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Document 32005R1994

Regolamento (CE) n. 1994/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005 , che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione

GU L 320 del 8.12.2005, p. 30–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1713

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1994/oj

8.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2005

che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 18, primo comma, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione, del 17 giugno 1981, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80 si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenute da prodotti di base, purché il traffico di perfezionamento attivo non sia vietato per prodotti comparabili. Occorre stabilire l’elenco di tali prodotti ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 565/80. Il traffico di perfezionamento attivo è vietato per determinati prodotti comparabili a prodotti di base.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di base che non beneficiano del regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono elencati all’allegato I del presente regolamento.

Tuttavia, tali prodotti di base sono esclusi dal beneficio del regime suindicato solo se destinati ad essere utilizzati per la trasformazione di prodotti indicati:

a)

all’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, esclusi i prodotti di cui al codice NC 2309;

b)

all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (5).

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1618/81 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Presidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(3)  GU L 160 del 18.6.1981, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/88 (GU L 305 del 10.11.1988, pag. 28).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.


ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

1104 30

– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 20

– di sago, di radici o tuberi della voce 0714:

1106 20 90

– – altri

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 10

– di granturco

2302 20

– di riso

2302 30

– di frumento

2302 40

– di altri cereali

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

2303 10

– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:

– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

2303 10 11

– – – superiore a 40 % in peso


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione

(GU L 160 del 18.6.1981, pag. 17)

Regolamento (CEE) n. 2880/84 della Commissione

(GU L 272 del 13.10.1984, pag. 15)

Regolamento (CEE) n. 3480/88 della Commissione

(GU L 305 del 10.11.1988, pag. 28)


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1618/81

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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