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Document 32005D0636

2005/636/CE: Decisione della Commissione, del 1o settembre 2005, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella spp. fra gli esemplari da carne di Gallus gallus da realizzare negli Stati membri [notificata con il numero C(2005) 3276]

GU L 228 del 3.9.2005, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 319–323 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/636/oj

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2005

relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella spp. fra gli esemplari da carne di Gallus gallus da realizzare negli Stati membri

[notificata con il numero C(2005) 3276]

(2005/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende o aiuta gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(2)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), dev’essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella fra gli esemplari da carne di Gallus gallus («polli da carne») entro la fine del 2006.

(3)

Per fissare l'obiettivo comunitario devono essere disponibili dati comparabili sulla diffusione della salmonella nelle popolazioni di polli da carne nei diversi Stati membri. Tali informazioni non sono disponibili ed occorre pertanto eseguire uno studio specifico per controllare la diffusione della salmonella fra i polli da carne per un periodo di tempo appropriato, al fine di tener conto delle possibili variazioni stagionali.

(4)

Lo studio deve fornire le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. Considerata l’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella fra i polli da carne negli Stati membri, è opportuno che la Comunità aiuti finanziariamente gli Stati a realizzare le specifiche prescrizioni dell’indagine. Entro un tetto massimo, un rimborso del 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio è da considerarsi adeguato. Tutti gli altri costi, ad esempio di campionamento, di viaggio, amministrativi, ecc., dovrebbero essere esclusi da qualsiasi contributo finanziario della Comunità.

(5)

Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a patto che l’indagine venga svolta conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e purché siano rispettate talune altre condizioni.

(6)

Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.

(7)

Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario per l'euro (3).

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali

1.   Viene eseguita un’indagine per valutare la diffusione della Salmonella spp. in tutta la Comunità fra gli esemplari da carne di Gallus gallus (di seguito «polli da carne») campionati nelle tre settimane che precedono la partenza dall’allevamento prescelto per il macello (di seguito «indagine»).

2.   I risultati dell’indagine saranno utilizzati per fissare gli obiettivi comunitari di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

3.   L’indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1o ottobre 2005.

4.   Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Schema del campionamento

1.   Il campionamento necessario ai fini dell’indagine è organizzato dagli Stati membri ed effettuato dal 1o ottobre 2005 presso allevamenti che ospitano almeno 5 000 esemplari. In ciascun allevamento prescelto è campionato un gruppo di polli da carne di età adeguata.

Tuttavia nei paesi in cui il numero previsto di gruppi da campionare è più elevato del numero delle aziende con più di 5 000 esemplari, per raggiungere il numero previsto si possono campionare fino a quattro gruppi nello stesso allevamento. Se possibile, i gruppi ulteriori di uno stesso allevamento dovrebbero provenire da locali di stabulazione diversi ed essere campionati in stagioni diverse.

Se il numero dei gruppi da campionare è ancora insufficiente, possono anche essere prescelti allevamenti gradualmente inferiori fino a raggiungere, se possibile, il numero di 154 gruppi.

Se il numero dei gruppi da campionare è ancora insufficiente, si possono campionare più di quattro gruppi nello stesso allevamento, privilegiando gli allevamenti di maggiori dimensioni.

Per i paesi in cui meno dell’80 % dei polli da carne è ospite di allevamenti di più di 5 000 esemplari, possono essere prescelti dall’inizio allevamenti gradualmente inferiori.

2.   Il campionamento è effettuato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.

Articolo 3

Rilevazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione degli isolati pertinenti

1.   La rilevazione della Salmonella spp. e la sierotipizzazione degli isolati pertinenti si effettuano nei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella.

Tuttavia, qualora un laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o non esegua esso stesso abitualmente le analisi, le autorità competenti possono chiedere ad un numero limitato di altri laboratori che partecipano ai controlli ufficiali della salmonella di effettuare le analisi.

Tali laboratori devono avere una comprovata esperienza nell’uso del metodo di rilevazione necessario, devono applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 7025 e sottoporsi alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

2.   La rilevazione della Salmonella spp. viene eseguita conformemente al metodo raccomandato a tal fine dal laboratorio comunitario di riferimento.

3.   La sierotipizzazione degli isolati pertinenti viene eseguita secondo il sistema Kaufmann-White.

Articolo 4

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

1.   L’autorità nazionale responsabile della stesura della relazione nazionale annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’articolo 3 della presente decisione sulla base dello schema di campionamento di cui all’articolo 2, e riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione alla Commissione.

2.   Tutti i dati pertinenti raccolti ai fini dell’indagine sono forniti dagli Stati membri all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, su richiesta della Commissione.

3.   I risultati e i dati nazionali aggregati sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.

Articolo 5

Specifiche tecniche

I compiti e le attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione sono svolti conformemente alle specifiche tecniche presentate durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 19 luglio 2005 e pubblicati sul sito Internet della Commissione (http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/index_en.htm).

Articolo 6

Entità del contributo finanziario della Comunità

1.   La Comunità fornisce un contributo finanziario per le spese di analisi di laboratorio sostenute dagli Stati membri, cioè per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti.

2.   L’importo massimo del contributo finanziario della Comunità è di 20 EUR per analisi di rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e di 30 EUR per sierotipizzazione di isolati pertinenti.

3.   Il contributo finanziario della Comunità non supera gli importi stabiliti all’allegato I per la durata dell’indagine.

Articolo 7

Condizioni di assegnazione di un contributo finanziario della Comunità

1.   Il contributo finanziario di cui all’articolo 6 viene assegnato agli Stati membri a condizione che l’indagine sia eseguita in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e sull’assegnazione degli appalti pubblici, e purché siano osservate le seguenti condizioni:

a)

entro il 1o ottobre 2005 entrano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esecuzione dell’indagine;

b)

entro il 31 gennaio 2006 viene consegnata una relazione sui primi tre mesi di indagine;

c)

al più tardi entro il 31 ottobre 2006 viene consegnata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, accompagnata dai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti durante il periodo 1o ottobre 2005-30 settembre 2006; la documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato II;

d)

l’indagine viene eseguita in modo efficace.

2.   A richiesta dello Stato membro interessato può essere versato un anticipo del 50 % dell’importo complessivo di cui all’allegato I.

3.   La mancata osservanza della scadenza di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario assegnato, pari al 25 % dell’importo complessivo entro il 15 novembre 2006, al 50 % entro il 1 dicembre 2006 e al 100 % entro il 15 dicembre 2006.

Articolo 8

Tasso di conversione per le domande in moneta nazionale

Il tasso di conversione per le domande presentate in moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n+1» o il primo giorno utile precedente per il quale si è fissato un tasso.

Articolo 9

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(4)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.


ALLEGATO I

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità agli Stati membri

(in EUR)

Stato membro

Importo

Belgio — BE

53 940

Repubblica ceca — CZ

50 605

Danimarca — DK

46 545

Germania — DE

54 085

Estonia — EE

22 330

Grecia — EL

54 375

Spagna — ES

55 390

Francia — FR

55 535

Irlanda — IE

49 300

Italia — IT

54 665

Cipro — CY

45 675

Lettonia — LV

22 330

Lituania — LT

22 330

Lussemburgo — LU

5 800

Ungheria — HU

50 605

Malta — MT

22 330

Paesi Bassi — NL

54 085

Austria — AT

51 620

Polonia — PL

55 245

Portogallo — PT

54 085

Slovenia — SI

51 040

Slovacchia — SK

44 660

Finlandia — FI

45 530

Svezia — SE

44 080

Regno Unito — UK

54 375

Totale

1 120 560


ALLEGATO II

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