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Document 32006D0346

2006/346/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2006 , che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/274/CE [notificata con il numero C(2006) 1945] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 128 del 16.5.2006, p. 10–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 710–714 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/346/oj

16.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2006

che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/274/CE

[notificata con il numero C(2006) 1945]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/346/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica.

(2)

Considerati gli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti da essi derivati, tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri.

(3)

La Germania ha adottato misure nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2).

(4)

La decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE (3), è stata adottata al fine di mantenere ed estendere i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4).

(5)

Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di suini vivi sono definite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (5).

(6)

Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di sperma di suini sono definite dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (6).

(7)

Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di ovuli ed embrioni di suini sono definite dalla decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina (7).

(8)

La decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (8), stabilisce protocolli di sorveglianza adeguati ai rischi.

(9)

Inoltre la Germania ha vietato, per il periodo dal 6 maggio 2006 al 16 maggio 2006, il trasporto dei suini, salvo quelli destinati alla macellazione immediata, da e verso aziende ubicate in una parte del territorio della Renania settentrionale-Vestfalia, a seguito del sospetto della presenza della peste suina classica in un'azienda ubicata nella Renania settentrionale-Vestfalia.

(10)

In base alle informazioni fornite dalla Germania è opportuno rivedere le misure di protezione contro la peste suina classica in tale Stato membro, in particolare per quanto concerne la Renania settentrionale-Vestfalia.

(11)

È altresì opportuno revocare le misure applicabili al territorio della Germania esclusa la Renania settentrionale-Vestfalia Ai fini degli scambi intracomunitari dei suini la Germania dovrebbe comunque certificare che l'azienda di origine non ha ricevuto dal 15 gennaio 2006 suini provenienti da un'azienda ubicata nella Renania settentrionale-Vestfalia.

(12)

La decisione 90/424/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (9) dispone, all'articolo 3, paragrafo 4, che la Commissione può adottare tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per garantire il successo dell'azione. È opportuno sottoporre a vuoto sanitario preventivo tutte le aziende suinicole ubicate nella zona di protezione di un focolaio confermato nel comune di Borken nella Renania settentrionale-Vestfalia.

(13)

La decisione 2006/274/CE va pertanto abrogata.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché:

1)

non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I verso altri Stati membri e paesi terzi;

2)

nessun suino sia spedito verso altri Stati membri e paesi terzi da aziende del suo territorio, poste al di fuori delle aree elencate nell'allegato I, che abbiano ricevuto, dal 15 gennaio 2006, suini provenienti da un'azienda ubicata nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Articolo 2

1.   La Germania provvede affinché:

a)

fatte salve le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE, in particolare agli articoli 9, 10 e 11:

i)

non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende ubicate nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A;

ii)

il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende ubicate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A, e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree, siano autorizzati solo:

sulle strade principali o su rotaia,

conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini;

b)

non vengano spediti suini dalle aree indicate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di:

i)

suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda;

ii)

suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione,

nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza:

a)

direttamente — ai fini di una macellazione immediata — verso un macello ubicato in tali aree oppure, in casi eccezionali, verso macelli designati in Germania ubicati al di fuori di tali aree, purché i suini vengano spediti da un'azienda in cui l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.3, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo;

b)

a un'azienda ubicata all'interno di tali aree, con effettuazione del trasporto in data non anteriore al 16 maggio 2006, purché tali suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda:

i)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

ii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata in cui non siano presenti suini e che sia situata all'interno della stessa zona di sorveglianza, purché:

il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE,

nell'azienda dalla quale vengono spediti i suini sia stato eseguito con esito negativo l'esame di cui all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE.

Le autorità tedesche registrano i suddetti trasporti e ne informano immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 3

La Germania provvede affinché verso altri Stati membri e paesi terzi non vengano spedite partite dei seguenti prodotti:

a)

sperma suino, salvo sperma di verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A;

b)

ovuli ed embrioni di suini, a meno che essi non provengano da animali tenuti in un'azienda ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I, lettera A.

Articolo 4

La Germania provvede affinché il certificato sanitario di cui alla:

a)

direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:

«Animali conformi alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania»;

b)

direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma di verri provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:

«Sperma conforme alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania»;

c)

decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli e di embrioni di suini provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:

«Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania».

Articolo 5

1.   Nelle aree di cui all'allegato I, lettera A:

a)

viene definita dalle autorità competenti almeno una zona a rischio;

b)

almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o i quali richiedano l'ingresso negli spazi destinati ai suini e l'uso dei veicoli adibiti al trasporto di mangimi, concime o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, sono limitati alle zone definite e non vengono condivisi con altre parti della Comunità, se non dopo un'accurata pulizia e disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e di qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia, e se non dopo l'assenza di contatti con suini o aziende suinicole per almeno tre giorni. Si considerano avvenuti all'interno delle zone definite i contatti connessi ai trasporti effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

2.   Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 2001/89/CE, la Germania procede quanto prima all'attuazione del vuoto sanitario preventivo di tutte le aziende suinicole situate nella zona di protezione di un focolaio confermato nel comune di Borken nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Le misure di precauzione di cui al primo comma non pregiudicano la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario.

3.   Nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A, vengano applicate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all'allegato II.

4.   Le misure preventive di lotta contro la malattia vengono applicate, ove necessario, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio.

5.   Viene organizzata un'adeguata campagna d'informazione destinata agli allevatori di suini.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché:

1)

i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini nelle zone indicate nell'allegato I, lettera A, o entrati in un'azienda di allevamento suinicolo ubicata in aree di cui all'allegato I, lettera A, vengano puliti e disinfettati due volte dopo ogni operazione;

2)

i trasportatori forniscano all'autorità competente la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 7

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2006.

Articolo 9

La decisione 2006/274/CE è abrogata.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 99 del 7.4.2006, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/328/CE (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 25).

(4)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(5)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(7)  GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

(8)  GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

(9)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).


ALLEGATO I

Aree della Germania di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6

A.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia: il territorio dei «Regierungsbezirke» di Arnsberg, Düsseldorf e Münster.

B.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia: il territorio dei «Regierungsbezirke» di Detmold e Colonia.


ALLEGATO II

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, la Germania provvede affinché nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, vengano applicate le seguenti misure di sorveglianza:

a)

ogni caso di malattia contagiosa rilevato nelle aziende suinicole che richieda un trattamento antibiotico o con altri farmaci antibatterici è immediatamente notificato alle autorità veterinarie competenti prima dell'inizio della terapia;

b)

nelle aziende suinicole di cui alla lettera a) un veterinario effettua immediatamente gli esami clinici e applica le procedure di campionamento di cui all'allegato, capitolo IV, parte A, della decisione 2002/106/CE della Commissione.


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