Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0024

    2006/24/CE: Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2006 , che modifica per la seconda volta la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania [notificata con il numeo C(2006) 62] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 17 del 21.1.2006, p. 30–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 56–58 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/24(1)/oj

    21.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 17/30


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 gennaio 2006

    che modifica per la seconda volta la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania

    [notificata con il numeo C(2006) 62]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/24/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di carne di pollame.

    (2)

    Il 12 ottobre 2005 la Romania ha notificato alla Commissione l’isolamento del ceppo asiatico del virus dell’influenza aviaria in un caso clinico nel pollame. È stata pertanto adottata la decisione 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (3).

    (3)

    Detta decisione è stata modificata per quanto riguarda le parti del territorio della Romania da cui le importazioni nella Comunità di carne di pollame e di prodotti a base di carne di pollame sono sospese, tenuto conto del fatto che i focolai del ceppo asiatico del virus dell’influenza aviaria in Romania sono stati localizzati nella sola zona del delta del Danubio.

    (4)

    Nuovi focolai della malattia sono stati localizzati nella parte del territorio della Romania considerata indenne dall’infezione. La zona della Romania da cui le importazioni nella Comunità di carne di pollame e di prodotti a base di pollame devono essere vietate deve pertanto essere estesa alla parte del territorio romeno situata a est e a sud dei Monti Carpazi.

    (5)

    Poiché la Romania ha confermato la presenza della malattia nel suo territorio, il titolo della decisione 2005/710/CE va modificato di conseguenza.

    (6)

    Il testo della decisione 2005/710/CE va modificato di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2005/710/CE è così modificata:

    1)

    Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

    2)

    L'allegato è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/23/CE (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Parti del territorio della Romania di cui all’articolo 1, lettere a) e b)

    PARTE A

    Codice ISO del paese

    Nome del paese

    Descrizione della parte di territorio

    RO

    Romania

    L’intero territorio della Romania

    PARTE B

    Codice ISO del paese

    Nome del paese

    Descrizione della parte di territorio

    RO

    Romania

    In Romania, le contee di:

    Argeş

    Bacău

    Botoşani

    Brăila

    Bucureşti

    Buzău

    Călăraşi

    Constanţa

    Dâmboviţa

    Dolj

    Galaţi

    Giurgiu

    Gorj

    Ialomiţa

    Iaşi

    Ilfov

    Mehedinţi

    Neamţ

    Olt

    Prahova

    Suceava

    Teleorman

    Tulcea

    Vâlcea

    Vaslui

    Vrancea».


    Top