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Document 32006R0366

Regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India

GU L 68 del 8.3.2006, p. 6–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/366/oj

8.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/6


REGOLAMENTO (CE) N. 366/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure esistenti e indagini concluse riguardanti lo stesso prodotto

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 e originarie dell’India («le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 19,1 % per tutte le altre società.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1676/2001 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari, tra l’altro, dell'India («le misure antidumping definitive»). Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori indiani sono stati istituiti dazi individuali compresi tra lo 0 % e il 62,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio basato sul margine di dumping medio ponderato del 57,7 % ridotto del loro margine individuale di sovvenzione alle esportazioni. A tutte le altre società è stato imposto un dazio del 53,3 %. Il periodo dell'inchiesta iniziale era compreso fra il 1o aprile 1999 e il 31 marzo 2000 («il periodo dell'inchiesta iniziale»).

(3)

Il 22 agosto 2001, con decisione 2001/645/CE (4), la Commissione ha accettato gli impegni offerti dai cinque produttori indiani: Ester Industries Limited («Ester»), Flex Industries Limited («Flex»), Garware Polyester Limited («Garware»), MTZ Polyfilms Limited («MTZ»), and Polyplex Corporation Limited («Polyplex»). Il 17 febbraio 2005 la Commissione ha comunicato il cambiamento di nome di MTZ con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5).

(4)

Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004, il Consiglio ha esteso le misure compensative e antidumping definitive sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Brasile o di Israele.

(5)

Il 28 giugno 2002 (6), la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 2597/1999 limitato alla forma delle misure compensative definitive e in particolare all’esame dell’accettabilità di un impegno offerto da un produttore esportatore indiano ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base. Il riesame si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 (7).

(6)

Il 22 novembre 2003 (8), la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1676/2001 limitato alla forma delle misure antidumping definitive. Il riesame si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1676/2001.

(7)

Il 10 dicembre 2004 (9) la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative definitive. Tale inchiesta è stata conclusa con il regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio (10) che mantiene le misure compensative definitive.

(8)

Il 23 agosto 2005 (11) la Commissione ha avviato un riesame dei regolamenti (CE) nn. 1975/2004 e 1976/2004 per tener conto della domanda di un produttore israeliano di esenzione dalle misure estese. Il riesame si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 101/2006 del Consiglio (12).

2.   Domanda di riesame

(9)

Il 5 novembre 2004 una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1676/2001, limitato al livello di dumping, è stata presentata dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (i richiedenti). I richiedenti rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di fogli di PET. La Toray Plastics Europe, pur non figurando ufficialmente tra i richiedenti, ha espresso il suo sostegno alla domanda.

(10)

I richiedenti hanno sostenuto che, riguardo alle importazioni di fogli di PET dai cinque produttori indiani da cui si sono accettati impegni con decisione 2001/645/CE, il livello delle misure esistenti non è più sufficiente a compensare le pratiche di dumping pregiudizievoli.

3.   Inchiesta

(11)

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 4 gennaio 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13), l’avvio di un riesame intermedio parziale, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(12)

Il riesame riguarda esclusivamente l'esame del dumping dei cinque produttori esportatori da cui si erano accettati impegni e il livello del dazio residuo, al fine di valutare la necessità di mantenere, eliminare o modificare il livello delle misure in vigore. Il periodo dell'inchiesta era compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

(13)

La Commissione ha formalmente avvisato dell'inizio del riesame intermedio parziale i produttori esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(14)

Per ottenere le informazioni giudicate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori interessati, che hanno tutti collaborato rispondendo alle domande. Visite di verifica sono state realizzate nelle sedi dei seguenti produttori esportatori in India:

Ester Industries Limited, Nuova Delhi,

Flex Industries Limited, Nuova Delhi,

Garware Polyester Limited, Aurangabad,

MTZ Polyfilms Limited, Mumbai,

Polyplex Corporation Limited, Nuova Delhi.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame, definito nell'inchiesta iniziale, sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90.

2.   Prodotto simile

(16)

Come nell’inchiesta iniziale, si è rilevato che i fogli di PET prodotti e venduti sul mercato interno in India e i fogli di PET esportati nella Comunità dall’India presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e le stesse applicazioni. Pertanto, essi sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Valore normale

(17)

Per stabilire il valore normale, è stato innanzitutto verificato se il volume complessivo delle vendite interne di ciascuno dei produttori esportatori fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in questione esportato nella Comunità. Per tutte le società, è emerso che le vendite complessive sono rappresentative.

(18)

È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità. Per due società è emerso che esse vendevano fogli di seconda scelta sul mercato interno ma non su quello comunitario. Poiché i fogli di seconda scelta non sono direttamente raffrontabili a quelli di prima scelta, il volume delle vendite di tale tipo di fogli è stato escluso dal calcolo del valore normale. Un’altra società vendeva sul mercato interno fogli di tre diversi livelli qualitativi, mentre solo fogli della migliore qualità venivano esportati verso la Comunità. La società spesso vendeva fogli di prima e seconda scelta in grandi quantitativi insieme a quelli di terza scelta, applicando a tutti il prezzo di questi ultimi. Tale pratica è stata giustificata come una forma di liquidazione delle scorte. Anche queste vendite sono state escluse dal calcolo.

(19)

Una società vendeva a commercianti sul mercato interno merci destinate all’esportazione. Le merci erano facilmente identificabili come destinate all’esportazione in quanto soggette a un regime fiscale diverso rispetto alle vendite normali sul mercato interno. La società non è stata in grado di chiarire se la destinazione finale delle merci fosse la Comunità o un paese terzo. Queste vendite sono state pertanto escluse dal calcolo.

(20)

Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato considerato se il volume delle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali fosse sufficiente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per ciascun tipo di prodotto per cui il volume di vendite interne a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo medio ponderato effettivamente pagato per tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo, remunerative o meno. Per i tipi di prodotto per cui il volume delle vendite remunerative era pari o inferiore all’80 %, ma non inferiore al 10 % delle vendite, o per cui la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo medio ponderato effettivamente pagato per le vendite remunerative sul mercato interno esclusivamente di quel tipo di prodotto.

(21)

Per i tipi di prodotto per i quali non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno perché nel corso di normali operazioni commerciali non vi sono state vendite del prodotto simile oppure tali vendite hanno riguardato quantitativi insufficienti, il valore normale è stato costruito in base al costo di produzione dei tipi di prodotto esportati nella Comunità, sostenuto dai produttori esportatori interessati, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base.

(22)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita erano basate su tali costi sostenuti dai produttori esportatori riguardo alle vendite del prodotto in oggetto sul mercato interno, considerate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato sulla base della media ponderata dei margini di profitto realizzati da ciascuna società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

(23)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore ha contestato l’adeguamento rispetto al prezzo pagato per una materia prima specifica. L’adeguamento in questione è stato riesaminato e modificato e il margine di dumping è stato ricalcolato tenendo conto della modifica.

(24)

Un’altra società ha sostenuto che i fogli di qualità non superiore dovrebbero essere inseriti nel calcolo, apportando un adeguamento per renderli paragonabili ai fogli di prima qualità e che, di conseguenza, sarebbe necessario ricalcolare il margine di profitto.

(25)

Il volume dei fogli di seconda e terza qualità esclusi dal calcolo rappresenta meno del 3 % delle vendite sul mercato interno e pertanto la Commissione ritiene che le rimanenti transazioni relative a tale mercato siano sufficientemente rappresentative e permettano un calcolo accurato del valore normale. Non risulta pertanto necessario ricalcolare il margine di profitto.

(26)

I produttori esportatori hanno ricevuto i risultati dei calcoli e hanno presentato alcune osservazioni. La Commissione ha tenuto conto di tali osservazioni, nella misura in cui si sono rivelate fondate, e ha modificato i calcoli.

2.   Prezzo all’esportazione

(27)

Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi all’esportazione, va ricordato che la presente inchiesta mira a stabilire se si sono registrati mutamenti nei livelli di dumping e se tali mutamenti possono essere considerati di carattere duraturo. In tale contesto, la determinazione dei prezzi all’esportazione non può limitarsi a un esame del comportamento passato degli esportatori, ma deve esaminare anche l'evoluzione probabile di tali prezzi in futuro. In altri termini, si deve determinare se i prezzi all’esportazione applicati in passato costituiscono un’indicazione affidabile dell’evoluzione probabile dei prezzi all’esportazione in futuro. Nel caso in esame, e in considerazione del fatto che sono stati accettati impegni, si è esaminato in particolare se l’esistenza di tali impegni ha inciso sui prezzi all'esportazione in passato, rendendoli quindi inattendibili per la determinazione delle future strategie di esportazione.

(28)

Al fine di determinare se i prezzi all’esportazione verso la Comunità erano attendibili e tenuto conto dell’esistenza di impegni, tali prezzi sono stati analizzati in rapporto ai prezzi minimi all'importazione («MIP») fissati per gli impegni. Si trattava di accertare se i prezzi all'esportazione verso la Comunità erano fissati a un determinato livello essenzialmente come effetto dell'esistenza di MIP fissati negli impegni e pertanto se erano sostenibili o meno. A tale scopo, si è valutato, sulla base di una media ponderata a livello di ciascuna società, se i prezzi praticati per le vendite sul mercato comunitario erano considerevolmente superiori ai MIP o meno, tenendo conto delle particolarità del prodotto in questione e dei mercati su cui esso veniva venduto durante il PI, e a che livello si collocavano tali prezzi rispetto ai prezzi praticati per le esportazioni verso paesi terzi. Nei casi in cui i prezzi all’esportazione verso la Comunità erano in media ben superiori ai MIP a livello di società, si è considerato che essi fossero fissati con sufficiente indipendenza dagli impegni e fornissero quindi un’indicazione attendibile della politica di fissazione dei prezzi che gli esportatori probabilmente seguiranno in futuro. Al contrario, nei casi in cui i prezzi all’esportazione verso la Comunità non erano, in media, sufficientemente superiori ai MIP pur essendo considerevolmente superiori ai prezzi all’esportazione verso paesi terzi, si riteneva che essi fossero influenzati dagli impegni e quindi non sufficientemente attendibili per potere essere utilizzati ai fini del calcolo del dumping, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nel contesto di un riesame intermedio.

(29)

Per due esportatori indiani, Flex e Polyplex, si è rilevato che i loro prezzi all’esportazione verso la Comunità erano sostanzialmente superiori ai MIP e sono stati pertanto considerati attendibili e utilizzati nei calcoli del dumping.

(30)

Per gli altri tre produttori esportatori, Ester, Garware e MTZ, si è rilevato che i prezzi all’esportazione verso la Comunità erano molto prossimi ai MIP. Si è inoltre riscontrato che i prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi praticati da queste tre società, considerati tipo per tipo, erano considerevolmente inferiori a quelli praticati per le esportazioni verso la Comunità, cosicché, in mancanza di impegni, è probabile che questi ultimi prezzi siano stati allineati, per gli stessi tipi di prodotti, a quelli praticati ad altri paesi terzi. Si è concluso pertanto che i prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati da queste tre società non potevano essere utilizzati per determinare prezzi all’esportazione attendibili nel senso inteso dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nel contesto del presente riesame intermedio.

(31)

Si è considerato tuttavia che la mancanza di un prezzo attendibile per questi tre esportatori indiani, dovuta all’esistenza di impegni nel caso in esame, non dovrebbe condurre a chiudere il riesame cui sono soggetti, se può comunque essere accertato in altro modo un mutamento duraturo delle circostanze relative alle loro pratiche di dumping, soprattutto in relazione ai prezzi all’esportazione. A tale scopo, e tenuto conto del fatto che i produttori esportatori vendevano il prodotto in esame sul mercato mondiale, si è deciso di fissare il prezzo all'esportazione dei modelli venduti alla Comunità sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili all’esportazione verso tutti i paesi terzi.

(32)

Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva proporre una modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001, alcune parti hanno presentato osservazioni.

(33)

Alcuni produttori esportatori indiani e il governo indiano hanno sostenuto che non esiste un fondamento giuridico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8 e paragrafo 9, del regolamento di base, per basare i prezzi all'esportazione sui prezzi praticati per i paesi terzi. Essi hanno sostenuto che i prezzi all’esportazione verso la Comunità erano disponibili e che i motivi per non tenerne conto non erano stati dimostrati in modo adeguato. Secondo loro, i prezzi all’esportazione verso la Comunità sono attendibili e devono essere usati invece dei prezzi applicati ai paesi terzi.

(34)

Per quanto riguarda l’impiego dei prezzi all’esportazione verso i paesi terzi, va osservato che lo scopo del presente riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è quello di determinare se il mantenimento delle misure è ancora necessario per compensare il dumping. Ai fini dell’esame del livello di dumping praticato dagli esportatori in questione, è necessario esaminare i cambiamenti del livello di dumping rispetto alle conclusioni iniziali in materia. Va osservato che l’utilizzo dei prezzi all’esportazione verso i paesi terzi piuttosto che i prezzi all’esportazione verso la Comunità nel caso di tre produttori esportatori indiani non si basa sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 8 e paragrafo 9, del regolamento di base. Come spiegato ai considerando 27 e 28, ciò è giustificato dalla necessità di valutare le probabilità che tali prezzi verso la Comunità siano mantenuti in futuro e, quindi, le probabilità di reiterazione del dumping.

(35)

Tale valutazione ha permesso di concludere che, nel caso di tre produttori esportatori indiani, i prezzi all’esportazione verso la Comunità sono stati influenzati dall’esistenza del prezzo minimo all'importazione, in quanto sono risultati molto vicini a tale livello. Tali prezzi non sono stati determinati unicamente dalle forze di mercato e difficilmente rimarranno allo stesso livello in futuro. La Commissione ha quindi concluso che, ai fini del calcolo del dumping, non si potevano utilizzare i prezzi all’esportazione verso la Comunità. In mancanza di un prezzo all’esportazione verso la Comunità, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi rappresentassero una base alternativa accurata e ragionevole per il calcolo dei prezzi all’esportazione nel periodo dell'inchiesta e per il calcolo del dumping.

(36)

Un produttore esportatore indiano ha sostenuto che il fatto che i suoi prezzi di vendita all’esportazione verso la Comunità non siano stati presi in considerazione e che siano stati invece utilizzati i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi costituisce una discriminazione, in quanto egli è stato trattato in modo diverso rispetto agli esportatori per i quali i prezzi di vendita verso la Comunità sono stati ritenuti validi.

(37)

A tale proposito, la Commissione osserva che non vi è stata alcuna forma di discriminazione nella determinazione dei prezzi all’esportazione, in quanto con tutti gli esportatori indiani è stato usato lo stesso approccio. Ai fini del calcolo del dumping, la Commissione ha verificato per ogni produttore esportatore se fossero disponibili prezzi all'esportazione verso la Comunità adeguati, confrontando, per ogni produttore esportatore, i prezzi all’esportazione verso la Comunità e i prezzi minimi all'importazione, in modo da stabilire se i primi si potessero ritenere fissati indipendentemente dai secondi. Come spiegato al considerando 28, nei casi in cui i prezzi all’esportazione sono risultati sufficientemente superiori al prezzo minimo all'importazione, la Commissione ha concluso che essi non erano stati influenzati dai prezzo minimo all'importazione e che potevano essere utilizzati per il calcolo del dumping, in quanto attendibili come indicatori di una tendenza a fissare i prezzi che il produttore esportatore avrebbe probabilmente seguito anche in futuro.

(38)

Se i prezzi all’esportazione verso la Comunità sono invece risultati influenzati dall’esistenza del prezzo minimo all'importazione, essi non sono stati considerati attendibili come indicatori di una tendenza a fissare i prezzi che il produttore esportatore avrebbe probabilmente seguito anche in futuro e non sono stati usati per il calcolo del dumping; al loro posto sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi. Il fatto quindi che per alcuni esportatori siano stati usati i prezzi all’esportazione effettivi e per altri i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi non rappresenta un trattamento discriminatorio tra esportatori.

(39)

Alcuni produttori esportatori indiani non hanno accettato la conclusione che i prezzi all’esportazione da loro praticati per la Comunità fossero ritenuti molto vicini al prezzo minimo all'importazione e pertanto non utilizzabili per il calcolo del dumping. A loro parere, i prezzi erano sufficientemente superiori al prezzo minimo all'importazione e hanno affermato che, in base all’impegno sui prezzi, essi erano semplicemente tenuti a non vendere al di sotto del prezzo minimo all'importazione. Un esportatore ha affermato che il confronto con il prezzo minimo all'importazione non costituisce un metodo soddisfacente per determinare se i prezzi all’esportazione verso la Comunità sono ragionevoli e attendibili e che sarebbe più indicato procedere ad un confronto con i prezzi praticati da altri produttori esportatori indiani o dall’industria comunitaria.

(40)

A tale proposito, come illustrato al considerando 30, le istituzioni comunitarie hanno rilevato che i prezzi di tre produttori esportatori non erano sufficientemente superiori al prezzo minimo all'importazione da permettere di concludere che fossero stati fissati indipendentemente da tale livello. Tali prezzi non rappresentavano quindi una base adatta per il calcolo del dumping. Il fatto che, nel quadro degli impegni sui prezzi, i produttori esportatori fossero semplicemente tenuti a non vendere il prodotto sotto il livello del prezzo minimo all'importazione non viene contestato, ma è irrilevante ai fini di questo tipo di analisi.

(41)

Ai fini di determinare se i prezzi all’esportazione verso la Comunità fossero stati influenzati dall’esistenza del prezzo minimo all'importazione, va osservato che in presenza di impegni è necessario considerare se i prezzi all'esportazione sono attendibili e rappresentano una base adeguata per il calcolo dei margini di dumping. Se i prezzi all’esportazione verso la Comunità sono influenzati da fattori diversi dalle forze di mercato, per esempio dal prezzo minimo all'importazione oggetto dell'impegno, allora tali prezzi non vengono considerati ragionevoli o attendibili. In tal caso, va osservato che, come indicato al considerando 28, per determinare la tendenza a fissare i prezzi di un particolare produttore esportatore viene ritenuto più appropriato il confronto con i prezzi che ciascun produttore esportatore pratica per l’esportazione verso i paesi terzi, piuttosto che il confronto con i prezzi degli altri produttori esportatori indiani o dell’industria comunitaria, poiché il primo metodo permette di capire meglio la strategia commerciale del singolo produttore esportatore.

(42)

L’industria comunitaria ha sostenuto che, a fronte dell’effetto di distorsione causato dalla presenza del prezzo minimo all'importazione, per tutti i produttori esportatori indiani si sarebbero dovuti utilizzare i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi invece dei prezzi all’esportazione verso la Comunità. I produttori dell'industria comunitaria hanno inoltre espresso dubbi sul fatto che i produttori esportatori indiani i cui margini di dumping, calcolati sulla base dei prezzi all’esportazione verso la Comunità, sono risultati bassi continueranno in futuro a mantenere i prezzi allo stesso livello.

(43)

Per quanto concerne tale argomentazione, si osserva che, come indicato al considerando 32, lo stesso approccio è stato utilizzato per tutti i produttori esportatori indiani. Per i diversi produttori esportatori, l’utilizzo o meno dei prezzi all'esportazione verso la Comunità è dipeso dai risultati della valutazione della misura in cui tali prezzi erano stati influenzati dal prezzo minimo all'importazione e dalla differenza tra i prezzi applicati alle esportazioni verso la Comunità e verso i paesi terzi, come indicato al considerando 28.

(44)

L’industria comunitaria ha inoltre affermato che il confronto, basato sulle medie ponderate, tra prezzi all'esportazione e prezzo minimo all'importazione, al fine di determinare se i prezzi verso la Comunità fossero o meno indicativi in termini di tendenze future e attendibili per il calcolo del dumping, si è rivelato contraddittorio rispetto alle conclusioni del riesame della forma delle misure, secondo le quali il prezzo minimo all'importazione non costituiva più una misura adeguata.

(45)

A tale proposito va osservato che l'obiettivo del riesame della forme delle misure antidumping era valutare se gli impegni sui prezzi fossero ancora adeguati o pertinenti (nel senso di avere un effetto analogo all'istituzione di un dazio antidumping) ai prodotti in questione [cfr. considerando 8 del regolamento (CE) n. 365/2006]. Tale riesame aveva concluso che per alcuni gruppi di prodotti, la gamma dei prezzi effettivi applicati alla Comunità europea era cambiata (aumentando o diminuendo) in misura significativa rispetto all’inchiesta iniziale e che i prezzi minimi all’importazione specifici basati sui prezzi originali non erano adeguati a controbilanciare l’effetto pregiudizievole del dumping rispetto al livello attuale delle vendite. Con il riesame attuale, invece, la Commissione ha valutato se i prezzi all'esportazione verso la Comunità europea fossero o meno influenzati dall'esistenza dei prezzi minimi all'importazione, o se, al contrario, fossero di natura duratura. Se tali prezzi sono risultati sostanzialmente superiori al prezzo minimo all’importazione, essi sono ritenuti non influenzati da quest’ultimo, indipendentemente dal fatto che gli impegni sui prezzi siano o meno adeguati al prodotto. In questi casi, i prezzi risultano determinati dalle forze di mercato e si ritiene quindi che essi possano costituire una base adeguata per la valutazione delle pratiche di dumping. L'argomentazione è pertanto respinta.

3.   Confronto

(46)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi effettuati, ove d'applicazione e se giustificati da validi elementi di prova, adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e servizi di assistenza. Adeguamenti al prezzo all’esportazione sono stati effettuati anche per alcuni modelli di Ester, Garware e MTZ, per quanto riguarda le differenze per le caratteristiche fisiche del prodotto venduto ai mercati terzi rispetto al prodotto venduto alla Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.

(47)

Per un numero limitato di esportazioni, due produttori esportatori hanno chiesto anche un adeguamento del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, corrispondente all'importo dei vantaggi ottenuti nel quadro del sistema di credito di dazi d'importazione («Duty Entitlement Passbook Scheme», DEPB) su base post-esportazione. A questo proposito si è rilevato che, nell'ambito di questo sistema, i crediti ottenuti all'esportazione del prodotto in esame possono essere utilizzati per compensare i dazi dovuti sulle importazioni di qualsiasi tipo di merce o possono essere venduti liberamente ad altre società. Non è previsto che le merci importate siano destinate soltanto alla produzione del prodotto esportato. I produttori esportatori pertanto non hanno provato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPB post-esportazione incidevano sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti pagavano prezzi differenti sul mercato interno a motivo dell'applicazione di questo sistema. La richiesta è stata pertanto respinta.

4.   Margine di dumping

(48)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Nei casi in cui i prezzi all’esportazione erano basati sui prezzi praticati a paesi terzi, sono stati calcolati valori CIF adeguati aumentando i prezzi franco fabbrica ai paesi terzi della media ponderata della differenza, per tipo di prodotto, fra i livelli di prezzo franco fabbrica e CIF alla Comunità.

(49)

Tenuto conto della riduzione considerevole dei margini di dumping individuali rispetto alle misure iniziali, si è considerato opportuno modificare il dazio residuo. Quest’ultimo è stato fissato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del margine di dumping più elevato stabilito per i cinque produttori esportatori indiani oggetto del riesame attuale, poiché le cinque società interessate sono state considerate rappresentative, in termini di volume delle esportazioni, dei produttori che hanno collaborato e che sono stati inseriti nei campioni in base ai quali era stato calcolato il dazio iniziale residuo.

(50)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Ester Industries Ltd

29,3 %

Flex Industries Ltd

3,2 %

Garware Polyester Ltd

20,1 %

MTZ Polyfilms Ltd

26,7 %

Polyplex Corporation Ltd

3,7 %

Tutte le altre imprese

29,3 %

D.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(51)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping possa essere ritenuto di carattere duraturo.

(52)

A questo proposito, si noti che il valore normale è stato fissato sulla base dei costi e dei prezzi dei richiedenti. Gli esportatori dispongono di un mercato interno consistente per il prodotto in questione e i prezzi interni sono aumentati rispetto all’inchiesta iniziale. Nel presente riesame non sono emersi elementi che indicassero che il valore normale determinato non potesse essere considerato di natura duratura.

(53)

Si potrebbe argomentare che l'andamento dei prezzi delle materie prime, strettamente correlati al prezzo del petrolio, potrebbe incidere in misura significativa sul valore normale. Si è considerato tuttavia che, poiché le materie prime sono prodotti il cui prezzo è determinato a livello internazionale, l’aumento del prezzo inciderebbe su tutti gli operatori del mercato e avrebbe quindi un impatto tanto sul valore normale quanto su quello all’esportazione.

(54)

Come già indicato ai considerando 22 e 23, tenuto conto dell’esistenza di impegni, al fine di determinare se i prezzi all’esportazione verso la Comunità possano essere considerati di carattere duraturo o meno, tali prezzi devono essere analizzati in relazione ai prezzi minimi all'importazione fissati negli impegni. Oltre a ciò, la Commissione ha confrontato i prezzi del prodotto in esame venduto per l'esportazione verso la Comunità e i prezzi di vendita per i paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta. Come indicato al considerando 23, si è valutato che nei casi in cui i prezzi all'esportazione verso la Comunità non erano sufficientemente superiori ai MIP ma considerevolmente superiori ai prezzi all'esportazione verso i paesi terzi, tali prezzi all'esportazione verso la Comunità non potevano essere considerati un'indicazione attendibile della politica di fissazione dei prezzi che gli esportatori probabilmente seguiranno in futuro. I prezzi all’esportazione verso paesi terzi sono stati invece utilizzati per determinare prezzi all’esportazione futuri che potrebbero essere considerati duraturi.

(55)

Su tale base, si è concluso che il mutamento delle circostanze rispetto all'inchiesta iniziale in materia di dumping poteva essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo, con la particolarità che per tre esportatori indiani, come si conclude al considerando 26, il cambiamento duraturo delle circostanze relative alle loro pratiche di dumping, soprattutto in relazione ai prezzi all'esportazione, doveva essere stabilito sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili all’esportazione verso altri paesi terzi per i modelli venduti alla Comunità anziché sulla base dei loro prezzi all'esportazione verso la Comunità.

(56)

La riduzione consistente dei margini di dumping individuali delle società incluse nel campione, rispetto alle misure iniziali, e il loro carattere duraturo, possono essere considerati rappresentativi anche per tutte le altre società. Il dazio residuo ha dovuto pertanto essere modificato di conseguenza, come illustrato al considerando 30 qui sopra.

E.   CONCLUSIONI

(57)

In considerazione delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping e al carattere duraturo delle mutate circostanze, e tenuto conto delle conclusioni del regolamento (CE) n. 365/2006 per quanto concerne la forma delle misure antidumping (revoca degli impegni in vigore), le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’India dovrebbero essere modificate al fine di riflettere i nuovi margini di dumping accertati.

(58)

Poiché, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione, il dazio compensativo in vigore, che corrisponde alle sovvenzioni all’esportazione, è stato detratto dal dazio antidumping da applicare. Per il dazio residuo, la detrazione corrisponde al margine di sovvenzione all’esportazione della società sulla cui base è stato stabilito il margine di dumping residuo.

(59)

Sulla scorta di quanto precede e tenuto conto degli esiti del riesame alla scadenza dei dazi compensativi definitivi (regolamento CE n. 367/2006), le aliquote del dazio proposte, espresse in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:

Impresa

Margine di sovvenzione all'esporta-zione

Margine di sovvenzio-ne totale

Margine di dumping

Dazio compensativo

Dazio anti dumping

Aliquota complessiva del dazio

Ester Industries Ltd

12,0 %

12,0 %

29,3 %

12,0 %

17,3 %

29,3 %

Flex Industries Ltd.

12,5 %

12,5 %

3,2 %

12,5 %

0, %

12,5 %

Garware Polyester Ltd.

2,7 %

3,8 %

20,1 %

3,8 %

17,4 %

21,2 %

MTZ Polyfilms Ltd

8,7 %

8,7 %

26,7 %

8,7 %

18,0 %

26,7 %

Polyplex Corporation Ltd

19,1 %

19,1 %

3,7 %

19,1 %

0 %

19,1 %

Tutte le altre imprese

12,0 % (14)

19,1 %

29,3 %

19,1 %

17,3 %

36,4 %

(60)

Come indicato al considerando 4, le misure antidumping in vigore sono state estese anche alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele. Come indicato al considerando 59, le misure antidumping modificate devono continuare a comprendere anche le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele. I produttori esportatori brasiliani e israeliani che sono stati esentati dalle misure estese dal regolamento (CE) n. 1975/2004 e modificate dal regolamento (CE) n. 101/2006 devono essere esentati anche dalle misure modificate dal presente regolamento.

(61)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni.

(62)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le imprese in questione. Dette aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(63)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio, in seguito ad un cambiamento di ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, connessi, ad esempio, al cambiamento di ragione sociale, oppure ai suddetti mutamenti di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento (CE) n. 1676/2001 verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(64)

Al fine di garantire un'adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del margine residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI.

(65)

Si noti che l’esportatore indiano MTZ ha cambiato indirizzo a partire dal luglio 2005, senza ulteriori modifiche alla proprietà, alla struttura o alle operazioni della società. L’indirizzo della società dovrebbe pertanto essere modificato.

(66)

Per ragioni di trasparenza e tenuto conto del regolamento (CE) n. 365/2006, adottato lo stesso giorno del presente regolamento e relativo anch’esso a un riesame delle misure antidumping definitive, una nuova versione consolidata dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001 dovrebbe essere inclusa nel dispositivo del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 365/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) di cui ai codici NC ex 3920 62 19 (codici TARIC 3920621903, 3920621906, 3920621909, 3920621913, 3920621916, 3920621919, 3920621923, 3920621926, 3920621929, 3920621933, 3920621936, 3920621939, 3920621943, 3920621946, 3920621949, 3920621953, 3920621956, 3920621959, 3920621963, 3920621969, 3920621976 e 3920621994) e ex 3920 62 90 (codici TARIC 3920629033 e 3920629094), originarie dell’India e della Repubblica di Corea.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi di seguito elencati è la seguente:

Paese

Società

Dazio definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

India

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar,

Behind South Extension Part-1,

Nuova Delhi – 110 003

India

17,3 %

A026

India

Flex Industries Limited

A-1, Sector 60,

Noida 201 301, (U.P.),

India

0,0 %

A027

India

Garware Polyester Limited

Garware House,

50-A, Swami Nityanand Marg,

Vile Parle (East),

Mumbai 400 057,

India

17,4 %

A028

India

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road,

New Delhi 110 001,

India

0,0 %

A030

India

MTZ Polyfilms Limited

New India Centre, 5th floor,

17 Co-operage Road,

Mumbai 400 039,

India

18,0 %

A031

India

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1,

Noida 201 301,

Dist. Gautam Budh Nagar,

Uttar Pradesh,

India

0,0 %

A032

India

Tutte le altre imprese

17,3 %

A999

Corea

Kolon Industries Inc.

Kolon Tower,

1-23, Byulyang-dong,

Kwacheon-city,

Kyunggi-do,

Corea

0,0 %

A244

Corea

SKC Co. Ltd.

Kyobo Gangnam Tower,

1303-22, Seocho 4 Dong,

Seocho Gu,

Seul 137-074,

Corea

7,5 %

A224

Corea

Toray Saehan Inc.

17F, LG Mapo B/D

275 Kongdug-Dong

Mapo-Gu

Seoul 121-721

Corea

0,0 %

A222

Corea

HS Industries Co. Ltd

Kangnam Building, 5th floor

1321, Seocho-Dong

Seocho-Ku

Seul

Corea

7,5 %

A226

Corea

Hyosung Corporation

450, Kongduk-Dong

Mapo-Ku

Seul

Corea

7,5 %

A225

Corea

KP Chemical Corporation

No. 89-4, Kyungun-Dong

Chongro-Ku

Seul

Corea

7,5 %

A223

Corea

Tutte le altre imprese

13,4 %

A999

3.   Qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando prove sufficienti di:

non avere esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta iniziale,

non essere collegata ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento;

e

avere esportato i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o avere assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo tale parte all’elenco delle società soggette a misure antidumping che figura nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8).

(3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1975/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1).

(4)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

(5)  GU C 40 del 17.2.2005, pag. 8.

(6)  GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.

(7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.

(9)  GU C 306 del 10.12.2004, pag. 2.

(10)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 218 del 23.8.2005, pag. 3.

(12)  GU L 17 del 21.1.2006, pag. 1.

(13)  GU C 1 del 4.1.2005, pag. 5.

(14)  Ai fini del calcolo definitivo dell'importo del dazio antidumping per «tutte le altre società», è stato considerato il margine di sovvenzione all'esportazione della società presa come riferimento per la definizione del margine di dumping di «tutte le altre società».


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