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Document 32006D0140

    2006/140/CE: Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2006 , concernente un contributo finanziario specifico della Comunità per lo studio sui geni della PrP resistenti alle EST nei caprini presentato da Cipro per il 2006 [notificata con il numero C(2006) 408]

    GU L 118M del 8.5.2007, p. 300–302 (MT)
    GU L 54 del 24.2.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/140(1)/oj

    24.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 54/44


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 febbraio 2006

    concernente un contributo finanziario specifico della Comunità per lo studio sui geni della PrP resistenti alle EST nei caprini presentato da Cipro per il 2006

    [notificata con il numero C(2006) 408]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (2006/140/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei piccoli ruminanti, in particolare dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), riconosciuta come la causa di una variante mortale della malattia di Creutzfeld Jacob nell’uomo, è estremamente importante per la salute degli animali e la protezione dei consumatori.

    (2)

    Negli ovini, la selezione ai fini dell’ottenimento di geni della proteina prionica (PrP) resistenti è uno strumento essenziale per l’eradicazione delle EST. Pertanto, la decisione 2003/100/CE della Commissione (2) fissa i requisiti minimi per l’istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Le informazioni disponibili sui geni PrP resistenti alle EST nei caprini sono tuttavia molto limitate.

    (3)

    La verifica dell'esistenza di genotipi resistenti alle EST nei caprini è necessaria per elaborare la normativa comunitaria nel campo veterinario, in particolare in materia di controllo e di un’eventuale eradicazione delle EST in tali animali.

    (4)

    Le autorità cipriote hanno presentato nel 2005 uno studio biennale sui genotipi resistenti alle EST nei caprini, al fine di ottenere un finanziamento da parte della Comunità. Lo studio intende esaminare in maniera più approfondita il gene PrP nei caprini di Cipro, al fine di confermare i risultati di studi preliminari precedenti, che hanno scoperto polimorfismi specifici di PrP che indicano una resistenza alle EST, nonché valutare i dati per poter determinare la prevalenza di base di geni PrP resistenti alle EST nei caprini. Dal momento che a Cipro la prevalenza delle EST nei caprini è assai elevata, tale Stato membro è il luogo più adatto alla realizzazione del progetto pilota. La data di inizio prevista dello studio è il 1o gennaio 2006.

    (5)

    Lo studio sarà realizzato dai servizi veterinari del ministero cipriota dell’Agricoltura, delle risorse naturali e dell’ambiente. Il laboratorio comunitario di riferimento per le EST assicurerà la supervisione scientifica dello studio.

    (6)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; per motivi di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

    (7)

    Un contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti. Per ragioni di bilancio, il finanziamento comunitario viene deciso anno per anno.

    (8)

    Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4).

    (9)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il programma di studio sui geni PrP resistenti alle EST presentato da Cipro è approvato per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità al programma di cui al paragrafo 1 copre fino al 100 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti dalla Grecia per le prove di laboratorio, conformemente alle disposizioni del capitolo 1 dell’allegato. L’importo massimo del contributo è fissato a 47 500 EUR.

    Articolo 2

    1.   Il contributo finanziario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è concesso a Cipro a condizione che il programma sia attuato in conformità con le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e sull’aggiudicazione dei pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) ad e) seguenti:

    a)

    attuazione, entro il 1o gennaio 2006, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla realizzazione dello studio;

    b)

    presentazione, entro e non oltre due mesi dalla fine di tale periodo, di una valutazione tecnica e finanziaria intermedia riguardante i primi otto mesi dello studio. Tale relazione è conforme al modello che figura al capitolo 2 dell'allegato;

    c)

    presentazione, entro il 31 marzo 2007, di una relazione di sintesi finale sull’esecuzione globale e sui risultati dello studio per l’intero periodo interessato dal contributo finanziario comunitario. Tale relazione contiene una valutazione tecnica e finanziaria relativa al 2006, redatta conformemente al modello figurante al capitolo 2 dell’allegato e corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;

    d)

    dette relazioni devono fornire informazioni tecniche e scientifiche sostanziali e utili, corrispondenti allo scopo dell'intervento comunitario;

    e)

    attuazione efficace del programma.

    2.   Qualora il termine stabilito al paragrafo 1, lettera c), non sia rispettato, nel 2007 l'aiuto finanziario della Comunità subirà una riduzione del 25 % il 1o maggio, del 50 % il 1o giugno, del 75 % il 1o luglio e del 100 % il 1o settembre.

    Articolo 3

    Il tasso di conversione applicabile ai pagamenti delle domande di rimborso presentate in valuta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Articolo 5

    La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

    (2)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

    (3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


    ALLEGATO

    CAPITOLO 1

    Contributo finanziario della Comunità

    Costi

    Numero di unità

    Costo unitario in EUR

    Costo totale in EUR

    Contributo comunitario

    Prelievo dei campioni

    70 ore

    21

    1 470

    Nessuno

    Esame istologico

    1 500 analisi

    3,5

    5 250

    Nessuno

    Genotipizzazione di PrP

    Sequenziamento del DNA

    750 analisi

    60

    45 000

    Costi di 750 analisi al prezzo massimo di 60 EUR per analisi

    Prove rapide

    Kit di analisi e materiali correnti

    250 prove

    14

    3 500

    Costi di 250 analisi al prezzo massimo di 10 EUR per analisi

    Ore di lavoro

    60 ore

    20

    1 200

    Nessuno

    Coordinamento e valutazione dei dati

    1 778 ore

    14,5

    25 780

    Nessuno

    Spese di viaggio e di alloggio di un esperto del laboratorio comunitario di riferimento

    1 viaggio

    1 300

    1 300

    Nessuno

     

    Totale

    Massimo 47 500 EUR

    CAPITOLO 2

    Relazione tecnica e finanziaria

    Sezione A —   Relazione tecnica

     

    Periodo oggetto della relazione: dal ...al ...

    Determinazione del genotipo PrP tramite sequenziamento del DNA

     

    Numero di campioni di amminoacidi a codone 146:

    acido aspartico

    serina

    altro

    Istologicamente sospetti di positività alle EST, prove rapide positive

     

     

     

     

    Istologicamente sospetti di positività alle EST, prove rapide negative

     

     

     

     

    Istologicamente sospetti di negatività alle EST, prove rapide positive

     

     

     

     

    Istologicamente sospetti di negatività alle EST, prove rapide negative

     

     

     

     

    Gruppi di controllo sani

     

     

     

     

    Sezione B —   Dichiarazione sui costi sostenuti per il controllo (1)

     

    Periodo oggetto della relazione: dal ...al ...

     

    Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa all'aiuto finanziario: ...

    Spese sostenute per

    Numero di unità

    Spese sostenute nel periodo oggetto della relazione (in valuta nazionale)

    Genotipizzazione di PrP tramite sequenziamento del DNA. Numero di prove:

     

     

    Prove rapide. Numero di prove:

     

     

    Prove rapide. Ore di lavoro:

     

     


    (1)  Nel presentare la relazione finale di cui all'articolo 2, lettera c), per ogni voce sarà fornito un tabulato di tutte le spese insieme ad una copia dei documenti giustificativi.


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