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Document 32006D0746

    2006/746/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2006 , relativa agli aiuti ai quali i Paesi Bassi intendono dare esecuzione nel quadro del progetto Marktpassageplan a Haaksbergen Aiuto di Stato n. C 33/2005 (ex N 277/2004) [notificata con il numero C(2006) 1184] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 307 del 7.11.2006, p. 207–212 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/746/oj

    7.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 307/207


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 aprile 2006

    relativa agli aiuti ai quali i Paesi Bassi intendono dare esecuzione nel quadro del progetto Marktpassageplan a Haaksbergen Aiuto di Stato n. C 33/2005 (ex N 277/2004)

    [notificata con il numero C(2006) 1184]

    (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/746/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 23 gennaio 2004, protocollata il 23 febbraio 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad una probabile misura di aiuto per un progetto di costruzione a Haaksbergen, nei Paesi Bassi. Con lettera del 15 aprile 2004 la Commissione ha chiesto alle autorità dei Paesi Bassi informazioni sulla misura. Con lettera del 18 maggio 2004, protocollata il 25 maggio 2004, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di notificare entro breve tempo la misura.

    (2)

    Con lettera del 25 giugno 2004, protocollata il 30 giugno 2004, i Paesi Bassi hanno comunicato che il comune di Haaksbergen aveva intenzione di concedere aiuti alle imprese di costruzione che partecipavano al progetto Marktpassageplan. Con lettera del 12 luglio 2004 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, le quali sono state fornite sia in occasione della riunione con la Commissione l’8 ottobre 2004 sia con lettera del 30 dicembre 2004, protocollata il 10 gennaio 2005. I Paesi Bassi hanno inoltre fornito informazioni complementari con lettera dell’11 maggio 2005, protocollata il 18 maggio 2005.

    (3)

    Con lettera del 21 settembre 2005, la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto.

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (1). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all’aiuto. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

    (5)

    I Paesi Bassi hanno presentato le loro reazioni riguardo all’avvio del procedimento d’indagine formale con lettera del 29 dicembre 2005 (protocollata il 5 gennaio 2006).

    2.   DESCRIZIONE

    2.1.   Il progetto

    (6)

    Sin dall’inizio degli anni ’90, il consiglio comunale di Haaksbergen, un comune di 24 000 abitanti nella provincia di Overijssel vicino al confine tedesco, aveva in cantiere un progetto di rinnovamento del centro che versava in condizioni di degrado. Con l’ausilio di consulenti, erano stati esaminati diversi progetti riguardanti la costruzione di abitazioni e di edifici commerciali di buona qualità nel centro. Tuttavia, né la prima impresa alla quale il comune intendeva assegnare il progetto, né il comune stesso erano stati in grado di acquistare i lotti di terreno necessari per realizzare il progetto.

    (7)

    Alla fine degli anni ’90, sei imprese di costruzione hanno acquisito i lotti di terreno e si sono riunite. Tali imprese hanno elaborato un progetto edile che prevedeva la costruzione di 58 appartamenti e 11 locali commerciali. Il progetto non prevedeva che le imprese di costruzione realizzassero opere pubbliche di tipo infrastrutturale, le quali sarebbero state successivamente messe a disposizione del comune. Il progetto prevedeva la costruzione di appartamenti e negozi che sarebbero stati venduti o affittati a investitori privati. I calcoli hanno tuttavia mostrato che il progetto non sarebbe risultato redditizio.

    2.2.   Aiuti di Stato

    (8)

    Considerata la grande importanza che attribuiva al progetto delle sei imprese di costruzione per il rinnovamento del centro della città, il comune, sapendo di poter fare affidamento su un contributo della provincia, ha accettato di finanziare il progetto, in particolare tramite la copertura delle perdite previste. Il comune ha già firmato l'accordo di cooperazione con le imprese di costruzione, sebbene gli aiuti previsti dall’accordo non siano ancora stati erogati.

    (9)

    Gli aiuti pubblici saranno principalmente erogati dal comune alle imprese di costruzione sotto forma di un sussidio di 2,98 milioni di euro (misura 1). Tale importo comprende l’aiuto finanziario concesso dalla provincia al comune per questo progetto, pari a 453 780 euro (1 000 000 NLG), e copre le perdite previste per il progetto, calcolate su base dei costi e degli introiti previsti.

    (10)

    Una disposizione dell’accordo di cooperazione stipula che, alla fine del progetto, un contabile indipendente valuterà i costi e gli introiti. Qualora le perdite effettive calcolate dal contabile a posteriori risultino inferiori alle perdite previste in base alle quali viene concessa la sovvenzione, verrà restituito al comune solo il 50 % della parte di sovvenzione che supera le perdite effettive. In altri termini, i titolari del progetto possono trattenere il restante 50 % della parte di aiuto non destinato a coprire le perdite effettive, una disposizione che viene denominata di seguito «disposizione di rimborso parziale». Se le perdite effettive sono superiori alle perdite previste, la sovvenzione del comune non è aumentata.

    (11)

    Oltre al sostegno sotto forma di sovvenzione (misura 1), la Commissione ha avviato il procedimento anche riguardo ad altre tre misure che possono prevedere aiuti. La seconda misura riguarda il trasferimento gratuito di alcuni lotti di terreno di proprietà comunale alle imprese di costruzione (2) (misura 2). Secondo la notifica delle autorità dei Paesi Bassi, questi lotti avevano un valore di 233 295 euro, anche se la Commissione non ha ricevuto alcun rapporto di valutazione. Inoltre, il comune è responsabile per il 35 % dei costi che potrebbero scaturire da eventuali richieste di risarcimento ai sensi dell’articolo 49 della legge sull’assetto territoriale (Wet op de Ruimtelijke Ordening) una volta completato il progetto (misura 3). La responsabilità per il restante 65 % ricade sulle imprese di costruzione. Infine non era chiaro se la vendita di un lotto di terreno e di un edificio da parte del comune alle imprese di costruzione sarebbe stata effettuata al valore contabile o al valore di mercato (misura 4).

    (12)

    A completamento lavori il comune riceverà gratuitamente alcuni lotti che, secondo il permesso di costruzione, saranno adibiti a spazi pubblici. La notifica non forniva alcuna valutazione precisa dei lotti in questione (misura 2 bis).

    2.3.   I beneficiari

    (13)

    I beneficiari delle misure in questione sono le imprese di costruzione che partecipano al progetto.

    (14)

    Il primo beneficiario diretto è Rabo Vastgoed B.V., un’impresa che fa parte di un grande gruppo attivo a livello internazionale, soprattutto nel settore finanziario. Rabo Vastgoed B.V. è responsabile del 25 % del progetto.

    (15)

    In base all’accordo di cooperazione, il secondo beneficiario diretto è Centrum Haaksbergen B.V. Questa impresa è costituita da 5 imprese di costruzione che partecipano all’esecuzione del progetto. Le cinque imprese effettueranno tutte le attività di costruzione assegnate a Centrum Haaksbergen B.V., la quale è quindi una «costruzione» giuridica ad hoc che non svolge «reali» attività economiche. Si può quindi concludere che gli aiuti concessi a Centrum Haaksbergen saranno trasferiti a queste cinque società. Secondo le indicazioni delle autorità dei Paesi Bassi, ogni società sarà responsabile del 15 % del progetto. I Paesi Bassi hanno inoltre indicato che RoTij Bouwontwikkeling Oost B.V. è attiva a livello nazionale, mentre le altre quattro imprese di costruzione — Besathij B.V., Bouwbedrijf Assink Eibergen B.V., Bouwbedrijf Deeterink B.V. e Bouwburo Jan Scharenborg B.V. — svolgono attività a livello regionale o locale.

    (16)

    Anche se i beneficiari sono indicati come imprese di «costruzione» nell’ambito della presente decisione, le loro attività non si limitano al settore edile ma coprono l’intero processo di sviluppo ed esecuzione di progetti immobiliari.

    2.4.   I mercati rilevanti

    (17)

    I mercati interessati sono il mercato della costruzione e della vendita di abitazioni e il mercato della costruzione e dell’affitto di spazi commerciali. Dal momento che Haaksbergen è situata vicino al confine tedesco, è probabile che diversi fornitori e clienti olandesi e tedeschi attivi su questi mercati operino anche nel paese limitrofo.

    3.   MOTIVI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

    (18)

    La Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale in quanto nutriva dubbi sul fatto che alcune delle misure alle quali il consiglio comunale intendeva dare esecuzione non costituissero aiuti di Stato e sul fatto che gli aiuti fossero compatibili con il mercato comune.

    (19)

    Riguardo alla possibile classificazione delle misure pubbliche in quanto aiuti, la Commissione ha indicato, in particolare, che la «disposizione di rimborso parziale» conferiva un vantaggio alle imprese di costruzione.

    (20)

    Riguardo alle possibili deroghe dal divieto generale in materia di aiuti di Stato, di cui all’articolo 87, paragrafo 1, la Commissione ha innanzitutto notato che le deroghe automatiche di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettere b) e c), non si applicavano alle attuali misure di aiuto. L’aiuto non poteva essere considerato neanche in quanto sostegno ad un progetto a carattere sociale, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in quanto l’acquisto dei nuovi appartamenti non era riservato a persone svantaggiate.

    (21)

    Riguardo alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, la Commissione ha osservato che il comune di Haaksbergen non è situato in una regione assistita e quindi non può ricevere un aiuto regionale in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Non si applica ovviamente neanche la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b). La Commissione ha elaborato diversi orientamenti e discipline per regolamentare i casi in cui gli aiuti possono beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ma nessuno di essi è di applicazione nel caso in esame. E’ stata presa in considerazione anche la deroga per i quartieri urbani svantaggiati (3), ma il progetto non rientra neanche in questa, tra l’altro in quanto Haaksbergen non è un quartiere urbano ai sensi della comunicazione della Commissione. Logicamente, la zona non rientra neppure nel programma europeo URBAN II. Infine non si applica la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), relativa alla cultura, in quanto il progetto in questione prevede costruzioni nuove e non il ripristino di edifici esistenti o altre finalità culturali.

    4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

    (22)

    La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

    5.   COMMENTI DEI PAESI BASSI

    (23)

    Nella loro reazione all’avvio del procedimento d’indagine formale, le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato informazioni complementari sulla cessione gratuita di lotti di terreno dal e al comune (rispettivamente misura 2 e misura 2 bis). La cessione gratuita di lotti di terreno alle imprese (misura 2) riguarda una superficie di 674 m2, mentre, il comune, dal canto suo, riceverà 1 077 m2 (misura 2 bis). Le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato una relazione di esperti, nella quale il valore del terreno in questione risultava pari a 135 euro al m2.

    (24)

    Riguardo alla vendita di un altro lotto di terreno e di un edificio da parte del comune alle imprese di costruzione (misura 4), le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato informazioni dalle quali emergeva che il prezzo della transazione era notevolmente superiore al prezzo pagato dal comune per queste proprietà qualche anno prima.

    6.   VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

    6.1.   Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

    (25)

    E’ chiaro che tutte e cinque le misure in esame coinvolgono risorse statali. La sovvenzione (misura 1) è un trasferimento diretto di risorse municipali. Il trasferimento di proprietà dei lotti e degli edifici modifica il valore totale dei beni di proprietà del comune (misure 2, 2bis e 4). Infine, anche l’ultima misura (misura 3) coinvolge risorse municipali, in quanto prevede la concessione di una garanzia che può comportare un pagamento futuro senza che sia richiesto un adeguato premio di garanzia.

    (26)

    La sovvenzione del comune (misura 1) costituisce un vantaggio per le imprese beneficiarie le quali ricevono fondi che non avrebbero ricevuto in normali condizioni di mercato.

    (27)

    La cessione gratuita di terreno da parte del comune (misura 2) è compensata dalla cessione, in direzione inversa, di una superficie più ampia (misura 2bis), come previsto nello stesso accordo. In base alla relazione di esperti presentata dai Paesi Bassi, il comune riceverà una superficie netta del valore di 54 405 euro (4), e quindi, se calcolate insieme, le due misure non costituiscono un vantaggio per le imprese di costruzione.

    (28)

    Il comune sarà inoltre responsabile per il 35 % dei costi che potrebbero scaturire da eventuali richieste di risarcimento in relazione al progetto (misura 3). Al punto 2.1.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (5) si sancisce che: «Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo. L'eventuale rinuncia al corrispettivo stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, può comunque sussistere anche nei casi in cui non venga effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata». Nel caso in questione, la Commissione sottolinea che il rischio che, a seguito di una richiesta di risarcimento, si debbano pagare danni è parzialmente sostenuto dallo Stato, e che il comune non riceve alcun corrispettivo per questa garanzia parziale. Tale misura quindi solleva le imprese dai costi che dovrebbero sostenere in condizioni normali nel quadro di un progetto di costruzione o sotto forma di un premio di garanzia o assicurativo, o, se non stipulano un’assicurazione, sotto forma di accantonamenti per l’eventuale pagamento di un risarcimento. La misura conferisce, pertanto, un vantaggio.

    (29)

    Per quanto riguarda la vendita di lotti e di proprietà da parte del comune alle imprese di costruzione (misura 4), le informazioni complementari fornite dalle autorità dei Paesi Bassi sul prezzo pagato dal comune per acquisire tali beni sono sufficienti a dissipare il dubbio, espresso nella decisione di avvio del procedimento, relativo alla possibile vendita al valore contabile. Infatti, i documenti complementari dimostrano che il comune ha registrato un guadagno significativo in un breve periodo di tempo e che, quindi, non ha perso possibili introiti. La transazione non conferisce quindi alcun vantaggio alle imprese di costruzione.

    (30)

    Per concludere, due misure costituiscono un vantaggio per le imprese di costruzione (misura 1 e 3), mentre le altre misure (misure 2, 2bis e 4) non comportano alcun vantaggio. Pertanto esse non costituiscono un aiuto di Stato e non saranno esaminate ulteriormente.

    (31)

    Nei paragrafi precedenti è stato valutato il potenziale vantaggio per le imprese di costruzione. La Commissione deve anche esaminare se il vantaggio non sia parzialmente trasferito agli acquirenti o affittuari degli appartamenti e dei locali commerciali, in quanto costoro si troverebbero ad acquistare o affittare abitazioni o locali commerciali che altrimenti non sarebbero esistiti o sarebbero stati più cari. Questo vantaggio sarebbe, tuttavia, indiretto e diffuso. In ogni caso, è improbabile che un vantaggio destinato a 58 famiglie possa rientrare nelle regole relative agli aiuti di Stato per quanto riguarda i beneficiari indiretti di aiuti che non svolgono attività economiche. Per quanto riguarda gli operatori economici, quali ad esempio gli 11 negozi, l’eventuale vantaggio sarebbe molto esiguo e in ogni caso risulterebbe inferiore al livello definito dalle norme de minimis. La Commissione limiterà quindi la sua analisi ai potenziali aiuti di Stato per le imprese di costruzione.

    (32)

    La misura è chiaramente selettiva in quanto è limitata alle imprese che partecipano al progetto.

    (33)

    Grazie agli aiuti di Stato, le imprese realizzeranno un progetto, altrimenti scarsamente redditizio, il quale consiste nella costruzione e nella vendita o affitto di appartamenti e locali commerciali. L’aiuto comporta, di conseguenza, una distorsione della concorrenza in quanto nuovi appartamenti e locali commerciali si aggiungono a quelli già esistenti.

    (34)

    Inoltre, vi può essere un ulteriore distorsione della concorrenza se l’aiuto di Stato supera le perdite affrontate dalle imprese nel quadro del progetto. Con questa sovvenzione «aggiuntiva», le imprese potranno, ad esempio, praticare prezzi inferiori in futuri progetti di costruzione e/o potranno utilizzare tali risorse per altre attività. La Commissione sottolinea che tale ulteriore distorsione non esisterebbe se le imprese, sulla base delle perdite effettive calcolate dall’esperto alla fine del progetto, dovessero rimborsare completamente la parte della sovvenzione che supera tali perdite. La Commissione osserva che la «disposizione di rimborso parziale» consente alle imprese di trattenere il 50 % della parte di sovvenzione che supera le perdite. Non si può quindi escludere che vi sia un’ulteriore distorsione.

    (35)

    La Commissione osserva che Haaksbergen è situata vicino al confine tedesco. Pertanto, sono presenti sul mercato edile e in quello della vendita o dell’affitto di appartamenti e locali commerciali diverse imprese di costruzione tedesche. D’altro canto, la Commissione sottolinea anche che alcune delle imprese interessate sono attive a livello internazionale, e quindi vi è il rischio potenziale di un'incidenza sugli scambi.

    (36)

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la sovvenzione (misura 1) e la disposizione di rimborso parziale (misura 3) possono essere considerate aiuti di Stato. La cessione netta gratuita di lotti (misure 2 e 2 bis poste congiuntamente in esecuzione) nonché la vendita di un lotto di terreno e di un edificio (misura 4) non costituiscono aiuti di Stato.

    6.2.   Compatibilità con il mercato comune

    (37)

    Nella loro notifica, i Paesi Bassi non hanno presentato alcuna richiesta di deroghe speciali dal divieto generale in materia di aiuti di Stato, di cui all’articolo 87, paragrafo 1, in base alle quali si potrebbero concedere gli aiuti.

    (38)

    Come indicato sopra, nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale la Commissione dubitava che l’aiuto potesse essere ritenuto compatibile alla luce delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2 e dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), o in base agli orientamenti e alle discipline fissati in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Nella loro reazione alla decisione di cui sopra, i Paesi Bassi non hanno presentato osservazioni circa la compatibilità degli aiuti. Un'ulteriore analisi della Commissione non ha fatto emergere elementi nuovi. Pertanto, la Commissione conclude che gli aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù della base giuridica di cui sopra.

    (39)

    Per quanto riguarda la possibile compatibilità in base all’articolo 86, paragrafo 2, la Commissione ritiene che l’attività economica agevolata dagli aiuti in questione, ossia la costruzione, la vendita e l'affitto di appartamenti e locali commerciali di alta qualità il cui accesso non è limitato a una determinata categoria sociale, non può certo essere considerato come un servizio di interesse economico generale. Neanche i Paesi Bassi hanno fatto riferimento a questa argomentazione. Ne consegue che l'articolo 86, paragrafo 2, non può essere applicato agli aiuti.

    (40)

    In relazione a ciò, la Commissione valuterà se gli aiuti di cui nelle misure 1 e 3 non possano essere ritenuti compatibili direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il quale stipula che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

    (41)

    Nell’esaminare la compatibilità delle misure direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione prende in considerazione in primo luogo le finalità della Comunità e successivamente valuta se la misura in questione sia adeguata e proporzionale agli obiettivi previsti e non abbia un’incidenza sproporzionata sulla concorrenza e sugli scambi.

    (42)

    Riguardo agli obiettivi cui mira il progetto sovvenzionato, la Commissione esprime le seguenti osservazioni. Le autorità dei Paesi Bassi hanno indicato che, da un’indagine del 2001, è emerso che il 65 % degli abitanti di Haaksbergen non si sentiva al sicuro nel centro cittadino e quindi lo evitava. Questo senso di insicurezza è stato confermato dal numero di reati registrati dalla polizia. Tramite la costruzione di locali commerciali al piano terra e di appartamenti ai piani superiori, nonché con le nuove abitazioni in sostituzione di un terreno finora abbandonato, il progetto mira quindi a combattere l’insicurezza. Le autorità dei Paesi Bassi hanno dichiarato che, anche se si sono sviluppate con successo tre vie commerciali intorno al centro, il centro stesso è situato in una zona sottosviluppata che sembrerebbe formare una sorta di barriera tra le tre vie commerciali. Il progetto mira a fare del centro una zona di maggior richiamo e quindi ad evitare un ulteriore degrado e crescente abbandono degli esercizi commerciali esistenti. Visto quanto sopra, si può concludere che il progetto avrà conseguenze positive per l’interesse generale, come rivendicato dal comune a giustificazione degli aiuti.

    (43)

    Per quanto riguarda la proporzionalità degli aiuti, la Commissione sottolinea che essi sono intesi a coprire le perdite eventualmente registrate dalle imprese nello svolgimento del progetto, il quale, in assenza di aiuti, non sarebbe attuato. Gli aiuti sono proporzionali nella misura in cui coprono le perdite effettive registrate dalle sei imprese che vendono o affittano gli appartamenti e i locali a prezzi corrispondenti ai prezzi praticati di consueto per beni comparabili nella stessa zona. Il progetto comprende tuttavia un potenziale aiuto «aggiuntivo» legato alla disposizione di rimborso parziale. Le disposizioni dell'accordo di cooperazione che il comune ha firmato con le imprese di costruzione prevedono infatti che le perdite effettive del progetto saranno calcolate a fine progetto da un contabile, in base ai costi e agli introiti registrati. Se le perdite effettive sono inferiori alle perdite previste in base alle quali la sovvenzione (misura 1) viene concessa nel corso del progetto, solo il 50 % della parte di sovvenzione che supera le perdite effettive deve essere rimborsato al comune. Le imprese di costruzione possono quindi trattenere il 50 % della parte di sovvenzione che non copre le perdite effettive. Ad esempio, se le perdite effettive fossero zero invece dei previsti 2,98 milioni di euro, le imprese rimborserebbero 1,49 milioni di euro, trattenendo per se stesse un importo equivalente. L’ammontare di risorse statali che supera le perdite effettive non è necessario per l’esecuzione del progetto. Si può quindi concludere che solo una disposizione in base alla quale si richieda il rimborso totale della parte di sovvenzione che supera le perdite effettive potrebbe limitare gli aiuti allo stretto necessario, rendendoli quindi proporzionali. La Commissione osserva inoltre che una simile disposizione di rimborso «totale» dovrebbe coprire anche gli aiuti inclusi nella garanzia parziale (misura 3) e non solo la sovvenzione (misura 1), come avviene ora nel caso della disposizione di rimborso «parziale».

    (44)

    Quanto all’entità della distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi, la Commissione osserva che gli aiuti aggiungono alla situazione esistente 58 appartamenti e 11 negozi, i quali verranno offerti a prezzi corrispondenti a quelli abitualmente praticati per quel tipo di proprietà nella stessa zona. Secondo la Commissione, la distorsione della concorrenza e le relative conseguenze per le condizioni commerciali generate da un progetto locale e limitato di questa natura sono modeste e non superano gli effetti positivi constatati sopra.

    (45)

    Come già indicato a proposito delle ulteriori distorsioni della concorrenza, la Commissione ritiene che gli aiuti, nella misura in cui coprono le perdite effettivamente subite, non forniscono alle sei imprese risorse che potrebbero essere utilizzate nell’ambito di futuri progetti per falsare le condizioni di concorrenza e incidere negativamente sugli scambi. Questa conclusione non si applica, tuttavia, agli aiuti che superano le perdite effettive. Come indicato sopra, la «disposizione di rimborso parziale» lascia aperto il campo alla concessione di aiuti «aggiuntivi».

    (46)

    La Commissione conclude che la parte degli aiuti che copre le perdite effettive del progetto, calcolate a posteriori da un contabile indipendente, agevola lo sviluppo di determinate forme di attività economica o di certe economie regionali senza incidere negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune. La Commissione conclude inoltre che la parte di aiuti che supera le perdite effettive del progetto, calcolate a posteriori da un contabile indipendente, non è necessaria per la realizzazione del progetto e, al contempo, incide negativamente sulle condizioni commerciali.

    7.   CONCLUSIONE

    (47)

    In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che la parte di aiuti che copre le perdite effettive sostenute dal progetto, calcolate da un contabile indipendente a fine progetto, per un importo massimo di 2,98 milioni di euro (misura 1), cui si aggiunge un adeguato premio di garanzia (misura 3), è compatibile con il mercato comune in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). La parte di aiuti che supera le perdite effettive del progetto calcolate a fine progetto da un contabile indipendente non è compatibile in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o in base ad altre deroghe. Questa parte va pertanto considerata incompatibile con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La cessione gratuita di lotti (misura 2) alla quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione in favore delle imprese di costruzione che partecipano al progetto Marktpassageplan a Haaksbergen non costituisce un aiuto di Stato in quanto è associata ad un'ingente cessione gratuita nella direzione inversa (misura 2bis).

    La vendita di un lotto di terreno e di un edificio a tali imprese (misura 4) non costituisce neanch’essa un aiuto di Stato.

    Articolo 2

    La sovvenzione pari a 2 984 000 EUR (misura 1), e la copertura del 35 % delle spese che potrebbero derivare da richieste di risarcimento in base all’articolo 49 della legge sull'assetto territoriale (misura 3), che i Paesi Bassi intendono concedere alle imprese che partecipano al progetto Marktpassageplan a Haaksbergen costituiscono un aiuto di Stato.

    Articolo 3

    La parte di aiuto menzionata all’articolo 2 che copre le perdite effettive del progetto calcolate a fine progetto da un contabile indipendente è compatibile con il mercato comune.

    La parte di aiuto menzionata all’articolo 2 che supera le perdite effettive del progetto calcolate a fine progetto da un contabile indipendente è incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 4

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i Paesi Bassi informano la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 5

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione

    Fatto a Bruxelles, 4 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 333 del 29.12.2005, pag. 2.

    (2)  Le sei imprese di costruzione hanno ora acquisito circa il 90 % dei lotti necessari dai precedenti proprietari privati.

    (3)  Comunicazione della Commissione relativa alla scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 21).

    (4)  Cessione alle imprese di costruzione: 674m2 x 135 EUR = 90 990 EUR; cessione al comune: 1077m2 x 135 EUR = 145 395 EUR.

    (5)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.


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