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Document 32005R1438

    Regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare di intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005-2006

    GU L 228 del 3.9.2005, p. 5–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1438/oj

    3.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 228/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 2 settembre 2005

    relativo ad una misura particolare di intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005-2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’avena è uno dei prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ma non rientra tra i cereali di base di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003 per i quali è previsto l’acquisto all’intervento.

    (2)

    L’avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia, che ben si adatta alle condizioni climatiche di quei paesi. Tale produzione è di gran lunga superiore al loro fabbisogno, tanto da obbligarli a smaltire le eccedenze nei paesi terzi. La loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente.

    (3)

    Un’eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare l’orzo. La situazione dell’orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi che nell’intera Comunità. Passare dalla coltivazione dell’avena a quella dell’orzo non farebbe quindi che aggravare tale situazione eccedentaria. È pertanto opportuno garantire che l’avena possa continuare ad essere esportata nei paesi terzi.

    (4)

    L’avena può formare oggetto della restituzione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003. A motivo della loro situazione geografica, la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l’esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri. La fissazione di una restituzione a norma del suddetto articolo 13 favorirebbe innanzi tutto le esportazioni da questi altri Stati. È pertanto prevedibile che la produzione di orzo in Finlandia e in Svezia si sostituirà sempre più a quella di avena. È quindi logico attendersi che, nel corso delle future campagne in Finlandia e in Svezia, saranno conferiti all’intervento, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003, considerevoli quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio consiste nell’esportazione verso i paesi terzi. Tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose, per il bilancio comunitario, delle esportazioni dirette.

    (5)

    Una misura speciale di intervento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1784/2003 permette di evitare questi costi supplementari. Tale intervento può assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell’avena in Finlandia e in Svezia. In tale contesto, la concessione di una restituzione tramite gara, applicabile soltanto all’avena prodotta ed esportata dai suddetti due paesi, costituisce la misura più adeguata.

    (6)

    La natura e gli obiettivi di tale misura rendono opportuna l’applicazione, per quanto di ragione, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all’esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell’aggiudicatario, l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l’importo di tale cauzione.

    (8)

    I cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare di intervento. È quindi necessario limitare l’utilizzazione dei titoli d’esportazione alle esportazioni dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all’avena prodotta in Finlandia e in Svezia.

    (9)

    Tenuto conto degli accordi europei che istituiscono un’associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria (3) e la Romania (4), dall’altra, è necessario escludere tali paesi dall’elenco delle destinazioni ammissibili. Inoltre, tenuto conto delle modalità di calcolo della restituzione, basata su prezzi di mercato relativi a destinazioni lontane, è necessario escludere le destinazioni vicine come la Svizzera e la Norvegia per le quali tali misure non appaiono giustificate in considerazione dei costi di trasporto relativamente modesti dovuti alla loro vicinanza o alle vie di comunicazione disponibili verso tali destinazioni.

    (10)

    Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

    (11)

    Per il corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione è necessario fissare una quantità minima e stabilire il termine e la forma per la trasmissione delle offerte presentate presso gli organismi competenti.

    (12)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituita una misura particolare di intervento, sotto forma di restituzione all’esportazione, per 400 000 t di avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.

    Alla suddetta restituzione si applicano, per quanto di ragione, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e le relative disposizioni di applicazione.

    2.   Gli organismi di intervento finlandese e svedese sono incaricati dell’applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

    Articolo 2

    1.   Per determinare l’importo della restituzione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si procede a una gara.

    2.   La gara ha per oggetto il quantitativo di avena di cui all’articolo 1, paragrafo 1, da esportare in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.

    3.   La gara rimane aperta fino al 22 giugno 2006. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

    In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 settembre 2005.

    4.   Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento finlandese e svedese indicati nel bando di gara.

    5.   La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

    Articolo 3

    L’offerta è valida soltanto se:

    a)

    verte su almeno 1 000 t;

    b)

    è accompagnata da un impegno scritto del concorrente che precisa che l’offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e in Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia.

    Se l’impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (5) è incamerata, salvo forza maggiore.

    Articolo 4

    Nell’ambito della gara di cui all’articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle due diciture seguenti:

    —   in finnico: Asetus (EY) N:o 1438/2005 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

    —   in svedese: Förordning (EG) nr 1438/2005 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

    Articolo 5

    La restituzione è valida soltanto per le esportazioni dalla Finlandia e dalla Svezia.

    Articolo 6

    La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

    Articolo 7

    1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6), i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno della presentazione dell’offerta.

    2.   I titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all’articolo 2 sono validi dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sino alla fine del quarto mese successivo.

    3.   In deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono validi esclusivamente in Finlandia e in Svezia.

    Articolo 8

    Le offerte devono pervenire per via elettronica alla Commissione, tramite gli organismi di intervento finlandese e svedese, al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato in allegato.

    In mancanza di offerte, gli organismi di intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

    L’ora fissata per la presentazione delle offerte è l’ora del Belgio.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

    (3)  Decisione 2003/286/CE del Consiglio dell’8 aprile 2003 (GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60), adattata dalla decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 18 aprile 2005 (GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1).

    (4)  Decisione 2003/18/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18), adattata dalla decisione 2005/431/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 25 aprile 2005 (GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26).

    (5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

    (6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


    ALLEGATO

    Gara per la restituzione all’esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera

    Modulo (1)

    [regolamento (CE) n. 1438/2005]

    (Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

    1

    2

    3

    Numero degli offerenti

    Quantità in tonnellate

    Importo della restituzione all’esportazione

    (in EUR/t)

    1

     

     

    2

     

     

    3

     

     

    ecc.

     

     


    (1)  Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).


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