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Document 32005R0300
Commission Regulation (EC) No 300/2005 of 22 February 2005 amending Council Regulation (EC) No 798/2004 renewing the restrictive measures in respect of Burma/Myanmar
Regolamento (CE) n. 300/2005 della Commissione, del 22 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
Regolamento (CE) n. 300/2005 della Commissione, del 22 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
GU L 51 del 24.2.2005, p. 13–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2006; abrog. impl. da 32006R0817
24.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 300/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1), in particolare l’articolo 12, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le imprese statali birmane soggette alle misure restrittive di cui all’articolo 8 bis del regolamento. |
(2) |
L’articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 798/2004 autorizza la Commissione a modificare l’allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all’allegato II della posizione comune 2004/423/PESC del Consiglio (2), che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar. |
(3) |
La posizione comune 2005/149/PESC del Consiglio (3) modifica l’allegato II della posizione comune 2004/423/PESC. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato come risulta dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2004 (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 11).
(2) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17).
(3) GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.
ALLEGATO
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004, la sezione «I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD» è modificata come segue:
1. |
Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «A. MANUFACTURING», sono soppresse le seguenti voci:
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2. |
Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «B. TRADING», viene soppressa la seguente voce:
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3. |
Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «C. SERVICES», vengono soppresse le seguenti voci:
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