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Document 32006D0024
2006/24/EC: Commission Decision of 20 January 2006 amending for the second time Decision 2005/710/EC concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza in Romania (notified under document number C(2006) 62) (Text with EEA relevance)
2006/24/CE: Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2006 , che modifica per la seconda volta la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania [notificata con il numeo C(2006) 62] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/24/CE: Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2006 , che modifica per la seconda volta la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania [notificata con il numeo C(2006) 62] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 17 del 21.1.2006, p. 30–32
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 56–58
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
21.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2006
che modifica per la seconda volta la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania
[notificata con il numeo C(2006) 62]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/24/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di carne di pollame. |
(2) |
Il 12 ottobre 2005 la Romania ha notificato alla Commissione l’isolamento del ceppo asiatico del virus dell’influenza aviaria in un caso clinico nel pollame. È stata pertanto adottata la decisione 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (3). |
(3) |
Detta decisione è stata modificata per quanto riguarda le parti del territorio della Romania da cui le importazioni nella Comunità di carne di pollame e di prodotti a base di carne di pollame sono sospese, tenuto conto del fatto che i focolai del ceppo asiatico del virus dell’influenza aviaria in Romania sono stati localizzati nella sola zona del delta del Danubio. |
(4) |
Nuovi focolai della malattia sono stati localizzati nella parte del territorio della Romania considerata indenne dall’infezione. La zona della Romania da cui le importazioni nella Comunità di carne di pollame e di prodotti a base di pollame devono essere vietate deve pertanto essere estesa alla parte del territorio romeno situata a est e a sud dei Monti Carpazi. |
(5) |
Poiché la Romania ha confermato la presenza della malattia nel suo territorio, il titolo della decisione 2005/710/CE va modificato di conseguenza. |
(6) |
Il testo della decisione 2005/710/CE va modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/710/CE è così modificata:
1) |
Il titolo è sostituito dal titolo seguente: |
2) |
L'allegato è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(3) GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/23/CE (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parti del territorio della Romania di cui all’articolo 1, lettere a) e b)
PARTE A
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Descrizione della parte di territorio |
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RO |
Romania |
|
PARTE B
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Descrizione della parte di territorio |
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RO |
Romania |
In Romania, le contee di:
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