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Document 32006D0466
2006/466/EC: Council Decision of 5 May 2006 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and New Zealand on certain aspects of air services
2006/466/CE: Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2006 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
2006/466/CE: Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2006 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 184 del 6.7.2006, p. 25–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 7–7
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/466/oj
6.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 maggio 2006
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/466/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito «l'accordo»), conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
(3) |
Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l’accordo, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
6.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/26 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA NUOVA ZELANDA,
dall’altra,
(di seguito «parti contraenti»),
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Nuova Zelanda sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni che si sono rivelate in contrasto con la legislazione della Comunità europea,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione della Comunità europea, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea e determinati paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Nuova Zelanda, che si sono rivelati in contrasto con la legislazione della Comunità europea, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultimo, in modo da stabilire una base giuridica valida per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Nuova Zelanda, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea; per «parte contraente» una parte contraente del presente accordo; per «parte» la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per «vettore aereo» anche una compagnia aerea; per «territorio della Comunità europea» i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione, autorizzazione e revoca
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati dalla Nuova Zelanda, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte della Nuova Zelanda, alle autorizzazioni e ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
3. Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:
|
b) |
nel caso di un vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda:
|
4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:
a) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:
|
b) |
nel caso di un vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda:
|
5. Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, alla lettera a), punti v) e vi), del presente articolo, la Nuova Zelanda non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Nuova Zelanda ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Nuova Zelanda si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di quest'altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell’allegato II, lettera d).
2. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi di cui all’allegato II, lettera d), osta a che gli Stati membri o la Nuova Zelanda impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro o dalla Nuova Zelanda che operano tra due punti situati nel rispettivo territorio delle parti contraenti.
Articolo 5
Tariffe
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Nuova Zelanda in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione di quest'ultima. La legislazione della Comunità europea è applicata su base non discriminatoria.
3. Le tariffe praticate dai vettori aerei designati dagli Stati membri in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nel territorio della Nuova Zelanda sono soggette alla legislazione di quest'ultima. La legislazione della Nuova Zelanda è applicata su base non discriminatoria.
Articolo 6
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Nuova Zelanda che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventuno giugno duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por Nueva Zelanda
Za Nový Zéland
For New Zealand
Für Neuseeland
Uus-Meremaa nimel
Για τη Νέα Ζηλανδíα
For New Zealand
Pour la Nouvelle-Zélande
Per la Nuova Zelanda
Jaunzēlandes vārdā
Naujosios Zelandijos vardu
Új-Zéland részéről
Għan-New Zealand
Voor Nieuw-Zeeland
W imieniu Nowej Zelandii
Pela Nova Zelândia
Za Nový Zéland
Za Novo Zelandijo
Uuden-Seelannin puolesta
För Nya Zeeland
ALLEGATO I
Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra la Nuova Zelanda e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Nuova Zelanda e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo. |
ALLEGATO II
Elenco degli articoli facenti parte degli accordi di cui all’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
d) |
Tassazione del carburante per l’aviazione:
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
|
(1) L'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo non si applica a tali disposizioni.
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
b) |
Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
c) |
Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
d) |
La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo) |