

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 2

Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico)

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario …

Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO XVII

PREVISIONI RELATIVE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO PROBABILI

Stima provvisoria delle domande di pagamento probabili per Fondo e per programma (67) relative all’esercizio finanziario in corso e a quello successivo (in EUR)

 

Cofinanziamento comunitario (68)

Esercizio in corso

Esercizio successivo

Programma operativo 1 (numero CCI) — totale

 

 

FESR

 

 

FSE

 

 

Fondo di coesione

 

 

Programma operativo 2 (numero CCI) — totale

 

 

FESR

 

 

FSE

 

 

Fondo di coesione

 

 

Totale complessivo

 

 

ALLEGATO XVIII

RAPPORTI ANNUALI E FINALI

1.   IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO

Obiettivo interessato

Zona ammissibile interessata

Periodo di programmazione

Numero del programma (numero CCI)

Titolo del programma

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

Anno di riferimento

Data dell’approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza

2.   QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1.   Risultati e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Per ogni indicatore quantificabile indicato nel programma operativo e in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti (per l’anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente):

Indicatori

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Indicatore 1:

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo (69)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore n:

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo (69)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre le informazioni possono essere presentate graficamente.

Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se gli importi (i dati) non sono ancora disponibili vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l’autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in EUR)

 

Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all’autorità di gestione

Contributo pubblico corrispondente

Spesa privata (70)

Spesa sostenuta dall’organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari

Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione

Asse prioritario 1

Specificare il Fondo

Spese rientranti nell’ambito del FSE

Spese rientranti nell’ambito del FESR

 

 

 

 

 

Asse prioritario 2

Specificare il Fondo

Spese rientranti nell’ambito del FSE

Spese rientranti nell’ambito del FESR

 

 

 

 

 

Asse prioritario …

Specificare il Fondo

Spese rientranti nell’ambito del FSE

Spese rientranti nell’ambito del FESR

 

 

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

 

 

Parte del totale complessivo relativo alle regioni con sostegno provvisorio

 

 

 

 

 

Parte del totale complessivo relativo alle regioni senza sostegno provvisorio

 

 

 

 

 

Le spese nel totale complessivo rientranti nell’ambito del FSE qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FESR (71)

 

 

 

 

 

Le spese nel totale complessivo rientranti nell’ambito del FESR qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FSE

 

 

 

 

 

Le informazioni finanziarie possono inoltre essere presentate graficamente.

Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Fornire informazioni conformi all’allegato II, parte C.

Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari a norma dell’allegato XXIII.

Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR: fornire qualsiasi informazione pertinente su eventuali gruppi di destinatari, settori o zone specifici (se pertinente).

Sostegno restituito o riutilizzato

Fornire informazioni sull’impiego del contributo restituito o riutilizzato in seguito alla soppressione di cui all’articolo 57 e all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Analisi qualitativa

Effettuare un’analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari compresa un’analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente. Una particolare attenzione va rivolta al contributo del programma operativo al processo di Lisbona nonché al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Dimostrare, se pertinente, gli effetti dell’attuazione del programma operativo sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e descrivere gli accordi di partenariato.

Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire le informazioni di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

2.2.   Informazioni sul rispetto del diritto comunitario

— Segnalare eventuali problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell’attuazione del programma operativo e le misure prese per risolverli.

2.3.   Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Indicare eventuali problemi significativi incontrati nell’attuazione del programma operativo, effettuando, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell’ambito della procedura di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché le misure prese dall’autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolverli.

Per i programmi finanziati dal FSE: indicare gli eventuali problemi significativi incontrati nello svolgimento delle azioni e delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

2.4.   Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo (se del caso)

Descrivere i fattori che, senza essere direttamente connessi al contributo del programma operativo, hanno un impatto diretto sull’attuazione del programma (quali modifiche legislative o sviluppi scocioeconomici inattesi).

2.5.   Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (se del caso)

Indicare i casi in cui è stata rilevata una modifica sostanziale a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6.   Complementarità con altri strumenti

Sintetizzare l’attuazione delle disposizioni prese per garantire la demarcazione e il coordinamento tra il contributo del FESR, del FSE, del Fondo di coesione, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006].

2.7.   Modalità di sorveglianza

Indicare le misure di sorveglianza e di valutazione prese dall’autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza, comprese le disposizioni sulla raccolta dei dati, le difficoltà incontrate e le iniziative prese per superarle.

2.8.   Riserva nazionale di efficacia e di efficienza (se pertinente, e solo per il rapporto annuale di attuazione da presentare nel 2010)

Fornire le informazioni di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.   ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ

3.1.   Priorità 1

3.1.1.   Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità

Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti (per l’anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).

Indicatori

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Indicatore 1:

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore n:

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.

Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l’autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari a norma dell’allegato XXIII.

Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.

Analisi qualitativa

Effettuare un’analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa un’analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.

Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se pertinente).

Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati del FSE: fornire informazioni a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento (solo per il rapporto finale).

3.1.2.   Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell’attuazione della priorità, compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell’ambito della procedura di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006, e indicare le misure prese dall’autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere tali problemi.

3.2.   Priorità 2

Idem

3.3.   Priorità 3

Idem

4.   PROGRAMMI FINANZIATI DAL FSE: COERENZA E CONCENTRAZIONE

Per i programmi finanziati dal FSE:

descrivere la coerenza e il contributo delle azioni sostenute dal FSE alle azioni intraprese ai fini della strategia europea per l’occupazione nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d’azione nazionali a favore dell’inclusione sociale,

descrivere il contributo delle azioni sostenute dal FSE all’attuazione delle raccomandazioni della Comunità sull’occupazione e dei pertinenti obiettivi nell’ambito dell’inclusione sociale, dell’istruzione e della formazione [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006].

5.   PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)

Descrivere i progressi compiuti nell’attuazione dei grandi progetti.

Descrivere i progressi compiuti nel finanziamento dei grandi progetti.

Indicare eventuali modifiche apportate all’elenco indicativo dei grandi progetti del programma operativo.

6.   ASSISTENZA TECNICA

Spiegare le modalità del ricorso all’assistenza tecnica.

Indicare la spesa per l’assistenza tecnica come percentuale dell’importo del contributo dei Fondi strutturali destinato al programma operativo.

7.   INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Indicare gli interventi informativi e pubblicitari attuati a favore del programma operativo, compresi esempi di pratiche esemplari e la segnalazione delle manifestazioni significative.

Fornire gli indicatori, anche in forma di tabelle, di cui al capitolo 3 del presente allegato.

ALLEGATO XIX

VERIFICA EX ANTE DELL’ADDIZIONALITÀ DELL’OBIETTIVO «CONVERGENZA» PER IL PERIODO 2007-2013

Tabella finanziaria riepilogativa delle spese pubbliche o di altre spese strutturali equivalenti nelle regioni dell’obiettivo «Convergenza» (in milioni di EUR, prezzi del 2006) (72)

 

Previsione della media annuale del QSRN 2007-2013 (ex ante)

Media annuale reale 2000-2005 (73)

Totale

Di cui imprese pubbliche

Quadro strategico di riferimento nazionale

(QSRN)

Al di fuori del QSRN

Totale

Totale

Di cui imprese pubbliche

Quadro comunitario di sostegno (QCS)/documento unico di programmazione (DOCUP)

Al di fuori di QCS/DOCUP

Totale

Naz. + UE

Naz. + UE

UE

Naz.

Naz.

Naz.

Naz. + UE

Naz. + UE

UE

Naz.

Naz.

Naz.

1

2=4+5+6

3

4

5

6

7=5+6=2-4

8=10+11+12

9

10

11

12

13=11+12=8–10

Infrastrutture di base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecomunicazioni e società dell’informazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente e acqua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore produttivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO XX

DATI STRUTTURATI DEI GRANDI PROGETTI DA CODIFICARE

Informazioni importanti sui grandi progetti

Modulo di domanda per l’infrastruttura

Modulo di domanda per investimenti produttivi

Tipo di dati

Titolo del progetto

B.1.1

B.1.1

Testo

Denominazione dell’impresa

Non pertinente

B.1.2

Testo

PMI

Non pertinente

B.1.3

Sì/No

Fatturato

Non pertinente

B.1.4

EUR

Numero di dipendenti

Non pertinente

B.1.5

Numeri

Struttura del gruppo (assetto azionario)

Non pertinente

B.1.6

Sì/No

Dimensione «Temi prioritari»

B.2.1

B.2.1

Codice/Codici

Dimensione «Forme di finanziamento»

B.2.2

B.2.2

Codice

Dimensione «Territorio»

B.2.3

B.2.3

Codice

Dimensione «Attività economica»

B.2.4

B.2.4

Codice/Codici

Codice NACE

B.2.4.1

B.2.4.1

Codice/Codici

Tipo d’investimento

Non pertinente

B.2.4.2

Codice

Prodotto in questione

Non pertinente

B.2.4.3

Codice/Codici

Dimensione «Ubicazione»

B.2.5

B.2.5

Codice/Codici

Fondo

B.3.4

B.3.4

FESR/FC

Asse prioritario

B.3.5

B.3.5

Testo

PPP

B.4.2.d

Non pertinente

Sì/No

Fase di costruzione — data d’inizio

D.1.8A

D.1.5A

Data

Fase di costruzione — data di completamento

D.1.8B

D.1.5B

Data

Periodo di riferimento

E.1.2.1

E.1.2.1

Anni

Tasso di attualizzazione finanziaria

E.1.2.2

E.1.2.2

%

Costo totale dell’investimento

E.1.2.3

E.1.2.3

EUR

Costo totale dell’investimento (valore attuale)

E.1.2.4

Non pertinente

EUR

Valore residuo

E.1.2.5

Non pertinente

EUR

Valore residuo (valore attuale)

E.1.2.6

Non pertinente

EUR

Entrate (valore attuale)

E.1.2.7

Non pertinente

EUR

Costi di esercizio (valore attuale)

E.1.2.8

Non pertinente

EUR

Entrate nette (valore attuale)

E.1.2.9

Non pertinente

EUR

Spese rimborsabili (valore attuale)

E.1.2.10

Non pertinente

EUR

Tasso stimato di utilizzo delle capacità

Non pertinente

E.1.2.4

%

Tasso stimato di utilizzo delle capacità ai fini dell’equilibrio finanziario

Non pertinente

E.1.2.5

%

Aumento stimato del fatturato annuale

Non pertinente

E.1.2.6

EUR

Fatturato per persona occupata (in EUR)

Non pertinente

E.1.2.7

EUR

% di variazione del fatturato per persona occupata

Non pertinente

E.1.2.8

%

Tasso di rendimento finanziario (senza sovvenzione comunitaria)

E.1.3.1A

E.1.3.1A

%

Tasso di rendimento finanziario (con sovvenzione comunitaria)

E.1.3.1B

E.1.3.1B

%

Valore finanziario attuale netto (senza sovvenzione comunitaria)

E.1.3.2A

E.1.3.2A

EUR

Valore finanziario attuale netto (con sovvenzione comunitaria)

E.1.3.2B

E.1.3.2B

EUR

Costi rimborsabili

H.1.12C

H.1.10C

EUR

Importo indicato nella decisione

H.2.3

H.2.1

EUR

Sovvenzione comunitaria

H.2.5

H.2.3

EUR

Costi e benefici economici

E.2.2

E.2.2

Testo/EUR

Tasso di attualizzazione sociale

E.2.3.1

E.2.3.1

%

Tasso di rendimento economico

E.2.3.2

E.2.3.2

%

Valore economico attuale netto

E.2.3.3

E.2.3.3

EUR

Rapporto benefici/costi

E.2.3.4

E.2.3.4

Numeri

Numero dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase di attuazione

E.2.4.1A

E.2.4 a) 1A

Numeri

Durata media dei posti di lavoro creati direttamente nel corso della fase di attuazione

E.2.4.1B

E.2.4 a) 1B

Mesi

Numero dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase operativa

E.2.4.2A

E.2.4 a) 2A

Numeri

Durata media dei posti di lavoro creati direttamente nel corso della fase operativa

E.2.4.2B

E.2.4 a) 2B

Mesi

Numero dei posti di lavoro creati indirettamente durante la fase di attuazione

Non pertinente

E.2.4 a) 3A

Numeri

Durata media dei posti di lavoro creati indirettamente nel corso della fase di attuazione

Non pertinente

E.2.4 a) 3B

Mesi

Numero dei posti di lavoro creati indirettamente durante la fase operativa

Non pertinente

E.2.4 a) 4A

Numeri

Durata media dei posti di lavoro creati indirettamente nel corso della fase operativa

Non pertinente

E.2.4 a) 4B

Mesi

Numero dei posti di lavoro salvaguardati

Non pertinente

E.2.4 b)

Numeri

Impatto interregionale sull’occupazione

Non pertinente

E.2.4 c)

Neg/Neut/Pos

Variabili critiche

E.3.2

E.3.2

Testo

Classe di sviluppo VIA

F.3.2.1

F.3.2.1

I/II non coperta

VIA effettuata in caso di classe II

F.3.2.3

F.3.2.3

Sì/No

Effetto negativo sui siti NATURA 2000

F.4.1

F.4.1

Sì/No

% dei costi per correggere un impatto ambientale negativo

F.6

F.6

%

Altre fonti comunitarie (BEI/FEI)

I.1.3

I.1.3

Sì/No

Procedimento legale per accertare la conformità alla legislazione comunitaria

I.2

I.2

Sì/No

Partecipazione di Jaspers

I.4.1

I.4.1

Sì/No

Antecedenti in tema di recupero

Non pertinente

I.5

Sì/No

ALLEGATO XXI

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ALLEGATO XXII

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ALLEGATO XXIII

DATI SUI PARTECIPANTI ALLE OPERAZIONI DEL FSE RIPARTITI PER PRIORITÀ

NUMERO DI PARTECIPANTI PER ANNO

(persone che entrano, che escono o che rimangono da un anno all’altro)

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER SESSO

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI IN BASE ALLA POSIZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO

Attivi (totale dei partecipanti attivi, compresi i lavoratori autonomi)

Lavoratori autonomi

Disoccupati (totale dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata)

Disoccupati di lunga durata

Persone inattive (totale delle persone inattive, compresi coloro che frequentano corsi di istruzione e formazione, i pensionati, le persone che hanno cessato l’attività, coloro che soffrono di un’invalidità permanente, i lavoratori casalinghi o altri)

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER ETÀ

Giovani (15-24 anni)

Lavoratori anziani (55-64 anni)

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER GRUPPI VULNERABILI, CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA NAZIONALE

Minoranze

Migranti

Persone disabili

Altri soggetti svantaggiati

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER GRADO DI ISTRUZIONE

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(4)  GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

(5)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

(6)  GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2168/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 15).

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(9)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(10)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(11)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

(12)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2004 (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 66).

(13)  GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42).

(14)  GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.

(15)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5.

(16)  GU L 2 del 7.1.2003, pag. 7.

(17)  GU L 98 del 2.4.2004, pag. 22.

(18)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(19)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(20)  GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.

(21)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(22)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(23)  Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo.

(24)  Sulla base della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE rev. 1); regolamento (CE) n. 29/2002 del 19.12.2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del 9.10.1990.

(25)  Campo 4 dell’allegato III, parte A.

(26)  I codici relativi a questa dimensione si trovano nella nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del 26.5.2003 modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 del 26.10.2005.

(27)  Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard.

(28)  Importo stimato del contributo comunitario per ciascuna categoria.

(29)  Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard.

(30)  Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie.

(31)  Ossia compresi i finanziamenti privati, ma al netto delle spese non rimborsabili e di altri finanziamenti.

(32)  L’importo sarà identico a quello del campo 16 o 18 a seconda della base del contributo dei Fondi di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(33)  Campo 25: da indicare per i programmi operativi cofinanziati dal FSE qualora si faccia ricorso all’opzione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o all’opzione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

(34)  Campo 26: da indicare per i programmi operativi cofinanziati dal FESR qualora si faccia ricorso all’opzione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o all’opzione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

(35)  Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(36)  Articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(37)  Articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(38)  Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1080/2006.

(39)  Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1080/2006.

(40)  Entro i limiti stabiliti dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 o dall’articolo 52 del presente regolamento.

(41)  Importo delle spese sottoposte ad audit.

(42)  Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese dichiarate alla Commissione nell’anno di riferimento.

(43)  Se il campionamento casuale riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono fornite per l’intero campione.

(44)  Spese del campione supplementare e spese relative al campionamento casuale non comprese nell’anno di riferimento.

(45)  Indicare l’organismo o gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi alle prescrizioni e/o non funzionavano efficacemente.

(46)  Indicare le ragioni della riserva per ogni organismo e per ogni aspetto del sistema.

(47)  Indicare le ragioni del parere negativo per ogni organismo e per ogni aspetto.

(48)  Per le modifiche non indicate in precedenti rapporti annuali di controllo.

(49)  Per gli audit non coperti in precedenti rapporti annuali di controllo.

(50)  Si tratta per esempio di fattori quali problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi e casi oggetto di procedimenti giudiziari.

(51)  Importo delle spese sottoposte ad audit.

(52)  Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese dichiarate alla Commissione nell’anno di riferimento.

(53)  Se il campionamento casuale riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono fornite per l’intero campione.

(54)  Spese del campione supplementare e spese relative al campionamento casuale non comprese nell’anno di riferimento.

(55)  Il tasso di cofinaziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l’asse prioritario interessato.

(56)  Il tasso di cofinaziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l’asse prioritario interessato.

(57)  Nel caso in cui un sistema comune si applichi a due o più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere accompagnata da un’unica relazione e da un solo parere.

(58)  Se il parere è formulato dall’autorità di audit quest’ultima deve presentare separatamente una «Dichiarazione di competenza e di indipendenza operativa» riguardo alle proprie funzioni a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006o.

(59)  Indicare l’organismo o gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non risultano conformi alle prescrizioni.

(60)  Indicare le ragioni della riserva per ogni organismo e per ogni aspetto.

(61)  Indicare le ragioni del parere negativo per ogni organismo e per ogni aspetto.

(62)  Nel caso di programmi operativi con più obiettivi, il piano di finanziamento annuale va inoltre ripartito per obiettivo.

(63)  Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(64)  Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(65)  Compresi i finanziamenti nazionali privati se gli assi prioritari sono espressi in costi pubblici.

(66)  Nel caso di programmi operativi con più obiettivi indicare anche l’obiettivo.

(67)  In caso di programmi operativi finanziati da più Fondi o con più obiettivi le previsioni sono indicate anche per Fondo e per obiettivo.

(68)  Nella tabella vanno indicate solo le stime provvisorie delle domande di pagamento probabili relative al contributo comunitario e non la previsione della spesa totale. In tali stime provvisorie il contributo comunitario va indicato per l’anno in questione e non cumulativamente dall’inizio del periodo di programmazione.

(69)  L’obiettivo può essere indicato per anno o per l’intero periodo di programmazione.

(70)  Applicabile solo ai programmi operativi espressi in costi totali.

(71)  Questo campo va completato per i programmi operativi cofinanziati dal FESR o dal FSE qualora si faccia ricorso all’opzione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006o.

(72)  Per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro è utilizzato il tasso di cambio annuale medio del 2005.

(73)  Del 2004-2005 per i 10 Stati membri che hanno aderito nel 2004 più la Romania e la Bulgaria.


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