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Document 32006D0250

    2006/250/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2005 , relativa al regime di aiuti Enterprise Capital Funds al quale il Regno Unito intende dare esecuzione [notificata con il numero C(2005) 1144] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 91 del 29.3.2006, p. 16–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/250/oj

    29.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 91/16


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 maggio 2005

    relativa al regime di aiuti «Enterprise Capital Funds» al quale il Regno Unito intende dare esecuzione

    [notificata con il numero C(2005) 1144]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/250/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    1.

    Con lettera del 25 novembre 2003, registrata presso la Commissione il 26 novembre 2003, le autorità britanniche hanno notificato, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la misura summenzionata alla Commissione.

    2.

    Con lettera D/58191, datata 19 dicembre 2003, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla misura notificata.

    3.

    Le autorità del Regno Unito hanno trasmesso le informazioni richieste con lettere del 30 gennaio 2004 e del 19 marzo 2004, registrate presso la Commissione rispettivamente il 3 febbraio 2004 e il 25 marzo 2004.

    4.

    Con lettera del 7 maggio 2004 la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto.

    5.

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

    6.

    Con lettera dell’11 giugno 2004, registrata presso la Commissione il 16 giugno 2004, il Regno Unito ha trasmesso la propria risposta alla decisione della Commissione di avviare il procedimento.

    7.

    La Commissione ha ricevuto osservazioni da 20 parti interessate.

    (a)

    lettera del 20 settembre 2004, registrata presso la Commissione il 23 settembre 2003;

    (b)

    lettera del 9 settembre 2004, registrata presso la Commissione il 28 settembre 2003;

    (c)

    lettera del 22 settembre 2004, registrata presso la Commissione il 29 settembre 2003;

    (d)

    lettera del 1o ottobre 2004, registrata presso la Commissione il 4 ottobre 2003;

    (e)

    lettera del 6 ottobre 2004, registrata presso la Commissione il 6 ottobre 2004;

    (f)

    lettera del 6 ottobre 2004, registrata presso la Commissione il 6 ottobre 2004;

    (g)

    lettera del lettera del 7 ottobre 2004, registrata presso la Commissione il 7 ottobre 2004;

    (h)

    lettera del 6 ottobre 2004, registrata presso la Commissione il 7 ottobre 2004;

    (i)

    lettera del 7 ottobre 2004, registrata presso la Commissione il 7 ottobre 2004;

    (j)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’8 ottobre 2004;

    (k)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’8 ottobre 2004;

    (l)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’8 ottobre 2004;

    (m)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’8 ottobre 2004;

    (n)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’8 ottobre 2004;

    (o)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’11 ottobre 2004;

    (p)

    lettera del 6 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’11 ottobre 2004;

    (q)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’11 ottobre 2004;

    (r)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’11 ottobre 2004;

    (s)

    lettera del 7 ottobre 2004, registrata presso la Commissione l’11 ottobre 2004;

    (t)

    lettera dell’8 ottobre 2004, registrata presso la Commissione il 12 ottobre 2004.

    8.

    Con lettera D/57629 del 25 ottobre 2004 la Commissione ha trasmesso dette osservazioni al Regno Unito, onde fornirgli l’opportunità di commentarle.

    9.

    Il Regno Unito ha trasmesso i suoi commenti in risposta alle osservazioni delle parti interessate con lettera del 23 novembre 2004, registrata presso la Commissione il 24 novembre 2004.

    II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

    II.1.   L’obiettivo della misura

    10.

    La misura è volta ad aumentare il livello dei finanziamenti sotto forma di capitali propri («equity») per le piccole e medie imprese (PMI) nel Regno Unito che desiderano ottenere finanziamenti di questo tipo per importi compresi tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    11.

    La misura determinerà un effetto di leva («leverage») per gli Enterprise Capital Funds («ECF») autorizzati. Ciascun ECF rimborserà il leverage, il relativo interesse e una quota degli utili.

    12.

    Gli ECF dovranno investire nelle PMI attraverso strumenti finanziari di tipo equity o quasi equity.

    II.2.   Descrizione della misura

    13.

    La base giuridica del regime è la sezione 8 dell’ «Industrial Development Assistance Act» (Decreto relativo allo sviluppo industriale) del 1982.

    14.

    Poiché l’effetto di leva fornito agli Enterprise Capital Funds dovrà essere rimborsato, la misura è concepita in modo da autofinanziarsi a medio termine.

    15.

    Per quanto riguarda la fase iniziale del regime, il Regno Unito ha stanziato 44 milioni di GBP (63,8 milioni di EUR) per coprire il costo del cash flow del leverage iniziale.

    16.

    Il Regno Unito chiede l’autorizzazione del regime per un periodo di 10 anni.

    17.

    Il ministero britannico del Commercio e dell’industria («Department of Trade and Industry», «DTI») avrà la responsabilità giuridica attraverso la sua agenzia esecutiva Small Business Service (Servizio per le piccole imprese, «SBS»).

    18.

    Il SBS sovrintenderà la procedura di autorizzazione degli ECF.

    19.

    Il SBS sorveglierà gli investimenti in corso effettuati dagli ECF senza avere tuttavia alcun controllo diretto sulle loro decisioni individuali di investimento.

    20.

    Il SBS farà inoltre in modo che ciascun ECF rispetti il proprio piano aziendale e che rispetti i termini dell’offerta accettata.

    21.

    Il regime si applicherà esclusivamente alle piccole e medie imprese (3) del Regno Unito.

    22.

    Le imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) sono escluse da questi investimenti.

    23.

    Gli Enterprise Capital Funds non investiranno in settori sensibili soggetti a restrizioni in materia di aiuti di Stato o in settori cui non si applica la comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (5). I settori a basso rischio, quali le imprese immobiliari, fondiarie, finanziarie e di investimento o le imprese di leasing finanziario, non saranno ammissibili agli investimenti a norma del regime in questione.

    24.

    Agli Enterprise Capital Funds verrà inoltre impedito di investire in altri ECF.

    25.

    Gli Enterprise Capital Funds effettueranno investimenti nelle PMI beneficiarie per importi compresi tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) per singolo ciclo di investimento.

    26.

    Investimenti aggiuntivi in PMI beneficiarie al di sopra del limite di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) non saranno consentiti nei casi in cui l’ECF investe a termini meno vantaggiosi rispetto ad altri investitori commerciali.

    27.

    Investimenti ulteriori (di «follow-on») saranno permessi nella misura in cui i capitali propri totali raccolti dalla PMI beneficiaria mediante ECF ed altri investitori non superano il limite di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    28.

    In casi eccezionali, dopo un periodo di almeno 6 mesi dall’investimento iniziale del ECF in una PMI beneficiaria, saranno consentiti anche gli investimenti ulteriori che superino il limite di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), ove necessario, per evitare la diluizione del capitale. Sarà previsto un massimale del 10% dei capitali impegnati di ciascun ECF da investire in una singola PMI.

    II.3.   Funzionamento della misura.

    29.

    Gli Enterprise Capital Funds costituiti nel quadro della misura in oggetto combineranno fondi pubblici e privati per investimenti nelle PMI.

    30.

    Dopo un procedimento di autorizzazione che conferisce lo status di ECF, gli ECF potranno ricevere il leverage pubblico ad un tasso d’interesse uguale o simile al tasso decennale dei titoli di Stato.

    31.

    Il leverage pubblico agli ECF autorizzati sarà limitato a non più del doppio del capitale privato raccolto dal fondo.

    32.

    Il leverage, l’interesse sul leverage ed una quota di utili per il contributo pubblico devono essere rimborsati dagli ECF. In questo modo si garantirà che il programma sia autofinanziato a medio termine.

    33.

    Gli importi esatti del leverage pubblico, della quota di utili e le priorità di rimborso saranno determinati mediante una procedura di gara per garantire di ridurre al minimo il sostegno pubblico.

    34.

    Gli interessati saranno invitati a presentare la domanda mediante la pubblicazione del regime nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella stampa commerciale del settore; in questo modo verrà garantito che gli aiuti pubblici vengano mantenuti al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo previsto.

    35.

    Nella richiesta per ottenere lo status di ECF, i fondi potenziali dovranno precisare la quantità richiesta di leverage pubblico (fino al limite massimo del doppio del capitale privato), la suddivisione degli utili tra investitori pubblici e privati, nonché la priorità dei rimborsi dei seguenti elementi:

    (a)

    interessi sul leverage;

    (b)

    leverage;

    (c)

    capitale privato;

    (d)

    distribuzione degli utili.

    36.

    I potenziali operatori ECF presenteranno un solido piano aziendale che specifichi:

    (a)

    il gruppo direttivo proposto, l’esperienza pertinente di tali persone e le prove del fatto che esse possiedano le competenze necessarie per gestire efficacemente l’ECF;

    (b)

    la quantità di capitale privato da raccogliere e le fonti di capitale previste;

    (c)

    prove dell’interesse degli investitori per il piano aziendale ECF proposto;

    (d)

    la strategia di investimento proposta per l’ECF, compresa la parte del fondo destinata ad essere investita per finanziamenti early stage e alle imprese start up;

    (e)

    accordi di rimborso, comprese le scadenze dei rimborsi del leverage, rimborsi degli interessi sul leverage, distribuzione degli utili, nonché della parte degli utili dell’investitore pubblico.

    37.

    Agli ECF verrà richiesto di rispettare gli orientamenti sulle norme contabili indicati dalla British Venture Capital Association (Associazione britannica per il capitale di rischio, «BVCA»).

    38.

    Non verranno accettate le offerte nelle quali il leverage pubblico è esposto a rischi maggiori rispetto al capitale privato.

    39.

    Gli investitori privati in ECF possono essere esposti ad un maggior rischio di ribasso rispetto all’investitore pubblico, eliminando in questo modo l’influenza di considerazioni di carattere morale sulle decisioni degli operatori ECF e garantendo l’adozione delle migliori prassi commerciali nella gestione e nel processo decisionale degli ECF.

    40.

    Una volta che l’ECF avrà garantito gli impegni per il livello convenuto di capitale privato, sarà autorizzato a ricorrere al leverage pubblico.

    41.

    Ciascun ECF sarà libero di fare ricorso al leverage pubblico nella misura desiderata, nel rispetto delle restrizioni complessive imposte dal rapporto massimo di leverage concordato al momento della concessione dell’approvazione all’ECF.

    42.

    In qualsiasi momento, il diritto massimo al leverage verrà determinato applicando tale rapporto all’importo di capitale privato a cui si è già fatto ricorso nel fondo.

    43.

    Un rapporto di leverage massimo di 2:1 (il leverage pubblico sarà limitato al doppio del capitale privato) sarà applicato per tutti gli ECF.

    III.   I MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    44.

    Nella sua comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (6) (in appresso «la comunicazione»), la Commissione ha riconosciuto che la funzione dei finanziamenti pubblici di misure in favore del capitale di rischio consiste unicamente nel porre rimedio ad una situazione di fallimento riscontrabile sul mercato.

    45.

    Nella comunicazione si osserva che l’accesso delle PMI ai capitali può essere ostacolato da fattori specifici, quali l’informazione imperfetta o asimmetrica e il costo elevato delle operazioni, che possono determinare una situazione di fallimento del mercato tale da giustificare la concessione di aiuti di Stato.

    46.

    Nella comunicazione si specifica inoltre che non vi è un fallimento generalizzato del mercato dei capitali di rischio nella Comunità, ma che esistono piuttosto insufficienze del mercato per taluni tipi di investimenti in certe fasi della vita delle imprese, e che si registrano particolari difficoltà nelle aree ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE («aree assistite»).

    47.

    Nella comunicazione viene quindi spiegato che, in linea generale, prima di autorizzare misure a favore del capitale di rischio, la Commissione esigerà una prova dell’esistenza della situazione di fallimento del mercato.

    48.

    La Commissione può tuttavia essere disposta ad ammettere l’esistenza di una situazione di fallimento del mercato, senza esigere ulteriori prove, qualora per ciascuna rata di finanziamento di un’impresa tramite misure in favore del capitale di rischio – finanziate in tutto o in parte mediante aiuti di Stato – l’ammontare dell’aiuto sia pari al massimo a 500 000 EUR nelle aree non assistite, a 750 000 EUR nelle aree ammissibili all’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE o a 1 milione di EUR nelle aree ammissibili all’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    49.

    Ne consegue che nei casi in cui detti massimali vengano superati, la Commissione richiederà la prova dell’esistenza di un fallimento del mercato addotto per giustificare la misura a favore del capitale di rischio proposta, prima di valutare la compatibilità della misura sulla base dei criteri relativi agli elementi positivi e negativi di cui al punto VIII.3 della comunicazione.

    50.

    Il regime «Enterprise Capital Funds» proposto dal Regno Unito prevede finanziamenti con capitale di rischio a favore delle PMI nel Regno Unito per importi compresi tra 250 000 e 2 milioni di GBP (tra 357 000 e 2,9 milioni di EUR) per tranche di investimento.

    51.

    Secondo la «carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006» del Regno Unito, il Regno Unito consiste di regioni attualmente classificate come aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e come aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, nonché come aree non assistite (7).

    52.

    Conformemente al punto VI.5 della comunicazione, la Commissione sarebbe pertanto disposta ad ammettere l’esistenza di una situazione di fallimento del mercato senza esigere ulteriori prove, qualora l’apporto di capitale di rischio alle PMI del Regno Unito, finanziato in tutto o in parte mediante aiuti di Stato, non superi l’importo massimo di 1 milione di EUR per le aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, di 750 000 EUR per le aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e di 500 000 EUR per le aree non assistite.

    53.

    Ai sensi della comunicazione, gli investimenti in capitale di rischio proposti a norma del regime Enterprise Capital Funds che superino i massimali succitati richiedono, da parte del Regno Unito, la presentazione di prove dell’esistenza di una situazione di fallimento del mercato.

    54.

    Per dimostrare l’esistenza di una situazione di fallimento del mercato, il Regno Unito ha presentato due studi (8) che concludono che esiste una carenza nell’offerta di capitali di rischio alle PMI del Regno Unito per operazioni di importo compreso tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) per i motivi illustrati in appresso.

    (a)

    Vi è una carenza nell’offerta di finanziamenti alla crescita di tipo equity nel Regno Unito che persiste almeno dal 1999, come dimostrato dall’indagine britannica più recente del 2003:

    i.

    malgrado per la maggior parte delle imprese nel Regno Unito sia migliorato l’accesso al finanziamento, in particolare al finanziamento del debito, le piccole imprese con un potenziale di forte crescita hanno ancora problemi nell’attirare capitali propri. È possibile che non trovino singoli business angels disponibili a fornire un sufficiente sostegno finanziario né investitori formali in capitale di rischio disposti a sostenere i costi relativamente più elevati degli investimenti nelle PMI;

    ii.

    un livello più ampio di richieste di finanziamenti di tipo equity viene attualmente soddisfatto esclusivamente da investitori professionisti. Se aumentasse la fornitura di finanziamenti in equity, in particolare nell’ambito in cui vi è una carenza di capitali propri, la consapevolezza di questo strumento potrebbe essere aumentata in generale e le imprese sarebbero più disposte ad utilizzare le fonti esterne come meccanismo per finanziare la crescita.

    (b)

    Vi è la prova qualitativa della carenza di finanziamenti per le piccole imprese imprenditoriali e ad alto tasso di crescita. Questa carenza ha conseguenze soprattutto per le imprese che desiderano attirare investimenti iniziali compresi tra circa 250 000 GBP e 2 milioni di GBP (357 000 EUR e 2,9 milioni di EUR):

    (i)

    nell’economia britannica esistono restrizioni a livello dei capitali che influiscono in particolare sulle PMI che cercano finanziamenti esterni di piccola entità per la fase iniziale, la crescita e lo sviluppo dell’impresa. La disponibilità di finanziamenti esterni, ed in particolare le fonti di capitali propri provenienti da investitori professionisti, è particolarmente problematica per gli investimenti inferiori alla fascia compresa tra 1,5 e 2 milioni di GBP (tra 2,17 milioni e 2,9 milioni di EUR);

    (ii)

    la maggioranza dei fornitori professionisti britannici di capitali propri non è interessata agli investimenti inferiori a 3 milioni di GBP (4,35 milioni di EUR). Anche se importi più limitati provenienti da investitori informali/business angels e da regimi statali/privati come i fondi regionali di capitale contribuiscono a sopperire fonti di finanziamento inferiori a 500 000 GBP (725 000 EUR), il Regno Unito non ha ancora un sistema che consenta di offrire finanziamenti «a livelli/scaglioni» o «a scala mobile» per finanziare imprese interessanti ma soggette a limitazioni a livello del capitale;

    (iii)

    vi sono inoltre prove del fatto che la lacuna sta aumentando col tempo, in parte a causa del successo del settore delle private equity che si sta posizionando su investimenti di dimensioni maggiori. Tale aumento è ritenuto probabile in quanto i problemi relativi ai costi fissi incoraggeranno le imprese specializzate in capitali di rischio ad aumentare sia le dimensioni dei loro fondi che quelle delle transazioni minime accettabili.

    55.

    Con lettera del 7 maggio 2004 la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo al regime Enterprise Capital Funds.

    56.

    Nella lettera la Commissione esprimeva i propri dubbi in merito al fatto che le argomentazioni avanzate dal Regno Unito per dimostrare l’esistenza di un fallimento del mercato fossero sufficienti a giustificare la concessione di tranche di investimenti in capitale di rischio di importo ben superiore agli importi massimi previsti nella comunicazione.

    57.

    La Commissione dichiarava inoltre di ritenere indispensabile un’analisi più dettagliata del caso, che consentisse in particolare di raccogliere eventuali osservazioni delle parti interessate. Soltanto dopo aver preso in considerazioni le osservazioni dei terzi, la Commissione sarebbe stata in grado di decidere se la misura notificata dal Regno Unito alterasse le condizioni degli scambi in una misura contraria all’interesse comune.

    IV.   LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

    58.

    In risposta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avviare il procedimento formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalle seguenti parti interessate:

    Nelfunding

    England’s Regional Development Agencies

    Confederation of British Industry

    Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen

    VNO-NCW

    Cavendish Asset Management

    The University of Warwick

    Stonesfield Capital Ltd.

    YFM Group

    Close Venture Management Ltd.

    Bundesministerium der Finanzen Deutschland

    Enterprise Corporate Finance Ltd.

    The Institute of Chartered Accountants in England & Wales

    Pénzügyminisztérium

    Interregnum

    Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden

    3i Group plc

    Northwest Development Agency

    One NorthEast

    Lietuvos Respublikos Ukio Ministerija

    59.

    Tutte le parti interessate si sono espresse a favore della misura e ne hanno sottolineato l’importanza, oltre a evidenziare il carattere adeguato degli importi massimi degli investimenti proposti.

    60.

    Le argomentazioni presentate dalle suddette parti interessate possono essere classificate e sintetizzate come segue.

    61.

    Nelle sue osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale, la Germania ha sottolineato i seguenti fatti:

    a)

    Secondo le indagini specialistiche condotte in Germania, esiste una carenza nella fornitura di finanziamenti in capitale di rischio e in private equity per le piccole e medie imprese per importi fino ad un massimo di 5 milioni di EUR.

    b)

    È generalmente difficile dimostrare il fallimento di mercato come previsto dalla comunicazione ed è necessario che la Commissione elabori criteri chiari per aiutare gli Stati membri nella valutazione delle insufficienze di mercato in settori specifici.

    62.

    Nelle loro osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale i Paesi Bassi hanno sottolineato i seguenti elementi:

    a)

    Nel mercato dei capitali di rischio il problema si presenta in particolare nel segmento inferiore del mercato dei capitali. Per quanto riguarda le start-up ad alta tecnologia, nei Paesi Bassi è stato constatato un divario tra la domanda e l’offerta compreso tra 100 000 EUR e 2,5 milioni di EUR per ciclo di finanziamento.

    b)

    Le soglie fissate nella comunicazione si basavano sulle conoscenze del mercato precedenti al 2001, quando, nel pieno del boom delle tecnologie dell’informazione, le private equity sembravano considerevoli anche per gli investimenti seed e early stage. Il mercato dei capitali di rischio ha successivamente subito una rapida evoluzione ed ora la carenza a livello di equity va ben al di là delle soglie stabilite nella comunicazione. I fondi dei capitali di rischio tendono sempre più a finanziare operazioni sempre più grandi ed imprese affermate.

    63.

    Nelle sue osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale, l’Ungheria ha sottolineato i seguenti elementi:

    a)

    Il regime ECF proposto dal Regno Unito è un modello degno di considerazione anche per un’eventuale applicazione in Ungheria.

    b)

    Nel 2003 si è registrata in Ungheria una netta tendenza all’aumento delle dimensioni delle operazioni. Mentre e transazioni inferiori a 2,5 milioni di EUR hanno rappresentato il 14% degli investimenti privati totali in Ungheria, le transazioni superiori a 5 milioni di EUR sono state pari al restante 86%. Non vi erano praticamente transazioni nella forbice compresa tra 2,5 e 5 milioni di EUR.

    c)

    Un’interpretazione eccessivamente rigida delle soglie – già di per sé rigorose – della comunicazione potrebbe impedire un’azione pubblica volta a colmare la suddetta significativa carenza a livello di equity ed ostacolare quindi il potenziale di crescita delle PMI.

    d)

    Invece di stabilire le soglie massime, la Commissione dovrebbe sviluppare un sistema di controllo che le permetta di valutare l’evoluzione dei mercati tenendo conto del relativo livello di sviluppo degli Stati membri e dei loro mercati dei capitali.

    64.

    Nelle osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale, la Lituania ha sottolineato le seguenti esperienze:

    a)

    L’investimento in private equity si concentra maggiormente sui grandi fondi e su imprese più grandi relativamente consolidate, mentre i livelli di investimento in imprese più piccole e di recente costituzione sono proporzionalmente più bassi.

    b)

    Il regime ECF potrebbe contribuire in maniera considerevole ad una strategia volta ad eliminare le barriere che ostacolano la riuscita di un’attività imprenditoriale ed è dunque conforme agli obiettivi comunitari per l’imprenditorialità e l’innovazione.

    65.

    La Confederation of British Industry (CBI) sostiene appieno la proposta britannica di costituire gli ECF. La CBI ha individuato una carenza di mercato nella fascia compresa tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 3 milioni di GBP (4,3 milioni di EUR) e ritiene pertanto che gli ECF rispondano ad una lacuna chiaramente definita del mercato per quanto riguarda il finanziamento delle imprese a forte potenziale di crescita.

    66.

    Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) afferma che esiste una lacuna evidente a livello di equity nel segmento inferiore del mercato per importi non superiori ai 2,5 milioni di EUR. Anche se questa lacuna può variare da uno Stato membro all’altro, le differenze non sono significative.

    67.

    La confederazione dell’industria e dei datori di lavoro dei Paesi Bassi (VNO-NCW) concorda con le osservazioni fatte dalla CBI e dal NVP, in particolare per quanto riguarda l’entità della carenza a livello di equity.

    68.

    L’Institute of Chartered Accountants in England and Wales ritiene che vi sia una carenza a livello di equity che potrebbe ammontare a 5 milioni di GBP (7 milioni di EUR) per le seguenti ragioni:

    a)

    La maggior parte dei fornitori professionisti britannici di capitali propri non è interessata a transazioni inferiori a 3 milioni di GBP (4,3 milioni di EUR).

    b)

    L’esperienza tende ad indicare che poche imprese di capitali di rischio nel Regno Unito investono attivamente in transazioni pari od inferiori a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). Il numero di piccole imprese che ottengono investimenti attorno a tale cifra da queste fonti è pertanto molto limitato su un periodo di dodici mesi. Altri possono essere interessati ad investimenti di quest’intervallo di grandezza, ma solo nell’ambito di un ciclo di finanziamento molto più grande, superiore ai 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), o qualora partecipino al finanziamento dell’acquisizione di un’impresa da parte dei dirigenti dell’impresa stessa («management buy out», «MBO») o del cambiamento di proprietà di un’impresa, piuttosto che al suo sviluppo organico.

    c)

    Gli operatori professionisti dei capitali di rischio nel Regno Unito hanno costituito un dinamico settore delle equity private su media e grande scala, la cui attività principale è l’acquisizione di grandi partecipazioni o del controllo di imprese ad elevata redditività e di ampie dimensioni. Negli ultimi 5-6 anni sembra essere diminuito il numero di investitori in capitale di rischio che abbiano impegnato fondi in investimenti in un volume abbastanza significativo di piccole imprese per operazioni fino ad un massimo di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    L’istituto ritiene che il regime ECF proposto fornisca una fonte preziosa di finanziamento per le imprese che cercano una quantità relativamente modesta di capitali propri e che esso stimoli altri investitori a partecipare ai piccoli investimenti dove possono seguire un fondo dedicato a questo settore, anziché effettuare investimenti in maniera opportunistica e in modo saltuario.

    69.

    Le agenzie inglesi di sviluppo regionale (Regional Development Agencies) affermano che uno studio recente realizzato da Advantage West Midlands RDA dimostra che le barriere all’accesso ai finanziamenti alle imprese in crescita sono più consistenti per le imprese che necessitano investimenti compresi tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), come dimostrato dai seguenti elementi:

    a)

    Lo studio indica che la carenza a livello di equity è cresciuta dal 1999/2000 in poi perché i capitali di rischio formali si sono spostati verso transazioni di dimensioni superiori, nell’ordine di 2-3 milioni di GBP (2,9-4,2 milioni di EUR).

    b)

    Nel segmento inferiore del mercato dei capitali di rischio, il Regno Unito ha già realizzato una serie di interventi che hanno permesso alle PMI di accedere a piccoli importi di capitale per finanziare la crescita. Tuttavia, relazioni recenti indicano che vi è un numero significativo di imprese che richiedono importi ben superiori al limite di 250 000 GBP (357 000 EUR).

    70.

    L’agenziaNorthwest Regional Development Agency ha presentato le seguenti osservazioni:

    a)

    Le esigenze di finanziamento delle imprese beneficiarie che cercano di ottenere finanziamenti compresi tra 750 000 EUR e 2,9 milioni di EUR sono al di sotto del livello d’interesse della maggior parte degli investitori in capitale di rischio.

    b)

    L’industria britannica dei capitali di rischio sta spostando il proprio livello minimo di investimento verso i 5 milioni di GBP (7 milioni di EUR).

    c)

    La reale carenza a livello di equity nel Regno Unito si situa probabilmente tra i 3 milioni di GBP (5,2 milioni di EUR) e i 5 milioni di GBP (7 milioni di EUR).

    d)

    Il riconoscimento, da parte della Commissione, di una situazione di fallimento del mercato per le operazioni al sotto dei 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) sarà un elemento significativo e determinante che permetterà di stimolare le imprese ad elevato potenziale di crescita nel Regno Unito.

    71.

    L’università di Warwick, dopo discussioni individuali con esperti di trasferimento di tecnologia provenienti da oltre 50 università britanniche, presenta osservazioni sul mercato dei capitali di rischio early stage ed in particolare sulle questioni relative alle imprese spin-off del settore universitario, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

    a)

    Anche che sembra che le imprese spin-off universitarie riescano ad ottenere in maniera relativamente facile finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e di capitale proprio per piccoli importi fino a 500 000 GBP (700 000 EUR), le fonti di capitale diminuiscono al di sopra di tale cifra. La principale, e spesso unica, fonte di capitali propri di rischio in questa fase sono i capitali di rischio specializzati nel settore delle tecnologie.

    b)

    Vi sono relativamente poche imprese di capitali di rischio che si specializzano in questo settore e tutte sono limitate a livello di risorse. La scarsità di equity a questo livello ha limitato e ritardato la crescita delle singole imprese spin-off.

    c)

    Nel gruppo di riferimento, meno di 1 impresa spin-off su 15 ha raccolto capitali propri di entità compresa tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 1 milione di GBP (1,4 milioni di EUR).

    d)

    I problemi che devono affrontare le imprese spin-off universitarie che ricercano capitali propri di entità compresa tra 1 milione di GBP (1,4 milioni di EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) sono sostanzialmente simili. Essendo nella stessa fase di sviluppo, le imprese che necessitano meno di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) devono affrontare gli stessi problemi a causa della scarsità di fonti di finanziamento.

    e)

    Nessuna delle università considerate aveva capitale di investimento per le imprese spin-off di entità compresa tra 1 milione di GBP (1,4 milioni di EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). Per le imprese spin-off universitarie sono disponibili più fonti di equity qualora siano richiesti più di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    72.

    Northern Enterprise Limited (Nelfunding) ritiene che esista nel Regno Unito una situazione di fallimento del mercato per gli investimenti in capitali di rischio al di sotto dei 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) e che questo incida negativamente sullo sviluppo delle PMI.

    73.

    Stonesfield Capital Limited investe attivamente nel segmento soggetto ad una carenza a livello di equity nella fascia compresa tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) interessata dal regime gli ECF ed ha presentato le seguenti osservazioni:

    a)

    L’offerta di capitali disponibile in tutto il Regno Unito per gli investimenti compresi tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) è estremamente limitata. Esiste una grave carenza di equity per le piccole imprese che cercano di ottenere fondi di tale entità, carenza che sta aumentando anziché diminuire.

    b)

    Secondo l’ultima relazione sull’attività di investimento («Report on Investment Activity 2003»), pubblicata dalla British Venture Capital Association, vi è stato un calo del 32% dei fondi investiti nelle imprese early stage tra il 2001 e il 2003.

    c)

    Anche le prestazioni dei capitali early stage è nettamente diminuita nello stesso periodo. Il rendimento complessivo annuo a lungo termine per gli investitori per i capitali early stage era del 14,1% nel 2001 ed è sceso al 4,7% nel 2003.

    d)

    La diminuzione sia degli investimenti che dei rendimenti in tale periodo ha fatto sì che diversi investitori in capitale di rischio early stage uscissero dal mercato.

    e)

    Queste dinamiche di mercato si riflettono anche nelle dimensioni medie degli investimenti early stage. Nel 2001 la dimensione media era di circa 1 milione di GBP (1,4 milioni di EUR), salita a 1,6 milioni GBP (2,3 milioni di EUR) nel 2003.

    f)

    Questo dimostra che gli investitori nel mercato del capitale di rischio investono importi più consistenti, in genere nel tentativo di ridurre il rischio, e contribuendo quindi ad un aumento della carenza a livello di equity fino ad un massimo di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    g)

    Le imprese che necessitano capitali compresi tra 1 milione di GBP (1,4 milioni di EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) sono quelle che devono affrontare le maggiori difficoltà per raccogliere detti fondi. Questo è dovuto al fatto che gli investimenti inferiori a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) non vengono neppure presi in considerazione dalla maggior parte degli investitori in capitali di rischio.

    h)

    Il volume di capitale raccolti per investimento in capitali di rischio early stage è sceso del 73% tra il 2001 e il 2003. Nel 2001 sono stati raccolti 1,4 miliardi di GBP (2 miliardi di EUR) per investimento in capitali di rischio early stage, rispetto a 369 milioni di GBP (517 milioni di EUR) nel 2003. Soltanto l’1% dei 369 milioni di GBP (517 milioni di EUR) raccolti nel 2003 è stato destinato a transazioni di entità inferiore a 10 milioni di GBP (14 milioni di EUR).

    i)

    Le PMI non possono giustificare un aumento delle proprie necessità di capitali superiori a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) perché, in base alle loro dimensioni ed al loro livello di sviluppo, non hanno ancora raggiunto un sufficiente grado di maturità e la diluizione del capitale sarebbe eccessiva per l’imprenditore. Questo determina una significativa lacuna a livello di finanziamenti che deve essere colmata per permettere a tali PMI di svilupparsi e di garantire la propria redditività. L’offerta di finanziamenti compresi tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) è essenziale per la sopravvivenza e la prosperità di molte piccole imprese.

    74.

    Il YFM Group ha presentato le seguenti osservazioni:

    a)

    Le statistiche più recenti dell’associazione British Venture Capital Association (BVCA) indicano che nel 2003 i membri della BVCA hanno investito 724 milioni di GBP (1 miliardo di EUR) in 1 015 imprese basate nel Regno Unito, nell’ambito di operazioni inferiori a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) .

    b)

    Se non vengono prese in considerazione le transizioni inferiori a 500 000 GBP (700 000 EUR), la situazione cambia considerevolmente. Nel 2000 sono stati investiti 482 milioni di GBP (675 milioni di EUR) nell’ambito di operazioni comprese tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) a beneficio di 348 imprese. Nel 2003 l’importo era sceso a 286 milioni di GBP (400 milioni di EUR) (con un calo del 41% rispetto al 2000) per investimenti a favore di 277 imprese.

    c)

    Queste cifre comprendono le acquisizioni di un’impresa da parte dei dirigenti dell’impresa stessa («management buy out», «MBO») o da parte di esterni («management buy-in», «MBI»), le espansioni later stage, le acquisizioni secondarie e le operazioni di rifinanziamento del debito bancario. Se non si prendessero in considerazione queste transazioni per concentrarsi unicamente sulle operazioni di investimento start up e early stage, i dati relativi ai fondi investiti e alle imprese beneficiarie scenderebbero ulteriormente.

    d)

    I finanziamenti per proposte di investimenti start up e early stage, a prescindere dalle dimensioni, sono scesi da un totale di 703 milioni di GBP (984 milioni di EUR) nel 2000 a 263 milioni di GBP (368 milioni di EUR) nel 2003, con un calo del 63%.

    e)

    Grazie allo stimolo derivante dagli sforzi della Commissione europea e del governo britannico, il numero e l’entità delle operazioni inferiori a GBP 500 000 (700 000 EUR) stanno aumentando.

    f)

    Tuttavia, al livello successivo, la tendenza delle imprese finanziarie britanniche di preferire operazioni sempre più grandi sta creando una carenza di finanziamenti. Le restrizioni sul lato dell’offerta stanno diventando un problema importante. Le imprese che hanno ricevuto investimenti inferiori a GBP 500 000 (700 000 EUR), e che probabilmente avranno bisogno di significativi finanziamenti di follow-up, non sono in grado di raccogliere i fondi di cui hanno bisogno a causa di una carenza di finanziamenti nella fascia compresa tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    75.

    Close Venture Management Limited ha sottolineato i seguenti aspetti:

    a)

    Vi sono molte prove del fatto che la carenza a livello di equity, cresciuta col tempo, interessa ora la fascia di investimenti compresa tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). Con il tempo e con la crescita dei fondi da gestire, gli investitori in capitali di rischio hanno trascurato il segmento dei finanziamenti inferiori a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    b)

    Questo è sintomatico di una tendenza comune ed inevitabile. Se riescono a svolgere la propria attività con successo, i gestori di investimenti raccolgono maggiori fondi e di conseguenza possono concludere transazioni di dimensioni maggiori. Poiché esistono economie di scala nell’industria del capitale di rischio e delle equity private, i gestori di investimenti trascurano in genere le transazioni di dimensioni minori non appena ne hanno la possibilità.

    c)

    Questo significa che nel Regno Unito il numero di investitori professionisti o istituzionali che operano nel segmento degli investimenti inferiori a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) è estremamente limitato. Attualmente circa il 60% della domanda di operazioni comprese tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) non viene soddisfatta perché non vi è una disponibilità di fornitori di capitali di rischio a cui rivolgersi.

    76.

    Malgrado gli sforzi, Corporate Finance Limited incontra difficoltà sempre maggiori per raccogliere capitali nella fascia compresa tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) per le imprese che annovera tra i propri clienti.

    a)

    La ragione principale non è la scarsa qualità delle opportunità di investimento di per sé bensì la crescente riluttanza da parte dei fornitori di capitali di rischio di effettuare piccoli investimenti in tali progetti.

    b)

    Il mercato è peggiorato significativamente negli ultimi anni: le richieste di investimenti per importi inferiori a 5 milioni di GBP (7 milioni di EUR) hanno una probabilità di successo molto scarsa, malgrado i meriti dell’impresa beneficiaria dell’investimento.

    c)

    Il problema è ancora più grave per le imprese che cercano fondi nella fascia compresa tra i 250 000 GBP (357 000 EUR) e i 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), soprattutto a causa dei costi proibitivi e della mancanza di competenze commerciali adeguate. La gran parte dei finanziamenti in capitale di rischio è destinata ad imprese con dimensioni e solidità maggiori e che hanno dimostrato la propria capacità di produrre profitti.

    77.

    Nelle sue osservazioni, 3i sottolinea quanto segue:

    a)

    Negli ultimi due-tre anni il mercato dei capitali di rischio ha subito una trasformazione significativa poiché sono diminuiti i rendimenti sugli investimenti in imprese early stage o di piccole dimensioni con potenziale di crescita.

    b)

    Questo fatto, combinato con una tendenza generale del settore di realizzare investimenti di dimensioni maggiori e strategie d’investimento più prudenti, ha determinato un ribasso dell’offerta di investimenti destinati al segmento inferiore del mercato.

    3i stima che attualmente la carenza a livello di equity sia aumentata, arrivando ad importi pari a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), rispetto a quelli compresi tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 1 milione di GBP (1,4 milioni di EUR).

    3i ha significativamente ridotto i propri investimenti in questo segmento del mercato. Pur avendo investito circa 1,1 miliardo di EUR in capitale di rischio early stage in tutta Europa nel 2001, gli investimenti in simili imprese è diminuito significativamente: nel 2004 3i ha investito soltanto 150 milioni di EUR circa in tale segmento di mercato.

    78.

    Cavendish Asset Management Limited conferma le osservazioni fatte dall’Institute of Chartered Accountants in England and Wales di cui al punto 68.

    V.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

    79.

    Le osservazioni del Regno Unito sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, nonché le osservazioni dei terzi, vengono sintetizzate nei punti da 80 a 96.

    80.

    Anche se l’accesso al finanziamento del debito è migliorato per la maggior parte delle imprese nel Regno Unito a partire dalla metà degli anni ‘90, una consistenza minoranza di PMI ad elevato potenziale di crescita ha tuttora problemi ad attirare finanziamenti che apportano capitali propri.

    81.

    I finanziamenti in equity sono adatti alle imprese in una fase iniziale di sviluppo e che ancora non generano un flusso di entrate sufficiente per il rimborso degli interessi per il servizio del debito. Sono inoltre adatti alle imprese che sviluppano nuove tecnologie, prodotti o mercati a forte potenziale di crescita, ma anche esposte a considerevoli rischi di insuccesso.

    82.

    Sia la consultazione pubblica sull’accesso al capitale di sviluppo per le piccole imprese, che i dati aggregati BVCA che la ricerca universitaria confermano una carenza a livello di equity nel Regno Unito che incide sulle imprese alla ricerca di finanziamenti in equity per importi compresi tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    83.

    La carenza a livello di equity è aumentata negli ultimi anni, in particolare a partire dal 1999, in parte a causa del successo del settore delle private equity che si è riposizionato su investimenti di dimensioni maggiori. Le dimensioni medie delle transazioni sono nettamente aumentate, in quanto le imprese di capitali di rischio cercano di trarre vantaggio dalle maggiori economie di scala.

    84.

    La carenza a livello di equity si è accentuata negli ultimi anni per le PMI early stage a causa del notevole cambiamento dei tipi di investimenti effettuati dagli investitori. Dai dati disponibili risulta che gli investimenti in capitali di rischio si concentrano sempre di più sui finanziamenti in imprese later stage, sulle acquisizioni di imprese da parte dei dirigenti delle imprese stesse (MBO) o sulle acquisizioni da parte di esterni (MBI).

    85.

    I dati BVCA più recenti, relativi al 2003, dimostrano che continua a crescere l’interesse per le operazioni later stage ed in particolare per le grandi operazioni di buy-out. Gli investimenti early stage hanno rappresentato appena il 6,5% degli investimenti britannici in capitali di rischio nel 2003, pari a meno dello 0,02% del PIL. Questo contrasta con una media dello 0,05% del PIL investito in imprese early stage nel periodo 1998-2001.

    86.

    Si prevede che i nuovi fondi in capitale di rischio raccolti si concentreranno sempre di più sulle operazioni di grandi dimensioni in imprese affermate. I più recenti dati BVCA indicano che soltanto il 4% dei fondi raccolti dovrebbe essere destinato agli investimenti early stage, mentre solo il 3% andrà agli investimenti di espansione e l’1% a MBO di entità inferiore a 10 milioni di GBP. Secondo le previsioni, soltanto il 3% dei fondi raccolti è destinato agli investimenti early stage e di espansione nel settore della tecnologia, rispetto al 5% nel 2002.

    87.

    I dati indicano inoltre che, per quanto riguarda gli investimenti che avvengono all’interno della fascia deficitaria di 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), soltanto 1 su 4 sono è un investimento iniziale indipendente. Su circa 1 000 investimenti di entità inferiore a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) del periodo 2000-2002, più del 70% erano investimenti di follow-on.

    88.

    Mentre gli investitori in capitali di rischio si spostano verso investimenti di dimensioni maggiori, non vi sono molte indicazione dell’arrivo di nuovi gruppi di investitori in capitali di rischio nel segmento inferiore del mercato. L’importanza della reputazione nel settore dei capitali di rischio crea una significativa barriera all’entrata per i nuovi gruppi di gestione di fondi che intendano competere sul mercato dei capitali di rischio. Questa tendenza determinerà una crescente penuria di competenze e di esperienza nel segmento interessato dalla carenza di equity, che col tempo diventerà sempre più grave, in quanto i gestori di fondi di qualità raccoglieranno fondi di entità maggiore e concluderanno dunque le operazioni più considerevoli. Viste le abilità richieste per la riuscita degli investimenti su scala ridotta e degli investimenti early stage, la garanzia di un considerevole afflusso di nuovi operatori di qualità è un presupposto fondamentale per un mercato dinamico nel segmento early stage.

    89.

    Secondo il Regno Unito, in conclusione, sembra esserci un pieno accordo fra tutte le parti intervenute sul fatto che esista una situazione di fallimento sul mercato dei capitali di rischio che ostacola l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI ad elevato potenziale di crescita. In tutte le osservazioni presentate, le parti hanno confermato il punto di vista britannico, secondo il quale il mercato è cambiato ed esiste ora una carenza a livello di equity che supera il massimale fissato nella comunicazione.

    90.

    Il Regno Unito si è sforzato di dimostrare che esiste una carenza di finanziamenti per quanto riguarda gli investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). In alcune delle osservazioni presentate, si sostiene che si tratta di una stima ottimistica e che la lacuna può interessare in effetti gli investimenti fino a 5 milioni di GBP (7 milioni di EUR). Il Regno Unito ritiene tuttavia che vi siano prove maggiori del fatto che la cifra adeguata sia pari a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR).

    91.

    Il Regno Unito sottolinea che le risposte provenienti dalle imprese che operano nel settore britannico dei capitali di rischio sono in linea con quelle ricevute nel corso della propria approfondita consultazione. In tutte le risposte viene riconosciuta l’esistenza di una carenza di finanziamenti in capitali di rischio pari o superiori a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). Coloro che hanno risposto all’inchiesta hanno un’esperienza pratica in questo mercato e lo hanno analizzato da un punto di vista commerciale. La loro esperienza conferma l’indagine eseguita dalle autorità britanniche stesse, che affermano che i fondi operanti in questo settore non riescono ad attirare investitori privati a causa della percezione del rischio e dei maggiori costi da sostenere per la realizzazione di piccoli investimenti. Il Regno Unito constata pertanto con soddisfazione che il regime dei Enterprise Capital Funds non soppianterà l’offerta privata esistente su questo mercato.

    92.

    Il Regno Unito si rallegra inoltre del sostegno dato alla concezione pratica del regime ECF. Il Regno Unito nota con soddisfazione che coloro che hanno risposto all’inchiesta hanno capito che la struttura del fondo proposta non determinerà una distorsione della concorrenza e che verranno incentivate le solide decisioni commerciali di investimento. L’elemento essenziale in questo contesto è il fatto che gli ECF proposti non offrono agli investitori privati alcuna protezione per il rischio al ribasso, il che aumenta l’incentivo a scegliere bravi gestori del fondo che investiranno i loro fondi al meglio. Qualora un ECF non realizzi risultati positivi l’investitore privato perderà il proprio denaro. Il Regno Unito ritiene che questo sia un incentivo commerciale più efficace rispetto ad un altro tipo di regime nel quale vi sia una proporzione più bassa di investimento pubblico, ma in cui i fondi pubblici sono esposti al rischio rispetto all’investimento privato e gli investitori privati possono recuperare il proprio denaro da fondi in perdita.

    93.

    Comprendendo gli aspetti chiave della struttura di ciascun fondo della procedura di appalto, il Regno Unito sosterrà il minimo necessario per le spese di gestione del fondo e di subordinazione. Nell’ambito della procedura di gara verranno fissati alcuni requisiti minimi, come la clausola del pari passu in caso di perdite ed un profitto prioritario per l’investimento pubblico, anche se i partecipanti alla gara potranno precisare condizioni alternative più favorevoli per i fondi pubblici. È dunque possibile che gli investitori privati siano esposti ad un maggior rischio al ribasso rispetto agli investitori pubblici o che venga richiesto un leverage inferiore al previsto qualora un contraente riesca a dimostrare che questo sarebbe più interessante per gli investitori del suo fondo.

    94.

    Il Regno Unito sottolinea altresì che le risposte inviate da altri Stati membri auspicano un aggiornamento dell’attuale comunicazione. Il mercato dei capitali di rischio nell’Unione europea è cambiato nettamente dalla pubblicazione della comunicazione nel 2001. In questo contesto, il Regno Unito concorda sul fatto che determinati aspetti necessiteranno di una profonda revisione quando la comunicazione verrà rivista nel 2006. Queste modifiche dovranno quasi certamente considerare altre questioni, a parte le dimensioni delle tranche di finanziamento, come l’equilibrio del rischio del settore privato come compensazione per un maggior finanziamento pubblico ed un maggior utilizzo di strumenti quali le esenzioni per categoria.

    95.

    Il Regno Unito ritiene che il regime ECF contribuisca in modo significativo al superamento di quella che continua ad essere una barriera significativa all’innovazione e all’imprenditorialità, nonché al raggiungimento degli obiettivi fissati a Lisbona e nel piano d’azione per l’imprenditorialità. Il regime ECF permetterà inoltre di rispondere alle raccomandazioni della relazione Kok, la quale sottolinea che i finanziamenti per le PMI in Europa si basano attualmente in maniera eccessiva sui prestiti ed incoraggia un utilizzo maggiore dei capitali di rischio.

    96.

    Il Regno Unito conclude che il sostegno dimostrato sia dal settore pubblico che da quello privato e da altri Stati membri, nonché dagli operatori del mercato dei capitali di rischio, sottolinea la necessità di un mezzo di investimento del tipo ECF.

    VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

    97.

    La Commissione ha esaminato il regime alla luce dell’articolo 87 del trattato CE, in particolare sulla base della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (9). Il risultato della valutazione della Commissione è sintetizzato qui di seguito.

    VI.1.   Legalità della misura

    98.

    Con la notificazione del regime, le autorità del Regno Unito hanno rispettato l’obbligo cui sono tenute ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

    VI.2.   Esistenza di un aiuto di Stato

    99.

    Secondo le disposizioni della comunicazione, nel valutare la presenza di un aiuto di Stato va considerata la possibilità che la misura possa configurare aiuti ad almeno tre livelli diversi:

    (a)

    aiuti agli investitori;

    (b)

    aiuti a qualsiasi fondo o altro strumento utilizzato per l’attuazione del provvedimento;

    (c)

    aiuti alle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti.

    100.

    A livello degli investitori, la Commissione ritiene che vi sia aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L’utilizzo di risorse statali è dimostrato dal fatto che le autorità del Regno Unito apporteranno un leverage pubblico agli Enterprise Capital Funds. Gli investitori privati in ECF, che possono essere imprese ai sensi del trattato CE, possono avere diritto a rendimenti più alti rispetto a quelli dell’investimento pubblico e possono dunque beneficiare di un vantaggio. Anche se non s’impedisce a nessuna persona fisica o giuridica d’investire nei fondi, le dimensioni limitate di detti fondi non garantiscono che saranno accettati tutti i potenziali investimenti: di conseguenza, la Commissione ritiene che vi sia selettività. Infine, il regime incide sugli scambi tra gli Stati membri, poiché l’investimento in capitali è un’attività oggetto di un considerevole volume di scambi tra gli Stati membri.

    101.

    Per quanto riguarda i fondi, la Commissione tende a ritenere, in generale, che un fondo costituisca il veicolo per trasferire aiuti destinati agli investitori e/o alle imprese nelle quali si investe e che esso non sia il beneficiario dell’aiuto stesso. In certi casi, tuttavia, in particolare quando si tratta di regimi che comportano trasferimenti a favore di fondi già esistenti, comprendenti numerosi investitori diversi, il fondo può avere le caratteristiche di un’impresa autonoma. Nell’ambito del regime in oggetto, verranno costituiti fondi ECF nuovi che non potranno diversificare svolgendo altre attività rispetto a quelle previste dal regime. La Commissione non considera pertanto gli Enterprise Capital Funds come beneficiari distinti dell’aiuto. Questo principio corrisponde alle decisioni della Commissione in merito al Viridian Growth Fund  (10), al Coalfields Enterprise Fund  (11) e al Community Development Venture Fund  (12).

    102.

    A livello delle imprese in cui sono effettuati gli investimenti, la Commissione ritiene che si configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto gli investimenti realizzati dal fondo nelle PMI beneficiarie saranno finanziati con risorse statali. La misura falsa la concorrenza in quanto conferisce un vantaggio alle PMI beneficiarie, che non sarebbero altrimenti in grado di reperire finanziamenti con capitale di rischio alle stesse condizioni e/o per lo stesso volume. La misura è selettiva in quanto ne possono beneficiare solo determinate PMI site nel Regno Unito. La misura può potenzialmente incidere sugli scambi tra Stati membri, in quanto è possibile che le PMI beneficiarie svolgano o decidano di svolgere attività in settori nei quali si hanno scambi intracomunitari.

    103.

    La Commissione conclude pertanto che, nel caso di specie, si configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a livello degli investitori e a livello delle PMI beneficiarie.

    VI.3.   Prova dell’esistenza di un fallimento del mercato

    104.

    In linea con le disposizioni della comunicazione, la Commissione può essere disposta ad ammettere l’esistenza di un fallimento del mercato senza esigere ulteriori prove, qualora per ciascuna tranche di finanziamento a favore di un’impresa tramite misure a favore del capitale di rischio – finanziate in tutto o in parte mediante aiuti di Stato – l’ammontare dell’aiuto sia pari al massimo a 500 000 EUR nelle aree non assistite, a 750 000 EUR nelle aree ammissibili agli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE o a 1 milione di EUR nelle aree ammissibili agli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    105.

    La misura proposta dal Regno Unito prevede finanziamenti in capitale di rischio a favore delle PMI del Regno Unito per importi compresi tra 250 000 e 2 milioni di GBP (tra 357 000 e 2,9 milioni di EUR) per tranche di investimento.

    106.

    Secondo la «carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006» del Regno Unito, il Regno Unito è costituito da regioni attualmente classificate come aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e come aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, nonché come aree non assistite (13).

    107.

    Conformemente alle disposizioni della comunicazione, la Commissione ha informato il Regno Unito che, tenuto conto del fatto che i finanziamenti in capitale di rischio proposti nel quadro del regime in questione superavano le succitate soglie previste dalla comunicazione, il Regno Unito era tenuto a provare l’esistenza della situazione di fallimento del mercato.

    108.

    Le argomentazioni presentate dal Regno Unito, nonché le osservazioni fatte dai terzi, che dimostrano l’esistenza di una carenza del mercato nella fascia di investimenti compresa tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) vengono sintetizzate di seguito.

    109.

    La principale fonte di finanziamenti esterni per le PMI è il debito bancario, principalmente sotto forma di fidi e di prestiti a scadenza fissa, che rappresentano assieme circa la metà di tutti i finanziamenti esterni (14). Il debito bancario è più appropriato quando le imprese generano un cash flow sufficiente da provvedere al pagamenti degli interessi. L’accesso al finanziamento del debito è migliorato significativamente durante lo scorso decennio. Non vi è una vera e propria prova del fatto che le imprese incontrino difficoltà nel valutare i finanziamenti bancari. E’ possibile tuttavia che i finanziatori debbano ancora affrontare considerevoli incertezze nel valutare le prospettive delle singole imprese. Spesso fanno affidamento su garanzie per sostenere i prestiti delle PMI, in particolare quando i mutuatari non hanno ancora una posizione commerciale affermata. Non tutti i titolari di imprese possono offrire garanzie adeguate.

    110.

    Le imperfezioni del mercato dell’indebitamento derivano dalle asimmetrie delle informazioni, in quanto il finanziatore è soltanto parzialmente informato sulle prospettive di un’impresa. Tali asimmetrie fanno sì che i finanziatori non siano in grado di quantificare il livello di rischio relativo ad una particolare PMI. È dunque difficile valutare la qualità delle proposte di investimento ed è perfino più difficile far pagare un tasso d’interesse che rifletta esattamente il livello di rischio in questione. Le banche in genere prendono le decisioni di prestito sulla base di criteri quali come gli antecedenti in materia di prestiti, la gestione di conti bancari precedenti, gli antecedenti professionali del richiedente e la volontà di investire il proprio denaro, nonché le prove della capacità di rimborso in base ad un piano commerciale. Un singolo può tuttavia non avere esperienze precedenti né alcun capitale personale da investire. Di conseguenza, i finanziatori danno una notevole importanza anche alla volontà dell’imprenditore di fornire garanzie a copertura del prestito. Se la richiesta di garanzie da parte dei finanziatori permette a molte imprese di ottenere il finanziamento del debito, quest’approccio al prestito a favore delle PMI può creare difficoltà agli imprenditori non hanno attivi adatti da offrire come garanzia.

    111.

    Anche se l’indebitamento e i finanziamenti basati su attivi sono sufficienti per soddisfare le esigenze della maggior parte delle imprese, una consistente minoranza richiede finanziamenti sotto forma di equity. Gli investitori in equity apportano capitale in cambio di azioni dell’impresa e della partecipazione ai suoi futuri profitti. Questa forma di finanziamento è particolarmente adatta quando l’impresa è in una fase iniziale di sviluppo (early stage) e non genera ancora un flusso sufficiente di entrate per il rimborso degli interessi del servizio del debito e/o l’impresa sviluppa nuove tecnologie, prodotti o mercati ed ha le potenzialità per realizzare tassi di crescita considerevoli, ma corre anche un notevole rischio di insuccesso.

    112.

    I finanziamenti sotto forma di equity rappresentano soltanto l’8% di tutti i finanziamenti esterni a favore delle PMI, ma questo dato statistico non ne considera a sufficienza l’importanza in un’economia moderna basata sull’imprenditorialità. È probabile che le imprese che hanno più bisogno di finanziamenti in equity siano spesso molto innovative ed abbiano le potenzialità per contribuire in modo significativo alla crescita della produttività. Inoltre, i finanziamenti forniti mediante capitali di rischio si accompagnano a volte ad un sostegno a livello di gestione, di consulenza e di altre competenze specialistiche.

    113.

    Anche se i finanziamenti in equity sono un importante impulso per la crescita di singole imprese, e più in generale per l’economia, vi sono considerevoli prove del fatto che le caratteristiche strutturali del mercato delle private equity determinano una carenza a livello di equity significativa e crescente nei confronti di imprese che necessitano importi modesti di capitale di crescita. Queste cause strutturali sono presenti sul mercato sia sul lato della domanda che su quello dell’offerta.

    114.

    I problemi di informazione sottolineati per il mercato del debito sono applicabili anche al mercato azionario. Sul lato dell’offerta, sono generalmente individuabili tre aspetti, ossia l’asimmetria delle informazioni, i costi delle operazioni e la percezione del rischio e del rendimento.

    115.

    Si parla di «asimmetria delle informazioni» qualora sia possibile che gli investitori in equity debbano sostenere costi significativi per individuare opportunità d’investimento adeguate. Questi problemi di informazione sono in genere maggiori per le imprese più piccole e di più recente costituzione, in particolare per le imprese innovative che cercano di sviluppare tecnologie, prodotti e mercati non ancora ben affermati. Le difficoltà di informazione rappresentano un ostacolo significativo agli investimenti in equity su scala ridotta, perché i costi di investimento non variano in proporzione alle dimensioni dell’investimento stesso. Rispetto alle grandi società quotate in borsa, il flusso di informazioni sulle società piccole e non quotate alla ricerca di investimenti è molto più limitato. È dunque possibile che gli investitori sostengano significativi costi di ricerca per trovare le opportunità adatte. Inoltre, è spesso difficile valutare le prospettive di un’impresa, in particolare qualora il gruppo dirigente, il prodotto o la tecnologia non siano ancora affermati. Prima di poter operare scelte d’investimento ponderate, gli investitori in equity devono dunque effettuare un’analisi «due diligence». I costi di raccolta delle informazioni non variano in proporzione all’entità dell’investimento e, nel caso di investimenti di dimensioni più limitate, possono essere proibitivi rispetto al rendimento finanziario dell’investimento stesso. Dopo aver investito in un’impresa, infine, gli investitori in equity devono verificare l’andamento del proprio investimento. Per farlo, spesso decideranno di avere un posto nel consiglio di amministrazione e di dedicare notevole tempo ed energie per sostenere il gruppo direttivo dell’impresa, in particolare se esso è relativamente inesperto. Ciò può contribuire in modo significativo alle prestazioni del beneficiario dell’investimento, ma anche questi costi non variano in proporzione alle dimensioni dell’investimento.

    116.

    Gli investimenti in equity comportano significativi costi fissi, ad esempio per la negoziazione delle condizioni di investimento e per la conclusione dei necessari accordi giuridici («costi di transazione»). Come altri costi fissi, questi costi di transazione tendono a scoraggiare gli investimenti di dimensioni più ridotte.

    117.

    Le decisioni d’investimento saranno determinate dalla percezione del rischio e dal probabile rendimento finanziario. Se gli investitori hanno aspettative sbagliate, vi sarà una distribuzione non ottimale del capitale.

    118.

    Le restrizioni a livello della domanda limitano altrettanto significativamente il flusso di finanziamenti in equity dagli investitori alle PMI. Alcuni studi ha sottolineato una serie di problemi che scoraggiano le piccole imprese dal ricorso al finanziamento tramite capitali propri. La perdita di controllo e le limitazioni alla libertà di gestione sono le preoccupazioni più spesso citate dalle PMI; altri ostacoli comuni sono i costi per garantire i finanziamenti in equity e la mancanza di conoscenze sulle fonti esterne di finanziamento. Molte delle imprese che cercano attivamente investimenti in equity sono inoltre limitate da una mancanza di «disponibilità di investimento». Le PMI possono essere frenate da una consapevolezza e da una comprensione limitate delle diverse forme di finanziamento di rischio disponibili e delle modalità di accesso, nonché da piani aziendali sviluppati in maniera non sufficiente o mal presentati. Una preparazione commerciale e una progettazione insufficienti scoraggeranno gli investitori potenziali, aumentando, non da ultimo, i costi di raccolta di informazioni e di analisi «due diligence».

    119.

    Vi è una carenza a livello di equity quando le imprese redditizie sono incapaci di attirare investimenti da parte di investitori informali o di investitori in capitali di rischio, che rappresentano le principali fonti di finanziamento in equity per le PMI. Gli investitori informali (business angels ed altri investitori informali) hanno accesso a risorse finanziarie limitate e dunque investono generalmente importi relativamente ridotti di capitali propri. Gli investitori formali in capitali di rischio, al contrario, sostengono in genere costi ben superiori per valutare i potenziali investimenti. Per le ragioni strutturali summenzionate, questi costi sono spesso proibitivi qualora un’impresa intenda ottenere solo una quantità modesta di finanziamento in equity.

    120.

    Una carenza a livello di equity incide dunque sulle imprese che necessitano importi superiori alle risorse finanziarie di cui dispone la maggior parte degli investitori informali, ma inferiori al livello al quale l’investimento è redditizio per gli investitori in capitale di rischio.

    121.

    Secondo recenti dati BVCA (15), i fondi che si occupano di MBO di grandi dimensioni hanno avuto buoni rendimenti nel 2003 ed a lunga scadenza, mentre i rendimenti medi dei finanziamenti di imprese early stage e del settore tecnologico hanno continuato ad essere bassi nel 2003.

    122.

    Per quanto riguarda le prestazioni complessive per fase di investimento, i fondi che si concentrano sugli investimenti early stage hanno avuto un rendimento medio del -18,1% nel 2003, a fronte di una media triennale del -25,1% e quinquennale del -12,5%.

    123.

    I fondi specializzati in investimenti nella fase dello sviluppo hanno realizzato un rendimento medio del -3,4% nel 2003, a fronte di una media triennale del -8,2% e quinquennale del 2,7%

    124.

    Nel contempo, i fondi che si concentrano sulle acquisizioni MBO (management buy out) hanno avuto risultati significativamente migliori. Per le MBO di medie dimensioni, il rendimento medio nel 2003 è stato del 12,2%, a fronte di una media triennale del 2,9% e quinquennale del 6,7%. La differenza diventa ancor più evidente nel caso delle MBO di grandi dimensioni, con un rendimento medio del 15,3% nel 2003, un rendimento medio triennale del 9,1%, ed un rendimento medio quinquennale del 13,6%.

    125.

    Questi dati confermano la struttura attuale del mercato britannico dei capitali di rischio. I fornitori di capitali di rischio si spostano verso transizioni di dimensioni maggiori che offrono rendimenti più elevati, aumentando in questo modo la differenza dell’offerta di equity per gli investimenti più modesti delle imprese in fase iniziale e in espansione rispetto agli investimenti su più vasta scala destinati ad imprese già affermate.

    126.

    Questa tendenza a preferire investimenti di dimensioni sempre più grandi è ulteriormente confermata dai recenti data sull’attività d’investimento nel Regno Unito (16). Il finanziamento medio in tutte le fasi dell’investimento è salito nel 2003 a 4,3 milioni di GBP (6 milioni di EUR), rispetto ai 3,8 milioni di GBP (5,3 milioni di EUR) rilevati nel 2002. Questo è dovuto dal fatto che gli investimenti di dimensioni ridotte nella fase di espansione sono scesi del 57%, passando a 477 milioni di GBP (670 milioni di EUR) nel 2003 rispetto a 1,2 miliardi di GBP (1,7 miliardi di EUR) nel 2002. L’importo medio ricevuto da un’impresa in espansione è sceso da 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) nel 2002 a 800 000 GBP (1,1 milioni di EUR) nel 2003.

    127.

    Sui fondi complessivamente raccolti nel 2003, la maggior parte, ossia il 92% (8,2 miliardi di GBP, pari a 11,5 miliardi di EUR) è stata investita in MBO e in MBI, con un aumento rispetto all’87% del 2002. La relazione prevede che soltanto il 3% (290 milioni di GBP, pari a 406 milioni di EUR) verrà investito in imprese in fase di espansione, rispetto al 6% nel 2002. Gli investimenti early stage corrispondono al 4% dei fondi totali raccolti nel 2003 (368 milioni di GBP, pari a 515 milioni di EUR), rispetto al 3% nel 2002.

    128.

    Nella categoria MBO/MBI, si prevede che il 58% venga destinato alle MBO/MBI di dimensioni maggiori (più di 100 milioni di GBP o 140 milioni di EUR per operazione), rispetto al 45% nel 2002. Il 20% verrà destinato a MBO/MBI di valore compreso tra 50 milioni di GBP (70 milioni di EUR) e 100 milioni di GBP (140 milioni di EUR), con un aumento rispetto al 17% nel 2002, mentre il 13% verrà destinato alle MBO/MBI di valore compreso tra 10 milioni di GBP (14 milioni di EUR) e 50 milioni di GBP (70 milioni di EUR), rispetto al 24% nel 2002. Come nel 2002, solo l’1% andrà alle MBO/MBI di valore non superiore a 10 milioni di GBP (14 milioni di EUR).

    129.

    La succitata diminuzione sia degli investimenti che delle prestazioni ha determinato l’uscita dal mercato di investitori in capitale di rischio early stage. Questa situazione è ulteriormente illustrata dal fatto che l’importo medio dei finanziamenti (in tutte le fasi dell’investimento) è in costante crescita ed ha raggiunto i 4,3 milioni di GBP (6 milioni di EUR) nel 2003. Gli investitori nel mercato britannico del capitale di rischio investono somme di denaro più consistenti, in genere nel tentativo di ridurre il rischio, contribuendo quindi ad un aumento della carenza a livello di equity.

    130.

    La quantità di fondi raccolti per gli investimenti in imprese early stage è scesa del 73% tra il 2001 e il 2003. Nel 2001 sono stati raccolti 1,4 miliardi di GBP (2 miliardi di EUR) per gli investimenti in imprese early stage, rispetto a 369 milioni di GBP (517 milioni di EUR) nel 2003. Soltanto l’1% dei 369 milioni di GBP (517 milioni di EUR) raccolti nel 2003 è stato destinato a transazioni di entità inferiore a 10 milioni di GBP (14 milioni di EUR).

    131.

    Nella decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto proposta, la Commissione, constatando che gli importi massimi degli investimenti previsti dal regime erano considerevolmente superiori ai massimali stabiliti nella comunicazione, ha ritenuto necessario raccogliere le eventuali osservazioni delle parti interessate per decidere se la misura potesse o meno alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    132.

    Tutte le osservazioni ricevute dalle parti interessate erano favorevoli alla misura e ne hanno sottolineato in generale l’importanza, oltre a evidenziare l’adeguatezza degli importi massimi degli investimenti proposti.

    133.

    Sulla base delle informazioni fornite nella notificazione iniziale, delle osservazioni comunicate dalle parti interessate e delle informazioni supplementari trasmesse dal Regno Unito successivamente alla decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione conclude che il Regno Unito ha fornito prove sufficienti dell’esistenza di una carenza di capitali propri per operazioni di importo compreso tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) sul mercato dei capitali di rischio nel Regno Unito.

    VI.4.   Compatibilità della misura – Conformità con gli elementi positivi della comunicazione

    134.

    Gli ECF saranno limitati a investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della definizione della Commissione. Questo elemento deve essere considerato positivamente.

    135.

    Gli ECF dovranno investire nelle PMI attraverso strumenti finanziari di tipo equity o quasi equity. Non saranno consentiti investimenti composti interamente di strumenti di debito senza le caratteristiche di equity. La Commissione considera questo un elemento positivo.

    136.

    Viene creato un collegamento tra il rendimento dell’investimento e la remunerazione dei direttori commerciali responsabili delle decisioni d’investimento. Le pubbliche autorità non saranno implicate nelle scelte di investimento e nelle decisioni degli ECF, se non per imporre restrizioni volte a garantire che gli investimenti siano limitati alle PMI. Le decisioni di investimento saranno prese dai direttori commerciali degli ECF con un interesse che garantisca il massimo profitto per il fondo. L’ente amministrativo SBS approverà gli ECF soltanto nel caso in cui gli operatori hanno un chiaro incentivo a massimizzare i rendimenti. Le condizioni alle quali le autorità pubbliche investiranno in ECF daranno agli investitori privati incentivi molto forti per garantire che i loro fondi siano orientati al profitto e abbiamo buoni rendimenti. Questi incentivi si hanno perché gli investitori privati dovranno pagare un interesse sul capitale pubblico e rimborsare interamente il capitale sia agli investitori pubblici che a quelli privati prima di poter procedere alla distribuzione degli eventuali profitti. Di conseguenza, gli investitori privati sosterranno almeno una parte proporzionale di qualsiasi perdita subita dagli ECF. Gli ECF o i loro operatori dovranno rispettare le norme del settore («British Venture Capital Association BVCA guidelines»). Tutti questi elementi devono essere valutati positivamente.

    137.

    Le autorità britanniche garantiranno che il regime ECF sia reso pubblico e che saranno sollecitate domande in tutto il SEE attraverso comunicazioni sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la stampa specializzata. Non sarà imposta alcuna restrizione agli investitori o agli operatori per quanto riguarda la loro ubicazione. Anche questo viene considerato un elemento positivo.

    138.

    Gli Enterprise Capital Funds non investiranno in settori sensibili soggetti a restrizioni in materia di aiuti di Stato o in settori cui non si applica la comunicazione. I settori a basso rischio, quali le imprese immobiliari, fondiarie, finanziarie e di investimento o le imprese di leasing finanziario, non saranno ammissibili agli investimenti a norma del regime in questione. Questo deve essere considerato positivamente.

    139.

    Tutti gli investimenti degli ECF verranno realizzati sulla base di piani aziendali solidi. Questo rappresenta un ulteriore elemento positivo.

    140.

    Le autorità britanniche hanno assunto l’impegno secondo il quale l’ammissibilità delle PMI beneficiarie di altre sovvenzioni, prestiti o altre forme di investimenti pubblici al di fuori della presente notificazione sarà ridotta del 30% dell’intensità d’aiuto altrimenti ammissibile. La Commissione ritiene che questo sia un elemento positivo.

    VII.   CONCLUSIONE

    141.

    La Commissione conclude pertanto che gli aiuti concessi nell’ambito del regime Enterprise Capital Funds soddisfano le condizioni previste dalla comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio. La Commissione considera dunque la misura compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    L’esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata.

    Articolo 2

    Il Regno Unito presenta una relazione annuale sull’attuazione dell’aiuto.

    Articolo 3

    Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 225 del 9.09.2004, pag. 2.

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  La definizione di «piccole e medie imprese» utilizzata dalle autorità del Regno Unito ai fini del regime in oggetto corrisponde completamente alla definizione di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.01.2001, pag. 33).

    (4)  GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2.

    (5)  GU C 235 del 21.08.2001, pag. 3.

    (6)  GU C 235 del 21.08.2001, pag. 3 e segg.

    (7)  Aiuto di Stato N 265/2000 – Regno Unito: «Carta degli aiuti regionali 2000-2006», GU C 272 del 23.09.2000, pag. 43.

    (8)  «Assessing the Scale of the«Equity Gap»in the UK Economy», 2003; «Assessing the Finance Gap», 2003.

    (9)  Cfr. nota 6.

    (10)  Decisione della Commissione 2001/406/CE, del 13 febbraio 2001, relativa al regime di aiuti «Viridian Growth Fund» notificato dal Regno Unito (Aiuto di Stato C 46/2000), GU L 144 del 30.05.2001, pag. 23.

    (11)  Aiuto di Stato N 722/2000, GU C 133 del 5.06.2002, pag. 11.

    (12)  Aiuto di Stato N 606/2001, GU C 133 del 5.06.2002, pag. 10.

    (13)  Aiuto di Stato N 265/2000 – Regno Unito: «Carta degli aiuti regionali 2000-2006». Cfr. nota 8.

    (14)  Bank of England:«Finance for Small Firms – A Tenth Report», 2003.

    (15)  BVCA: «Performance Measurement Survey 2003», 2004.

    (16)  BVCA: «Report on Investment Activity 2003», 2004.


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