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Document 32006D0638

2006/638/CE: Decisione della Commissione, del 6 settembre 2005 , sul regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati [notificata con il numero C(2005) 3302] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 268 del 27.9.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/638/oj

27.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2005

sul regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati

[notificata con il numero C(2005) 3302]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/638/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 2 ottobre 2003 in Italia è entrato in vigore, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2003, il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici» («DL 269/2003»), convertito successivamente nella legge 24 novembre, n. 326, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003. L’articolo 12 del DL 269/2003 statuisce che il risultato di gestione realizzato da taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in azioni di società di piccola o media capitalizzazione quotate in un mercato regolamentato dell’Unione europea è soggetto ad imposta diretta sostitutiva del 5 %, anziché all’aliquota ordinaria del 12,5 % applicata agli strumenti di investimento non specializzati.

(2)

Con lettera del 22 ottobre 2003 (D/56756) la Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l’eventuale carattere di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato. Nella medesima lettera la Commissione ha rammentato all’Italia l’obbligo di notificare alla Commissione, prima di darvi esecuzione, qualsiasi misura che costituisca aiuto a norma dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato .

(3)

Con lettere dell’11 novembre 2003 (A/37737) e del 26 novembre 2003 (A/38138) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. Il 19 dicembre 2003 (D/58192) la Commissione ha ricordato nuovamente all’Italia gli obblighi che le incombono a norma dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato e ha invitato le autorità italiane ad informare gli eventuali beneficiari degli incentivi delle conseguenze previste dal trattato e dall’articolo 14 del regolamento di applicazione n. 659/1999 (2) qualora fosse accertato che detti incentivi rappresentano un aiuto al quale sia stata data illegittimamente esecuzione, senza previa autorizzazione da parte della Commissione.

(4)

Con lettera dell’11 maggio 2004 (SG 2004 D/202046), la Commissione ha informato l’Italia di aver deciso il 7 maggio 2004 di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato relativamente agli incentivi fiscali concessi dall’Italia con la misura in questione.

(5)

Con lettera del 14 luglio 2004 (A/35463) le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni.

(6)

La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale è stata pubblicata il 9 settembre 2004 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli interessati sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla pubblicazione (3).

(7)

Il 16 e il 27 settembre 2004 si sono svolte due riunioni tra rappresentanti della Commissione e dell’amministrazione tributaria italiana per esaminare alcuni aspetti della misura.

(8)

Con lettera del 7 ottobre 2004 (A/37679) sono pervenute osservazioni da parte dell’Associazione delle società di gestione del risparmio italiane (Assogestioni). Con lettera del 28 ottobre 2004 (D/57696) la Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità italiane. Con lettera del 6 dicembre 2004 (A/39479) le autorità italiane hanno presentato i loro commenti sulle osservazioni trasmesse.

(9)

Con lettera del 18 febbraio 2005 (A/31490) Assogestioni ha presentato ulteriori osservazioni ad integrazione di quelle già trasmesse il 7 ottobre 2004. Con lettera del 24 febbraio 2005 (D/51366) la Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità italiane. Con lettera del 4 aprile 2005 (A/32813) le autorità italiane hanno presentato i loro commenti sulle osservazioni trasmesse.

(10)

Con lettera del 28 febbraio 2005 (A/31724) sono pervenute osservazioni da parte della Federazione europea dei fondi e delle società di investimento (European Federation of Investment Funds and Companies — FEFSI). Giacché tali osservazioni sono state presentate dopo il termine fissato per la trasmissione (v. punto 6) ed essendo tali osservazioni simili a quelle presentate da Assogestioni, esse non sono state trasmesse all’Italia e non sono state prese in considerazione ai fini della presente decisione.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(11)

L’articolo 12 del DL 269/2003, prevede degli incentivi fiscali a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (strumenti di investimento) regolamentati dal diritto italiano. In particolare statuisce che, a partire dall’anno fiscale in cui vengono soddisfatte determinate condizioni specifiche, il risultato di gestione realizzato da taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati («strumenti di investimento specializzati») in azioni di società di piccola o media capitalizzazione quotate in un mercato mobiliare regolamentato dell’Unione europea è soggetto ad imposta sostitutiva del 5 %, anziché all’aliquota ordinaria del 12,5 %. In generale, nel sistema italiano di tassazione degli investimenti collettivi, l’imposta in questione viene prelevata ogni anno dagli organismi di investimento collettivo su una base imponibile data dall’importo corrispondente all’incremento annuo del valore quotidianamente registrato del loro patrimonio («risultato di gestione»); in questo modo vengono tassate le plusvalenze potenziali maturate dagli investitori che investono in tali strumenti di investimento. Grazie a questo sistema, gli investitori non debbono pagare ulteriori imposte al momento della distribuzione dei redditi derivanti da tali investimenti.

(12)

La misura modifica il regime tributario applicabile in Italia ai redditi di capitale di vari strumenti di investimento, tra cui i fondi di investimento aperti disciplinati dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), i fondi «lussemburghesi storici», le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) ed i fondi di investimento mobiliare chiusi, quale previsto dalla normativa che disciplina tali strumenti di investimento. Le disposizioni di legge italiane interessate sono più precisamente:

a)

gli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 riguardanti il trattamento fiscale del risultato di gestione dei fondi di investimento mobiliare aperti;

b)

l’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 relativo al trattamento fiscale del risultato di gestione di taluni fondi di investimento, tra cui i cosiddetti «fondi lussemburghesi storici»;

c)

l’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 riguardante il trattamento fiscale del risultato di gestione dei fondi di investimento mobiliare chiusi;

d)

l’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 riguardante il trattamento fiscale del risultato di gestione delle SICAV ;

e)

gli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 relativi alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di investitori residenti in Italia;

f)

l’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 relativo al regime tributario dei redditi di capitale dei fondi pensione.

(13)

Gli strumenti di investimento in questione consistono in investimenti collettivi in valori mobiliari, ossia obbligazioni, azioni e altri titoli o certificati di società quotate e non quotate, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti investitori (detti «partecipanti» o «sottoscrittori»). Gli strumenti di investimento possono assumere la forma sia di fondo di investimento contrattuale privo di personalità giuridica (ad es. unit trust o fondo d’investimento comune), gestito da una società di gestione distinta sotto il profilo patrimoniale, sia di fondo d’investimento in forma societaria (ad es. SICAV) (5) sia di fondo pensione (6). Gli strumenti di investimento rappresentati da fondi comuni di investimento si dividono in fondi «aperti» o «chiusi» (7).

(14)

L’articolo 12 del DL 269/2003 statuisce che, a partire dall’anno fiscale di entrata in vigore della misura, gli strumenti di investimento specializzati contemplati dalla normativa in questione applicano un’imposta sostitutiva del 5 % sui proventi di gestione da loro maturati, consistenti nell’incremento annuo del valore quotidianamente registrato del loro patrimonio, anziché l’imposta del 12,5 %.

(15)

Ai sensi dell’articolo 12 del DL 269/2003 sono considerati strumenti di investimento specializzati:

a)

gli strumenti di investimento il cui regolamento preveda espressamente che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni di società di piccola e media capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati mobiliari regolamentati dell’Unione Europea, e

b)

gli strumenti di investimento il cui valore di investimento in azioni di società di piccola e media capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati mobiliari regolamentati dell’Unione Europea — decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del loro regolamento alla suddetta disposizione — non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo (8), in base a quanto rilevato da appositi prospetti contabili periodici del fondo.

(16)

Ai sensi dell’articolo 12 del DL 269/2003 per società di piccola e media capitalizzazione cap si intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di EUR, determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare (9).

(17)

Il regime si applica a partire dall’anno fiscale di adeguamento del regolamento degli strumenti di investimento o dalla data del loro avvio, nel caso di costituzione di un nuovo strumento; in tal modo viene statuito espressamente l’obbligo che tali strumenti investano almeno due terzi del proprio attivo in azioni di società di piccola e media capitalizzazione ammesse alla quotazione in mercati mobiliari regolamentati dell’Unione Europea.

(18)

Il regime modifica le disposizioni fiscali relative a tutti i diversi strumenti di investimento collettivo italiani, siano essi gestiti in Italia o di diritto italiano e assoggettati in Italia al regime di imposta sostitutiva previsto per i proventi di gestione realizzati da tali strumenti di investimento (strumenti di investimento soggetti ad imposta sostitutiva in Italia) ovvero siano essi stranieri e assoggettati ad imposta in Italia relativamente ai proventi distribuiti a sottoscrittori italiani. Il dispositivo difatti modifica con lo stesso effetto le norme tributarie applicabili agli strumenti di investimento di diritto estero regolamentati dalla suddetta direttiva 85/611/CEE del Consiglio (gli OICVM esteri armonizzati) (10) il cui risultato di gestione sia distribuito a investitori italiani o le cui quote siano detenute da strumenti di investimento italiani (11).

(19)

Per chiarire gli effetti della misura e in che modo essa estenda indirettamente la riduzione d’imposta anche agli strumenti non specializzati e ad altri partecipanti, è necessario esaminare separatamente le varie disposizioni tributarie applicabili ai redditi di capitale degli strumenti di investimento e dei loro partecipanti, quali modificate dall’articolo 12 del DL 269/2003. A tal fine è opportuno distinguere tra «strumenti di investimento operanti in qualità di intermediari finanziari, il cui reddito è soggetto ad imposta sostitutiva in Italia» e «strumenti di investimento soggetti a regime d’imposta sostitutiva operanti in qualità di partecipanti in altri strumenti di investimento», giacché il medesimo strumento di investimento può fungere sia da intermediario finanziario (ad es. investe in valori mobiliari) sia da sottoscrittore-partecipante (ad es. investe in altri strumenti di investimento). Ai proventi di altri investitori esenti dal regime di imposta sostitutiva applicabile agli strumenti di investimento è dedicato un capitolo separato.

(20)

In base al regime generale, gli strumenti di investimento non sono soggetti alle imposte sui redditi. Tutti i proventi di gestione degli strumenti di investimento sono solitamente soggetti, tuttavia, ad imposta sostitutiva del 12,5 % calcolata sul risultato netto della gestione dei medesimi. Di norma, si tratta di un’imposta definitiva, che sostituisce ogni ulteriore imposta applicabile sui redditi distribuiti dagli strumenti di investimento.

(21)

Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (12).

(22)

L’articolo 12 del DL 269/2003 modifica il regime tributario generale, contemplando l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5 % per i proventi di gestione di strumenti di investimento specializzati.

(23)

In base al regime generale tutti i proventi distribuiti ai propri sottoscrittori (compresi altri strumenti di investimento) dagli strumenti di investimento soggetti a regime di imposta sostitutiva in Italia sono esclusi da ogni ulteriore tassazione. Il dispositivo esaminato mantiene tale regime di esclusione accordato in relazione ai proventi derivanti da strumenti di investimento specializzati (soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5 %). Il dispositivo riduce inoltre la tassazione effettiva dei redditi degli strumenti di investimento non specializzati derivanti dalla partecipazione in strumenti di investimento specializzati di diritto estero non soggetti all’imposta sostitutiva in Italia, portandola ad un livello equivalente all’applicazione di un’aliquota del 5 % d’imposta sostitutiva (13).

(24)

I redditi erogati da strumenti di investimento di diritto italiano od estero ai sottoscrittori italiani non sono soggetti ad ulteriore tassazione in Italia, essendo già stati tassati alla fonte dallo strumento di investimento (ritenuta d’imposta). Qualora tuttavia il sottoscrittore sia un’impresa operante nell’esercizio di attività d’impresa commerciale, i proventi percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa soggetto ad aliquota d’imposta del 33 %. A tali imprese beneficiarie compete un credito d’imposta del 15 %, che neutralizza completamente la doppia imposizione sui redditi di capitale percepiti. Il regime conferma sostanzialmente il suddetto credito d’imposta anche quando i redditi sono erogati da strumenti di investimento specializzati (14).

(25)

In base al disposto dell’articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), i proventi erogati da strumenti di investimento di diritto estero ad investitori italiani sono assoggettati ad una ritenuta del 12,5 %. La misura riduce la ritenuta d’imposta al 5 %, qualora i proventi siano distribuiti da strumenti di investimento specializzati. Tale disposizione assicura la parità di trattamento tra sottoscrittori di quote in strumenti di investimento di diritto estero e sottoscrittori di quote in strumenti di investimento di diritto italiano.

(26)

I proventi maturati dagli strumenti di investimento concorrono al risultato di gestione dei fondi pensione che detengono quote di tali strumenti di investimento. Tali proventi sono inoltre assoggettati ad imposta sostitutiva con l’aliquota dell’11 %. Onde evitare la doppia imposizione del risultato maturato dai fondi pensione, è previsto un credito d’imposta pari al 15 % dei proventi stessi da scontare dall’imposta sostitutiva dovuta da tali fondi pensione. La misura adegua al regime tributario specifico dei fondi pensione il nuovo sistema di tassazione ridotta previsto per gli strumenti di investimento specializzati.

(27)

Parallelamente alla diminuzione dell’imposta sostitutiva applicabile agli strumenti di investimento specializzati, il dispositivo riduce al 6 % il credito d’imposta accordato in relazione ai proventi derivanti da strumenti di investimento specializzati di diritto italiano. L’articolo 12 del DL 269/2003 statuisce inoltre che la quota dell’attivo dei fondi pensione generata dagli strumenti di investimento specializzati di diritto estero è assoggettata ad un livello d’imposta sostitutiva effettivo pari al 5 %, anziché al normale 11 % (15).

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(28)

Nell’avviare il procedimento formale, la Commissione ha ritenuto che la misura corrispondesse a tutti i criteri previsti per essere considerata un aiuto di Stato a favore degli strumenti di investimento specializzati e delle società di piccola e media capitalizzazione le cui azioni sono detenute da tali strumenti specializzati ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, mentre non ha sollevato dubbi circa la riduzione d’imposta diretta concessa ai sottoscrittori degli strumenti di investimento specializzati in quanto costituisce una misura generale per tutti gli investitori.

(29)

Sollevando dubbi sulla possibile esistenza di un aiuto a favore degli strumenti di investimento specializzati, la Commissione ha considerato questi ultimi «imprese» ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato in quanto esse o hanno forma societaria e costituiscono di per sé entità imprenditoriali o sono patrimoni separati gestiti da imprese che competono nei mercati degli investimenti. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che gli strumenti di investimento specializzati o beneficiano direttamente di una riduzione dell’aliquota fiscale o fruiscono indirettamente di investimenti di capitale aggiuntivi per via della riduzione d’imposta che la misura concede ai loro sottoscrittori quando essi investono prevalentemente in società di piccola e media capitalizzazione quotate in un mercato mobiliare europeo regolamentato. La Commissione ha rilevato inoltre che i vantaggi in questione non sono proporzionati al numero di azioni di società di piccola e media capitalizzazione detenute da tali strumenti bensì dipendono esclusivamente dal loro status di strumenti specializzati.

(30)

Per quanto riguarda le società di piccola e media capitalizzazione, la Commissione ha sottolineato che la misura fornisce un vantaggio indiretto alle società le cui azioni sono detenute dagli strumenti di investimento specializzati, in quanto ha l’effetto di accrescere la loro liquidità agevolandone l’accesso al capitale. Il vantaggio dipende dal loro status di società di piccola e media capitalizzazione quotate in un mercato mobiliare europeo regolamentato e non dai loro risultati, né da altre condizioni o dagli investimenti da loro realizzati.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA E DI TERZI INTERESSATI

(31)

Nelle loro osservazioni sia l’Italia che Assogestioni hanno sostenuto che gli strumenti di investimento in questione non possono essere considerati come imprese in quanto costituirebbero semplici masse patrimoniali gestite da imprese separate. Queste ultime sarebbero soggette alla tassazione ordinaria degli utili e non beneficerebbero della riduzione d’imposta prevista dall’articolo 12 del DL 269/2003.

(32)

Sia l’Italia che Assogestioni hanno inoltre affermato che la misura in questione dovrebbe essere considerata come una misura di politica fiscale generale che va a beneficio diretto degli investitori e solo indirettamente esercita effetti per le società di piccola e media capitalizzazione e gli strumenti di investimento. Secondo le parti interessate la misura mira a promuovere la capitalizzazione di mercato delle società di piccola e media capitalizzazione, rispetto a quella delle altre società quotate in Europa, ed in quanto tale non rientrerebbe nel campo d’applicazione del controllo degli aiuti di Stato. Sia l’Italia che le parti interessate hanno argomentato che la misura non costituirebbe un aiuto agli strumenti di investimento specializzati né a talune società di gestione. Sotto questo profilo le autorità italiane hanno sostenuto che la misura è aperta a tutte le imprese che creano strumenti di investimento distinti e volti ad investire prevalentemente in e media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati europei e pertanto costituirebbe una misura generale.

(33)

Inoltre, in base a queste osservazioni la misura non influirebbe sulla concorrenza in quanto qualsiasi società europea di piccola o media capitalizzazione potrebbe beneficiare del più facile accesso al capitale. In aggiunta la misura non costituirebbe un aiuto alle società di piccola e media capitalizzazione poiché gli strumenti di investimento, o le loro società di gestione, prenderebbero le loro decisioni di investimento in funzione della massimizzazione dei loro profitti.

(34)

Assogestioni ha presentato informazioni dettagliate sul funzionamento del regime nel suo primo periodo di operatività (anno 2004). A fine 2004 erano operativi tre strumenti di investimento specializzati: due erano fondi preesistenti che avevano adeguato il loro regolamento in modo tale da detenere in prevalenza azioni di società di piccola e media capitalizzazione quotate in mercati europei regolamentati, il terzo era un nuovo fondo. Assogestioni ha indicato che il costo erariale della misura nel 2004 sarebbe stato minimo. Sulla base dei dati presentati da Assogestioni, la Commissione ha calcolato che la perdita di gettito fiscale nel 2004 è ammontata a circa 1,1 milioni di EUR, tenuto conto degli adeguamenti necessari per neutralizzare il riporto dei crediti d’imposta virtuali relativi alla tassazione di anni precedenti. Sia l’Italia che le parti interessate ritengono che questi dati dimostrino che la misura in questione avrebbe un effetto irrilevante sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, considerando che anche le società di piccola e media capitalizzazione e gli strumenti di investimento stabiliti all’estero potrebbero beneficiare degli effetti indiretti della riduzione d’imposta in questione.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(35)

Dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate dalle autorità italiane e dalle parti interessate, la Commissione conferma la posizione espressa, ossia che la riduzione d’imposta a favore degli investitori costituisce un aiuto di Stato a favore sia degli organismi specializzati negli investimenti in azioni di società di piccola e media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati europei, sia delle società di piccola e media capitalizzazione le cui azioni sono detenute da tali organismi, in quanto essa risponde cumulativamente ai criteri previsti in materia dall’articolo 87, paragrafo 1 del trattato .

(36)

La Commissione conferma innanzitutto la tesi espressa nella sua lettera di apertura del procedimento di indagine formale che in taluni casi gli strumenti di investimento sono imprese ai sensi dell’articolo 87 del trattato e possono pertanto beneficiare della riduzione d’imposta prevista dall’articolo 12 del DL 269/2003. In particolare, la Commissione considera che sebbene gli strumenti di investimento specializzati non beneficiano direttamente della riduzione d’imposta accordata ai loro sottoscrittori, essi ricevono quantomeno un beneficio economico indiretto in quanto la riduzione fiscale sugli investimenti in strumenti specializzati spinge i sottoscrittori ad acquistare le quote degli strumenti specializzati, procurando a questi ultimi liquidità e redditi aggiuntivi sotto forma di commissioni di gestione e di sottoscrizione.

(37)

In base alla comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e capitale di rischio (16), nei casi in cui una misura statale prevede la creazione di un fondo o di un altro strumento di investimento è necessario stabilire se il fondo stesso o lo strumento di investimento possano a loro volta considerarsi come un’impresa che beneficia di aiuti di Stato. Nella fattispecie, la Commissione prende nota dell’osservazione delle autorità italiane secondo la quale gli strumenti di investimento specializzati che applicano l’imposta ridotta in conformità dell’articolo 12 del DL 269/2003 sono semplicemente masse patrimoniali e pertanto non possono essere in linea di massima considerati come imprese ai sensi dell’articolo 87 del trattato. La Commissione osserva tuttavia che in taluni casi tali strumenti di investimento assumono la forma societaria e possono beneficiare individualmente di vantaggi, quantunque la loro tassazione sia distinta dalla tassazione del patrimonio da essi gestito. La Commissione osserva altresì che altri strumenti di investimento privi di personalità giuridica sono gestiti da imprese che sono in concorrenza con altri operatori che si occupano di risparmio gestito e che pertanto le predette imprese possono beneficiare di vantaggi.

(38)

La Commissione ritiene che gli strumenti di investimento specializzati svolgono un’attività economica e costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. Ciò è confermato dalla giurisprudenza della Corte nel settore dell’IVA. In particolare la Corte ha stabilito di recente (17) che le operazioni delle SICAV che consistono nell’investimento collettivo in valori mobiliari rappresentano un’attività economica svolta da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 della Sesta direttiva IVA (18). In base alla giurisprudenza (19), dai considerando della Prima direttiva (20) si desume che l’armonizzazione delle legislazioni relative all’IVA è diretta ad eliminare i fattori che possono alterare le condizioni di concorrenza e quindi a giungere ad una neutralità concorrenziale. Considerato che le norme sugli aiuti di Stato e le direttive sull’armonizzazione dell’IVA perseguono la medesima finalità, la Commissione ritiene appropriato far riferimento alla giurisprudenza relativa alle predette direttive, che conferma che gli strumenti di investimento in questione, aventi forma societaria o non, svolgono un’attività economica e pertanto costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1.

(39)

La Commissione ritiene di conseguenza che un vantaggio fiscale concesso agli investitori che investono in strumenti di investimento specializzati favorisca gli strumenti stessi in quanto imprese, quando essi hanno forma societaria, o le imprese che gestiscono tali strumenti, quando essi hanno forma contrattuale. In particolare l’incremento della domanda di quote di strumenti di investimento specializzati determina un aumento delle commissioni di gestione e di sottoscrizione percepite dagli strumenti o dalle imprese che gestiscono tali strumenti.

(40)

L’argomentazione secondo la quale la misura non sarebbe selettiva in quanto non favorirebbe determinati strumenti di investimento e società di gestione relativamente alle loro dimensioni, nazionalità, luogo di registrazione o composizione è irrilevante, in quanto quello che conta è che la misura preveda una riduzione d’imposta straordinaria e limitata agli strumenti di investimento specializzati in azioni di società di piccola e media capitalizzazione quotate e alle relative società di gestione. In base ad una giurisprudenza consolidata (21) il fatto che un aiuto non sia mirato ad uno o più destinatari specifici definiti in precedenza ma sia soggetto ad una serie di criteri oggettivi non può porre in discussione la natura selettiva di una misura statale. La Commissione è altresì dell’avviso che il fatto che il vantaggio fornito dalla misura a favore delle imprese di investimento che gestiscono strumenti di investimento specializzati sia solo indiretto non può escludere l’esistenza di un aiuto di Stato, in quanto, sempre secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (22), i vantaggi fiscali diretti concessi ad investitori che non sono imprese costituiscono aiuti indiretti alle imprese in cui gli investitori investono.

(41)

La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che la misura fornisce il vantaggio specifico indiretto suesposto agli strumenti di investimento e alle relative società di gestione a discapito di altre imprese che offrono forme alternative di investimento.

(42)

La Commissione conferma altresì la posizione espressa nella sua lettera di apertura del procedimento di indagine formale, secondo la quale la misura in questione ha l’effetto di favorire le società di piccola e media capitalizzazione le cui azioni sono detenute dagli strumenti di investimento specializzati che beneficiano della riduzione d’imposta prevista dall’articolo 12 del DL 269/2003. In particolare la Commissione è dell’avviso che la misura fornisca un vantaggio selettivo indiretto alle società di piccola e media capitalizzazione le cui azioni sono detenute dagli strumenti di investimento specializzati sotto forma di un incremento della domanda delle loro azioni e di un aumento della loro liquidità. L’argomentazione che non vi sarebbe alcun vantaggio per le società di piccola e media capitalizzazione in quanto i fondi e gli investitori opererebbero per massimizzare i profitti non può essere accolta in quanto un trattamento fiscale più favorevole rende l’investimento più allettante, procurando così maggiore liquidità alle società di piccola e media capitalizzazione anche in assenza di un comportamento attivo di queste società inteso a beneficiare di tale vantaggio.

(43)

Non può essere accolta neppure l’argomentazione in base alla quale la misura in questione costituirebbe una misura di politica fiscale generale intesa a favorire la capitalizzazione delle società di piccola e media capitalizzazione in Europa ed esulerebbe dal campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione ritiene che il vantaggio fiscale concesso non compensi disparità di trattamento fiscale sostanziali tra gli investimenti collettivi in società di piccola e media capitalizzazione quotate, da un lato, e gli investimenti collettivi in altre società o i singoli investimenti in società non quotate, dall’altro. Né la misura può essere giustificata sulla base del proprio obiettivo specifico, in quanto si limita a prevedere riduzione di imposta in caso di investimenti collettivi specializzati in azioni di società di piccola e media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati e in quanto tale non è mirata né proporzionata rispetto all’obiettivo di favorire la capitalizzazione di tali società ma è piuttosto subordinata alla condizione che gli investimenti siano realizzati tramite strumenti di investimento specializzati.

(44)

La Commissione ritiene che i benefici di cui trattasi siano concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Prendendo atto che l’Italia non ha presentato obiezioni al riguardo, la Commissione conferma la valutazione espressa all’avvio del procedimento formale, secondo la quale il beneficio proviene dallo Stato in quanto consiste nella rinuncia a gettiti d’imposta di norma percepiti dall’erario italiano.

(45)

Considerati gli effetti della misura, la Commissione conferma la valutazione effettuata all’avvio del procedimento formale secondo cui la misura può falsare la concorrenza tra imprese ed incidere sugli scambi tra Stati membri, dato che le società beneficiarie possono operare in mercati internazionali e svolgere attività commerciali e altre attività economiche in mercati caratterizzati da un’intensa concorrenza. Secondo una giurisprudenza consolidata (23), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell’aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza. In particolare, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in azioni di società di piccola e media capitalizzazione sono in concorrenza con altre imprese finanziarie e operano in un mercato aperto caratterizzato da notevoli scambi intracomunitari. Quanto alle società di piccola e media capitalizzazione le cui azioni sono detenute dagli strumenti di investimento specializzati descritti dall’articolo 12 del DL 269/2003, quantomeno alcune di loro sono attive in settori in cui vi sono scambi tra gli Stati membri.

(46)

La Commissione è dell’avviso che né il costo fiscale limitato determinato da questa misura nel 2004 (1,1 milioni di EUR) né il numero ristretto di strumenti specializzati operativi in tale anno (tre), rispetto al gran numero di società di piccola e media capitalizzazione quotate le cui azioni sono state detenute, possa modificare la conclusione che la misura costituisca un aiuto, in primo luogo in quanto, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (24), persino un aiuto di modesta entità influisce sulla concorrenza ed in secondo luogo poiché l’Italia non esclude che la misura in questione possa avere in futuro un impatto economico ben più rilevante. Occorre inoltre notare che l’impatto limitato della misura può essere anche spiegato dal fatto che la Commissione ha prontamente avviato un’indagine e il procedimento formale sulla misura e che ciò può aver influenzato il comportamento degli operatori. Infine, sebbene il numero di società di piccola e media capitalizzazione ammissibili quotate nei mercati regolamentati europei sia relativamente consistente rispetto all’entità della riduzione d’imposta nel 2004, i dati presentati dall’Italia non permettono di concludere che i benefici derivanti ai singoli beneficiari possano rientrare nel limite degli aiuti de minimis.

(47)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che la misura in questione determina un’alterazione (attraverso il trattamento fiscale degli investitori) della posizione concorrenziale di talune imprese che svolgono attività commerciali e, nella misura in cui esse operano in mercati aperti alla concorrenza internazionale, falsa la concorrenza.

(48)

Le autorità italiane hanno dato esecuzione alla misura senza previa notifica alla Commissione, non rispettando dunque l’obbligo previsto all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato . Nella misura in cui costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato ed è stata posta in esecuzione senza l’approvazione preventiva della Commissione, la misura ha carattere di aiuto illegittimo.

(49)

La misura di cui trattasi costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e la sua compatibilità con il mercato comune deve pertanto essere valutata alla luce delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2 e dall’articolo 87, paragrafo 3 del trattato .

(50)

Le autorità italiane non hanno esplicitamente contestato la valutazione della Commissione di cui alla lettera di avvio dell’indagine formale dell’11 maggio 2004, secondo la quale, nel caso di specie, non si applica alcuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, per effetto delle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune, e la Commissione non è entrata in possesso di nuovi elementi che mettano in dubbio tale conclusione.

(51)

I vantaggi, nel caso di specie, non sono correlati ad alcuna spesa oppure sono connessi a spese non ammissibili ad aiuti a norma dei regolamenti di esenzione per categoria o degli orientamenti comunitari esistenti.

(52)

Le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2 del trattato, relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano in questo caso.

(53)

Non è applicabile neppure la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, che prevede l’autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, dato che la misura si applica sull’intero territorio italiano e non soltanto nelle regioni italiane assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Infine il regime non sembra contribuire in alcun modo allo sviluppo di dette regioni.

(54)

Allo stesso modo, il regime non può essere considerato un importante progetto di comune interesse europeo né è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dell’Italia, come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato . Esso non mira neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio come stabilito all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato .

(55)

Da ultimo, la misura in questione deve essere valutata alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato . Tale articolo dispone che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sono ammessi a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Le agevolazioni fiscali concesse mediante la misura non sono connesse né proporzionate ad investimenti specifici, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici che contribuirebbero ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Esse non possono essere considerate compatibili con il mercato comune sulla base dei criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione su «Aiuti di Stato e capitale di rischio» (25), in quanto gli investimenti agevolati hanno per oggetto società quotate in un mercato europeo regolamentato e le autorità italiane non hanno dimostrato che tali società non beneficino di un accesso adeguato ai finanziamenti azionari e siano esposte, nella raccolta dei capitali, a costi più elevati di altre società. La Commissione osserva infine che come affermato dalla Corte in proposito ad un’altra misura di aiuto che favorisce investimenti specifici «non è escluso che il regime medesimo potesse trovare applicazione nei confronti di imprese in difficoltà o operanti in settori delicati» disciplinati da norme specifiche in materia di aiuti  (26). La Commissione è giunta alla conclusione che i vantaggi concessi dalla misura riducono gli oneri che i beneficiari dovrebbero normalmente sostenere nel corso delle loro attività economiche e devono pertanto essere considerate come aiuti di Stato al funzionamento che, secondo la prassi e la giurisprudenza, sono incompatibili con il mercato comune.

VI.   CONCLUSIONI

(56)

La Commissione è giunta alla conclusione che le agevolazioni fiscali concesse mediante la misura in questione costituiscono un regime di aiuti di Stato al funzionamento al quale non si applica alcuna delle previste deroghe al divieto generale di simili aiuti e che è pertanto incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene inoltre che l’Italia abbia dato illegittimamente esecuzione alla misura in causa.

(57)

L’accertamento di un aiuto di Stato illegittimamente concesso ed incompatibile con il mercato comune implica, come normale conseguenza, che l’aiuto stesso deve essere recuperato per ripristinare nella misura del possibile la posizione competitiva esistente prima dell’aiuto.

(58)

La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e deve essere eseguita immediatamente, compreso il recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime conformemente all’articolo 14 del regolamento di applicazione n. 659/1999 (27).

(59)

A tal fine la Commissione considera necessario chiedere all’Italia, in primo luogo, di sopprimere immediatamente l’aiuto, consistente nella differenza di trattamento fiscale dei proventi di gestione, a favore dei proventi di gestione realizzati dagli strumenti di investimento specializzati in azioni di società di piccola e media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati europei, informando tutti i soggetti chiamati ad applicare gli incentivi fiscali in questione, a norma delle disposizioni nazionali rilevanti di cui all’articolo 12 del DL 269/2003, in merito all’applicabilità diretta della presente decisione della Commissione.

(60)

In secondo luogo, l’Italia dovrà recuperare gli aiuti dagli strumenti di investimento o dalle imprese che gestiscono gli strumenti di investimento aventi forma contrattuale, che sono nel contempo i primi beneficiari dell’aiuto e i soggetti fiscalmente tenuti a pagare l’imposta sostitutiva sui proventi di gestione allo Stato. Gli aiuti da recuperare corrispondono alla differenza tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta ridotta derivante dagli incentivi fiscali in questione. La presente decisione non pregiudica la possibilità che gli strumenti di investimento o le imprese che li gestiscono esigano un importo corrispondente dai loro sottoscrittori, se tale possibilità è prevista dal diritto nazionale. L’obbligo di recuperare gli aiuti non esclude tuttavia la possibilità che tutti o una parte degli aiuti concessi a singoli beneficiari siano compatibili a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (28).

(61)

La Commissione sollecita l’Italia a fornire le informazioni richieste utilizzando il questionario di cui all’allegato della presente decisione, compilando un elenco degli intermediari finanziari e degli altri soggetti interessati dal recupero dell’incentivo finanziario in questione e specificando chiaramente le misure previste e quelle già adottate per un immediato ed effettivo recupero degli aiuti di Stato illegittimi. La Commissione invita l’Italia a presentare, entro due mesi dall’adozione della presente decisione, tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio della procedura di recupero degli aiuti illegittimi (quali circolari, ordini di recupero ecc.).

62.

Agli importi da recuperare devono essere applicati gli interessi, da calcolarsi a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (29),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

E’ incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti di Stato, concessi sotto forma di incentivi fiscali, a favore di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in azioni di società di piccola o media capitalizzazione quotate in un mercato regolamentato europeo, di cui all’articolo 12 del Decreto Legge 269/2003, al quale l’Italia ha dato esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato .

Articolo 2

L’Italia sopprime il regime di aiuti di cui all’articolo 1 con effetto a decorrere da due mesi dopo la data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione l’Italia informa tutti gli intermediari finanziari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, specializzati in azioni di società di piccola o media capitalizzazione e tutti gli altri soggetti interessati dall’applicazione del regime di aiuti di Stato di cui all’articolo 1, in merito alla decisione della Commissione di considerare detto regime incompatibile con il mercato comune.

2.   La Repubblica italiana prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti indicati all’articolo 1 ed illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari dagli strumenti di investimento aventi forma societaria o, a seconda dei casi, dalle imprese che gestiscono gli strumenti d’investimento aventi forma contrattuale, fatti salvi eventuali ricorsi previsti dal diritto nazionale.

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Repubblica italiana informa la Commissione dell’identità dei beneficiari, dell’importo degli aiuti concessi individualmente e dei metodi con i quali tali importi sono stati determinati.

3.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, al fine di permettere l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

4.   Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi a decorrere dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell’effettivo recupero.

Gli interessi sono calcolati in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 4

L’Italia informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle misure adottate e previste per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate tramite il questionario di cui all’allegato della presente decisione. L’Italia presenta entro lo stesso termine tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio del procedimento di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 6 settembre 2005

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 225 del 9.9.2004, pag. 8.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  V. nota 1.

(4)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

(5)  La principale differenza tra le SICAV (fondi aventi forma societaria) ed i fondi d’investimento di tipo contrattuale risiede nell’assenza di separazione patrimoniale tra capitale investito e capitale sociale. Le quote di partecipazione alla SICAV (azioni) costituiscono il capitale sociale della società medesima.

(6)  L’aliquota d’imposta applicabile ai proventi di gestione maturati dai fondi pensione non è direttamente ridotta dall’articolo 12 del DL 269/2003 in quanto essi sono soggetti a disposizioni fiscali speciali. Tuttavia i fondi pensione che investono in strumenti d’investimento specializzati beneficiano di un credito d’imposta specifico che consente loro di applicare l’aliquota specifica del 5 % alla porzione dei loro proventi derivanti da strumenti d’investimento specializzati.

(7)  La differenza tra fondi aperti e fondi chiusi risiede nel fatto che in questi ultimi il numero di quote emesse dal fondo è stabilito all’atto della costituzione per un determinato numero di anni, i partecipanti non possono richiedere il rimborso delle loro quote in un qualsiasi momento e le nuove emissioni di quote sono anch’esse limitate. I fondi aperti non sono assoggettati ad alcuna di dette restrizioni (V. il «Provvedimento del Governatore 27 agosto 2003» della Banca d’Italia, che modifica le disposizioni relative agli OICVM contemplate dal precedente Provvedimento del Governatore del 20 settembre 1999, adeguandole alle nuove norme introdotte dalla disciplina dei fondi chiusi emanata dal decreto n. 47 del 31 gennaio 2003).

(8)  Tale limite è fissato a 2 mesi nel caso di fondi chiusi.

(9)  Una società può essere inquadrata come società di piccola o media capitalizzazione per uno o più trimestri solari, a seconda delle fluttuazioni dei mercati azionari.

(10)  La misura non influisce direttamente sulla tassazione degli strumenti di investimento esteri che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE.

(11)  Più precisamente, mentre gli OICVM esteri che distribuiscono il loro risultato di gestione ai singoli investitori italiani applicano la ritenuta fiscale italiana in sede di distribuzione, la parte del risultato di gestione percepita dagli strumenti di investimento italiani per la partecipazione a OICVM esteri dà diritto ad uno sgravio per la doppia imposizione, attraverso lo scorporo di parte del risultato di gestione derivante da tali OICVM esteri.

(12)  Secondo il disposto dell’articolo 10-ter della L 77/1983, i proventi derivanti da strumenti di investimento di diritto estero non regolamentati dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio concorrono a formare l’attivo netto non essendo soggetti ad imposta alla fonte.

(13)  Come regola generale, solo il 40 % del risultato di gestione che uno strumento di investimento di diritto italiano deriva dalla partecipazione ad uno strumento di investimento di diritto estero è tassato in Italia, il che significa che il reddito di provenienza estera percepito da uno strumento di investimento di diritto italiano è di fatto tassato nella misura del 5 % (l’applicazione di un’imposta del 12,5 % sul 40 % dei redditi equivale all’applicazione di un’aliquota d’imposta del 5 %). Escludendo inoltre dal risultato di gestione degli strumenti di investimento la totalità dei redditi di capitale provenienti dagli strumenti di investimento specializzati soggetti ad un livello di tassazione ridotto equivalente al 5 %, la misura consegue l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento delle sottoscrizioni in strumenti di investimento specializzati, indifferentemente se di diritto italiano od estero.

(14)  L’articolo 12 del DL 269/2003 mantiene l’attuale credito d’imposta del 15 %, onde evitare che l’aliquota d’imposta ridotta del 5 % applicata agli strumenti di investimento specializzati sia subita a livello più elevato da parte del sottoscrittore esercente attività d’impresa. Quest’ultimo verrebbe infatti sottoposto a prelievo personale più elevato se, invece che al 15 %, il credito fosse limitato ad un livello del 5 % (coincidente con l’aliquota dell’imposta sostitutiva corrisposta dallo strumento di investimento). In sostanza il credito d’imposta al 15 % permette di evitare l’imposizione individuale più elevata a livello del sottoscrittore, lasciando quindi il prelievo complessivo al 5 %. Per evitare tuttavia che, qualora sia stata corrisposta solo un’imposta del 5 %, i sottoscrittori fruiscano indebitamente dell’intero credito del 15 %, la misura stabilisce che il credito d’imposta costituisce credito d’imposta limitato per la parte in cui non trova copertura nell’imposta sostitutiva del risultato di gestione maturato, cioè per il 9 %, per cui non può essere rimborsato o essere utilizzato per sconti sull’imposta sui redditi dovuta negli esercizi fiscali in cui il reddito è stato percepito. Infine, per compensare l’imposta prelevata alla fonte, la normativa italiana prevede il pagamento di una somma a titolo di restituzione agli investitori esteri (non residenti), che abbiano sottoscritto quote in strumenti di investimento soggetti a tassazione in Italia, i quali hanno il diritto ad un rimborso d’imposta pari al 15 % dei proventi distribuiti dagli strumenti di investimento, a titolo di compensazione dell’imposta precedentemente corrisposta. Il dispositivo limita il rimborso al 6 % qualora i proventi siano distribuiti da strumenti di investimento specializzati assoggettati ad imposta sostitutiva, la cui aliquota sia stata ridotta al 5 % a norma dell’articolo 12 del DL 269/2003.

(15)  Nel caso dei fondi pensione, tale livello reale (5 %) d’incidenza dell’imposta sostitutiva sul risultato conseguito dalla partecipazione dei fondi pensione in strumenti di investimento specializzati è realizzato — conformemente alle disposizioni tributarie specifiche dei fondi pensione — attraverso l’esclusione dal risultato di gestione, soggetto all’imposta sostitutiva dell’11 %, del 54,55 % dei proventi erogati da strumenti di investimento specializzati di diritto estero, cosicché applicando l’imposta sostitutiva dell’11 % al 45,45 % del risultato di gestione dei fondi pensione, si ottiene un risultato equivalente all’applicazione dell’aliquota del 5 % sulla totalità dei proventi. Dall’altro lato, i proventi maturati dai fondi pensione in relazione a strumenti di investimento specializzati di diritto italiano sono assoggettati ad un un’imposta sostitutiva equivalente all’11 %, pur fruendo di un credito d’imposta del 6 %, accordato per compensare le imposte già versate da tali strumenti di investimento specializzati.

(16)  GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3, punto IV.1.

(17)  Causa C-8/03 BBL, punti 42 e 43.

(18)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 1977, pag. 1).Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(19)  Causa 89/81, Hong-Kong Trade Development Council [1982] Racc. 1277, punto 6. V. anche causa C-317/94, Elida Gibbs [1996] Racc. I-5339, punto 20.

(20)  Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 77/388/CE (v. nota 19).

(21)  Causa T-55/99 CETM/Commissione [2000] Racc. II-3207, punto 40 e cause riunite T-92/00 e T-103/00, Territorio Histórico de Álava e altri/ Commissione [2002], Racc. II-1385, punto 58.

(22)  Causa C-156/98 Germania/Commissione [2000] Racc. I-6857, punti 24-28, e causa T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione, sentenza del 18 gennaio 2005, punto 95.

(23)  Causa T-214/95 Het Vleemse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

(24)  Causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

(25)  GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

(26)  Causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 69.

(27)  V. nota 2.

(28)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(29)  GU L 140 del 30.04.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni concernenti l’esecuzione della decisione della Commissione relativa al regime di aiuti di Stato C 19/2004 — Italia: Incentivi fiscali diretti a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati

1.   Numero totale di beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare

1.1.

Indicare dettagliatamente in che modo sarà calcolato l’ammontare degli incentivi fiscali da recuperare presso i singoli beneficiari

Capitale

Interessi

1.2.

Qual è l’ammontare totale da recuperare degli incentivi fiscali illegittimi concessi in base al regime (equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …).

1.3.

Qual è il numero totale di beneficiari dai quali devono essere recuperati gli incentivi fiscali concessi illegittimamente nel quadro del regime.

2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare gli aiuti

2.1.

Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all’immediato ed effettivo recupero degli incentivi fiscali. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti.

2.2.

Entro quale data sarà completato il recupero?

3.   Informazioni sui singoli soggetti che hanno applicato l’incentivo fiscale

Nella tabella allegata si prega fornire i dati relativi a ciascun soggetto presso il quale si devono recuperare gli incentivi fiscali concessi illegittimamente nel quadro del regime.

Identità del soggetto

Ammontare dell’incentivo concesso illegittimamente (1)

valuta: ...

Importi rimborsati (2)

valuta: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ammontare dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …)

(2)  

(o)

Importi lordi rimborsati (compresi gli interessi).


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