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Document 32006R1023

Regolamento (CE) n. 1023/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000

GU L 184 del 6.7.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1023/oj

6.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1023/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2003/286/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato, glutine di frumento (grano) e granturco originari della Repubblica di Bulgaria.

(2)

Alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’applicazione del regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione (2), è opportuno chiarire e semplificare alcune disposizioni in esso contenute.

(3)

Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 958/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 958/2003 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Un operatore può presentare una sola domanda di titolo d'importazione per periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.»;

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA.

Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata.»;

b)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di assegnazione da applicare ai quantitativi richiesti.»;

c)

il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(2)  GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1046/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 79).


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