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Document 32006D0261

2006/261/CE: Decisione della Commissione, del 16 marzo 2005 , relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa [notificata con il numero C(2005) 591] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 94 del 1.4.2006, p. 42–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/261/oj

1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2005

relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa

[notificata con il numero C(2005) 591]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/261/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

1.

Il 2 ottobre 2003 in Italia è entrato in vigore, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2003, il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici» («DL 269/2003»). L'articolo 1, primo comma, lettera d) e l'articolo 11 del DL 269/2003 prevedono incentivi fiscali specifici per le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004. L'articolo 1, primo comma, lettera d) e l'articolo 11 del DL 269/2003 sono stati ulteriormente convertiti in legge, senza modifiche, con la legge 24 novembre 2003 n. 326 («L 326/2003»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003.

2.

Con lettera del 22 ottobre 2003 (D/56756) la Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l'eventuale carattere di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato . Nella medesima lettera la Commissione ha rammentato all'Italia l'obbligo di notificare alla Commissione, prima di darvi esecuzione, qualsiasi misura che costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3.

Con lettere dell'11 novembre 2003 (A/37737) e del 26 novembre 2003 (A/38138) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. Il 19 dicembre 2003 (D/58192) la Commissione ha ricordato nuovamente all'Italia i suoi obblighi a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato ed ha invitato le autorità italiane ad informare i potenziali beneficiari degli incentivi in merito alle conseguenze derivanti - in base al trattato e l'articolo 14 del regolamento di applicazione n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2), dall’eventuale accertamento che gli incentivi rappresentano un aiuto illegale messo in atto senza la previa autorizzazione della Commissione.

4.

Con lettera del 18 febbraio 2004 (SG 2004 D/200644) la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato relativamente agli incentivi fiscali concessi dall'Italia a favore di società recentemente quotate in borsa.

5.

Con lettera del 22 aprile 2004 (A/32918) le autorità italiane hanno presentato osservazioni.

6.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata il 3 settembre 2004 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando gli interessati a presentare osservazioni (3).

7.

Il 16 e il 27 settembre 2004 si sono svolte due riunioni ad hoc tra rappresentanti della Commissione e dell'amministrazione tributaria italiana al fine di esaminare alcuni aspetti della misura.

8.

Con fax del 4 ottobre 2004 (A/37459) sono pervenute osservazioni da parte di Borsa Italiana SpA. Con lettera del 28 ottobre 2004 (D/57697) la Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità italiane. Con lettera del 2 dicembre 2004 (A/39473) le autorità italiane hanno presentato commenti sulle osservazioni trasmesse.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

9.

La misura prevede due serie di incentivi fiscali relativi alla quotazione in borsa delle società soggette all'imposta italiana sulle società.

10.

Ai sensi dell'articolo 11 del DL 269/2003, le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004 possono beneficiare per tre anni di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito al 20% (aliquota normalmente applicata: il 35% nel 2003 e il 33% nel 2004). Tale «premio di quotazione» si applica solo se le società ammesse alla quotazione incrementano il proprio patrimonio netto in misura non inferiore al 15% in conseguenza dell'offerta pubblica iniziale (IPO) delle loro azioni e a condizione che le società beneficiarie non siano già quotate in una borsa valori europea. L'importo massimo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta è di 30 milioni di euro all’anno e di conseguenza l’aiuto può ammontare ad un massimo di 4,5 milioni di euro (35 - 20% = 15% di 30 milioni) nel 2003, mentre nel 2004 esso non può essere superiore a 3,9 milioni (33 - 20% = 13% di 30 milioni).

11.

Qualora una società quotata in borsa nel periodo sopra indicato ne venga successivamente esclusa, l'incentivo è applicato soltanto relativamente al o ai periodi in cui la società è stata effettivamente negoziata in borsa. Il beneficio viene mantenuto negli stessi termini se una società è successivamente quotata in un'altra borsa valori europea che garantisca un livello di tutela degli investitori equivalente a quello assicurato dalla borsa valori italiana.

12.

Per le società ammesse alla quotazione che soddisfino le condizioni poste dall'articolo 11 del DL 269/2003, l'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 prevede l’esclusione dal reddito imponibile di un importo pari alle spese di quotazione sostenute per l’IPO nel 2004. Tale esclusione dal reddito imponibile si aggiunge alla normale deduzione delle spese sostenute per l’IPO che sono considerate, a scopi fiscali, come qualsiasi altra spesa aziendale. Le spese sostenute per le transazioni nell’ambito dell’IPO comprendono in particolare le spese per l’analisi approfondita della società (analisi «due diligence») , le spese di consulenza esterna e le spese regolamentari della transazione che, per la borsa valori italiana, ammontano ad un totale compreso tra il 3,5% e il 7% dell'importo negoziato in occasione dell'operazione di quotazione. Onde beneficiare di tale esclusione dal reddito imponibile, le società devono ottenere da un revisore dei conti esterno una certificazione delle spese effettivamente sostenute.

13.

La esclusione dal reddito imponibile prevista dall’articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 ha l'effetto di ridurre l'onere fiscale effettivo per il 2004, in quanto l'ammontare dell'imposta da versare viene diminuito di un importo pari al 33% (ossia pari al'aliquota dell'imposta sul reddito delle società stabilita per il 2004, ove si prescinda dall'aliquota nominale ridotta al 20% che si applica per effetto del premio di quotazione di cui sopra) dell'importo delle spese ammissibili sostenute per la quotazione. Con il sistema italiano di pagamento anticipato dell'imposta sulle società, le società beneficiarie versano in due rate l'imposta dovuta nell'esercizio 2004 in base ad una stima delle imposte che prevedono di pagare per il 2004, prendendo in considerazione la riduzione prevista dal regime di cui trattasi. Per evitare che il beneficio si applichi altresì agli acconti di imposta del 2005 (ciò avverrebbe se gli acconti fossero calcolati in base alle imposte – ridotte – pagate nel 2004), l'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 prevede che l'acconto di imposta per il 2005 sia calcolato sulla base dell'imposta dovuta nel 2004 in assenza del beneficio fiscale in questione.

14.

I due incentivi previsti rispettivamente dall'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 e dall’articolo 11 del DL 269/2003 hanno quindi limiti temporali diversi. Mentre l'incentivo costituito dall’esclusione dal reddito imponibile è applicabile soltanto nel 2004, l'incentivo consistente nel premio di quotazione è applicabile a partire dalla data dell’ammissione alla quotazione e per un periodo di tre anni. Le autorità italiane hanno confermato che gli incentivi non hanno alcun effetto relativamente all'acconto di imposta dovuto nel 2003 ma sono disponibili soltanto nel 2004 e, per quanto riguarda il solo articolo 11 del DL 269/2003, nei tre anni successivi all'ammissione alla quotazione.

15.

All’atto della presentazione del decreto legge istitutivo dell’incentivo fiscale, il governo italiano aveva stimato che la misura avrebbe interessato 10 beneficiari potenziali nel 2003 e 25 nel 2004, determinando un impatto negativo in termini di gettito di 7,2 milioni di euro nel 2003 e a 27,7 milioni di euro nel 2004 Non era stata fornita alcuna stima per i due successivi anni di vigenza della misura.

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

16.

Nell'avviare il procedimento formale, la Commissione ha ritenuto che la misura corrispondesse a tutti i criteri previsti perché potesse essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato . In particolare la Commissione ha rilevato che la misura conferisce due tipi di vantaggi economici. Innanzi tutto, introduce a favore delle società ammesse alla quotazione in una borsa valori regolamentata un'aliquota ridotta del 20 % dell’imposta sul reddito delle società, aumentando così per un triennio il reddito netto realizzato dalle medesime con qualsiasi attività economica. Grazie alla riduzione dell’aliquota nominale, le imprese beneficiarie fruiscono infatti di una riduzione delle imposte dovute per l'anno in cui ha luogo l’ammissione alla quotazione nonché per i due anni successivi. In secondo luogo il regime, attraverso l'esclusione dal reddito imponibile di un importo pari alle spese sostenute per l’IPO, riduce il reddito imponibile nel periodo fiscale nel quale ha luogo l'operazione di ammissione alla quotazione in borsa. Tali riduzioni si traducono inoltre nell’applicazione di una aliquota fiscale effettiva più bassa sui redditi del 2004.

17.

La Commissione ha osservato che le agevolazioni di cui sopra appaiono favorire determinate imprese. In particolare, essa ha rilevato che gli incentivi fiscali in esame hanno caratteristiche tali da favorire le imprese con sede in Italia. Una società straniera operante in Italia tramite una stabile organizzazione, o altra organizzazione che abbia la forma di agenzia, succursale o filiale ai sensi dell'articolo 43 del trattato, beneficia della riduzione dell’aliquota effettiva solo per la parte della sua attività attribuibile a tali organizzazioni italiane; ma tale differenziazione, benché sia giustificabile sotto il profilo fiscale in base alla logica territoriale del sistema tributario, non è ammissibile quando si tratta di una misura di aiuto, in quanto mette manifestamente le società straniere che operano in Italia in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto alle società italiane.

18.

La Commissione ha altresì osservato che, sebbene le agevolazioni del regime sono formalmente accessibili a tutte le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato europeo e dunque il regime apparentemente non discrimini tra le società ammesse alla quotazione in Italia e quelle ammesse alla quotazione in una borsa valori di un altro Stato, la misura favorisce di fatto soltanto le società che sono ammesse alla quotazione per la prima volta nel breve periodo di tempo indicato. A questo proposito la Commissione ha sottolineato che le norme disciplinanti l’ammissione alla quotazione prescrivono una serie di condizioni rigorose ed in particolare la dimostrazione della solidità della situazione patrimoniale e finanziaria, debitamente comprovata dai bilanci e dal giudizio di revisori esterni. Le società che chiedono di essere ammesse alla quotazione devono assumere la forma della società per azioni, perché sia assicurata la piena trasferibilità delle azioni, e soddisfare taluni requisiti minimi in materia di capitalizzazione. Secondo la Commissione, i termini temporali stabiliti dal regime escludono di fatto molti potenziali beneficiari dai vantaggi di cui trattasi.

19.

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sottolineato che la misura implica l'utilizzo di risorse statali attraverso la rinuncia a gettiti fiscali e che potrebbe falsare la concorrenza tra imprese e gli scambi nel mercato comune, dato che le società beneficiarie, essendo società quotate, operano in mercati che sono caratterizzati da una forte dinamica concorrenziale e nei quali si svolgono scambi intracomunitari.

20.

La Commissione ha ritenuto infine che il carattere selettivo delle agevolazioni fiscali in questione non apparisse giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema impositivo italiano, e che il regime non apparisse destinato a compensare eventuali spese sostenute, in quanto l’ammontare dell’aiuto non è commisurato ai costi specifici sostenuti per l’ammissione alla quotazione. Non appariva inoltre applicabile alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato .

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA E DI TERZI INTERESSATI

21.

Le autorità italiane e Borsa Italiana SpA, l’unico terzo che ha fatto pervenire delle osservazioni, hanno fondamentalmente espresso tre obiezioni.

22.

In primo luogo, secondo le autorità italiane e Borsa Italiana SpA, il regime deve essere considerato come una misura generale di politica fiscale diretta a promuovere la quotazione di società italiane, contrastando l’evoluzione negativa registrata negli ultimi anni, ed a rafforzarne la capitalizzazione e la competitività sui mercati mondiali; in quanto tale, il regime non rientra nel campo d'applicazione del controllo degli aiuti di Stato.

23.

In secondo luogo, il regime non incide sulla concorrenza in quanto qualsiasi società potrebbe beneficiare dell'incentivo facendosi ammettere alla quotazione in una borsa valori europea. Il regime si applica in via generale a tutti i settori economici e a tutte le industrie; si tratta dunque di una misura non selettiva.

24.

Infine, il regime non incide sulla concorrenza in quanto ha una durata e una dotazione di bilancio limitata ed in quanto anche le imprese straniere sono ammesse a beneficiare degli incentivi in questione.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

25.

Dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione conferma la posizione, espressa nella lettera del 18 febbraio 2004 con la quale è stato avviato il procedimento formale, secondo cui il regime in causa costituisce aiuto di Stato in quanto risponde ai criteri previsti in materia dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato .

26.

La Commissione ritiene che la misura in questione offra evidenti vantaggi selettivi, in quanto deroga al normale funzionamento del sistema tributario, e favorisca talune imprese o talune produzioni, in quanto costituisce un regime specifico di cui possono beneficiare soltanto le società che sono in grado di farsi ammettere alla quotazione nel periodo previsto dal regime, con conseguente esclusione delle imprese che sono già quotate , delle imprese che non soddisfano le condizioni per essere quotate e delle imprese che decidono comunque di non farsi quotare in quel periodo.

27.

L’argomento dell’Italia secondo cui il regime costituisce una misura di politica fiscale che esula dall'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato non può essere accolto e la deroga dal normale regime fiscale non è giustificabile in base alla natura del sistema tributario italiano, in quanto non corrisponde ad alcuna distinzione rilevante dal punto di vista tributario tra la situazione delle società quotate rispetto a quelle non quotate in borsa. In particolare il regime prevede una riduzione dell’aliquota d’imposta gravante sugli utili futuri realizzati dai beneficiari e pertanto non può considerarsi proporzionato, non avendo tali utili alcuna relazione con il fatto che i beneficiari siano stati ammessi alla quotazione, con la struttura del loro capitale e con le altre caratteristiche associate alla quotazione in borsa. Infine il regime non è giustificabile neppure in base ai suoi obiettivi specifici, dato che la sua breve durata lo rende di fatto inaccessibile a molti beneficiari potenziali.

28.

Analogamente, la esclusione dal reddito imponibile costituisce anch’essa un incentivo straordinario, in quanto si aggiunge alla normale deduzione delle spese. Anche se una simile misura potrebbe potenzialmente essere considerata giustificata dallo specifico obiettivo perseguito dal regime sulla base della giurisprudenza della Corte (4), la Commissione rileva che la breve durata della misura è in contraddizione con l’obiettivo specifico di promuovere la quotazione di società, in quanto esclude di fatto numerosi beneficiari potenziali.

29.

Quanto all’obiezione secondo cui il regime non conferisce un vantaggio specifico e non può quindi avere l'effetto di falsare la concorrenza e gli scambi nella Comunità in quanto favorisce imprese comunque soggette a legislazioni fiscali diverse, la Commissione richiama la pertinente giurisprudenza della Corte (5), la quale conferma che una misura fiscale di deroga non giustificata dalla natura del sistema fiscale o dalla natura specifica della misura può configurarsi come aiuto di Stato.

30.

La Commissione rileva che in un'altra sentenza (6) la Corte ha confermato la valutazione della Commissione secondo la quale una misura fiscale nazionale, pur avendo formalmente natura generale, si configurava come un aiuto poiché favoriva di fatto in misura maggiore determinati settori industriali nazionali. Nel caso in esame, la Commissione ritiene che l’incentivo fiscale, concesso in deroga al normale trattamento fiscale a favore di tutte le imprese imponibili in Italia che si facciano ammettere alla quotazione in un mercato regolamentato, abbia effetti rilevanti sulle imprese di una certa dimensione e possa falsare la concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di dette imprese rispetto ai concorrenti non registrati in Italia. Inoltre l’aiuto, poiché è concesso tramite il sistema fiscale, va a beneficio soprattutto di imprese italiane dato che, se per le imprese italiane la minore imposizione si applica agli utili realizzati su scala mondiale, le imprese estere possono beneficiarne solo per la quota dei loro utili realizzata in Italia e, sotto tale profilo, si trovano in una posizione di svantaggio. Tale disparità di trattamento può di norma essere giustificata dalla natura del sistema fiscale ma nel caso di specie questa giustificazione è preclusa dalla circostanza che il regime costituisce un incentivo straordinario non giustificabile nell’ambito della normale amministrazione del sistema fiscale.

31.

Per quanto riguarda la limitata efficacia temporale del regime, l’Italia sostiene che la limitazione del numero dei potenziali beneficiari (soltanto le società ammesse alla quotazione entro il 31 dicembre 2004) è imposta da vincoli di bilancio. Del resto, si tratterebbe di un ulteriore elemento a conforto della conclusione che l’incidenza della misura sulla concorrenza è alquanto ridotta. La Commissione ritiene che la limitata dotazione di bilancio prevista per l’incentivo non faccia venir meno né la natura sovvenzionale di quest’ultimo né le distorsioni della concorrenza che ne derivano. Il regime determina un’alterazione (attraverso il trattamento fiscale) della posizione concorrenziale di talune imprese che svolgono attività commerciali in settori aperti alla concorrenza internazionale, e costituisce perciò un aiuto che minaccia di falsare la concorrenza.

32.

La Commissione conclude quindi che la misura attribuisce ai beneficiari determinati vantaggi fiscali specifici che riducono i costi che costoro devono di norma sostenere nello svolgimento dell’attività economica.

33.

La Commissione ritiene che i benefici di cui trattasi siano concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Poiché l'Italia non ha presentato obiezioni al riguardo, la Commissione conferma la valutazione espressa all'avvio del procedimento formale, secondo la quale il beneficio proviene dallo Stato in quanto consiste nella rinuncia a gettiti d'imposta di norma percepiti dall'erario italiano.

34.

Considerati gli effetti della misura, la Commissione conferma la valutazione effettuata all'avvio del procedimento formale secondo cui la misura può falsare la concorrenza tra imprese e gli scambi tra Stati membri, dato che le società beneficiarie possono operare in mercati internazionali e svolgere attività commerciali e altre attività economiche in mercati caratterizzati da un’intensa concorrenza. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (7), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza.

35.

Richiedendo di essere ammesse alla quotazione in una borsa valori regolamentata le società perseguono diversi obiettivi finanziari rilevanti, tra cui a) aumentare e differenziare le fonti di finanziamento per l'acquisizione di attività ed azioni; b) incrementare la propria capacità finanziaria con riguardo a detentori di titoli di debito, fornitori ed altri creditori che accettano le azioni come garanzia del credito; c) ottenere una valutazione di mercato, in modo da facilitare in qualunque momento operazioni di fusione e di acquisizione. Concedendo un'agevolazione fiscale straordinaria alle società che decidono di farsi quotare in borsa, il regime migliora la posizione concorrenziale e la capacità finanziaria di tali società rispetto alle concorrenti. Visto che gli effetti sopra descritti possono favorire beneficiari italiani operanti su mercati nei quali avvengono scambi intracomunitari, la Commissione ritiene, anche per questo motivo, che il regime incida sugli scambi e falsi la concorrenza.

36.

La Commissione osserva inoltre che, al 31 dicembre 2004, dieci società sono state ammesse alla quotazione in borse valori italiane (un incremento del 100% rispetto all’anno precedente) (8). Il regime conferisce alle società che si sono fatte ammettere alla quotazione il diritto a vantaggi fiscali proporzionali ai loro utili futuri. Le società ammesse alla quotazione nelle borse italiane appartengono a vari settori, che vanno da quello manifatturiero ai servizi di pubblica utilità e che sono aperti alla concorrenza internazionale. Né le autorità italiane né i terzi interessati hanno presentato argomenti secondo, in virtù di talune particolari caratteristiche dei beneficiari, i benefici concessi non possano avere effetti sulla concorrenza e sul commercio comunitari. Sulla base di previsioni basate sugli utili realizzati dai beneficiari nei tre anni precedenti la loro ammissione alla quotazione, la Commissione ha calcolato che ciascuna delle società potrà beneficiare di sostanziali riduzioni delle imposte. Dai calcoli della Commissione risulta per esempio che la riduzione delle imposte di cui potrebbe usufruire uno di tali beneficiari, da solo, nel periodo 2004-2007 ammonterebbe potenzialmente a 75 milioni di euro. Tuttavia, per effetto della clausola di limitazione dell’agevolazione contenuta nell’articolo 11 del DL 269/2003 e illustrata sopra, il beneficio non potrebbe eccedere 11,7 milioni di euro nell'arco del triennio. In nessun caso, comunque, gli argomenti presentati dall’Italia permettono di concludere che i benefici pagati ai singoli beneficiari possano rientrare nel limite degli aiuti de minimis.

37.

La Commissione conclude che la distorsione di concorrenza prodotta dal regime nei diversi settori nei quali operano i beneficiari è significativa, considerando che questi hanno spesso un ruolo di preminenza nei rispettivi settori in Italia, il che giustifica la valutazione negativa espressa sul regime.

38.

Le autorità italiane hanno dato esecuzione al regime senza previa notifica alla Commissione, non rispettando dunque l'obbligo previsto all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato . Poiché costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato ed è stata posta in esecuzione senza l'approvazione preventiva della Commissione, la misura ha carattere di aiuto illegale.

39.

Il provvedimento di cui trattasi costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e la sua compatibilità con il mercato comune deve pertanto essere valutata alla luce delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 e dall'articolo 87, paragrafo 3 del trattato.

40.

Le autorità italiane non hanno esplicitamente contestato la valutazione della Commissione, esposta nella lettera del 18 febbraio 2004 relativa all’avvio dell'indagine formale, secondo la quale non risulta applicabile nel caso di specie alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato , in base alle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune, e la Commissione non ha riscontrato nuovi elementi che infirmino tale conclusione.

41.

Nel caso di specie i benefici o non sono correlati ad alcuna spesa oppure sono connessi a spese inammissibili agli aiuti a norma dei regolamenti di esenzione per categoria o degli orientamenti comunitari.

42.

Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del trattato , relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano nella fattispecie.

43.

Non è applicabile neppure la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato , che prevede l’ammissibilità degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, dato che la misura si applica sull’intero territorio italiano e non soltanto nelle regioni italiane contemplate dallo stesso articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Infine il regime non appare contribuire in alcun modo allo sviluppo di dette regioni.

44.

Inoltre il regime non può essere considerato un importante progetto di comune interesse europeo né è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato. Esso non mira neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato .

45.

Da ultimo, il regime deve essere valutato alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Tale articolo dispone che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere ammessi a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Le agevolazioni fiscali disposte dal regime non sono connesse ad investimenti specifici, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Esse costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri che le imprese interessate devono di norma sostenere nel corso delle loro attività economiche e devono pertanto essere considerate come aiuti di Stato al funzionamento che sono incompatibili con il mercato comune.

VI.   CONCLUSIONI

46.

La Commissione conclude che le agevolazioni fiscali disposte dalla misura di cui trattasi costituiscono un regime di aiuti di Stato al funzionamento, cui non si applica nessuna delle deroghe al divieto generale vigente per tali aiuti e che è pertanto incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene inoltre che l'Italia abbia dato illegalmente esecuzione alla misura di cui trattasi.

47.

L’accertamento di un aiuto di Stato illegalmente concesso ed incompatibile con il mercato comune implica, come normale conseguenza, che l'aiuto stesso deve essere recuperato presso i beneficiari. Attraverso il recupero dell'aiuto, viene ripristinata nella misura del possibile la posizione concorrenziale vigente prima dell'aiuto.

48.

Anche se il presente procedimento è stato concluso poco dopo la fine del primo periodo fiscale nel quale il regime esplica i propri effetti e dunque prima che l'imposta dovuta dalla maggior parte dei beneficiari dovesse essere versata, la Commissione non può escludere che alcune imprese abbiano già beneficiato dell'aiuto in termini, ad esempio, di minori anticipi di imposta relativi al periodo fiscale in corso.

49.

La Commissione nota inoltre che, a seguito dell'avvio dell'indagine formale, le autorità italiane hanno pubblicamente avvertito i beneficiari potenziali del regime in merito alle possibili conseguenze derivanti dall’accertamento, da parte della Commissione, che la misura in questione costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene che sia comunque necessario il recupero degli aiuti eventualmente già messi a disposizione dei beneficiari.

50.

A questo scopo, la Commissione deve chiedere all'Italia di invitare i potenziali beneficiari del regime, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, a rimborsare gli aiuti con gli interessi calcolati a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (9). In particolare, qualora l'aiuto sia già stato concesso mediante riduzione dei pagamenti delle imposte dovute per l'esercizio fiscale in corso, l'Italia deve riscuotere l'intera imposta dovuta con l'ultimo versamento previsto per il 2004. In ogni caso il recupero totale deve essere completato entro la fine del primo periodo fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.

51.

La Commissione deve sollecitare l'Italia a fornire le informazioni necessarie, compilando un elenco dei beneficiari interessati e specificando chiaramente le misure previste e quelle già adottate per un immediato ed effettivo recupero degli aiuti di Stato illegali. La Commissione deve invitare l'Italia a presentare entro due mesi dalla notificazione della presente decisione tutti i documenti comprovanti l'avvenuto avvio del procedimento di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegali.

52.

La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e deve essere eseguita immediatamente, anche per quanto riguarda il recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime. Essa non pregiudica tuttavia la possibilità che tutti o una parte degli aiuti concessi in casi individuali vengano considerati compatibili, in particolare ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle piccole e medie imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali a favore di società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato europeo, previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera d) e dall'articolo 11 del il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, cui l'Italia ha dato esecuzione , è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

L'Italia sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1 con effetto dall’esercizio fiscale in cui cade la data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

1.   L'Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, a condizioni che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   Il recupero viene completato al più presto. In particolare, qualora l'aiuto sia già stato concesso mediante riduzione dei pagamenti delle imposte dovute durante l'esercizio fiscale in corso, l'Italia deve riscuotere l'intera imposta dovuta con l'ultimo versamento previsto per il 2004. In tutti gli altri casi, l'Italia recupera l'imposta dovuta al più tardi alla fine del periodo fiscale in cui cade la data di notificazione della presente decisione.

4.   Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell'effettivo recupero.

5.   Gli interessi sono calcolati a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

6.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 1 di rimborsare gli aiuti illegali comprensivi di interessi.

Articolo 4

L'Italia informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della presente decisione, delle misure adottate e previste per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate tramite il questionario di cui all'allegato 1 della presente decisione. L'Italia presenta entro lo stesso termine tutti i documenti comprovanti l'avvenuto avvio del procedimento di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegali.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2005

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 221 del 3.9.2004, pag. 2.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365.

(5)  Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. I-03671.

(6)  Causa 203/82, Italia/Commissione, Racc. 1983, pag. 2525.

(7)  Cfr. causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

(8)  Si tratta delle società seguenti: 1) TREVISAN SpA, impianti di verniciatura industriale; 2) ISAGRO SpA, prodotti farmaceutici; 3) DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES (DMT) SpA, media; 4) TERNA SpA, servizi di pubblica utilità (elettricità); 5) PROCOMAC SpA, impianti di imbottigliamento; 6) AZIMUT HOLDING SpA, servizi finanziari; 7) GREENVISION AMBIENTE SpA, servizi; 8) PANARIAGROUP SpA, ceramiche; 9) RGI SpA, applicazioni informatiche ; 10) GEOX SpA, abbigliamento.

(9)  GU L 140 del 30.4.2004 pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni concernenti l'esecuzione della decisione della Commissione del 16.03.2005 relativa al regime di aiuti C8/2004 (ex NN164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa

1.   Numero totale di beneficiari e importo totale dell'aiuto da recuperare

1.1

Indicare dettagliatamente in che modo sarà calcolato l'ammontare dell'aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari

Capitale

Interessi

1.2

Qual è l'ammontare totale da recuperare dell'aiuto illegale concesso in base al regime (equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …).

1.3

Qual è il numero totale di beneficiari dai quali deve essere recuperato l'aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime.

2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l'aiuto

2.1

Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all'immediato ed effettivo recupero dell'aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti.

2.2

Entro quale data sarà completato il recupero?

3.   Informazioni relative ai singoli beneficiari

Nella tabella allegata si prega fornire i dati relativi a ciascun beneficiario presso il quale si deve recuperare l'aiuto concesso illegalmente nel quadro del regime.

Identità del beneficiario

Ammontare dell'aiuto concesso illegalmente (1)

valuta: …

Importi rimborsati (2)

valuta: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ammontare dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lordo; prezzi di…)

(2)  

(°)

Importi lordi rimborsati (compresi gli interessi).


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