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Document 32005R1936

    Regolamento (CE) n. 1936/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo

    GU L 311 del 26.11.2005, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1936/oj

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 311/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2005 DEL CONSIGLIO

    del 21 novembre 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 27/2005 (2) stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

    (2)

    Fondandosi sui più recenti pareri scientifici, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ha adottato una raccomandazione che aumenta di 15 000 tonnellate, cioè fino ad un totale di 86 856 tonnellate, le possibilità di pesca della Comunità relativamente alle aringhe nelle sottodivisioni 30 e 31 del mar Baltico. Occorre procedere a tale aumento.

    (3)

    Conformemente alle statistiche corrette delle catture, la Lituania deve beneficiare di possibilità di pesca per un totale di 10 tonnellate di ippoglosso nero nella divisione II a (acque comunitarie) e nelle sottozone IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali). Dev’essere perciò applicato il dato corretto.

    (4)

    Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2005 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell’adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (3).

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 27/2005 deve essere pertanto modificato.

    (6)

    Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).

    (3)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 2).


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:

    1)

    Nell’allegato IA:

    La voce relativa alla specie Aringa nelle sottodivisioni 30-31 è sostituita dalla voce seguente:

    «Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Sottodivisioni 30-31

    HER/3D30; HER/3D31.

    Finlandia

    72 625

     

    Svezia

    14 231

     

    CE

    86 856

     

    TAC

    86 856

    TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

    2)

    Nell’allegato IB:

    La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle zone IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dalla voce seguente:

    «Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali)

    Danimarca

    10

     

    Germania

    18

     

    Estonia

    10

     

    Spagna

    10

     

    Francia

    168

     

    Irlanda

    10

     

    Lituania

    10

     

    Polonia

    10

     

    Regno Unito

    661

     

    CE

    1 052

     

    Norvegia

    145 (1)  (2)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    3)

    Nell’allegato III:

    È aggiunta la parte che segue:

    «PARTE J

    COPACE

    La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di taglia minima inferiore a 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.»


    (1)  La pesca nella zona VI è autorizzata soltanto con palangari.

    (2)  Da prelevare in acque comunitarie delle zone II e VI.»


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