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Document 32005D0879

2005/879/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 dicembre 2005 , relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovenia [notificata con il numero C(2005) 4744]

GU L 324 del 10.12.2005, p. 87–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/879/oj

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/87


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2005

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovenia

[notificata con il numero C(2005) 4744]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2005/879/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quando segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).

(2)

Il governo sloveno ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di due metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione eseguite in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(3)

L’esame della domanda suddetta evidenzia che le condizioni per l’autorizzazione dei metodi di classificazione sono soddisfatte pienamente per l’apparecchio HGP 4 e solo parzialmente per l’apparecchio ZP-DM5. Per dare alle autorità slovene il tempo di eseguire una nuova prova di dissezione, occorre limitare ad un periodo determinato l’autorizzazione dell’apparecchio ZP-DM5.

(4)

Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. A tal fine, la presente autorizzazione può essere revocata.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Slovenia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

a)

il metodo di classificazione denominato «Zwei-Punkt — DM5 (ZP)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato;

b)

l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato.

L’autorizzazione del metodo di classificazione ZP-DM5 è valida fino al 31 dicembre 2007.

Articolo 2

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SLOVENIA

Parte I

ZWEI-PUNKT — DM5 (ZP)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato «Zwei-Punkt — DM5 (ZP)».

2.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 8,6980 + 66,7270 Z1 + 9,7218 Z2 + 33,2966 Z3 – 19,8084 Z4 – 0,1082 T

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

MDM

=

spessore visibile del muscolo lombare misurato in mm sulla mediana della mezzena, in corrispondenza della distanza minima tra l’estremità anteriore (craniale) del muscolo lombare e l’estremità posteriore (dorsale) del canale vertebrale,

SDM

=

spessore minimo del lardo (dorsale) visibile, compresa la cotenna, misurato in mm sulla linea mediana della mezzena, che copre il muscolo lombare (Musculus glutaeus medius),

Z1

=

SDM/MDM

Z2

=

Formula

Z3

=

log 10(SDM)

Z4

=

Formula

T

=

peso della carcassa a caldo, in kg.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP 4)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama dell’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo 58 MR con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 4 oppure di un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 64,9273 – 1,6690 SHGP + 0,01947 S2 HGP + 0,2464 MHGP

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

SHGP

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terzultima costola,

MHGP

=

spessore in millimetri del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di SHGP.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.


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