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Document 32006R1772

Regolamento (CE) n. 1772/2006 della Commissione, del 30 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento relativi all'olio d'oliva ed alle carni suine per Madera

GU L 335 del 1.12.2006, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. impl. da 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1772/oj

1.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1772/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento relativi all'olio d'oliva ed alle carni suine per Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (2), stabilisce bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario.

(2)

Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali per l'approvvigionamento di olio d'oliva e carni suine per Madera risulta che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento dei suddetti prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

(3)

Occorre quindi adeguare all'effettivo fabbisogno i quantitativi relativi a tali prodotti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

nell'allegato III, il testo delle parti 3 e 8 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2005 (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 3).


ALLEGATO

«Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

I

II

III

Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):

oli vegetali

da 1507 a 1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Olio d'oliva:

olio d'oliva vergine

o

1509 10 90

800

52

 (2)

olio d'oliva

1509 90 00


AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

I

II

III

Olio d'oliva:

olio d'oliva vergine

o

1509 10 90

400

68

87

 (3)

olio d'oliva

1509 90 00

«Parte 8

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC (4)

Quantitativo

(in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0203

3 000

 

 

in carcasse o mezzene

0203 11 10 9000

 

95

113

 (5)

prosciutti e loro pezzi

0203 12 11 9100

 

143

161

 (5)

spalle e loro pezzi

0203 12 19 9100

 

95

113

 (5)

parti anteriori e loro pezzi

0203 19 11 9100

 

95

113

 (5)

lombate e loro pezzi

0203 19 13 9100

 

143

161

 (5)

pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 19 15 9100

 

95

113

 (5)

altre: disossate

0203 19 55 9110

 

176

194

 (5)

altre: disossate

0203 19 55 9310

 

176

194

 (5)

in carcasse o mezzene

0203 21 10 9000

 

95

113

 (5)

prosciutti e loro pezzi

0203 22 11 9100

 

143

161

 (5)

spalle e loro pezzi

0203 22 19 9100

 

95

113

 (5)

parti anteriori e loro pezzi

0203 29 11 9100

 

95

113

 (5)

lombate e loro pezzi

0203 29 13 9100

 

143

161

 (5)

pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 29 15 9100

 

95

113

 (5)

altre: disossate

0203 29 55 9110

 

176

194

 (5)


(1)  Eccetto 1509 e 1510.

(2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 136/66/CEE.

(3)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 136/66/CEE.»

(4)  I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(5)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).»


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