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Document 32005D0642

2005/642/CE: Decisione della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa all'aiuto di Stato previsto dalla Grecia, in forma di riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società, a favore delle imprese che effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di EUR [notificata con il numero C(2004) 4566] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 234 del 10.9.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/642/oj

10.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2004

relativa all'aiuto di Stato previsto dalla Grecia, in forma di riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società, a favore delle imprese che effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di EUR

[notificata con il numero C(2004) 4566]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/642/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 3 marzo 2004 [C(2004) 456 def.], la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso d'iniziare il procedimento formale di esame riguardo alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società, una misura adottata a favore delle imprese che effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di EUR.

(2)

Tale decisione della Commissione d’iniziare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare osservazioni riguardo alla misura in oggetto.

(3)

In risposta alla suddetta decisione, le autorità greche hanno inviato una lettera, ricevuta dalla Commissione il 13 aprile 2004 [SG(2004) A/3964], e hanno fornito informazioni, da ultimo con lettera del 17 agosto 2004 (A/36270).

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi.

II.   DESCRIZIONE

(5)

Il 15 gennaio 2004 è stata emanata in Grecia la legge n. 3220/2004, riguardante «Misure di sviluppo e di politica sociale — Obiettività dell’imposizione fiscale e altre disposizioni», entrata in vigore il 30 gennaio 2004 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ellenica (GURE A 15/2004). L’articolo 1 di tale legge prevede che, per le imprese le quali effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di EUR, l’aliquota dell’imposta sulle società viene ridotta dal normale 35 % al 25 %, per la durata di 10 anni.

III.   VALUTAZIONE

(6)

La legge che costituiva l’oggetto del procedimento formale di esame è stata abrogata con effetto retroattivo mediante l’articolo 22, comma 1, della legge n. 3259/2004, pubblicata il 4 agosto 2004.

(7)

La Grecia ha confermato che nessuna impresa ha beneficiato dell’incentivo previsto all’articolo 1 della legge n. 3220/2004.

(8)

Poiché la misura in oggetto non è mai stata attuata in concreto ed è già stata abrogata, è ormai priva di oggetto la valutazione della misura nell’ambito del procedimento formale di esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si dichiara concluso il procedimento formale di esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, iniziato il 3 marzo 2004, relativo alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società a favore delle imprese che effettuano investimenti del valore di almeno 30 milioni di euro.

Articolo 2

La Repubblica Ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 87 del 7.4.2004, pag. 10.

(2)  Cfr. nota 1.


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