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Document 32006R1043
Commission Regulation (EC) No 1043/2006 of 7 July 2006 setting the actual production of olive oil and the unit amount of the production aid for the 2004/2005 marketing year
Regolamento (CE) n. 1043/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006 , recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, della produzione effettiva di olio di oliva e dell’importo dell’aiuto unitario alla produzione
Regolamento (CE) n. 1043/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006 , recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, della produzione effettiva di olio di oliva e dell’importo dell’aiuto unitario alla produzione
GU L 187 del 8.7.2006, p. 18–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005
8.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 187/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2006
recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, della produzione effettiva di olio di oliva e dell’importo dell’aiuto unitario alla produzione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva (2), in particolare l’articolo 17 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l’importo unitario dell’aiuto alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il corrispondente quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. Per valutare l’entità del superamento in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, è opportuno tener conto delle stime di produzione di olive da tavola, espresse in equivalente olio di oliva, in base ai coefficienti fissati rispettivamente nelle decisioni della Commissione 2001/649/CE (3) per la Grecia, 2001/650/CE (4) per la Spagna, 2001/648/CE (5) per la Francia, 2001/658/CE (6) per l’Italia e 2001/670/CE (7) per il Portogallo. |
(2) |
L’articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per fissare l’importo unitario dell’aiuto alla produzione di olio di oliva che può essere anticipato, occorre stabilire la produzione stimata relativa alla campagna di cui trattasi. Detto importo deve essere tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori. L’importo in questione riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio di oliva. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata e l’importo unitario dell’aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1709/2005 della Commissione (8). |
(3) |
Allo scopo di stabilire la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all’aiuto, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell’aiuto nel loro territorio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (9). Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell’aiuto per la campagna 2004/2005 è pari a 484 598 tonnellate per la Grecia, a 1 107 906 tonnellate per la Spagna, a 3 107 tonnellate per la Francia, a 951 528 tonnellate per l’Italia, a 45 296 tonnellate per il Portogallo e a 26 tonnellate per la Slovenia. |
(4) |
L’ammissione al beneficio dell’aiuto per tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell’aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell’esattezza di tali dati nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti. |
(5) |
Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l’importo unitario dell’aiuto alla produzione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva. |
(6) |
Per la Slovenia l’importo unitario dell’aiuto alla produzione fissato dal presente regolamento risulta dall’applicazione nel 2005 della percentuale di cui all’articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (10), che ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio di oliva e le olive da tavola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva da considerare per l’aiuto alla produzione di olio di oliva di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:
— |
484 598 tonnellate per la Grecia, |
— |
1 107 906 tonnellate per la Spagna, |
— |
3 107 tonnellate per la Francia, |
— |
951 528 tonnellate per l’Italia, |
— |
45 296 tonnellate per il Portogallo, |
— |
26 tonnellate per la Slovenia. |
2. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo unitario dell’aiuto alla produzione di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:
— |
130,27 EUR/100 kg per la Grecia, |
— |
90,53 EUR/100 kg per la Spagna, |
— |
132,25 EUR/100 kg per la Francia, |
— |
73,93 EUR/100 kg per l’Italia, |
— |
132,25 EUR/100 kg per il Portogallo, |
— |
39,68 EUR/100 kg per la Slovenia. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97. Rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).
(2) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).
(3) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 13).
(4) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.
(5) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.
(6) GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.
(7) GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.
(8) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 11.
(9) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 40).
(10) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).