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Document 32005R1938

    Regolamento (CE) n. 1938/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005 , recante attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

    GU L 311 del 26.11.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1938/oj

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 311/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1938/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 25 novembre 2005

    recante attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

    visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione (3) apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2006 nell'ambito di alcuni contingenti GATT.

    (2)

    Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti, le domande di titoli provvisori vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili per l’anno contingentale 2006. Occorre pertanto fissare i coefficienti di attribuzione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999.

    (3)

    Tenuto conto dei tempi previsti dal regolamento (CE) n. 1519/2005 per l’attuazione di tale procedura, il presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1519/2005 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate:

    previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti che forniscono la prova di aver esportato i prodotti di cui trattasi verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono o possono essere considerati loro consociate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (CE) n. 174/1999;

    previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino del presente articolo che forniscono la prova di aver esportato i prodotti di cui trattasi verso gli Stati Uniti d’America in ciascuno dei tre anni precedenti.

    Articolo 2

    Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1519/2005 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate:

    previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 7 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti che forniscono la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono loro consociate;

    previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 8 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino del presente articolo che forniscono la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

    (2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).

    (3)  GU L 244 del 20.9.2005, pag. 13.


    ALLEGATO

    Identificazione del gruppo secondo le note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli USA

    Identificazione del gruppo e del contingente

    Quantitativo disponibile per il 2006

    (t)

    Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 1

    Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 2

    Numero della nota

    Gruppo

    Primo trattino

    Secondo trattino

    Primo trattino

    Secondo trattino

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16-Tokyo

    908,877

    0,1503295

    0,0501098

     

     

    16-Uruguay

    3 446,000

    0,1038855

    0,0346285

     

     

    17

    Blue Mould

    17-Uruguay

    350,000

    0,0998573

    0,0332858

     

     

    18

    Cheddar

    18-Uruguay

    1 050,000

    0,3946298

    0,1315433

     

     

    20

    Edam/Gouda

    20-Uruguay

    1 100,000

    0,1754386

    0,0584795

     

     

    21

    Italian type

    21-Uruguay

    2 025,000

    0,1217898

    0,0405966

     

     

    22

    Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

    22-Tokyo

    393,006

     

     

    0,4174993

    0,1391664

    22-Uruguay

    380,000

     

     

    0,4130435

    25

    Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

    25-Tokyo

    4 003,172

    0,4319087

    0,1439696

     

     

    25-Uruguay

    2 420,000

    0,3926871

    0,1308957

     

     


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