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Document 32006D0246

    2006/246/CE,Euratom: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2006 , che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità [notificata con il numero C(2006) 845]

    GU L 89 del 28.3.2006, p. 46–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 487–492 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2016; abrog. impl. da 32016D2366

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/246(1)/oj

    28.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 89/46


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 marzo 2006

    che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità

    [notificata con il numero C(2006) 845]

    (2006/246/CE, Euratom)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

    vista la decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma,

    previa consultazione del Comitato consultivo delle risorse proprie,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione (3) è stata adottata al fine di tener conto della modifiche che il regolamento (CE, Euratom) n. 1355/96 del Consiglio (4) aveva introdotto al regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (5). In tal modo la decisione 97/245/CE, Euratom ha fissato le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità.

    (2)

    Poiché il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è stato codificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1550/2000, occorre tener conto che i riferimenti al regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 indicati in taluni allegati della decisione 97/245/CE, Euratom devono essere modificati per ragioni di chiarezza.

    (3)

    Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) è scaduto il 23 luglio 2002. Quindi non vi sono più dazi doganali da continuare a contabilizzare come risorse proprie nell’ambito di tale trattato.

    (4)

    Occorre tener conto della modifiche introdotte dalla decisione 2000/597/CE, Euratom che ha sostituito la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio (6), in particolare per quanto riguarda l’adeguamento dell’aliquota di trattenuta destinata a coprire le spese di riscossione relative alle cosiddette risorse proprie «tradizionali». Per questo motivo la decisione 2000/597/CE, Euratom ha fissato una nuova aliquota di trattenuta del 25 %, tranne per gli importi che avrebbero dovuto essere messi a disposizione entro il 28 febbraio 2001 e per i quali gli Stati membri continuano a trattenere il 10 %.

    (5)

    Occorre tener conto dei nuovi obblighi d’informazione che sono stati introdotti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1550/2000 dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004. È previsto infatti che gli Stati membri trasmettano, con l’ultimo estratto trimestrale relativo ad ogni esercizio, una stima dell’importo totale dei dazi iscritti nella contabilità separata alla fine dell’esercizio, il cui recupero risulti improbabile. Gli Stati membri sono anche obbligati a segnalare, nell’allegato dell’estratto trimestrale della contabilità separata, gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili.

    (6)

    È opportuno trarre profitto dall’esperienza acquisita nella comunicazione degli estratti della contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1550/2000 da parte degli Stati membri e migliorare la presentazione dei formulari utilizzati a tal fine.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/245/CE, Euratom.

    (8)

    È opportuno prevedere scadenze adeguate per l’applicazione della comunicazione degli estratti modificati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 97/245/CE, Euratom è modificata come segue:

    a)

    gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

    b)

    l’allegato III bis, che figura nell’allegato II della presente decisione, è inserito dopo l’allegato III.

    Articolo 2

    Gli estratti compilati secondo i modelli che figurano negli allegati I e II sono trasmessi per la prima volta rispettivamente a titolo del mese di giugno 2006, per l’estratto mensile e a titolo del secondo trimestre 2006, per l’estratto trimestrale.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Dalia GRYBAUSKAITĖ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

    (2)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 2002/235/CE (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 61).

    (4)  GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.

    (5)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

    (6)  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.


    ALLEGATO I

    «

    ALLEGATO I

    Contabilità “A” delle risorse proprie delle Comunità europee

    Estratto dei dazi accertati (1)

     

    Stato membro:

     

    Mese/anno


    (in moneta nazionale)

    Natura della risorsa

    Riferimento

    Stato membro (facoltativo)

    Accertamenti del mese (2)

    (1)

    Importi della contabilità separata recuperati

    (2)

    Rettifiche di accertamenti precedenti (3)

    Importi lordi

    (5) = (1) + (2) + (3) – (4)

    Importi netti

    (6)

    +

    (3)

    (4)

    1210

    Dazi doganali meno dazi antidumping e prelievi agricoli

     

     

     

     

     

     

     

    1230

    Dazi compensatori e antidumping sui prodotti

     

     

     

     

     

     

     

    1240

    Dazi compensatori e antidumping sui servizi

     

     

     

     

     

     

     

    12

    Dazi doganali

     

     

     

     

     

     

     

    1000

    Dazi doganali provenienti dal settore agricolo

     

     

     

     

     

     

     

    10

    Prelievi agricoli

     

     

     

     

     

     

     

    1110

    Contributo all'immagazzinaggio dello zucchero

     

     

     

     

     

     

     

    1100

    Contributo alla produzione dello zucchero — Quote A e B

     

     

     

     

     

     

     

    1120

    Contributo alla produzione di isoglucosio

     

     

     

     

     

     

     

    1130

    Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato

     

     

     

     

     

     

     

    1140

    Importi percepiti a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione

     

     

     

     

     

     

     

    1150

    Contributo alla produzione dello sciroppo di inulina

     

     

     

     

     

     

     

    1160

    Contributi complementari

     

     

     

     

     

     

     

    11

    Contributi zucchero

     

     

     

     

     

     

     

    Totale 12 + 10 + 11

     

     

     

     

     

     

     

     

    – 25 % spese di riscossione

    – 10 % spese di riscossione (4)

    Totale da versare alle CE

     

     

    ALLEGATO II

    Allegato all'estratto della contabilità «A» delle risorse proprie delle Comunità europee

    Seguito del recupero degli importi provenienti dai casi di irregolarità o dai ritardi [articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]

    Mese/anno


    (in moneta nazionale)

    Importo lordo delle risorse proprie recuperate

    Riferimenti a irregolarità o a ritardi in materia accertamento, di contabilizzazione e di messa disposizione, individuati nel corso dei controlli (5)  (6)

    Osservazioni

    Aliquota di trattenuta applicabile (7)

    Importi compresi la rubrica «totale versare alle CE» (7)

    10 %

    25 %

    No

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    ALLEGATO III

    Contabilità separata delle risorse proprie delle Comunità europee (8)

    Estratto dei dazi accertati non indicati nella contabilità “A”

     

    Stato membro:

     

    Trimestre/anno:


    (in moneta nazionale)

    Natura della risorsa

    Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente

    (1)

    Dazi accertati a titolo del trimestre in oggetto

    (2)

    Rettifica degli accertamenti

    (Articolo 8) (9)

    (3)

    Importi che non possono essere messi a disposizione

    (Articolo 17, paragrafo 2) (10)

    (4)

    Totale

    (1 + 2) – (3 + 4)

    (5)

    Recupero nel corso del trimestre (11)

    (6)

    Importi ancora da recuperare alla fine del trimestre in oggetto

    (7) = (5) – (6)

    1210

    Dazi doganali meno dazi antidumping e prelievi agricoli

     

     

     

     

     

     

     

    1230

    Dazi compensatori e antidumping sui prodotti

     

     

     

     

     

     

     

    1240

    Dazi compensatori e antidumping sui servizi

     

     

     

     

     

     

     

    12

    Dazi doganali

     

     

     

     

     

     

     

    1000

    Dazi doganali provenienti dal settore agricolo

     

     

     

     

     

     

     

    10

    Prelievi agricoli

     

     

     

     

     

     

     

    1110

    Contributo all'immagazzinaggio dello zucchero

     

     

     

     

     

     

     

    1100

    Contributo alla produzione dello zucchero — Quote A et B

     

     

     

     

     

     

     

    1120

    Contributo alla produzione di isoglucosio

     

     

     

     

     

     

     

    1130

    Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato

     

     

     

     

     

     

     

    1140

    Importi percepiti a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione

     

     

     

     

     

     

     

    1150

    Contributo alla produzione dello sciroppo di inulina

     

     

     

     

     

     

     

    1160

    Contributi complementari

     

     

     

     

     

     

     

    11

    Contributi zucchero

     

     

     

     

     

     

     

    Totale 12 + 10 + 11

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stima degli accertamenti il cui improbabile (12)

     

    »

    (1)  Comprese le constatazioni in seguito ad accertamenti e a casi di frode e di irregolarità individuati.

    (2)  Comprese le correzioni contabili.

    (3)  Si tratta di rettifiche degli accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, si devono indicare le correzioni delle campagne precedenti.

    (4)  L'aliquota di trattenuta del 10 % è applicabile agli importi, che conformemente alle norme comunitarie avrebbero dovuto essere messi a disposizione entro il 28 febbraio 2001 (articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom del 29.9.2000).

    (5)  Se necessario sono anche indicati in questa colonna i riferimenti ai versamenti a titolo dell'articolo 17, paragrafo 2.

    (6)  Se necessario sono anche indicati in questa colonna i riferimenti alle lettere della Commissione.

    (7)  Indicare con una X.

    (8)  Contabilità detta “B” a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frodi e di irregolarità individuati.

    (9)  Per rettifica degli accertamenti bisogna intendere le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a una revisione dell'accertamento iniziale, intervenuti a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).

    (10)  Tutti i casi sono descritti nei dettagli in allegato al presente estratto.

    (11)  L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale degli importi comunicati nella colonna 2 dell'estratto della contabilità “A” per i tre mesi in oggetto.

    (12)  Obbligatorio per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio.


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III bis

    Allegato all'estratto della contabilità separata delle risorse proprie delle Comunità europee

    Elenco degli importi dichiarati o considerati irrecuperabili nella contabilità “B” (1)

    Trimestre/Anno


    (in moneta nazionale)

    Importo lordo di risorse proprie

    Riferimento alla decisione nazionale

     

     

    TOTALE:

     


    (1)  Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1150/2000 modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16.11.2004.»


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