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Document 32006D0637

2006/637/CE: Decisione della Commissione, del 13 settembre 2006 , relativa a una richiesta della Repubblica di Lituania di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento [notificata con il numero C(2006) 4049]

GU L 261 del 22.9.2006, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/637/oj

22.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2006

relativa a una richiesta della Repubblica di Lituania di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento

[notificata con il numero C(2006) 4049]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2006/637/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2006, la Repubblica di Lituania ha comunicato alla Commissione l’intenzione di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento.

(2)

La Lituania intende applicare un'aliquota ridotta (5 %) alla fornitura di teleriscaldamento, mentre il gas naturale e l'elettricità continueranno ad essere soggetti all'aliquota standard (18 %). Questa differenziazione delle aliquote non provoca l’abbandono dell’elettricità o del gas naturale per riscaldamento a favore del teleriscaldamento. Ciò è dovuto principalmente alle norme nazionali per la fissazione dei prezzi, che variano abbastanza per quanto riguarda il gas naturale, l'elettricità e il teleriscaldamento, e al fatto che, dal punto di vista tecnico-tecnologico, tali prodotti sono intercambiabili soltanto a fini di riscaldamento. Inoltre, in Lituania generalmente l'elettricità è usata per riscaldamento soltanto dalle abitazioni che non hanno la possibilità tecnica di usare il gas o di allacciarsi alle reti di teleriscaldamento. Date le circostanze, le abitazioni che attualmente usano l'elettricità non passeranno al teleriscaldamento in quanto non sono allacciate alla rete di teleriscaldamento. È improbabile che le abitazioni che usano il gas da riscaldamento passino al teleriscaldamento in quanto, stando alle informazioni fornite dalle autorità lituane, il prezzo del teleriscaldamento, IVA esclusa, è superiore a quello del gas da riscaldamento. In ogni caso, lo potrebbero fare soltanto se venissero forniti gli allacciamenti al teleriscaldamento.

(3)

Inoltre, dato che in linea di massima non esistono operazioni transfrontaliere per quanto riguarda il teleriscaldamento, non vi è il rischio di distorsioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA, né per tale riscaldamento fornito da fornitori lituani a consumatori privati residenti in altri Stati membri né per il riscaldamento fornito da fornitori situati all'estero a consumatori privati in Lituania.

(4)

La misura prevista è di carattere generale ed applica un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA.

(5)

Dato che si tratta di una misura generale che non prevede eccezioni, il rischio di distorsione della concorrenza deve essere considerato inesistente. Dato che è pertanto rispettata la condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA, la Lituania dovrebbe essere in grado di applicare la misura non appena la presente decisione sarà notificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania può applicare la misura notificata nella sua lettera del 20 giugno 2006, applicando un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di teleriscaldamento, indipendentemente dalle condizioni di produzione e fornitura.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/69/CE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).


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