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Document 32006D0433

2006/433/CE: Decisione della Commissione, del 23 giugno 2006 , che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2002 [notificata con il numero C(2006) 2408]

GU L 173 del 27.6.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 930–931 (MT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/433/oj

27.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2006

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2002

[notificata con il numero C(2006) 2408]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2002 sono apparsi in Germania alcuni focolai di peste suina classica. La comparsa di questa malattia rappresentava un rischio grave per il bestiame comunitario.

(2)

Per impedire il propagarsi della malattia e per aiutare a eradicarla il più rapidamente possibile, la Comunità dovrebbe fornire un contributo finanziario a fronte delle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro interessato nell’ambito delle misure di emergenza adottate per lottare contro la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE.

(3)

La decisione 2003/745/CE della Commissione, del 13 ottobre 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell’eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002 (2), ha concesso alla Germania un aiuto finanziario della Comunità a fronte delle spese sostenute nell’ambito delle misure di emergenza attuate nel 2002 per lottare contro la peste suina classica.

(4)

Conformemente a tale decisione è stato effettuato un primo pagamento di 460 000 EUR.

(5)

A norma della suddetta decisione, il saldo del contributo comunitario deve fondarsi sulla domanda presentata dalla Germania il 19 novembre 2003, sui documenti che spiegano gli importi figuranti in tale domanda e sui risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione. L’importo dichiarato nella domanda era di 1 933 695,76 EUR, rispetto ai quali il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50 % delle spese rimborsabili.

(6)

Alla luce di quanto sopra, occorre determinare l’importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute con riferimento all’eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002.

(7)

L’esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria della Comunità e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.

(8)

Le osservazioni della Commissione e il metodo di calcolo delle spese rimborsabili sono stati comunicati alla Germania per lettera.

(9)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alla decisione 2003/745/CE, il contributo finanziario totale della Comunità alle spese sostenute per l’eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002 è fissato a 925 808,47 EUR.

Poiché è già stato effettuato un primo pagamento di 460 000 EUR in conformità della decisione 2003/745/CE, il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato a 465 808,47 EUR.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 269 del 21.10.2003, pag. 18.


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