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Document 32006D0102

2006/102/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2006 , relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2006 [notificata con il numero C(2006) 250]

GU L 46 del 16.2.2006, p. 47–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 208–212 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/102(1)/oj

16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2006

[notificata con il numero C(2006) 250]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/102/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,

visti i programmi di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentati dalla Francia,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (2), definisce le misure ammissibili a beneficiare di un finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.

(2)

Le particolari condizioni di coltivazione dei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono un’attenzione particolare ed è necessario che siano adottate o rafforzate in tali regioni le misure riguardanti le produzioni agricole, in particolare le misure in campo fitosanitario. Le misure fitosanitarie da adottare o rafforzare sono particolarmente costose.

(3)

Un programma di misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità francesi; tale programma specifica gli obiettivi perseguiti, nonché le azioni da realizzare, precisandone la durata e i costi, in vista di un eventuale contributo finanziario della Comunità.

(4)

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001, il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese ammissibili, escluse le misure di protezione relative alle banane.

(5)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate in forza delle norme comunitarie sono finanziate a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Per il controllo finanziario di tali misure valgono le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato.

(6)

Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l’erogazione di un contributo finanziario della Comunità a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali e i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2006.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità a favore del programma 2006 rappresenta il 60 % delle spese relative ai provvedimenti ammissibili secondo quanto definito nella decisione 93/522/CEE, con un massimale fissato a 249 600 EUR (IVA esclusa).

Le spese previste per l'attuazione del programma e le modalità di finanziamento sono illustrate nell'allegato I della presente decisione.

La ripartizione delle spese è specificata nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dalla ricezione di una domanda di pagamento proveniente dalla Francia.

Articolo 4

1.   Il periodo di ammissibilità delle spese correlate al progetto inizia il 1o gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2006.

2.   Il periodo può essere eccezionalmente prorogato soltanto previo esplicito accordo scritto del comitato di sorveglianza di cui all’allegato III, punto I.I, anteriormente al completamento delle azioni.

Articolo 5

Il contributo finanziario della Comunità è erogato a condizione che il programma sia attuato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, comprese le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici e purché non sia stato o non venga chiesto un altro contributo comunitario relativamente alle misure in questione.

Articolo 6

1.   Le spese effettivamente sostenute sono notificate alla Commissione, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, in modo da illustrare il loro riferimento al piano finanziario indicativo. Tali notifiche possono essere inoltrate per via elettronica.

2.   Il saldo del contributo finanziario di cui all’articolo 3 è corrisposto a condizione che il documento specificato nell’allegato III, punto I.II.4, secondo paragrafo, sia presentato entro il 15 marzo 2007.

3.   La Commissione può procedere, su richiesta debitamente giustificata della Repubblica francese, ad un adeguamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, purché non sia superato l'importo globale delle spese ammissibili previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo.

4.   Tutti i contributi erogati dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati alla Repubblica francese, la quale è inoltre responsabile del rimborso alla Comunità di eventuali importi eccedenti.

Articolo 7

La Repubblica francese garantisce l’ottemperanza alle disposizioni in materia di trasmissione alla Commissione delle informazioni indicate nell'allegato III.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 251 dell’8.10.1993, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO I

PROGRAMMA E SCHEDA FINANZIARIA PER IL 2006

Il programma per il 2006 è composto da tre sottoprogrammi:

1.

un sottoprogramma interdipartimentale per Martinica, Guadalupa, Guyana e La Riunione, suddiviso in due parti:

messa a punto di una base dati sugli organismi nocivi presenti nei dipartimenti francesi d'oltremare,

sviluppo di metodi di individuazione della psorosi degli agrumi a diffusione naturale;

2.

un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Martinica, suddiviso in due parti:

valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici con la collaborazione del laboratorio regionale e della sua unità mobile («labo vert»),

lotta biologica integrata per la produzione ortofrutticola;

3.

un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Guyana:

messa a punto di un sistema di allarme fitosanitario per la produzione di riso,

rafforzamento della capacità di diagnosi con la collaborazione del laboratorio regionale e della sua unità mobile («labo vert»).

Tabella finanziaria per il 2006

(in EUR)

 

Contributo CE

Contributo nazionale

Spese ammissibili 2006

Base dati organismi nocivi

54 000

36 000

90 000

Metodi diagnostici per la psorosi degli agrumi

30 000

20 000

50 000

Martinica

57 600

38 400

96 000

Guyana

108 000

72 000

180 000

Totale

249 600

166 400

416 000


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER IL 2006

(in EUR)

 

Personale

Attrezzature

Materiali di consumo

Altre spese

Totale

Base dati organismi nocivi

76 000

6 000

4 000

4 000

90 000

Metodi diagnostici per la psorosi degli agrumi

28 500

6 000

13 000

2 500

50 000

Martinica

76 000

2 500

7 500

10 000

96 000

Guyana

155 000

3 000

22 000

0

180 000

Totale

335 500

17 500

46 500

16 500

416 000


ALLEGATO III

I.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

I.   Comitato di sorveglianza

1.   Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, viene istituito un comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti della Francia e della Commissione, con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, proponendo ove del caso i necessari adeguamenti.

2.   Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

3.   Mandato del comitato di sorveglianza

Il comitato:

è responsabile della corretta esecuzione del programma in vista del conseguimento degli obiettivi stabiliti e la sua competenza si estende alle misure del programma entro i limiti del contributo comunitario erogato; esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle azioni e dei progetti,

sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,

propone, in caso di ritardo evidenziato dalle informazioni regolarmente fornite dagli indicatori di valutazione e di sorveglianza intermedi, le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma,

esprime un parere sugli adattamenti proposti alla Commissione,

formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti nel programma,

si pronuncia sulla relazione finale,

nel periodo in questione riferisce al comitato fitosanitario permanente sull'avanzamento del programma e sulle spese sostenute.

II.   Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1.   All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate anche la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

2.   Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua verte sulle misure contemplate dal programma e fa riferimento a indicatori finanziari e fisici strutturati in modo da consentire di valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.

3.   La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4.   La Francia comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità incaricata di elaborare e di presentare la relazione finale d'esecuzione.

La competente autorità presenterà la relazione d’attuazione finale sul presente programma alla Commissione entro e non oltre il 15 marzo 2007 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile dopo tale data.

La relazione finale contiene:

una valutazione tecnica sintetica dell'intero programma (grado di conseguimento degli obiettivi fisici e qualitativi e di realizzazione di progressi) e una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato,

una scheda finanziaria riportante le spese e le entrate e una dichiarazione della Francia che nessun altro contributo finanziario della Comunità è stato o sarà chiesto per le misure incluse nel programma.

5.   D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, che, nel quadro della sorveglianza continua, procede alla valutazione continua di cui al punto 3. Tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto delle difficoltà incontrate nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sui provvedimenti amministrativi da adottare.

II.   CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE

Il programma va eseguito ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di coordinamento delle politiche comunitarie e di conformità con le stesse. Le seguenti informazioni devono essere fornite dalla Francia nella relazione finale.

Protezione dell'ambiente

a)   Informazioni generali:

descrizione dei problemi e delle caratteristiche principali dell'ambiente della regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),

descrizione esauriente dei principali effetti positivi e negativi che il programma, visti gli investimenti predisposti, può avere sull'ambiente,

descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o controbilanciare eventuali gravi conseguenze negative per l'ambiente,

relazione sui risultati delle consultazioni con le autorità responsabili per l'ambiente (parere del ministero dell'Ambiente o di un ente equivalente) ed eventualmente con l'opinione pubblica.

b)   Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma suscettibili di avere una grave incidenza negativa sull'ambiente, vanno indicate:

le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,

i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.


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