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Document 32006D0351

2006/351/CE: Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Decisione n. 205, del 17 ottobre 2005 , relativa alla portata della nozione di disoccupazione parziale applicata ai lavoratori frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)

GU L 130 del 18.5.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 723–724 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/351/oj

18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/37


DECISIONE N. 205

del 17 ottobre 2005

relativa alla portata della nozione di «disoccupazione parziale» applicata ai lavoratori frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)

(2006/351/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l’articolo 81, punto a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in forza del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 detta una norma che, per i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, deroga al principio generale della lex loci laboris enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento.

(2)

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che i criteri in base ai quali, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, un lavoratore dipendente frontaliero viene considerato in disoccupazione parziale o totale devono essere uniformi e comunitari e che il giudizio su tale punto non può fondarsi su criteri derivati dal diritto nazionale (2).

(3)

Poiché la prassi delle istituzioni nazionali di sicurezza sociale nei vari Stati membri ha dato luogo a interpretazioni divergenti della definizione del tipo di disoccupazione, è opportuno precisare la portata dell’articolo succitato al fine di adottare criteri uniformi ed equilibrati per la sua applicazione da parte delle istituzioni summenzionate.

(4)

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato che quando il lavoratore frontaliero non ha più alcun legame con lo Stato membro competente ed è in disoccupazione completa, le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.

(5)

Il giudizio se esista o si mantenga un rapporto di lavoro avviene solo secondo la legislazione nazionale dello Stato in cui è stata effettuata l’attività lavorativa.

(6)

L’obiettivo di tutelare i lavoratori frontalieri, perseguito dall’articolo 71 del regolamento, non potrebbe essere raggiunto se il lavoratore, occupato dalla stessa impresa in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, quando sospende la sua attività dovesse ciononostante essere considerato in disoccupazione completa e dovesse rivolgersi all’istituzione del suo luogo di residenza al fine di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione,

DECIDE:

1)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, la definizione della natura della disoccupazione — se, cioè, essa sia parziale o totale — dipende dalla constatazione della presenza o dell’assenza di un vincolo contrattuale tra le parti e non dalla durata di un’eventuale sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

2)

Il lavoratore frontaliero, che è occupato da un’impresa in uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede, la cui attività è sospesa pur mantenendo il diritto a essere reintegrato in qualunque momento al suo posto, viene considerato in disoccupazione parziale e le prestazioni che gli competono sono erogate dall’istituzione competente dello Stato membro in cui effettua l’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

3)

Il lavoratore frontaliero che, cessato ogni vincolo contrattuale di lavoro non ha più alcun legame con lo Stato membro in cui ha effettuato l’attività lavorativa — a causa, per esempio, della rescissione e o della scadenza del contratto di lavoro —, viene considerato in disoccupazione completa ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e le prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e a carico della medesima.

4)

La presente decisione sarà applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presidente della commissione amministrativa

Anna HUDZIECZEK


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e dal Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

(2)  Sentenza «R. J. de Laat/Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen», nella causa C-444/98 del 15 marzo 2001, Raccolta della giurisprudenza 2001, pgg. I-2.229 e ss.


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