Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1997

    Regolamento (CE) n. 1997/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005 , che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

    GU L 320 del 8.12.2005, p. 39–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1997/oj

    8.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/39


    REGOLAMENTO (CE) N. 1997/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2005

    che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

    (2)

    L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

    (3)

    Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

    (4)

    A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

    (5)

    A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

    (6)

    È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2).

    (7)

    È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio (4) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5).

    (8)

    Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

    I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

    nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

    nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

    nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

    (2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

    (3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

    (4)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

    (5)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Ammontare delle restituzioni

    0210 11 31 9110

    P06

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 11 31 9910

    P06

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 19 81 9100

    P06

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 19 81 9300

    P06

    EUR/100 kg

    54,20

    1601 00 91 9120

    P06

    EUR/100 kg

    19,50

    1601 00 99 9110

    P06

    EUR/100 kg

    15,20

    1602 41 10 9110

    P06

    EUR/100 kg

    29,00

    1602 41 10 9130

    P06

    EUR/100 kg

    17,10

    1602 42 10 9110

    P06

    EUR/100 kg

    22,80

    1602 42 10 9130

    P06

    EUR/100 kg

    17,10

    1602 49 19 9130

    P06

    EUR/100 kg

    17,10

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    P08

    Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


    Top