Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0648

    2005/648/CE: Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria [notificata con il numero C(2005) 3389] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 238 del 15.9.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 335–336 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1792

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/648/oj

    15.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 238/16


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’8 settembre 2005

    concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria

    [notificata con il numero C(2005) 3389]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/648/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 agosto 2005 la Bulgaria ha confermato l’esistenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Vraca (Vratsa) in Bulgaria. La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli, e vi è il rischio che l’agente della malattia possa essere introdotto, mediante il commercio internazionale, tra il pollame vivo e i prodotti a base di pollame.

    (2)

    Tenuto conto del rischio per la salute degli animali rappresentato dall’introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno adottare provvedimenti in relazione alle importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dalla Bulgaria.

    (3)

    La Bulgaria ha trasmesso ulteriori informazioni sulla situazione della malattia e ha chiesto una regionalizzazione nella sospensione delle importazioni dalla Comunità, affinché tale sospensione riguardasse solo il distretto di Vraca, poiché la situazione nel resto del paese sembra essere soddisfacente. Le informazioni al momento disponibili consentono di limitare le misure di protezione a una regione specifica.

    (4)

    Pertanto, le importazioni nella Comunità dal distretto amministrativo di Vraca in Bulgaria dovrebbero essere sospese per quanto riguarda le carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie ottenuti da uccelli macellati dopo il 16 luglio 2005.

    (5)

    La decisione 2005/432/CE (3) della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; per non ostacolare inutilmente gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

    (6)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sospendono le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dai distretti amministrativi della Bulgaria elencati all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sospendono le importazioni dai distretti amministrativi della Bulgaria elencati all’allegato della presente decisione per quanto riguarda:

    a)

    le carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;

    b)

    le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle specie di cui alla lettera a).

    Articolo 3

    1.   In deroga all’articolo 2, lettere a) e b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo e ottenuti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento provenienti dai distretti amministrativi della Bulgaria di cui all’allegato della presente decisione macellati prima del 16 luglio 2005.

    2.   I certificati veterinari che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:

    «Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2005/648/CE (4).

    3.   In deroga all’articolo 2, lettera b), della presente decisione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II di cui alla decisione 2005/432/CE della Commissione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica fino al 23 agosto 2006.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

    (4)  Cancellare a seconda del caso.»


    ALLEGATO

    Distretto amministrativo di Vraca.


    Top