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Document 32005Q1029(01)

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

GU L 288 del 29.10.2005, p. 51–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 522–524 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. impl. da 32012Q1106(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2005/1029/oj

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/51


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA CORTE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139, sesto comma,

considerando che, alla luce dell'esperienza, occorre modificare talune disposizioni del regolamento di procedura, in particolare per quanto riguarda la determinazione della composizione dei collegi giudicanti, e chiarire la redazione di talune disposizioni,

con l'approvazione del Consiglio data il 3 ottobre 2005,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107) e il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), è modificato come segue:

1)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Non appena è depositato il ricorso in una causa, il presidente della Corte designa il giudice relatore.»;

2)

all'articolo 11, commi secondo e terzo, i termini «In caso d'impedimento simultaneo» sono sostituiti dai termini «In caso di assenza o d'impedimento simultanei»;

3)

all'articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   La grande sezione è composta, per ciascuna causa, dal presidente della Corte, dai presidenti delle sezioni di cinque giudici, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare a tredici. Questi ultimi giudici sono designati in base all'elenco di cui al paragrafo 2 e seguendo l'ordine di quest'ultimo. Il punto d'inizio sull'elenco è, per ciascuna causa rimessa dinanzi alla grande sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l'ultimo giudice designato in base all'elenco per la causa precedentemente rimessa dinanzi a tale collegio giudicante.»;

4)

all'articolo 11 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Alla trattazione delle cause che, dall'inizio di un anno di rinnovo parziale dei giudici e sino a quando tale rinnovo sia avvenuto, sono rimesse alla grande sezione, prendono parte anche due giudici supplenti. Fanno funzione di giudici supplenti i due giudici che figurano sull'elenco di cui al paragrafo 2 subito dopo l'ultimo giudice designato per la composizione della grande sezione nella causa.

I giudici supplenti sostituiscono, nell'ordine dell'elenco di cui al paragrafo 2, i giudici che, eventualmente, non possano partecipare alla decisione della causa.»;

5)

all'articolo 11 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le sezioni di cinque giudici e di tre giudici sono composte, per ciascuna causa, dal presidente della sezione, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare, rispettivamente, a cinque e a tre giudici. Questi ultimi giudici sono designati in base agli elenchi di cui al paragrafo 2 seguendo l'ordine dei medesimi. Il punto d'inizio su tali elenchi è, per ciascuna causa rimessa dinanzi ad una sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l'ultimo giudice designato in base all'elenco per la causa precedentemente rimessa dinanzi alla stessa sezione.»;

6)

all'articolo 11 quinquies, l'unico comma dell'articolo diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.   Quando una sezione a cui è stata rimessa una causa rinvia, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, la causa alla Corte affinché essa venga rimessa a un collegio giudicante più ampio, tale collegio comprende i membri della sezione che ha declinato la propria competenza.»;

7)

all'articolo 16, paragrafo 1, i termini «vidimato dal presidente», sono soppressi;

8)

all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Se la Corte ritiene che il comportamento di un consulente o di un avvocato dinanzi alla Corte o ad un magistrato sia incompatibile col decoro della Corte o con le esigenze di una buona amministrazione della giustizia, o che tale consulente o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono riconosciuti, essa ne informa l'interessato. Se la Corte ne informa le autorità competenti cui è sottoposto l'interessato, una copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest'ultimo.

Per gli stessi motivi, la Corte può, ad ogni momento, sentiti l'interessato e l'avvocato generale, escludere, con ordinanza, l'interessato dal procedimento. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.»;

9)

all'articolo 37, paragrafo 6, è aggiunta la frase seguente: «L'articolo 81, paragrafo 2, non è applicabile a questo termine di 10 giorni.»;

10)

all'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, i termini «la sezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento» sono sostituiti dai termini «il giudice relatore»;

11)

all'articolo 45, paragrafo 3, il primo comma è soppresso;

12)

all'articolo 46, i primi due paragrafi sono soppressi e il paragrafo 3 diventa l'unico comma;

13)

all'articolo 60, i termini «la sezione o» sono soppressi;

14)

all'articolo 74, paragrafo 1, i termini «la sezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a cui la causa era stata assegnata» sono sostituiti dai termini «il collegio giudicante a cui la causa è stata rimessa» e i termini «non impugnabile» sono soppressi;

15)

l'articolo 75 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 75

1.   La cassa della Corte e i suoi debitori effettuano i loro pagamenti in euro.

2.   Qualora le spese ripetibili siano state sostenute in una valuta diversa dall'euro o qualora gli atti che danno luogo a rifusione siano stati compiuti in un paese di cui l'euro non sia la valuta ufficiale, il cambio delle valute è effettuato al corso di cambio di riferimento della Banca centrale europea del giorno del pagamento.»;

16)

l'articolo 76 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presidente designa il giudice relatore. La Corte rimette, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la domanda ad un collegio giudicante, che decide se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. Il collegio esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata.

Il collegio giudicante decide mediante ordinanza. In caso di rifiuto totale o parziale dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.»;

b)

al paragrafo 4, il termine «sezione» è sostituito con i termini «collegio giudicante»;

17)

all'articolo 92, paragrafo 2, i termini «rilevare … l'irricevibilità» sono sostituiti dai termini: «statuire …, sentite le parti, sull'irricevibilità» e sono soppressi i termini «sentite le parti» dopo i termini «o dichiarare»;

18)

all'articolo 93, paragrafo 7, i termini «in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata» sono soppressi.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2005.


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