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Document 32005D0850
2005/850/EC: Commission Decision of 25 November 2005 amending Decision 2003/61/EC authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada (notified under document number C(2005) 4526)
2005/850/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005 , che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2005) 4526]
2005/850/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005 , che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2005) 4526]
GU L 315 del 1.12.2005, p. 18–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 630–631
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada
[notificata con il numero C(2005) 4526]
(I testi in lingua spagnola, greca, italiana, maltese e portoghese sono i soli facenti fede)
(2005/850/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del Canada non possono essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, secondo la medesima direttiva, si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi. |
(2) |
La decisione 2003/61/CE della Commissione (2) autorizza una deroga per l’importazione di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, subordinatamente a condizioni specifiche. |
(3) |
Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga. |
(4) |
La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la medesima continua ad applicarsi. |
(5) |
Le deroghe previste nella decisione 2003/61/CE dovrebbero essere estese ai nuovi Stati membri in cui esistono condizioni climatiche simili a quelle citate nella decisione. |
(6) |
La decisione 2003/61/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/61/CE è modificata come segue:
1) |
All’articolo 1, paragrafo 1, le parole «La Grecia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna» sono sostituite da «La Grecia, la Spagna, l’Italia, Cipro, Malta e il Portogallo». |
2) |
All’articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue:
|
3) |
All’articolo 8 vanno aggiunti i seguenti porti:
|
4) |
All’articolo 10, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che usufruisce della presente deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno in cui l’importazione ha luogo, le informazioni utili ai fini dell’organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati.» |
5) |
All’articolo 14, il secondo e terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti: «Anteriormente al 1o giugno di ogni anno in cui ha luogo l’importazione, gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all’articolo 10. Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità dell’articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o giugno di ogni anno». |
6) |
All’articolo 15, il «31 marzo 2005» è sostituito da «31 marzo 2008». |
Articolo 2
La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).
(2) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 31.