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Document 32005R1997
Commission Regulation (EC) No 1997/2005 of 7 December 2005 fixing the export refunds on pigmeat
Regolamento (CE) n. 1997/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005 , che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina
Regolamento (CE) n. 1997/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005 , che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina
GU L 320 del 8.12.2005, p. 39–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1997/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue. |
(3) |
Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81. |
(4) |
A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni. |
(5) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione. |
(6) |
È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2). |
(7) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio (4) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5). |
(8) |
Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.
I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:
— |
nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE, |
— |
nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE, |
— |
nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).
(2) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).
(4) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
(5) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
0210 11 31 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 11 31 9910 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 19 81 9100 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 19 81 9300 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
1601 00 91 9120 |
P06 |
EUR/100 kg |
19,50 |
||
1601 00 99 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
15,20 |
||
1602 41 10 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
29,00 |
||
1602 41 10 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
1602 42 10 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
22,80 |
||
1602 42 10 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
1602 49 19 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|