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Document 32006D0948
2006/948/EC: Commission Decision of 4 July 2006 on State aid which Italy is planning to implement for Cantieri Navali Termoli S.p.A (No C 48/2004 (ex 595/2003)) (notified under document number C(2006) 2972) Text with EEA relevance
2006/948/CE: Decisione della Commissione del 4 luglio 2006 relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli S.p.A (n. C 48/2004 (ex N 595/2003)) [notificata con il numero C(2006) 2972] Testo rilevante ai fini del SEE
2006/948/CE: Decisione della Commissione del 4 luglio 2006 relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli S.p.A (n. C 48/2004 (ex N 595/2003)) [notificata con il numero C(2006) 2972] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 383 del 28.12.2006, p. 53–60
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/53 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2006
relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli S.p.A (n. C 48/2004 (ex N 595/2003))
[notificata con il numero C(2006) 2972]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/948/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale (1) (in appresso il «regolamento sulla costruzione navale»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (2), e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 22.12.2003, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento sulla costruzione navale (1), la richiesta di accordare una proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave, denominata C.180, che fruisce di aiuti al funzionamento. La nave è in costruzione presso i Cantieri Navali Termoli S.p.A. (in appresso il «cantiere»). |
(2) |
Con lettera del 30.12.2004, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE riguardo alla misura notificata. |
(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi. |
(4) |
Con lettere del 28 gennaio 2005, 1o aprile 2005, 1o giugno 2005, 6 luglio 2005, protocollate rispettivamente il 2 febbraio 2005, 6 aprile 2005, 6 giugno 2005 e 7 luglio 2005, l’Italia ha chiesto proroghe del termine per la presentazione delle osservazioni relative alla decisione della Commissione di avviare il procedimento, alle quali la Commissione ha risposto con lettere datate, rispettivamente, 4 febbraio 2005, 8 aprile 2005, 29 giugno 2005 e 17 luglio 2005. |
(5) |
L’Italia ha presentato osservazioni con lettera del 26 luglio 2005, protocollata il 29 luglio 2005. La Commissione ha chiesto un complemento d’informazione con lettera del 6 gennaio 2006, alla quale le autorità italiane hanno replicato con lettere del 23 gennaio 2006 e 2 febbraio 2006 nelle quali si chiedevano proroghe del termine per la risposta. Con lettere del 27 gennaio 2006 e del 9 febbraio 2006, la Commissione ha concesso tali proroghe. Con lettera del 6 marzo 2006, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno trasmesso i complementi d’informazione richiesti, integrandoli con lettera del 6 aprile 2006. |
(6) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di soggetti interessati. |
(7) |
L’Italia ha chiesto alla Commissione di accordare una proroga del termine ultimo di consegna del 31.12.2003, contemplato dal regolamento sulla costruzione navale, a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratti relativi a navi. L’istanza di proroga è stata presentata in relazione ad una nave denominata C.180, costruita dalla Cantieri Navali Termoli S.p.A., un cantiere situato in Molise. La proroga era stata richiesta inizialmente fino al 31.10.2004 (10 mesi). |
(8) |
Il contratto di costruzione firmato il 30.12.2000 prevedeva originariamente quale termine di consegna il 30.6.2003. La nave era stata commissionata dalla Marnavi S.p.A., un armatore italiano, per il trasporto di prodotti chimici e petroliferi. In relazione al predetto contratto, all’armatore era stato promesso un aiuto al funzionamento del 9 %, equivalente a circa 3,9 milioni di euro per tale nave, in conformità alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale. |
(9) |
Tuttavia, secondo le autorità italiane il processo di costruzione è durato più a lungo del previsto, per un concorso di circostanze, segnatamente: l’impatto degli avvenimenti dell’11 settembre 2001, la conseguente necessità di adeguare la nave alle mutate esigenze tecnico-commerciali ed il succedersi di due calamità naturali — un terremoto e un’alluvione. Il cantiere è stato quindi costretto a chiedere una proroga del termine ultimo di consegna stabilito per la nave C.180, di dieci mesi oltre il 31.12.2003, scadenza fissata dal regolamento sulla costruzione navale. |
(10) |
Nella notifica, le autorità italiane fanno riferimento alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002, con cui è stata autorizzata un’analoga proroga del termine di consegna oltre il 31 dicembre 2003, per navi da crociera in costruzione nel cantiere Meyer Werft, a Papenburg, in Germania (in appresso «decisione Meyer Werft»). Le autorità italiane hanno specificamente messo in risalto numerose analogie fondamentali tra i due casi, sotto i seguenti aspetti: (i) la ragione fatta valere per la proroga (ossia l’effetto dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001), (ii) il mercato interessato (ovvero il trasporto marittimo di petrolio e prodotti chimici) e (iii) i consolidati rapporti commerciali esistenti tra il cantiere e l’armatore (3). In breve, le autorità italiane affermano che la decisione Meyer Werft costituisce un chiaro precedente per l’autorizzazione a titolo eccezionale nella fattispecie. Esse rammentano inoltre che il 13 novembre 2002 la Commissione ha adottato un’altra decisione con cui autorizza la proroga della data di consegna di una nave da crociera in costruzione presso il cantiere Kvaerner Masa, in Finlandia (in appresso «decisione Kvaerner Masa»), per ragioni analoghe. |
(11) |
A motivazione della loro richiesta, le autorità italiane fanno valere circostanze a loro dire eccezionali, imprevedibili ed esterne al cantiere, che hanno provocato perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si sono ripercosse sul programma di lavoro del cantiere. Più precisamente, tali ritardi sono dovuti ai seguenti fattori (si rinvia alla tabella sinottica 1 riportata più avanti):
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(12) |
Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione considerava dubbio che le ragioni addotte a giustificazione del ritardo nel caso in esame fossero conformi all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento sulla costruzione navale, e quindi dubitava che la misura in oggetto fosse compatibile con il mercato comune ai sensi dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE. |
(13) |
Per fugare i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento, le autorità italiane hanno fornito ulteriori dati e spiegazioni a conferma della loro tesi riguardante l’ammissibilità dei motivi di proroga del termine di consegna nonché la compatibilità della misura in oggetto.
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(14) |
Le autorità italiane concludono che i motivi invocati a giustificazione dei ritardi nel caso in oggetto soddisfano il disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento sulla costruzione navale e che la proroga di 10 mesi del termine di tre anni per la consegna a decorrere dalla data di adozione della decisione definitiva della Commissione è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE. |
(15) |
L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, la distorsione degli scambi sussiste se l’impresa beneficiaria svolge attività economica che comporta scambi tra Stati membri. |
(16) |
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione rileva che su tale base giuridica il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento sulla costruzione navale. Benché detto regolamento sia scaduto il 31 dicembre 2003, le sue disposizioni sono ancora applicabili nel quadro della valutazione delle richieste di proroga del termine ultimo di consegna, visto che l’aiuto è basato sul regolamento stesso e che la disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (14) non offre indicazioni in merito a tali istanze. |
(17) |
La Commissione rileva che la questione della proroga del periodo massimo per la consegna è determinante ai fini dell’ammissibilità del contratto alla fruizione degli aiuti al funzionamento, a norma dell’articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale. L’aiuto al funzionamento di cui trattasi consiste nel finanziamento mediante fondi statali di una parte dei costi che il cantiere deve di norma sostenere per costruire una nave. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un’attività economica che comporta scambi tra Stati membri. L’aiuto in parola rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. |
(18) |
Si rammenta che, in base al regolamento sulla costruzione navale, per «costruzione navale» si intende la costruzione di navi mercantili d’alto mare a propulsione autonoma. La nave costruita dai Cantieri Navali Termoli — ovvero una nave petrolchimica — è una nave d’alto mare a propulsione autonoma adibita a servizi marittimi specializzati, ovvero al trasporto di prodotti chimici e petroliferi, ed è quindi soggetta alle disposizioni del predetto regolamento, a norma dell’articolo 1, lettera a). |
(19) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla costruzione navale prevede fino al 31 dicembre 2000 un contributo massimo del 9 % a titolo di aiuto al funzionamento connesso ad un contratto. In base all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Ciò non si applica tuttavia alle navi la cui consegna sia avvenuta dopo oltre tre anni dalla firma del contratto. In tali casi il massimale applicabile è lo stesso in vigore tre anni prima della consegna della nave. Il termine ultimo di consegna per una nave, che può ancora beneficiare degli aiuti al funzionamento, era dunque, in linea di principio, il 31 dicembre 2003. |
(20) |
L’aiuto previsto a favore della nave in esame verrebbe erogato in base all’articolo 3 della legge n. 88 del 16.3.2001, autorizzata dalla Commissione, a titolo di aiuto di Stato n. N 502/00. L’importo erogato sarebbe pari a circa 3,9 milioni di euro per la nave C.180, ossia non più del 9 % del valore del relativo contratto. |
(21)(22) |
L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, terza frase del regolamento sulla costruzione navale recita: «La Commissione può tuttavia concedere una proroga al periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa.» La Commissione rileva che l’istanza di proroga è motivata dall’impossibilità dei Cantieri Navali Termoli di ultimare la nave summenzionata a causa di ritardi imprevisti ed esterni all’impresa.Il regolamento sulla costruzione navale esige che la proroga del termine ultimo di consegna sia motivata da circostanze (a) eccezionali, (b) imprevedibili ed (c) esterne all’impresa. Devono inoltre essere dimostrate (d) la correlazione causale tra tali eventi e le perturbazioni inattese all’origine del ritardo nonché (e) la durata di tali perturbazioni e la loro (f) natura seria e giustificabile . Nei seguenti punti è riportata la valutazione degli argomenti delle autorità italiane.
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(23) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che le circostanze eccezionali sopra descritte non abbiano avuto, sul programma di lavoro specifico relativo alla nave in esame, un impatto tale da giustificare la richiesta proroga di 10 mesi del termine di consegna. Pertanto, i motivi esposti nei punti (i), (ii) ed (iii) non possono essere accolti. |
(24) |
Considerato che non sono stati forniti elementi sostanziali di prova, la proroga non può essere autorizzata sulla base dei motivi addotti.
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(25) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura in esame costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, anche nel corso dell’indagine formale, hanno confermato i dubbi della Commissione che le cause dei ritardi addotte nella fattispecie non soddisfacessero il disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento sulla costruzione navale e che quindi la misura in esame non fosse compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato. Considerate tali conclusioni, la Commissione |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il termine di consegna di tre anni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1540/98 non può essere prorogato per la nave C.180 (ex C.173) costruita da Cantieri Navali Termoli S.p.A.
Di conseguenza non può essere data attuazione all’aiuto al funzionamento connesso al contratto per detta nave .
Articolo 2
L’Italia informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 04 luglio 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) Cfr. nota a pié di pagina n. 1.
(2) Cfr. nota a pié di pagina n. 2.
(3) Tra il 2000 e il 2004 le commesse di Marnavi hanno rappresentato il 43 % circa del fatturato dei Cantieri Navali Termoli; nel precedente periodo 1995-1999 la corrispondente quota di fatturato era quasi uguale a zero.
(4) Il cantiere è un’impresa molto piccola che conta 51 dipendenti.
(5) Le autorità italiane precisano che il riferimento della Commissione alla relazione Clarkson di cui alla nota 10 della decisione di avviare il procedimento è inesatto poiché indica il novembre 2003 invece dell’ottobre 2003.
(6) Clarkson «Shipping Review & Outlook» dell’autunno 2003, pagg. 7-44 e pag. 127; Clarkson «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets and Newbuilding Investment over 2001 and onwards», ottobre 2003, pagg. 17-20.
(7) Le navi in questione sono la C.173 e la C.180 di seguito esaminate.
(8) Relative in particolare alle dimensioni e al numero dei serbatoi, nonché alla lunghezza e alla larghezza della nave.
(9) Le autorità italiane dichiarano che tali modifiche riguardavano sia la C.173 originaria sia la C.180 (ex C.173) e che erano state concordate tra l’armatore e il cantiere prima della sospensione del contratto nel 2001 a seguito della lettera della Novamar del febbraio 2001 in cui si comunicava che entrambe le navi potevano essere soggette a modifiche. Le summenzionate autorità dichiarano inoltre che i lavori sulla nave C.180 modificata (ex C.173) erano già in corso prima che venisse formalizzato l’atto aggiuntivo al contratto, nel dicembre 2003.
(10) Secondo l’interpretazione data dalle autorità italiane alle decisioni della Commissione n. 691/2003 del 9.7.2003 e n. 727/1993 del 21.12.1993, la tipologia di nave e le modifiche in questione giustificherebbero la deroga per «complessità tecnica» accettata dalla Commissione.
(11) Decisione della Commissione C(2004)3344 def. cor. dell’8 settembre 2004 relativa al caso N 147/2004.
(12) Si tratta dei sottosistemi dello scafo, dei servizi di carpenteria e allestimento della nave, della fornitura di lamiere di acciaio inossidabile, della fornitura e dell’installazione degli impianti elettrici, nonché di servizi di consulenza per la modifica della nave C.173 ai fini dell’aumento della capacità e della potenza della C.173 che sarebbe stata ribattezzata C.180.
(13) A seguito della risoluzione di tali contratti, il cantiere fu costretto ad invocare la clausola di «forza maggiore» con l’armatore, inducendo quest’ultimo a decidere di abbandonare la costruzione di una delle due navi commissionate al cantiere.
(14) GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.
(15) Cfr. caso N 99/02 (GU C 262 del 29.10.2002), cantiere Odense — Proroga del termine di tre anni per la consegna di due navi (Danimarca).
(16) «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets & Newbuilding Investment over 2001 e onwards», Clarkson Research, novembre 2003, pagg. 19-20.