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Document 32005D0474

    2005/474/CECE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla tassa sugli acquisti di carne (tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali) alla quale la Francia ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2004) 4770]

    GU L 176 del 8.7.2005, p. 1–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/474/oj

    8.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 176/1


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2004

    relativa alla tassa sugli acquisti di carne (tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali) alla quale la Francia ha dato esecuzione

    [notificata con il numero C(2004) 4770]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (2005/474/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    In seguito ad una denuncia, il 15 aprile 1999 la Commissione ha inviato alla Francia una richiesta di informazioni concernente una tassa sull'acquisto di carni (di seguito anche «tassa sull'eliminazione delle carcasse di animali») intesa a finanziare attività per l'eliminazione delle carcasse animali in territorio francese. Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 12 maggio 1999.

    (2)

    In precedenza la Commissione aveva avviato un procedimento d’infrazione a norma dell’articolo 226 del trattato contro la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali (2). Pertanto, con lettera del 29 luglio 1998 era stata inviata alla Francia una lettera di messa in mora, seguita da un parere motivato in data 18 settembre 2000. La Commissione ha deciso di archiviare il fascicolo in data 26 giugno 2002.

    (3)

    La misura è stata inserita nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 17/2001. Nel marzo 2001 è pervenuto un supplemento alla denuncia iniziale. Nel frattempo, la Commissione ha ricevuto una nuova denuncia che riprendeva gli elementi della prima denuncia.

    (4)

    Con lettera del 10 luglio 2002, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito alla tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali.

    (5)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (3). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione.

    (6)

    Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 10 ottobre 2002. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di terzi che sono state inviate alle autorità francesi con lettera dell'11 febbraio 2003; da parte loro, queste ultime hanno risposto con lettera del 9 aprile 2003. Con lettera del 14 luglio 2004 sono state richieste alle autorità francesi ulteriori informazioni, inviate dalle suddette autorità con lettera del 23 settembre 2004.

    (7)

    La presente decisione riguarda soltanto il finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali (di seguito «SPE») tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2002; il procedimento d'esame è stato avviato nel 2002. Il finanziamento dello SPE a partire dal 1o gennaio 2003 viene trattato nell’ambito dell’aiuto di Stato n. NN 8/2004.

    (8)

    La tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali è stata soppressa a partire dal 1o gennaio 2004. Il finanziamento dello SPE è ora garantito dal ricavato di una «imposta sulla macellazione» nei confronti della quale la Commissione non ha sollevato obiezioni (4). Nell’ambito dell’istruttoria della pratica, le autorità francesi hanno inviato alla Commissione altre informazioni pertinenti per il caso di specie, in particolare con lettera del 29 dicembre 2003.

    II.   DESCRIZIONE

    1.   LA TASSA SULL’ELIMINAZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI

    (9)

    La tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali è stata istituita mediante l'articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte francese, derivato dall’articolo 1 della legge francese n. 96-1139 del 26 dicembre 1996, relativa alla raccolta e all'eliminazione delle carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli e recante modifica del codice rurale (5). Secondo tale disposizione, la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali è entrata in vigore il 1o gennaio 1997.

    (10)

    La legge n. 96-1139 modifica l’articolo 264 del codice rurale francese, stabilendo che «la raccolta e l’eliminazione delle carcasse di animali e quelle delle carni e delle frattaglie sequestrate al macello, riconosciute non idonee al consumo umano e animale, costituiscono una missione di servizio pubblico che rientra nelle competenze dello Stato».

    (11)

    Per contro, ai sensi dell’articolo 271 del codice rurale, ugualmente modificato dalla suddetta legge, «l’eliminazione del materiale sequestrato nel corso di ispezioni veterinarie diverso da quello di cui all’articolo 264 e l’eliminazione dei rifiuti di origine animale che provengono da macelli o da stabilimenti di manipolazione o di preparazione di cibi per animali o alimenti di origine animale non rientrano nel servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali. Tali operazioni sono espletate sotto l’esclusiva responsabilità di detti macelli e stabilimenti. Qualora non siano riconosciuti e certificati a tal fine, essi devono affidarne l’esecuzione ad imprese riconosciute e certificate dall'amministrazione pubblica».

    (12)

    La raccolta che rientra nella missione di servizio pubblico riguarda gli animali morti nel territorio nazionale e, in particolare, quelli abbattuti nei macelli in Francia e non idonei al consumo umano. La raccolta delle carcasse avviene soltanto quando si tratta di animali, o di partite, di almeno 40 kg. La legge esclude specificamente dallo SPE finanziato dalla tassa sull'eliminazione delle carcasse di animali le prestazioni a persone che possiedono o detengono la carcassa di un animale e che «sono in grado» di consegnarlo a un soggetto autorizzato, pur non essendovi obbligate (articolo 265 II del codice rurale). Sono quindi escluse le carcasse dei cosiddetti «animali da compagnia» detenute da privati. Tale esclusione dà luogo ad un’attività di eliminazione delle carcasse di animali finanziata da privati.

    (13)

    Le imprese private incaricate di effettuare le prestazioni di eliminazione delle carcasse di animali vengono selezionate dai prefetti mediante procedure di gara le cui condizioni sono definite nel codice rurale. I capitolati d’oneri relativi prevedono le modalità di remunerazione delle operazioni la cui esecuzione è affidata al titolare dell’appalto; tale remunerazione esclude qualsiasi altra forma di remunerazione pagata da beneficiari del servizio pubblico. Di conseguenza, le sardigne incaricate dello SPE devono fornire gratuitamente i loro servizi di raccolta e di eliminazione agli utenti (principalmente allevatori e macelli) e sono remunerate esclusivamente dallo Stato (articolo 264, secondo comma, del codice rurale).

    (14)

    La tassa sull’eliminazione delle carcasse riguarda gli acquisti di carne e di altri prodotti specificati eseguiti da chi effettua la vendita al dettaglio di tali prodotti.

    (15)

    In linea di principio, la tassa è dovuta da chiunque effettui vendite al dettaglio. La base imponibile è costituita dal valore, IVA esclusa, degli acquisti dei prodotti di seguito indicati, indipendentemente dalla loro provenienza:

    carni e frattaglie, fresche o cotte, refrigerate o congelate, di pollame, di coniglio, di fauna selvatica o di bovini, ovini, caprini, suini e delle specie equina, asinina e dei relativi incroci,

    salumi, insaccati, strutto, conserve di carni e frattaglie trasformate,

    alimenti per animali a base di carni e di frattaglie.

    Le imprese il cui fatturato nell’anno precedente è risultato inferiore a 2 500 000 franchi francesi (FRF) (6) (381 122 EUR), IVA esclusa, sono esentate dall'imposta. Le aliquote relative, per quote d'acquisto mensili, IVA esclusa, sono fissate allo 0,5 % fino a 125 000 FRF (19 056 EUR) e allo 0,9 % oltre tale importo. Successivamente sono state portate rispettivamente al 2,1 % e al 3,9 % (cfr. considerando 18).

    (16)

    Inizialmente, vale a dire a partire dal 1o gennaio 1997, il gettito della tassa è stato destinato ad un fondo ad hoc il cui obiettivo era finanziare un servizio consistente nella raccolta e nell'eliminazione delle carcasse di animali e del materiale sequestrato nei macelli riconosciuto non idoneo al consumo umano e animale, vale a dire le attività definite come missione di servizio pubblico dall’articolo 264 del codice rurale. Il fondo era gestito dal Centro nazionale per l'adattamento delle strutture delle aziende agricole (CNASEA).

    (17)

    La legge 98-546 del 2 luglio 1998, che contiene varie disposizioni di ordine economico e finanziario (7), ha introdotto una tassa aggiuntiva applicabile agli stessi soggetti, per il periodo dal 1o luglio 1998 al 31 dicembre 1998, destinata in particolare a finanziare l’eliminazione delle farine di mammiferi non conformi alle norme comunitarie relative all’inattivazione degli agenti dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), in particolare le spese di acquisto, di trasporto, di magazzinaggio e di trattamento. Le imprese il cui fatturato nell’anno precedente è risultato inferiore a 3 500 000 FRF (533 571 EUR), IVA esclusa, sono esentate dalla tassa. Le aliquote relative, per quote d'acquisto mensili, IVA esclusa, erano fissate allo 0,3 % fino a 125 000 FRF (19 056 EUR) e allo 0,5 % oltre tale importo.

    (18)

    L’articolo 35 della legge finanziaria di rettifica per il 2000 (legge n. 2000-1353 del 30 dicembre 2000) (8) ha apportato alcune modifiche al meccanismo della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali, che sono entrate in vigore il 1o gennaio 2001. Tali modifiche sarebbero dirette a controbilanciare gli effetti della crisi dell’ESB e i costi aggiuntivi che ne derivano. La base imponibile è stata così estesa anche agli «altri prodotti a base di carne». L’aliquota della tassa è stata ora fissata al 2,1 % per quote d'acquisto mensili fino a 125 000 FRF (19 056 EUR) e al 3,9 % oltre i 125 000 FRF. Inoltre, le imprese il cui fatturato nell’anno precedente è risultato inferiore a 5 000 000 FRF (762 245 EUR), IVA esclusa, sono esentate dalla tassa. Infine, dal 31 dicembre 2000, il gettito della tassa è stato direttamente destinato al bilancio generale dello Stato, invece che al fondo di cui al considerando 16.

    (19)

    L’aumento della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali avrebbe risposto in particolare alla necessità di distruggere non solo le carcasse di animali e il materiale sequestrato nei macelli riconosciuto non idoneo al consumo umano e animale (il cui volume è senz’altro più elevato rispetto al passato, in seguito alla crisi dell’ESB), o le parti di carcasse precedentemente utilizzate per produrre farine animali o altri prodotti, ma anche le farine animali il cui uso è stato provvisoriamente vietato con la decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (9).

    2.   ARGOMENTI SOLLEVATI DALLA COMMISSIONE NELL’AMBITO DELL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO D’ESAME

    2.1.   SULL’ESISTENZA DI UN AIUTO

    (20)

    L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse della Comunità.

    (21)

    Le autorità francesi ritengono che le azioni finanziate rientrino nell’interesse pubblico. In linea di principio, la Commissione non ha avuto nulla da obiettare per quanto riguarda la natura di servizio pubblico che le suddette autorità hanno voluto dare a tale servizio. Infatti si tratta di una decisione giustificata da ragioni di salute pubblica e di protezione dell’ambiente. Tuttavia la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di descrivere dettagliatamente tutte le azioni finanziate per mezzo della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali al fine di comprenderne la portata. Infatti risultava che alcune attività non previste nella legge n. 96-1139, come la distruzione delle farine animali vietate alla vendita, venissero ugualmente finanziate mediante tale tassa.

    (22)

    La Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito (10) che l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato deve essere interpretato nel senso che non si applica ad un aiuto pubblico di cui beneficiano imprese incaricate della gestione di un servizio d’interesse economico generale, nella misura in cui tale vantaggio supera i costi aggiuntivi del servizio pubblico. Al momento dell’apertura del procedimento d’esame nella presente causa, varie controversie pendevano dinanzi alla Corte sulla questione se una misura dovesse essere qualificata aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, se il vantaggio che ne traevano alcune imprese non eccedeva i costi aggiuntivi da esse sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico imposti dalla normativa nazionale. La Commissione ha ritenuto che occorresse quindi stabilire se i pagamenti pubblici effettuati a favore delle sardigne potessero essere considerati la remunerazione di un'attività qualificabile come servizio pubblico. Successivamente, occorrerebbe stabilire se tali pagamenti abbiano superato i costi sostenuti dalle imprese per effettuare tali attività.

    (23)

    Orbene, nella fase di apertura del procedimento d’esame, la Commissione non disponeva di tutti gli elementi necessari per stabilire se tutti i criteri per l’istituzione di un servizio pubblico fossero stati rispettati. Per essere in grado di pronunciarsi sulla natura delle procedure di gare d’appalto utilizzate nella fattispecie per scegliere le imprese di eliminazione delle carcasse di animali, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di inviarle le informazioni relative all’attuazione delle suddette gare d’appalto, in modo da poter stabilire, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia (11), se queste ultime rispettassero in particolare la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (12).

    (24)

    Inoltre, la Commissione voleva disporre di informazioni riguardanti in particolare l’impatto degli aiuti sulle imprese interessate e ottenere la prova che tali aiuti sono serviti soltanto a finanziare i costi aggiuntivi dei compiti eseguiti per l'interesse generale, senza che dei fondi abbiano potuto essere deviati verso altre attività concorrenziali alle quali tali imprese potrebbero dedicarsi. La Commissione, pur ammettendo che lo SPE poteva costituire un servizio d’interesse economico generale, riteneva che in fase di apertura del procedimento d’esame sussistessero alcuni interrogativi in merito agli effetti dell’aiuto sui beneficiari diretti del servizio e alle modalità di finanziamento del servizio stesso.

    (25)

    Al momento dell’apertura del procedimento, il punto 5.6.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (13) (di seguito «orientamenti agricoli») permetteva di esaminare caso per caso gli aiuti a favore del settore agricolo, come gli aiuti alla raccolta, al recupero e al condizionamento dei rifiuti di origine agricola. Tale esame andava effettuato alla luce dei principi esposti nel trattato e nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la protezione dell’ambiente (14). Secondo la suddetta disciplina, quando gli aiuti si rivelano indispensabili, devono essere strettamente limitati alla compensazione delle spese aggiuntive di produzione in relazione ai prezzi di mercato dei prodotti o servizi di cui trattasi. Inoltre, tali aiuti devono essere temporanei e in linea di massima decrescenti per servire da incentivo al rispetto, entro termini ragionevoli, del principio di veridicità dei prezzi. A tale proposito, la Commissione si fonda anche sul punto 11.4.5 degli orientamenti agricoli relativi alla lotta contro le malattie degli animali.

    (26)

    Orbene, in Francia le aziende agricole e i macelli beneficiari non sembravano affatto contribuire alle spese derivate dal servizio. Pertanto la Commissione riteneva che l’aiuto non rispondesse alle condizioni previste dalle regole comunitarie. Essa nutriva quindi dubbi sulla compatibilità di aiuti il cui effetto è di sollevare le aziende agricole e i macelli dall'onere delle spese connesse alla raccolta e all’eliminazione delle carcasse e delle carni e frattaglie sequestrate al macello.

    (27)

    Per quanto concerne il trattamento delle carcasse di animali, nel sistema francese le aziende agricole e i macelli beneficiari non sembravano affatto contribuire ai costi relativi. Tale gratuità sembrava inoltre permanente e non decrescente. Nell’ambito dell’aiuto di Stato n. NN 76/2000 (15) la Commissione aveva ritenuto che l’aiuto per l’eliminazione delle carcasse servisse a porre fine all’abitudine degli agricoltori di bruciare, seppellire o abbandonare le carcasse, le quali sono altamente inquinanti e nocive per l’ambiente e la salute. La Commissione ha inoltre ricordato che normalmente essa non autorizza gli aiuti al funzionamento che sollevino le imprese di una parte degli oneri finanziari connessi all’inquinamento o agli effetti nocivi che queste ultime provocano. La Commissione ha sottolineato che sono state concesse alcune deroghe a tale principio, in particolare in materia di gestione dei rifiuti. In fase di apertura del procedimento d’esame nella presente vertenza, la Commissione non disponeva di informazioni che dimostrassero la necessità e la giustificabilità di un aiuto permanente e non decrescente inteso a coprire i costi per la raccolta e il successivo trattamento delle carcasse, in particolare nell’ambito di un programma globale di lotta contro determinate malattie e/o per la protezione della salute umana. La Commissione ha sottolineato inoltre che la legislazione francese che introduce l’obbligo di eliminare le carcasse non si applicava a tutti gli agricoltori.

    (28)

    Per quanto concerne le carni e le frattaglie sequestrate al macello, la Commissione autorizzava, al momento dell'apertura della procedura, in casi ben precisi, la presa a carico, da parte dello Stato, fino al 100 % di alcune spese che normalmente sarebbero state a carico dei produttori. La Commissione riteneva che gli aiuti derivanti dal servizio di eliminazione delle carcasse di animali, nella misura in cui si trattava di rifiuti di origine animale riconosciuti non idonei al consumo, potevano risultare conformi alle condizioni di cui al punto 11.4.5 degli orientamenti agricoli e beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Tuttavia, per applicare detta deroga, la Commissione ha chiesto che le autorità francesi dimostrassero, per ogni specie animale interessata dal servizio, che si trattava sempre di rifiuti provenienti da animali malati o la cui eliminazione mirava a prevenire la propagazione di una malattia animale. Ciò valeva anche per la tassa addizionale imposta durante il periodo dal 1o luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

    (29)

    Per quanto concerne le imprese di commercializzazione esentate dal pagamento della tassa, la Commissione aveva ragione di ritenere, nella fase di apertura del procedimento d’esame, che l’aiuto rientrasse nel campo d’applicazione del punto 3.5 degli orientamenti agricoli. Quest’ultimo punto prevede che, per essere considerata compatibile con il mercato comune, qualsiasi misura di aiuto deve costituire un incentivo o esigere una contropartita dal beneficiario. Nella fattispecie, l’esenzione sembrava costituire una riduzione degli oneri priva di qualsiasi incentivo e di qualsiasi contropartita da parte dei beneficiari. La compatibilità con le regole di concorrenza, nella fase di apertura del procedimento d’esame, non era stata quindi dimostrata.

    (30)

    Per quanto concerne invece la distruzione delle farine animali, la Commissione non era in grado, al momento dell’apertura del procedimento d’esame, di pronunciarsi sulla compatibilità del finanziamento della misura, in quanto non conosceva con esattezza il tipo di prodotto che aveva beneficiato dell'aiuto e, segnatamente, non sapeva se avessero beneficiato di tale aiuto farine prodotte dopo l'entrata in vigore del divieto comunitario del dicembre 2000. Inoltre, la Commissione ignorava se le compensazioni pagate nel quadro di tale distruzione si configurassero come compensazioni eccessive a favore dei proprietari delle farine o delle imprese incaricate della loro distruzione. La Commissione ha chiesto alle autorità francesi di precisare il tipo di prodotto oggetto dell'aiuto indicandone la data di produzione e fornendo tutte le informazioni atte a dimostrare che era stato evitato il rischio di sovracompensazioni.

    2.2.   IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI

    (31)

    Anteriormente al 31 dicembre 2000, lo SPE è stato finanziato tramite un prelievo parafiscale imposto ai rivenditori al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne. Il relativo gettito è stato destinato ad un fondo incaricato della gestione. La Commissione ritiene di norma che il finanziamento di un aiuto di Stato tramite oneri obbligatori può avere un impatto sull'aiuto, in quanto avrebbe un effetto protettivo che va al di là dell'aiuto propriamente detto, e che, di conseguenza, un aiuto non può essere finanziato da prelievi parafiscali che gravano anche su prodotti importati dagli altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto che, in fase di apertura del procedimento d’esame, il gettito ottenuto applicando la tassa a prodotti importati dagli altri Stati membri nell'intento di finanziare il servizio di eliminazione delle carcasse di animali potrebbe costituire un finanziamento dell'aiuto incompatibile con le regole di concorrenza e che, di conseguenza, l'aiuto di Stato così finanziato potrebbe essere parimenti incompatibile con il trattato.

    (32)

    A decorrere dal 1o gennaio 2001, il gettito della tassa è stato direttamente destinato al bilancio generale dello Stato. Secondo la sua prassi, la Commissione ritiene che, in linea generale, l'incorporazione del gettito di una tassa nel bilancio nazionale fa sì che divenga impossibile stabilire un nesso fra detta tassa e il finanziamento di un determinato servizio fornito e finanziato dallo Stato. In questo modo non sarebbe più possibile affermare che una tassa ha carattere discriminatorio nei confronti di altri prodotti, in quanto il gettito della tassa si confonderebbe con gli altri introiti dello Stato senza che il finanziamento degli aiuti possa essergli direttamente attribuito.

    (33)

    Tuttavia, sussistevano seri dubbi sul fatto che la risorsa e il suo impiego fossero effettivamente dissociati. Sembrerebbe infatti che, una volta inglobato nel bilancio, il gettito della tassa sia destinato ad un capitolo preciso del ministero dell'Agricoltura, da dove verrebbe successivamente versato nel bilancio del CNASEA, che è l'organismo incaricato della gestione finanziaria del servizio di eliminazione delle carcasse di animali (16). Vi sarebbe quindi una corrispondenza pressoché perfetta tra il gettito della tassa e il finanziamento del servizio.

    (34)

    La Corte di giustizia ha ricordato che l’eventuale esistenza di un nesso fra un regime di tassazione e un aiuto costituirebbe una grave difficoltà per valutare la compatibilità dell’aiuto con il trattato. La Corte precisa che, in caso di grave difficoltà per valutare la compatibilità di una misura nazionale con le disposizioni del trattato, la Commissione potrà affrontare le questioni sollevate nei reclami presentati contro siffatte disposizioni (17), esclusivamente avviando le procedure di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

    (35)

    La Commissione non era in grado di pronunciarsi, in fase di apertura del procedimento d’esame, sulla compatibilità del sistema con il trattato a motivo segnatamente dell’esistenza di un sistema potenzialmente discriminatorio nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, anch’essi colpiti dalla tassa.

    (36)

    La Commissione ha segnalato che, se il finanziamento di un aiuto di Stato fosse considerato incompatibile con le regole applicabili in materia di concorrenza, gli aiuti così finanziati dovrebbero essere anch'essi considerati incompatibili, finché sussiste l'irregolarità del finanziamento. Infatti, la regolarità del finanziamento di un aiuto è una condizione indispensabile per la dichiarazione di compatibilità dello stesso.

    2.3.   ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

    (37)

    La Commissione ha inoltre ricordato che qualsiasi infrazione alle regole di concorrenza giustificabile per il tramite dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato deve limitarsi alle misure strettamente necessarie per il funzionamento di un servizio d’interesse economico generale. Ora, nella fase di apertura del procedimento d'esame, la Commissione non vedeva in che modo la gratuità del sistema di eliminazione delle carcasse di animali a beneficio di allevatori e macelli fosse necessaria al corretto funzionamento del sistema e del servizio d'interesse economico generale. Inoltre, la Commissione non comprendeva per quale motivo il corretto funzionamento del servizio di eliminazione delle carcasse di animali dovesse comportare aiuti al funzionamento che favorissero imprese non soggette alla tassa, o sardigne, per quanto concerne eventuali pagamenti superiori al costo netto della prestazione del servizio di eliminazione delle carcasse di animali. Essa non comprendeva neppure perché fosse necessario tassare i prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

    (38)

    Infine, la Commissione non ha potuto escludere, nella fase di apertura del procedimento, che l'insieme degli effetti derivanti dall'organizzazione del sistema francese di eliminazione delle carcasse di animali potesse incidere sullo sviluppo degli scambi fra Stati membri in misura contraria all’interesse della Comunità, rendendo così inapplicabile l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Come indicato in precedenza, tali effetti potevano riguardare sia gli scambi di carni sia i servizi dei macelli.

    3.   ALTRI ELEMENTI PERTINENTI

    (39)

    Come già rilevato al considerando 2, il 18 settembre 2000 la Commissione ha emesso un parere motivato concernente la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali. Nel suddetto parere, la Commissione ha constatato che il sistema della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali costituiva una misura fiscale discriminatoria incompatibile con l'articolo 90 del trattato, perché si applicava alle carni provenienti da altri Stati membri, nonostante soltanto i produttori di carni francesi beneficiassero dello SPE finanziato dal gettito della suddetta tassa.

    (40)

    Inoltre, è stata sottoposta alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale presentata ai sensi dell’articolo 234 del trattato dalla Cour administrative d'appel di Lione, riguardante l'interpretazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (18) in relazione alla tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali. Il 20 novembre 2003 la Corte ha emesso la relativa sentenza (di seguito «causa GEMO»).

    (41)

    Nell’ambito della causa GEMO la Cour administrative d’appel di Lione ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se la tassa sugli acquisti di carne prevista dall'articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte si inserisca in un dispositivo che possa essere considerato come un aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

    (42)

    La Corte ha risposto che l’attività di raccolta e di eliminazione delle carcasse e dei rifiuti dei macelli di cui beneficiano gli allevatori e i macelli francesi è imputabile allo Stato. La Corte ha poi concluso che l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato deve essere interpretato nel senso che un regime che garantisce gratuitamente agli allevatori e ai macelli la raccolta e l'eliminazione delle carcasse e dei rifiuti dei macelli deve essere qualificato come aiuto di Stato.

    III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

    (43)

    Le parti interessate hanno presentato le seguenti osservazioni che sono state trasmesse in Francia l’11 febbraio 2003.

    1.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ALCUNE IMPRESE INTERESSATE

    (44)

    Le imprese che hanno presentato le osservazioni di seguito riportate hanno chiesto che la loro identità non venisse rivelata. La Commissione dopo aver esaminato i motivi esposti ha ritenuto opportuno rispettare la loro volontà.

    (45)

    Secondo le suddette imprese, la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali è un aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato, a favore, in particolare, degli allevatori e dei macelli. Pertanto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sollevando gli allevatori e i macelli da un onere finanziario che grava su di essi, la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali ha procurato un vantaggio economico ad «alcune imprese» ed incide sugli «scambi tra Stati membri» e «falsa la concorrenza», in quanto riduce il costo delle esportazioni francesi delle carni e in quanto aggrava le importazioni del costo dell’eliminazione di prodotti animali pericolosi, costo che esse sostengono già nel loro paese d’origine.

    (46)

    Inoltre, la misura sarebbe illegale, poiché non è stata notificata alla Commissione. Una decisione finale di compatibilità della Commissione non avrebbe come effetto di regolarizzare a posteriori atti di esecuzione invalidi, perché adottati senza la consapevolezza del divieto di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L’aiuto sarebbe dunque incompatibile.

    (47)

    Infine, il servizio di eliminazione delle carcasse di animali non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Sebbene il servizio di eliminazione delle carcasse di animali debba essere finanziato, non è indispensabile che il finanziamento sia garantito tramite un aiuto incompatibile. Tale finanziamento potrebbe perfettamente costituire un onere che gli utenti del servizio dovrebbero sopportare e che si ripercuoterebbe sul prezzo della carne sostenuto dal consumatore. Inoltre, la tassa crea una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati simili tale da incidere sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità. Tale applicazione colliderebbe con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

    2.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DEI PRODOTTI ALIMENTARI ELABORATI (ADEPALE)

    (48)

    L’ADEPALE sottolinea che all’origine dell’istituzione della tassa figurano i gravi problemi d’eliminazione di carcasse di bovini, deceduti in seguito alla malattia dell'ESB. Orbene, la maggior parte delle carcasse che è stato necessario distruggere provenivano dalla mandria bovina da latte, che produce carne soltanto marginalmente. Di conseguenza, l’ADEPALE ritiene che il campo specifico «carne» della tassa e l’esenzione totale concessa ai prodotti lattiero-caseari non siano accettabili. Più in generale, nel caso in cui occorra tassare i settori che producono carcasse da eliminare, occorre almeno farlo in modo non discriminatorio; il ragionamento dovrebbe applicarsi anche ai prodotti ovini.

    (49)

    Poiché si applica in valore ai prodotti a base di carne che contengono almeno il 10 % in peso di carne, la tassa riguarda gli svariati ingredienti dei piatti cucinati, compresi i prodotti vegetali, gli imballaggi e più in generale le spese fisse e i costi di manodopera delle imprese di produzione di piatti cucinati. L’ADEPALE non ammette come soglia il 10 % stabilito dall’amministrazione francese e ritiene che un prodotto a base di carne sia un prodotto nel quale la percentuale in peso della carne è maggioritaria.

    (50)

    Inoltre, l’ADEPALE constata che si tratta in pratica di un’imposta sul consumo che grava in modo discriminatorio sui prezzi di vendita ai consumatori di alcuni prodotti. Ne deriva una differenza significativa di competitività tra i prodotti che contengono più del 10 % di carne e tutti gli altri prodotti alimentari, cioè i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti, i prodotti vegetali e tutti i prodotti preparati che contengono meno del 10 % di carne.

    (51)

    Infine, qualora la motivazione della tassa fosse quella di garantire la salute pubblica, secondo l’ADEPALE il finanziamento della sorveglianza sanitaria in linea di principio viene disciplinato dalla direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CE (19), e dalla normativa di recepimento nell’ordinamento francese.

    3.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FEDERAZIONE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE (FCD)

    (52)

    La FCD già riteneva che l'aiuto conferisse un duplice vantaggio: limitava il rischio imprenditoriale che di norma doveva essere sostenuto dalle sardigne e comportava l'eliminazione di un costo che grava normalmente sul bilancio degli allevatori e dei macelli, in quanto produttori di carcasse e del materiale sequestrato.

    (53)

    La FCD sottolinea in particolare l’incompatibilità del dispositivo francese di finanziamento dello SPE con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, per l’assenza di misure soddisfacenti che garantiscano una reale concorrenza al momento dell’attribuzione degli appalti pubblici riguardanti l’eliminazione delle carcasse di animali e per la sovraccompensazione presente nel finanziamento di tale servizio.

    (54)

    La FCD segnala inoltre che i fondi pubblici di cui hanno beneficiato i laboratori di sezionamento francesi erano destinati non solo al finanziamento dello SPE come definito dalla legge, ma anche al finanziamento di altre attività che non rientrano nel campo d'applicazione della legge, come l'eliminazione delle farine animali sia prodotte dopo il divieto comunitario di dicembre 2000 sia fabbricate prima di tale data, per la quale ai laboratori di sezionamento sarebbe stato versato d’urgenza e senza bando di gara un aiuto di 205 milioni di EUR.

    (55)

    La FCD denuncia l’esistenza dal 2002 di un nuovo aiuto di Stato illegale, finanziato mediante la tassa sull’acquisto di carni, a beneficio dei macellai artigiani che eliminano con propri mezzi le ossa della colonna vertebrale in contatto diretto con il midollo spinale dei bovini di età superiore ai dodici mesi. L'importo di tale aiuto sarebbe stato di 20 milioni di EUR.

    4.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA SPAGNA

    (56)

    La Spagna denuncia il fatto che le importazioni di carne e dei prodotti di carne provenienti dagli altri paesi sono discriminati dal sistema, perché devono pagare una tassa senza ricevere una qualsiasi compensazione, dato che il gettito della tassa va a beneficio unicamente degli allevatori e dei macelli francesi.

    (57)

    Tale problema sarebbe stato aggravato in Spagna dall’eliminazione di qualsiasi regime nazionale d’aiuto dal 1o gennaio 2002 e dal fatto che tutti i costi di eliminazione dei rifiuti di carne sarebbero già compresi nei prezzi dei prodotti esportati. Dalla data suddetta sarebbero stati eliminati anche gli aiuti per gli animali trovati morti nelle aziende, in quanto le eventuali spese degli allevatori sono coperte da un regime d’assicurazione.

    IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

    (58)

    Con lettera del 10 ottobre 2002, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in oggetto. Su domanda della Commissione è stato inviato, con lettera del 23 settembre 2004, un complemento d'informazioni.

    (59)

    Le autorità francesi hanno ritenuto necessario ricordare brevemente l’economia generale dello SPE. Esse hanno chiarito che lo SPE è stato istituito con la legge n. 96-1139 del 26 dicembre 1996, nel contesto della crisi dell’ESB. Tale legge si inserisce in un dispositivo sanitario che comprende in particolare due decreti fondamentali:

    il decreto del 28 giugno 1996 che modifica un decreto del 30 dicembre 1991 e prevede l’incenerimento dei prodotti finiti ottenuti da materiali ad alto rischio quali gli animali da allevamento non macellati per il consumo umano, le altre carcasse di animali, gli animali macellati nell’ambito della lotta contro una malattia, i rifiuti animali che presentano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali, gli animali morti durante il trasporto, i rifiuti di animali pericolosi per la salute umana o animale,

    il decreto del 10 settembre 1996 che sospende la commercializzazione e il consumo di tessuti animali di ruminanti e di prodotti che li incorporano, denominati materiali specifici a rischio (MSR). Tale decreto prevedeva la sospensione della commercializzazione del cervello, del midollo spinale e degli occhi di alcuni bovini, ovini e caprini e il loro contributo alle stesse condizioni dei prodotti ad altro rischio.

    (60)

    Tali decreti, adottati per garantire la protezione della salute dei consumatori, vietavano, a titolo di precauzione, l’introduzione dei prodotti elencati nella catena alimentare e rendevano obbligatorio il loro incenerimento. Secondo le autorità francesi, tali disposizioni avevano senso solo qualora fossero state inserite in un sistema che ne garantisse l'efficacia globale. Così non era nel caso del dispositivo di eliminazione delle carcasse di animali di cui alla legge n. 75-1336 del 31 dicembre 1975 che integra e modifica il codice rurale per quanto riguarda l’industria di eliminazione delle carcasse di animali (20), che si basava sulla valorizzazione dei prodotti raccolti dalla sardigna come contropartita di un monopolio per la raccolta in una determinata regione.

    (61)

    Le autorità francesi hanno quindi deciso di istituire un servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali incaricato della raccolta e dell’eliminazione di tutti i materiali ad alto rischio specifico destinati all’incenerimento.

    (62)

    L’articolo 264 del codice rurale, modificato dalla legge n. 96-1139 del 26 dicembre 1996, stabilisce che «la raccolta e l’eliminazione delle carcasse di animali e delle carni e frattaglie sequestrate al macello riconosciute non idonee al consumo umano e animale costituiscono una missione di servizio pubblico che rientra nella competenza dello Stato».

    (63)

    Con la legge n. 2001-1275 del 28 dicembre 2001, la nozione di MSR, che rientravano nell’ambito dello SPE come materiali sequestrati nei macelli, è stata espressamente menzionata in tali disposizioni.

    (64)

    A tal proposito, le autorità francesi hanno precisato alla Commissione che lo SPE si applica solo ai prodotti che presentano un rischio sanitario per la salute umana o animale, vale a dire circa il 10 % dei rifiuti animali nel 1996, mentre gli altri sottoprodotti ottenuti dalla produzione animale continuano ad essere raccolti secondo una disciplina contrattuale di diritto privato. Tale percentuale dal 2000 è salita al 30 % a causa dell’allungamento dell’elenco dei materiali specifici a rischio. Questo dispositivo si distingue da quello stabilito con il decreto n. 2000-1166 del 1o dicembre 2000 (21), che istituisce una misura d’indennizzo per le imprese produttrici di talune farine e grassi vietati nella produzione degli alimenti destinati agli animali dal decreto del 14 novembre 2000. Quest'ultimo dispositivo è stato notificato alla Commissione il 18 gennaio 2002.

    (65)

    Per quanto riguarda le farine, le autorità francesi precisano che lo SPE si incarica soltanto dell'incenerimento delle farine provenienti dalla trasformazione dei prodotti raccolti nell'ambito di tale servizio. Esso non finanzia l’incenerimento dei prodotti risultanti dal divieto di utilizzare le farine nell’alimentazione degli animali.

    (66)

    Dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 il finanziamento dello SPE è stato garantito mediante una tassa di cui all'articolo 1 della legge n. 96-1139 del 26 dicembre 1996, destinata a un fondo gestito dal CNASEA. Dal 1o gennaio 2001, esso è garantito dal bilancio dello Stato.

    1.   SULL’ESISTENZA DI UN AIUTO ALLE SARDIGNE

    (67)

    Le autorità francesi fanno presente che, ai punti 27-48 della decisione di avvio della procedura, la Commissione ammette che lo SPE, qualora sia motivato da ragioni di salute pubblica e di protezione dell’ambiente, può rientrare nella nozione d’interesse generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. La Commissione si poneva degli interrogativi, in particolare, sulla remunerazione tramite fondi pubblici delle imprese incaricate dello SPE.

    (68)

    Le autorità francesi hanno chiarito che l’importo totale delle somme pagate alle sardigne ammonta a 828 552 389 EUR per il periodo 1997-2002. Tale importo corrisponde al totale delle spese del servizio pubblico per l’eliminazione delle carcasse di animali (SPE). Gli importi sono stati pagati alle imprese a seguito di appalti pubblici e di decreti di requisizione. Le gare d’appalto sono state per lo più effettuate a livello dipartimentale e regionale, così come le requisizioni che sono state oggetto di decreti prefettizi.

    (69)

    Tenuto conto delle condizioni di assegnazione degli appalti pubblici e della regolamentazione applicabile alla requisizione, le autorità francesi ritengono che si debba escludere che i versamenti effettuati abbiano potuto avere un impatto su eventuali attività concorrenziali delle imprese beneficiarie.

    (70)

    Le autorità francesi sostengono che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 264-2 del codice rurale, come risulta dal decreto n. 96-1229 del 27 dicembre 1996 relativo al servizio pubblico che provvede all’eliminazione delle carcasse e che modifica il codice rurale (22), modificato dal decreto n. 97-1005 del 30 ottobre 1997 (23), lo SPE è soggetto alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. L’articolo 264-2 del Code rural prevede in particolare che:

    «I —

    Il prefetto è incaricato, in ciascun dipartimento, dell’esecuzione del servizio pubblico per l’eliminazione delle carcasse e a tal fine aggiudica secondo le procedure definite dal Code des marchés publics, gli appalti necessari di cui è responsabile ai sensi dell'articolo 44 di tale codice. Tuttavia, quando la natura delle operazioni lo giustifica, possono essere stipulati contratti con la stessa impresa, per l’intera prestazione o parte di essa, per più dipartimenti. […]

    II —

    Con deroga alle disposizioni del paragrafo I del presente articolo, alcuni contratti necessari all’esecuzione del servizio pubblico per l’eliminazione delle carcasse possono essere stipulati a livello nazionale, quando considerazioni di ordine tecnico ed economico giustifichino un coordinamento a tale livello. […]»
    .

    (71)

    Le autorità francesi chiariscono che, ai sensi dell’articolo 264-2 del codice rurale, questi contratti di appalto comportano, in particolare, un capitolato delle clausole amministrative che definisce la natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, le modalità di remunerazione delle operazioni la cui esecuzione è affidata al titolare dell'appalto, che esclude qualsiasi remunerazione pagata dagli utenti del servizio pubblico, le informazioni che permettono di valutare la qualità del servizio e un capitolato tecnico che definisce le condizioni per la raccolta, il trasporto, la trasformazione ed eventualmente la distruzione delle carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli, nel rispetto delle garanzie sanitarie prescritte.

    (72)

    Su tale base, sono stati stipulati alcuni appalti pubblici alle seguenti condizioni:

    nel 1997, gli appalti dipartimentali comportavano tre lotti tecnici: raccolta, trasformazione in farine e incenerimento delle farine. In quasi tutti i casi, il lotto concernente l’incenerimento è rimasto improduttivo, il che spiega la costituzione di ragguardevoli scorte di farine provenienti dai prodotti di competenza del servizio pubblico per l’eliminazione delle carcasse di animali,

    nel 1998, gli appalti stipulati a livello dei dipartimenti riguardavano soltanto la raccolta e la trasformazione in farine. Per quanto riguarda l’incenerimento è stato lanciato un bando di gara nazionale, che però si è rivelato inefficace per mancanza di infrastrutture adeguate. Infatti, i cementifici, che risultano le industrie più adatte, in situazioni di urgenza, a incenerire le farine come combustibili di sostituzione, avrebbero dovuto essere oggetto di un adeguamento tecnico e non erano necessariamente situati nelle regioni produttrici dei rifiuti animali in questione,

    nel 1999 e nel 2000, i contratti di appalto per la raccolta e la trasformazione sono stati rinnovati a livello dipartimentale e alcuni contratti riguardanti l’incenerimento sono stati stipulati solo nei dipartimenti «produttori» di farine, per la presenza di uno stabilimento di trasformazione, o per la presenza di uno stock di farine.

    (73)

    Le autorità francesi hanno sottolineato che la maggior parte dei procedimenti di appalti pubblici non hanno permesso di assicurare la fornitura delle prestazioni indispensabili al buon funzionamento dello SPE.

    (74)

    In numerose occasioni e in particolare nella fase di incenerimento delle farine, le autorità francesi hanno dovuto procedere a requisizioni per motivi d'urgenza, di sanità e di ordine pubblico. Tali requisizioni sono state effettuate in base all’ordinanza n. 59-63 del 6 gennaio 1959 relativa alle requisizioni di beni e di servizi (24) e del decreto di applicazione n. 62-367 del 26 marzo 1962 (25).

    (75)

    Dette disposizioni prevedono in particolare che la remunerazione delle prestazioni richieste venga corrisposta sotto forma di indennità che devono compensare solo il danno emergente, diretto e certo, che la requisizione ha imposto al prestatore. Tali indennità tengono conto esclusivamente delle spese effettivamente e obbligatoriamente sostenute dal prestatore, della remunerazione del lavoro, dell’ammortamento e della remunerazione del capitale, valutate su basi normali. Per contro non è dovuto alcun indennizzo per la perdita del guadagno che avrebbe potuto procurare al prestatore la disponibilità del bene requisito o la prosecuzione in piena libertà della sua attività professionale.

    (76)

    Le autorità francesi hanno trasmesso una tabella che riassumeva, per anno e per dipartimento, gli appalti pubblici e le requisizioni già effettuate. Tale tabella indicativa è il risultato di un’inchiesta effettuata presso i dipartimenti.

    (77)

    Le autorità francesi hanno spiegato che alcuni appalti pubblici sono stati stipulati in via prioritaria a livello dei dipartimenti per durate variabili (da 6 mesi a tre anni). Alcune requisizioni sono state necessarie per rimediare a gare d’appalto restate senza esito o per assicurare la continuità del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse durante le fasi di preparazione degli appalti oppure sono state dovute ad aumenti improvvisi delle quantità e alla natura dei sottoprodotti da distruggere, a seguito delle nuove misure di protezione sanitaria.

    (78)

    La tabella di cui al considerando 76 mette in evidenza il ricorso alla requisizione a partire dalla realizzazione dello SPE (nel 1997) a causa dell’urgenza sanitaria, in seguito a regolari stipulazioni di appalti pubblici per la raccolta e la trasformazione dei sottoprodotti dal 1998 al 2000. A partire dal 2000, sono state accertate difficoltà per rinnovare gli appalti, a causa di modifiche molto rilevanti nell’elenco dei materiali a rischio considerati. Nel 2001, alcuni bandi d’appalto regionali, stipulati secondo un modello nazionale conforme al nuovo codice degli appalti pubblici sono rimasti senza esito e hanno indotto a dover generalizzare, nell'urgenza, il ricorso alla requisizione a partire dal 2002. Da allora, secondo le autorità francesi, lo Stato non ha voluto impegnarsi in contratti di lunga durata a causa dell'incertezza giuridica che i primi dibattiti sul progetto di orientamenti della Commissione facevano pesare sulle disposizioni francesi.

    (79)

    In tale contesto giuridico, diverse imprese assicurano l’esecuzione dei compiti di eliminazione delle carcasse di animali. Le più importanti (Caillaud, Saria, Ferso-Bio ed Équarrissage Moderne du Var) detengono i tredici stabilimenti che trasformano i rifiuti crudi provenienti dallo SPE in farine animali. Altre imprese, quali la Verdannet e la Sotramo, garantiscono soltanto la raccolta di questi rifiuti. Altre ancora intervengono solo nella fase di incenerimento delle farine. Queste ultime corrispondono ai quattro gruppi di cementifici Lafarge, Calcia, Vicat e Holcim.

    (80)

    Le autorità francesi sostengono che in tutte le fasi della raccolta e della trasformazione i rifiuti provenienti dallo SPE sono sottoposti ad un trattamento separato. Per quanto riguarda la trasformazione, essa si effettua in stabilimenti specificamente autorizzati, mediante decreto che li riconosce come impianti classificati, a trattare materiali ad alto rischio. Tenuto conto di tale specificità, il trattamento dei materiali che rientrano nello SPE rappresenta la quasi totalità dell’attività di tali stabilimenti. Di conseguenza, le prestazioni di servizi effettuate possono essere individuate con precisione. La parte costituita dalla remunerazione del servizio può essere mediamente valutata al 30 % del fatturato dei gruppi industriali nel settore della trasformazione.

    (81)

    In conclusione, tenuto conto dell’istituzione dello SPE con un testo legislativo e dei requisiti relativi alla stipulazione degli appalti pubblici o alla requisizione, le autorità francesi considerano che la remunerazione corrisposta alle imprese prestatrici nell’ambito dello SPE non supera il sovraccosto imposto dall’adempimento degli obblighi che incombono alle suddette imprese.

    2.   SULL’ESISTENZA DI UN AIUTO AGLI ALLEVATORI E AI MACELLI

    (82)

    Le autorità francesi rammentano che la Commissione considera che l’esenzione totale dal pagamento da parte degli allevatori e dei macelli per la raccolta delle carcasse e dei rifiuti potrebbe costituire un aiuto, in quanto li solleva dal costo della raccolta e della distruzione dei rifiuti che loro incomberebbe. Anche se tale aiuto potrebbe essere giustificato per la lotta contro le malattie, la Commissione ritiene che potrebbe essere incompatibile con il mercato comune, in quanto andrebbe oltre le misure autorizzate dagli orientamenti agricoli.

    (83)

    Anzitutto le autorità francesi attirano l’attenzione della Commissione sulle peculiarità del periodo che va dal 1996 al 2000 per quanto riguarda il mercato della carne. Infatti, mentre le carcasse e altri scarti erano riconosciuti come non idonei al consumo in Francia e soggetti a un obbligo di incenerimento a norma delle decisioni del 28 giugno e del 10 settembre 1996, gli stessi prodotti continuavano a essere trasformati negli altri Stati membri.

    (84)

    A livello comunitario le decisioni che avevano imposto il ritiro dal mercato e la distruzione di quegli stessi prodotti hanno prodotto effetti solo a partire dal 1o ottobre 2000 per i materiali specifici a rischio, in forza della decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE (26), e a partire dal 1o marzo 2001 in forza della decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali (27).

    (85)

    Per quattro anni, in mancanza di un’armonizzazione, secondo le autorità francesi si può ritenere che la fissazione del prezzo della carne bovina negli altri Stati membri, che ha tenuto conto dell’eventuale costo della raccolta delle carcasse e di altri rifiuti, abbia preso ugualmente in considerazione la valorizzazione di tali prodotti. In Francia, l’esenzione dalle spese riguardanti l’eliminazione di carcasse per questi medesimi prodotti ha potuto avere ripercussioni sul prezzo della carne nella filiera bovina, ma tale incidenza, secondo le autorità francesi, non poteva essere maggiore della ripercussione sulla medesima del costo generato, a valle, dal versamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali.

    (86)

    Le autorità francesi ritengono che, qualora l’istituzione dello SPE avesse avuto come effetto quello di ridurre il prezzo della carne, ne sarebbe risultato un vantaggio netto a profitto delle esportazioni francesi di carne verso gli altri Stati membri, mentre così non sarebbe stato. Non si può constatare alcun andamento favorevole nelle esportazioni a destinazione del Regno Unito, l’unico Stato membro in cui, a causa delle dimensioni della crisi dell’ESB, era stato creato un importante dispositivo per la trasformazione e l’incenerimento delle carcasse.

    (87)

    Tuttavia, nel caso in cui la Commissione dovesse pronunciarsi per l’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato, le autorità francesi ritengono che tale aiuto debba essere giustificato, in quanto la misura rientra in un dispositivo di lotta contro le malattie degli animali. La sua compatibilità potrebbe essere esaminata alla luce del documento di lavoro del 10 novembre 1986 applicabile per l’istituzione del servizio pubblico dell’eliminazione delle carcasse o alla luce degli orientamenti agricoli, in particolare del punto 11.4 e seguenti. Le disposizioni adottate in Francia infatti hanno come unico obiettivo quello di eliminare i rischi di contagio.

    (88)

    Qualunque sia il fondamento preso in considerazione dalla Commissione, le autorità francesi ritengono che gli aiuti possano essere autorizzati dal momento che alcune disposizioni comunitarie o nazionali permettono di stabilire un quadro ufficiale di lotta contro una malattia, inteso in particolare ad eradicarla mediante misure obbligatorie che danno diritto a compensazioni. Nel caso di specie, è incontestabile che la lotta contro l’ESB si inserisce nell’ambito di un insieme di misure adottate sia a livello comunitario che nazionale.

    (89)

    La crisi dell’ESB ha messo in evidenza i rischi sanitari affrontati utilizzando nell'alimentazione degli animali carcasse e rifiuti qualificati «ad alto rischio» e materiali specifici a rischio. In tale contesto, l’eliminazione totale dei prodotti considerati pericolosi dev’essere assicurata in condizioni tali da prevenire qualsiasi rischio per la salute umana e degli animali.

    (90)

    Per quanto riguarda le carcasse, le autorità francesi affermano che anche la Commissione ha concluso che fosse necessario vietare la valorizzazione di tali prodotti, vietando, nella produzione di alimenti destinati agli animali d'allevamento, non solo l’utilizzazione di animali abbattuti in un’azienda nell'ambito delle misure di lotta contro le malattie, ma anche quella di bovini, caprini, ovini, solipedi e pollame morti negli allevamenti, ma che non sono stati macellati per il consumo umano (decisione 2001/25/CE già citata).

    (91)

    Le autorità francesi affermano che il ritiro delle carcasse dalla catena alimentare degli animali d’allevamento, intervenuto nel 2001, ha indotto gli altri Stati membri ormai coinvolti ad adottare misure pubbliche intese ad imputare allo Stato tutti gli oneri relativi all’eliminazione delle carcasse.

    (92)

    Per le autorità francesi, il materiale sequestrato nei macelli rientra nella stessa categoria di prodotti pericolosi per la salute umana e animale. Si tratta dei prodotti dichiarati non idonei al consumo umano, il cui elenco è stabilito nel decreto del 17 marzo 1992, relativo alle condizioni che devono osservare i mattatoi di animali da macelleria per la produzione e la commercializzazione di carni fresche e che stabilisce le condizioni per l’ispezione di tali stabilimenti, e nel decreto dell’8 giugno 1996, che stabilisce le condizioni per l’ispezione sanitaria post mortem del pollame e che recepisce in particolare diverse direttive comunitarie adottate nel settore sanitario.

    (93)

    Sia per le carcasse che per il materiale sequestrato nei macelli, compresi gli MSR, la raccolta e la trasformazione sono oggetto di un trattamento separato dagli altri rifiuti.

    (94)

    Le autorità francesi di conseguenza ritengono che le misure finanziate dallo SPE sono giustificate nell’ambito della lotta contro le malattie degli animali.

    3.   SULL’ESISTENZA DI UN AIUTO ALLE IMPRESE ESENTATE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA

    (95)

    Per quanto riguarda la possibile esistenza di un aiuto a favore delle imprese esentate dal pagamento della tassa prevista dall’articolo 1 della legge n. 96-1139 del 26 dicembre 1996 e codificata all’articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte, le autorità francesi hanno spiegato quanto segue.

    (96)

    Dal 1997 al 2000, tale tassa era dovuta da chiunque effettuasse vendite al dettaglio di carni e di altri prodotti come salumi, insaccati, strutto, conserve di carni, frattaglie trasformate e alimenti per animali a base di carni e frattaglie, il cui fatturato nell'anno precedente fosse stato almeno pari a 2,5 milioni di FRF, IVA esclusa.

    (97)

    L’articolo 35 della legge finanziaria rettificativa per il 2000 ha ampliato la base imponibile della tassa a tutti i prodotti a base di carni.

    (98)

    A partire dal 1o gennaio 2001, le aliquote imponibili, per quote d’acquisto mensili IVA esclusa, sono state altresì aumentate dallo 0,6 % al 2,1 % fino a 125 000 FRF e dall’1 % al 3,9 % oltre i 125 000 FRF. Allo stesso tempo, la soglia d’imposizione della tassa è stata elevata a 5 milioni di FRF (763 000 EUR) IVA esclusa.

    (99)

    Secondo le autorità francesi, la fissazione della soglia d’imposizione è basata su un criterio oggettivo e razionale. Nel caso in cui fosse calcolata in funzione del fatturato realizzato dai debitori dell’imposta, essa non comporterebbe distorsioni concorrenziali tra questi ultimi.

    (100)

    Il criterio sarebbe oggettivo, in quanto la fissazione della soglia esclude qualsiasi considerazione diversa dall’importo delle entrate realizzate. Sarebbe razionale, poiché corrisponde alla soglia del fatturato del regime reale normale d’imposizione in materia d’IVA. A tal proposito, le autorità francesi rammentano che la tassa sugli acquisti di carni viene riscossa e controllata secondo le regole applicabili in materia d'IVA. Le stesse soglie sono state applicate in situazioni diverse come ad esempio nel caso della tassa su alcune spese di pubblicità.

    (101)

    Le imprese esentate dal pagamento della tassa sono essenzialmente le macellerie e le salumerie artigianali per le quali la riscossione della tassa avrebbe comportato costi eccessivamente elevati.

    (102)

    Inoltre, le autorità francesi fanno presente che, anche se si dovesse prendere in considerazione l’argomento della Commissione secondo cui tale scelta può incidere sugli scambi intracomunitari, le conseguenze della suddetta scelta sarebbero molto limitate nella misura in cui:

    la grande distribuzione organizzata si approvvigiona essenzialmente sul mercato francese. Le importazioni di carni provenienti dagli altri Stati membri ammontano a circa il 16 % di tutte le carni consumate in Francia e sono destinate soprattutto alla ristorazione a domicilio. La grande distribuzione organizzata non commercializza quindi la carne proveniente dagli altri Stati membri in quantità rilevanti,

    le macellerie specializzate non vendono esclusivamente carne di origine regionale o nazionale. Al contrario, alcune macellerie si approvvigionano in gran parte all’estero.

    4.   SUL FINANZIAMENTO DEL DISPOSITIVO

    (103)

    Le autorità francesi spiegano che la Commissione considera che lo SPE potrebbe essere finanziato con una tassa incompatibile con l’articolo 90 del trattato, che vieta le imposizioni interne discriminatorie. Esse rammentano in particolare la procedura per inadempimento iniziata nel 1998.

    (104)

    Su tale punto, le autorità francesi hanno rammentato alla Commissione gli argomenti svolti nella loro nota indirizzata a quest’ultima in data 18 settembre 1998, in risposta alla costituzione in mora del 29 luglio 1998. In tale nota, le autorità francesi concludevano che la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali non soddisfa nessuno dei criteri prescritti per essere qualificata come dazio doganale o tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, o per costituire una imposizione discriminatoria ai sensi del trattato. Tuttavia, esse richiamano l’attenzione della Commissione sul fatto che, ai fini di conciliazione, la suddetta tassa è stata destinata al bilancio generale dello Stato a partire dal 1o gennaio 2001 (articolo 35 della legge finanziaria rettificativa per il 2000).

    (105)

    Le autorità francesi ritengono che le affermazioni, secondo cui dal 1o gennaio 2001 non ci sarebbe una reale dissociazione tra il gettito della tassa e la sua destinazione, debbano essere considerate infondate. La tassa, come altre risorse simili, è destinata al bilancio generale dello Stato, senza che sia assegnata a un capitolo preciso del ministero dell'Agricoltura. Poiché tale ministero è incaricato dell’esecuzione dello SPE, è tuttavia indispensabile che gli siano attribuiti dei fondi per garantire l’assolvimento di tale compito. Le autorità francesi garantiscono che tali fondi non provengono in alcun modo dal gettito della tassa, prelevata da altre fonti.

    (106)

    Le autorità francesi rammentano che la legge n. 96-1139 del 26 dicembre 1996 ha come oggetto la regolamentazione della raccolta e dell’eliminazione delle carcasse e degli scarti dei macelli non idonei al consumo umano. In tal senso essa ha istituito lo SPE e le modalità del suo finanziamento mediante una nuova tassazione. A questo proposito, la legge n. 96-1139 modifica contemporaneamente il codice rurale e il codice generale delle imposte. La disposizione inserita in quest’ultimo, mediante l’articolo 1 della legge n. 96-1139 avrebbe potuto figurare in modo altrettanto pertinente nella legge finanziaria per il 1997. Cionondimeno per ragioni procedurali e di parallelismo tra nuove spese dello Stato e le entrate necessarie nonché per l'analogia degli obiettivi, dal momento che il prodotto della tassa era destinato ad alimentare un fondo per finanziare lo SPE, la legge n. 96-1139 ha previsto l'inserimento dell’articolo 302 bis ZD nel codice generale delle imposte.

    (107)

    Le autorità francesi rammentano che la tassa istituita dall’articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte è una tassa sugli acquisti di carne. Sebbene sia comunemente denominata «tassa sull’eliminazione delle carcasse» visto il suo obiettivo originale, essa non ha mai avuto tale titolo. Il paragrafo B dell’articolo 1 della legge n. 96-1139 prevedeva che il gettito della tassa riscossa ai sensi dell'articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte fosse destinato a un fondo volto a finanziare la raccolta e l’eliminazione delle carcasse e degli scarti dei macelli non idonei al consumo.

    (108)

    La legge finanziaria di rettifica per il 2000 ha posto fine all’alimentazione del fondo mediante la tassa sugli acquisti di carne dopo il 31 dicembre 2000. Da allora la tassa sugli acquisti di carne, che risulta come tale nelle entrate fiscali del bilancio dello Stato dal 1o gennaio 2001, non è più destinata a una spesa specifica, ma viene versata nel bilancio generale dello Stato. Il fondo istituito dalla legge n. 96-1139 non è più approvvigionato, è stato chiuso e le spese riguardanti lo SPE sono direttamente iscritte nel bilancio del ministero dell'Agricoltura come qualsiasi altra spesa ad esso imputabile. La legge finanziaria di rettifica per il 2000 non ha per oggetto la modifica del titolo della legge n. 96-1139 del 26 dicembre 1996, il cui obiettivo resta l’istituzione dello SPE, bensì la modifica del codice generale delle imposte e le modalità di finanziamento di detto servizio pubblico attraverso l’istituzione di un capitolo di bilancio specifico.

    (109)

    Per quanto riguarda l’evoluzione dell’importo delle tasse dopo il 2000, le autorità francesi sostengono di aver modificato le aliquote e la base imponibile della tassa sugli acquisti di carne a partire dal 1o gennaio 2001, in occasione della sua destinazione al bilancio generale dello Stato. Non vi sono state altre modifiche fino al 1o gennaio 2004. Gli aumenti ai quali si è proceduto nella legge finanziaria di rettifica per il 2000 avevano come oggetto, a complemento di altre misure di ordine fiscale e di bilancio, l’adeguamento delle spese e delle risorse statali.

    (110)

    Secondo le autorità francesi, in effetti il finanziamento dello SPE da parte del ministero dell’Agricoltura costituiva una nuova spesa rilevante che ha pesato sul concomitante riequilibrio delle risorse statali. Da tale data non esiste una misura che indicizzi le aliquote della tassa in funzione delle esigenze di finanziamento dello SPE. Peraltro, le autorità francesi spiegano che le modifiche delle aliquote e della base imponibile hanno prodotto un gettito che dal 2001 è stato notoriamente superiore all’evoluzione delle spese dello SPE per motivi più generali di equilibrio di bilancio (cfr. tabella 1).

    (111)

    Le autorità francesi hanno precisato che i fondi destinati allo SPE sono stati utilizzati soltanto per finanziare tale servizio. Dal 1997 al 2000, il fondo gestito dal CNASEA è servito soltanto alla raccolta, alla trasformazione e all’incenerimento dei prodotti ad alto rischio nell’ambito dello SPE. Esso non avrebbe potuto essere utilizzato diversamente poiché, secondo le autorità francesi, durante tale periodo gli altri sottoprodotti dell'eliminazione delle carcasse di animali venivano valorizzati.

    (112)

    Il gettito della tassa è inoltre notevolmente inferiore al costo dello SPE in tale periodo. Dal 1o gennaio 2001, le somme necessarie al funzionamento dello SPE sono state votate annualmente dal Parlamento a beneficio del ministero dell’Agricoltura incaricato di finanziare e di attuare lo SPE. Tali importi erano stabiliti in funzione delle previsioni di spese esclusivamente per lo SPE e senza nesso con l’importo del gettito eventualmente generato dalla tassa.

    (113)

    Infine, le autorità francesi ricordano che il gettito della tassa ha alimentato un fondo specifico destinato al finanziamento dello SPE soltanto dal 1997 al 2000. Durante tale periodo, il ministero dell’Agricoltura non ha quindi stanziato fondi per coprire le spese dello SPE. Il capitolo di bilancio 44-71 è stato istituito nel 2001. Dal 1997 al 2000, il fondo alimentato dalla tassa sugli acquisti di carne non ha fatto riscontrare eccedenze.

    (114)

    Secondo le autorità francesi, dal 1o gennaio 2001 non si può stabilire una connessione tra la riscossione della tassa e i fondi destinati dal ministero dell’Agricoltura che provengono dalle risorse complessive del bilancio statale.

    (115)

    La tabella 1, inviata dalle autorità francesi, descrive le entrate della tassa e le spese dello SPE. Se ne desume che il totale delle entrate della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali tra il 1997 e il 2002 è ammontato a 1 337 676 215 EUR, mentre il totale pagato per lo SPE è ammontato a 828 552 389 EUR.

    Tabella 1

    (in EUR)

     

    Entrate derivanti dalla tassa registrate al Tesoro

    Spese SPE

    Entrate derivanti dalla tassa registrate al Tesoro

    Stanziamenti di bilancio versati al CNASEA

    Spese SPE

    1997

    83 702 949

    63 577 613

     

     

     

    1998

    111 557 213

    101 235 325

     

     

     

    1999

    98 223 855

    104 428 265

     

     

     

    2000

    93 868 217

    147 839 108

     

     

     

    Totale parziale 1

    387 352 234

    417 080 311

     

     

     

    2001

     

     

    423 083 271

    185 684 975

    181 777 656

    2002

     

     

    527 240 710

    224 891 780

    229 694 422

    Totale parziale 2

     

     

    950 323 981

    410 576 755

    411 472 078

    5.   COMMENTI RIGUARDANTI LE OSSERVAZIONI DEI TERZI

    (116)

    Con lettera del 9 aprile 2003, le autorità francesi hanno risposto alle osservazioni depositate dai terzi. Tali osservazioni le hanno indotte a rispondere come segue.

    (117)

    Per quanto riguarda le osservazioni secondo le quali lo SPE non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, le autorità francesi ritengono che le imprese incaricate dello SPE debbano essere considerate imprese incaricate di un servizio d’interesse economico generale, in particolare per ragioni di tutela della salute pubblica.

    (118)

    Per quanto riguarda le osservazioni della FCD, le autorità francesi hanno tenuto a precisare che lo SPE effettua la raccolta e la distruzione dei prodotti ad alto rischio, qualunque ne sia l’origine, e che pertanto non esiste differenza di trattamento a seconda degli utenti.

    (119)

    Per quanto riguarda la presunta sovraccompensazione nel pagamento dello SPE, le autorità francesi ritengono che non si possa avere sovraccompensazione nel pagamento delle sardigne nella misura in cui il servizio è remunerato nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, o di requisizioni che danno luogo a indennizzazioni che compensano la perdita materiale, diretta e certa che consegue all’obbligo a carico dell’operatore.

    (120)

    Le autorità francesi chiariscono che, contrariamente a quanto afferma la FCD, i fondi destinati allo SPE non finanziano altre attività che non rientrano nel campo d’applicazione della legge. Lo SPE si distingue di conseguenza dal dispositivo attuato per procedere all’eliminazione delle farine in seguito al divieto di introdurre le suddette farine nell’alimentazione animale.

    (121)

    Le autorità francesi chiariscono che l’estensione delle missioni a tutti gli MSR, richiamata dalla FCD, costituisce solo un'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (28). Prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento, le colonne vertebrali dei bovini di età superiore a dodici mesi non erano repertoriate come MSR. Tutti gli MSR che non erano menzionati sotto questo termine nella legge francese, secondo le autorità francesi rientravano nella categoria del materiale sequestrato nei macelli. L’introduzione delle colonne vertebrali nell’elenco degli MSR, benché non vengano ritirate nei mattatoi, bensì nelle macellerie, avrebbe indotto le autorità francesi a identificare espressamente gli MSR nella legge. In tal modo, la modifica legislativa avrebbe soltanto applicato il principio di uguaglianza di trattamento che prescrive che ogni detentore di MSR possa beneficiare dello SPE alle stesse condizioni.

    (122)

    Per quanto riguarda le osservazioni del governo spagnolo, le autorità francesi hanno fornito dati che dimostrano che le esportazioni spagnole di carni fresche o di carni congelate, destinate agli Stati membri o a paesi terzi, sono aumentate dal 1995, al contrario delle esportazioni delle carni francesi. Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che le autorità spagnole non possano invocare l’influenza della gratuità dello SPE in Francia per giustificare un’evoluzione sfavorevole del commercio delle carni, considerato che tale tesi non è suffragata in alcun modo da dati in questo senso.

    V.   VALUTAZIONE

    1.   L’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

    (123)

    Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, salvo deroghe contemplate dal medesimo trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (124)

    Gli articoli 87-89 del trattato sono applicabili nel settore della carne suina ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (29). Essi sono applicabili nel settore della carne bovina ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (30). Prima dell’adozione di quest’ultimo, essi erano applicabili nello stesso settore ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (31). Essi sono applicabili nel settore del pollame ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (32).

    1.1.   ESISTENZA DI UN VANTAGGIO SELETTIVO FINANZIATO CON RISORSE STATALI

    (125)

    La Corte di giustizia si è già pronunciata sul servizio pubblico francese di eliminazione delle carcasse nell’ambito della causa GEMO. Come precisato dalla Corte nella suddetta causa, l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato prescrive di stabilire se nell’ambito di un determinato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre. In caso affermativo, la misura soddisfa la condizione di selettività che costituisce la nozione di aiuto di Stato prevista dalla suddetta disposizione.

    (126)

    Inoltre, secondo la Corte, vengono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (33).

    (127)

    Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, sono considerati in particolare come aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (34).

    (128)

    Nella fattispecie, il sistema è finanziato da un prelievo parafiscale istituito dai poteri pubblici e pertanto il regime è imputabile allo Stato come peraltro precisato dalla Corte nella sentenza GEMO.

    (129)

    Per quanto riguarda l’esistenza e la natura dell’aiuto, essa dev’essere stabilita dai beneficiari potenziali del sistema di eliminazione di carcasse e del relativo finanziamento. In occasione dell’apertura del procedimento d’esame la Commissione aveva identificato le seguenti categorie principali di potenziali beneficiari dello SPE:

    le sardigne,

    gli allevatori e i macelli,

    i detentori di farine animali,

    le imprese che vendono la carne al dettaglio il cui fatturato annuale è inferiore a 2,5 milioni di FRF (5 milioni di FRF a partire dal 2001).

    In occasione del procedimento d’esame e in base a informazioni fornite alla Commissione è stata identificata una nuova categoria di beneficiari:

    macellai e laboratori di sezionamento che detengono MSR.

    1.1.1.   Aiuto alle sardigne

    (130)

    Nella fase d’apertura del procedimento d’esame, la Commissione ha ritenuto che occorresse anzitutto stabilire se i pagamenti pubblici effettuati alle sardigne potessero essere considerati un'attività qualificabile come servizio pubblico. Successivamente, occorrerebbe stabilire se tali pagamenti hanno superato i costi che le suddette imprese hanno sostenuto per svolgere tali attività.

    (131)

    Secondo la legge francese, le sardigne realizzano una missione di servizio pubblico sancito dalla legge, per quanto riguarda la raccolta e l’eliminazione delle carcasse e delle carni e frattaglie sequestrate al mattatoio riconosciute non idonee al consumo umano e animale.

    (132)

    Nella causa GEMO la Corte di giustizia ha infatti rammentato che ai termini dell'articolo 264-1 del codice rurale, il servizio pubblico di eliminazione delle carcasse è affidato ad imprese aggiudicatarie di appalti pubblici conclusi con i prefetti dei rispettivi distretti.

    (133)

    Il fatto che lo SPE sia finanziato con le entrate di un prelievo parafiscale imposto ai venditori di carne sottintende che le imprese che realizzano tale servizio beneficiano di fondi pubblici per coprire le spese che derivano dal suddetto servizio.

    (134)

    Peraltro, l’eliminazione delle carcasse va considerata un’attività economica. In Francia il settore è dominato da due grandi imprese, che si spartiscono una quota di mercato tra l’80 % e il 90 %, realizzando un fatturato che almeno in un caso è superiore ai 152 milioni di EUR (35).

    (135)

    Emerge dalla sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003 nella causa Altmark (36) che sovvenzioni pubbliche volte a consentire l'esercizio di servizi non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 87 del trattato, qualora debbano essere considerate come una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, la Corte prevede che debbano sussistere le seguenti condizioni:

    a)

    in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere stati definiti in modo chiaro;

    b)

    in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

    c)

    in terzo luogo la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire in tutto o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;

    d)

    in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa a cui affidare l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere stato determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

    (136)

    Sui requisiti stabiliti nella causa Altmark, la Commissione esprime le sue osservazioni ai considerando 137-153.

    (137)

    Per quanto riguarda il primo requisito lo SPE è stato istituito con una disposizione di legge, la legge n. 96-1139 del 26 dicembre 1996, codificata agli articoli da L 226-1 a L 226-10 del codice rurale. L’articolo L 226-1 del codice rurale prevede che:

    «la raccolta e l’eliminazione delle carcasse, delle carni, frattaglie e sottoprodotti di animali sequestrati al mattatoio, riconosciuti non idonei al consumo umano e animale, e quelle dei materiali che presentano un rischio specifico rispetto alle encefalografie spongiformi subacute trasmissibili, denominate materiali specifici a rischio e il cui elenco è pubblicato dal ministro dell’Agricoltura, costituiscono una missione di servizio pubblico che rientra nella competenza dello Stato»

    .

    (138)

    In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che il primo requisito di cui alla causa Altmark sia soddisfatto.

    (139)

    Per quanto riguarda il secondo requisito, la Commissione ritiene che i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione siano stati preventivamente stabiliti in modo oggettivo e trasparente. Il decreto d’applicazione n. 96-1229 del 27 dicembre 1996 prevede che lo SPE è soggetto alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a precise condizioni.

    (140)

    Secondo le autorità francesi, l’articolo R 226-7 del codice rurale prevede in particolare che il prefetto sia incaricato in ciascun dipartimento dell’esecuzione dello SPE e in tal senso aggiudichi gli appalti necessari secondo le procedure definite dal codice degli appalti pubblici. Quando considerazioni di ordine tecnico o economico lo giustificano, applicando una deroga, l'appalto viene stipulato a livello nazionale. Le autorità francesi spiegano che, ai sensi dell’articolo R 226-10 del codice rurale, tali appalti comportano, in particolare, un capitolato delle clausole amministrative che definisce la natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, la modalità di remunerazione delle operazioni la cui esecuzione è affidata al titolare dell'appalto, che esclude qualsiasi remunerazione pagata dagli utenti del servizio pubblico, le informazioni che permettono di valutare la qualità del servizio, e un capitolato delle clausole tecniche che definiscono le condizioni della raccolta, del trasporto, della trasformazione ed eventualmente della distruzione di carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli, nel rispetto delle garanzie sanitarie prescritte.

    (141)

    La procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici che rientrano nella fattispecie dell’allegato I A della direttiva 92/50/CEE è tale da garantire, di conseguenza, secondo le autorità francesi, una trasparenza totale sulla determinazione delle esigenze e la definizione delle prestazioni attese. Oltre 300 bandi di gara sono inoltre stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    (142)

    Solo quando i bandi di gara sono rimasti senza esito, vale a dire quando non è stata depositata nessuna offerta o nessuna offerta adeguata, sono state effettuate requisizioni in base al «Code général des collectivités territoriales», conformemente all'ordinanza n. 59-63 del 6 gennaio 1959 e al decreto d’applicazione n. 62-367 del 26 marzo 1962, che prevedevano una remunerazione con un’indennità che tenesse conto esclusivamente di tutte le spese effettivamente e obbligatoriamente sostenute da parte del prestatore, senza indennizzazione del guadagno che avrebbe potuto generare la continuazione in piena libertà dell’attività professionale dell’impresa in questione.

    (143)

    Le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione una tabella, per anno e per dipartimento, che prova che la realizzazione dei compiti di eliminazione delle carcasse è stata oggetto di un appalto pubblico o di una procedura di requisizione.

    (144)

    In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che il primo requisito di cui alla causa Altmark sia soddisfatto.

    (145)

    Per quanto riguarda la terza condizione, relativa al livello della compensazione, le autorità francesi assicurano che quest’ultima non supera l’importo necessario per coprire del tutto o in parte i costi sostenuti in occasione dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico. Il ricorso alle procedure degli appalti pubblici comporta una messa in concorrenza delle imprese che favorisce l’individuazione della proposta più vantaggiosa per i poteri pubblici. Come rammentato in precedenza, quando i bandi di gara sono rimasti senza esito si è proceduto alla requisizione. Il calcolo della compensazione è stato ugualmente applicato al livello meno oneroso come conseguenza dell’applicazione della normativa francese sulla requisizione.

    (146)

    Infatti, le disposizioni normative in vigore in Francia prevedono che la remunerazione delle prestazioni richieste sia versata sotto forma di indennità che devono compensare soltanto il danno emergente, diretto e certo imposto al prestatore in seguito alla requisizione. Tali indennità tengono conto esclusivamente di tutte le spese effettivamente e obbligatoriamente sostenute dal prestatore, della remunerazione del lavoro, dell’ammortamento e della remunerazione del capitale, valutate su basi normali. Per contro, non è dovuto alcun risarcimento per il guadagno che il prestatore avrebbe ricavato dalla libera disposizione del bene requisito o dalla continuazione in piena libertà della sua attività professionale.

    (147)

    Per quanto riguarda la terza condizione stabilita dalla giurisprudenza Altmark, occorre tener presente le seguenti considerazioni. In occasione del procedimento d'esame della presente vertenza, la Commissione aveva chiesto alle autorità francesi di fornirle tutte le informazioni riguardanti in particolare gli importi pagati alle imprese interessate e la dimostrazione che tali aiuti non sono serviti a finanziare i sovraccosti occasionati da compiti svolti in nome dell'interesse generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Inoltre, le suddette autorità sono state invitate a dimostrare che alcune risorse non possono essere deviate verso eventuali attività concorrenziali alle quali le imprese beneficiarie potrebbero indirizzarsi (sovvenzioni incrociate).

    (148)

    La Commissione sottolinea che le autorità francesi si sono limitate a spiegare che l’importo totale delle somme pagate alle sardigne ammonta a 828 552 389 EUR per il periodo dal 1997 al 2002 e corrisponde al costo intero delle spese di servizio pubblico di eliminazione delle carcasse. Pertanto la Commissione deve pronunciarsi soltanto in base alle suddette informazioni.

    (149)

    Nel caso di specie, la mancanza di informazioni più precise e di dati esatti riguardanti i pagamenti effettuati alle sardigne nel periodo dal 1997 al 2002, che dimostrino che i suddetti pagamenti in nessun caso hanno superato i sovraccosti sostenuti per l’esecuzione dello SPE, impedisce alla Commissione di stabilire con certezza che la terza condizione della giurisprudenza Altmark sia stata effettivamente rispettata. Inoltre, in mancanza di informazioni più precise, la Commissione non ha potuto procedere all’esame dell’eventuale esistenza di sovvenzioni incrociate all’interno delle suddette imprese.

    (150)

    Tali dubbi sono ugualmente confermati da un rapporto del 1997 realizzato dal Comitato permanente del coordinamento delle ispezioni (rapporto COPERCI) su domanda del ministro dell’Agricoltura francese, secondo il quale «le sardigne avrebbero beneficiato di un’eccessiva generosità in occasione della riscossione del prodotto della tassa destinata alla remunerazione delle loro prestazioni»; inoltre «esiste un rischio potenziale di doppio pagamento delle prestazioni di incenerimento, a causa del pagamento di queste ultime in mancanza di una loro effettiva realizzazione» e «l’attività di eliminazione delle carcasse che era strutturalmente deficitaria prima della crisi della “mucca pazza” è ridiventata redditizia».

    (151)

    La Commissione ritiene che, di conseguenza, non si possa affermare che, come richiesto dalla Corte, la compensazione non superi ciò che è necessario per coprire in tutto o in parte alcuni costi occasionati dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto delle entrate e dei proventi nonché di un beneficio ragionevole per l'esecuzione di tali obblighi.

    (152)

    Tuttavia, risulta evidente che le affermazioni dei denuncianti non sono state suffragate da dati precisi riguardanti i pagamenti a favore delle sardigne e i costi delle azioni derivate dall’esecuzione dello SPE tali da mostrare una sovraccompensazione a favore di tali imprese. Peraltro, l’inadeguatezza tra le entrate della tassa e il costo dello SPE non dimostra di per sé uno squilibrio tra i pagamenti effettuati e il costo dell’eliminazione delle carcasse di animali.

    (153)

    Alla luce di quanto sopra e delle informazioni fornite dalle autorità francesi, la Commissione non può concludere che tutte le condizioni stabilite nella sentenza Altmark siano state soddisfatte e che, pertanto, i pagamenti realizzati a favore delle sardigne possano sfuggire alla definizione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

    (154)

    Anche se i beneficiari principali delle misure finanziate dalla tassa sono stati gli agricoltori e i macelli (cfr. punto 1.1.2), la Commissione non può escludere che i pagamenti a favore delle sardigne contenessero un elemento di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato.

    1.1.2.   Aiuto per gli allevatori e i macelli

    (155)

    Nella causa GEMO, la Corte si è pronunciata nel senso che il fatto che tale attività di raccolta e di eliminazione delle carcasse e dei rifiuti dei macelli di cui beneficiano gli allevatori e i macelli sia esercitata da imprese private non può mettere in discussione l’eventuale qualifica di aiuto di Stato, poiché i poteri pubblici sono all’origine del regime a monte della suddetta attività. Detto regime è imputabile allo Stato.

    (156)

    La Corte ha concluso che l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato dev’essere interpretato nel senso che deve essere necessariamente qualificato come aiuto di Stato a favore degli agricoltori e dei macelli un regime che assicura gratuitamente a questi ultimi la raccolta e l'eliminazione delle carcasse e dei rifiuti dei macelli.

    (157)

    Nel caso di specie, non vi sono dubbi sul fatto che le misure a favore degli allevatori e delle imprese di macellazione sono finanziate tramite risorse pubbliche, in particolare con stanziamenti e/o con una tassa resa obbligatoria dalle autorità pubbliche.

    1.1.3.   I detentori di farine animali

    (158)

    Poiché le farine animali che rientrano nello SPE sono quelle provenienti dalla trasformazione dei rifiuti dello SPE e non sono le farine che rientrano nel divieto di commercializzazione imposta dal 2000, occorre concludere che la distruzione di tali farine è soltanto una tappa necessaria per realizzare lo SPE e che la distruzione di tale materiale privo di qualsiasi valore commerciale è un'azione compresa nello SPE. Pertanto, tale materiale dev’essere esaminato alla stessa stregua degli «aiuti agli allevatori e ai macelli», poiché rappresenta soltanto una fase avanzata della distruzione dei rifiuti che essi producono. Infatti, i costi della distruzione finale dei rifiuti fanno parte del totale dei costi di cui è responsabile il produttore di tali rifiuti e, incaricandosene al posto suo, lo Stato fornisce al produttore stesso un ulteriore aiuto.

    (159)

    Le autorità francesi hanno assicurato che lo SPE si incarica soltanto dell'incenerimento della farine provenienti dalla trasformazione dei prodotti raccolti nell'ambito di tale servizio. Esso non finanzia l’incenerimento dei prodotti che risultano dal divieto di utilizzare le farine nell’alimentazione degli animali. Peraltro, tale questione è oggetto di un esame da parte della Commissione nell’ambito di un’altra misura attualmente esaminata (n. NN 44/2002). Essa non rientra quindi nella presente decisione.

    1.1.4.   Aiuti alle macellerie e ai laboratori di sezionamento che detengono MSR

    (160)

    Si tratta di una misura in vigore dal 1o gennaio 2002, finanziata ugualmente tramite la tassa sull’eliminazione delle carcasse, a beneficio dei macellai che, in particolare, eliminano essi stessi le ossa della colonna vertebrale a contatto diretto con il midollo spinale dei bovini di età superiore ai dodici mesi.

    (161)

    Le autorità francesi hanno spiegato che prima del 2002 le colonne vertebrali dei bovini di oltre dodici mesi non erano repertoriate come MSR. L’introduzione di tali colonne vertebrali nella lista degli MSR, anche se essi non sono ritirati nel macello bensì nella macelleria, avrebbe indotto le autorità francesi a identificare espressamente gli MSR nella legge come rifiuti che beneficiano dello SPE. Le autorità francesi ritengono che tutti gli MSR che non erano menzionati con questo termine nella legge francese rientrassero nella categoria del materiale sequestrato nei macelli.

    (162)

    Orbene, poiché tali rifiuti beneficiano dello SPE e non passano per i macelli, occorre concludere che la loro distruzione costituisce un onere che incombe in primo luogo ai macelli incaricati della manipolazione della colonna vertebrale di bovini di età superiore ai dodici mesi.

    (163)

    Pertanto, le considerazioni fatte sugli «aiuti per gli allevatori e i macelli» sono applicabili, mutatis mutandis, ai macellai che detengono MSR interessati da tale aspetto dello SPE. Di conseguenza, l’eliminazione gratuita delle colonne vertebrali presso macellai e laboratori di sezionamento a partire dal 1o gennaio 2002 costituisce un aiuto di Stato a favore di tali imprese.

    1.1.5.   Aiuto per il commercio esentato dal pagamento della tassa

    (164)

    La nozione di aiuto viene interpretata dalla Corte nel senso che non riguarda misure che introducono una differenziazione tra imprese in materia di spese, quando questa differenziazione risulta dalla natura e dall’economia del sistema di spese di cui trattasi. Spetta allo Stato membro che ha introdotto tale differenziazione tra imprese in materia di spese dimostrare che essa è effettivamente giustificata dalla natura e dall'economia del sistema di cui trattasi (37).

    (165)

    La legge n. 96-1139 prevede l’esenzione delle imprese che vendono la carne al dettaglio il cui fatturato annuale è inferiore a 2,5 milioni di FRF (tale soglia in seguito è stata aumentata a 5 milioni di FRF, cfr. considerando 18). Tale esenzione comporta una perdita di risorse per lo Stato (38) e non sembra essere giustificata dalla natura e dall’economia del sistema fiscale che mira ad assicurare le entrate dello Stato.

    (166)

    Infatti, l’esenzione non si riferisce al fatturato realizzato con vendite di carne, ma al fatturato globale delle vendite. Ad esempio, è possibile che un’impresa che vende esclusivamente carne e che con tali vendite raggiunge un fatturato di 2,4 milioni di FRF non sia assoggettata alla tassa. Per contro, un’impresa di alimentazione generale con un fatturato totale di 10 milioni di FRF, di cui 1 milione di FRF realizzato con vendite di carne, sarà assoggettata alla tassa. Poiché la tassa viene calcolata sul valore dei prodotti a base di carne, non sembra giustificabile l’esenzione dal pagamento della tassa per un’impresa con un fatturato più elevato in termini di vendite di carne, mentre il suo concorrente, che realizzerebbe un fatturato inferiore con i prodotti a base di carne, sarebbe assoggettato alla tassa.

    (167)

    Di conseguenza la suddetta esenzione costituisce un vantaggio effettivo per il commercio esentato (39). Pertanto si tratta di un aiuto a favore di venditori esentati, che in tal modo si avvantaggiano di un alleggerimento del carico fiscale. In base ai dati riguardanti il commercio di carne di cui al considerando 171, la Commissione conclude che l’esenzione dalla tassa dei commercianti che realizzano un fatturato inferiore a 2,5 milioni di FRF (e, in seguito, di 5 milioni di FRF) è un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

    1.2.   INCIDENZA SUGLI SCAMBI

    (168)

    Per stabilire se gli aiuti di cui trattasi rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre in ultima analisi stabilire se essi possono incidere sugli scambi tra Stati membri.

    (169)

    La Corte ha constatato che quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di una categoria di imprese nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi ultimi vanno considerati influenzati dall’aiuto (40).

    (170)

    Per quanto riguarda l’eliminazione delle carcasse, si tratta di un servizio che può essere offerto in modo transfrontaliero. Peraltro, ciò è dimostrato dall’esistenza di diverse grande imprese multinazionali che operano in tale settore, che offrono i loro servizi in diversi Stati membri, fra cui la Francia. Di conseguenza, la Commissione sottolinea che i pagamenti concessi alle imprese di eliminazione delle carcasse di animali francesi incidono sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

    (171)

    Per quanto riguarda le sardigne, gli allevatori e i macelli, i laboratori di sezionamento e i macellai che detengono MSR, il fatto che vi siano scambi di prodotti di carne tra Stati membri è dimostrato dall’esistenza di organizzazioni comuni di mercato nel settore, elencate nel considerando 124. La tabella 2 mostra il livello degli scambi commerciali tra la Francia e gli altri Stati membri per i prodotti interessati più pertinenti durante il primo anno di applicazione della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali.

    Tabella 2

    Francia/UE 14

    Carne bovina

    Carne suina

    Pollame

    Importazioni 1997

    Tonnellate

    286 000

    465 000

    140 000

    milioni di ECU

    831

    1 003

    258

    Esportazioni 1997

    Tonnellate

    779 000

    453 000

    468 000

    milioni di ECU

    1 967

    954

    1 069

    (172)

    Inoltre, sembra importante sottolineare che, secondo i dati forniti alla Commissione, nel 1999 la Francia importava animali vivi per un valore di 2 297 milioni di FRF, mentre le importazioni di carni e frattaglie commestibili rappresentavano circa un valore di 17 000 milioni di FRF. La maggior parte dei prodotti di carne importati in Francia sono stati già oggetto delle operazioni di eliminazione delle carcasse nel paese d’origine.

    (173)

    In questo senso, come la Commissione ha già indicato nell’apertura del procedimento d’esame, i denuncianti citano anche una circolare pubblicata dalla Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi francese, secondo la quale la tassa sugli acquisti di carni «può intaccare i margini di guadagno o ridurre il volume degli sbocchi dei produttori stranieri» e, di conseguenza, «comporta il rischio di una dannosa alterazione delle condizioni degli scambi.»

    (174)

    La Commissione conclude quindi nel senso che esiste un impatto, almeno potenziale, sugli scambi per quanto riguarda la misura a favore degli allevatori e dei macelli.

    (175)

    Per quanto riguarda il commercio esentato dalla tassa, la Commissione ritiene che esista un impatto almeno potenziale, dell'esenzione dalla tassa, in particolare sulle zone frontaliere e quindi sugli scambi transfrontalieri.

    (176)

    In conclusione, risulta che tutti gli aiuti, considerati nella loro globalità, possono incidere sugli scambi tra Stati membri. Infatti, i settori interessati sono molto aperti alla concorrenza a livello comunitario e pertanto sensibili ad ogni livello a qualsiasi misura a favore delle imprese in uno o nell’altro Stato membro.

    1.3.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA

    (177)

    Nella sentenza GEMO, la Corte di giustizia ha inoltre considerato che un intervento delle autorità pubbliche che mira a esentare gli allevatori e i macelli dagli oneri finanziari nell’ambito dello SPE risulta essere un vantaggio economico che può falsare la concorrenza. La Commissione ritiene che tale conclusione si applichi anche alle sardigne, alle macellerie e ai laboratori di sezionamento che detengono MSR e al commercio esentato dal pagamento. Infatti, tutti gli operatori economici sono attivi in un mercato aperto alla concorrenza ove il volume degli scambi commerciali, come descritto nel considerando 171, è molto importante, poiché la dimensione di alcune delle imprese agroalimentari interessate dagli aiuti è notevole.

    1.4.   CONCLUSIONI SUL CARATTERE DI «AIUTO» AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

    (178)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le misure a favore delle sardigne, degli allevatori e dei macelli, dei laboratori di sezionamento e dei macellai che detengono MSR e dei commercianti esenti dal pagamento della tassa conferiscano loro un vantaggio di cui altri operatori non possono beneficiare. Tale vantaggio falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese e alcune produzioni, dal momento che può incidere sul commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la Commissione conclude nel senso che tali misure rientrano nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

    2.   ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

    (179)

    L’articolo 87 del trattato contiene tuttavia talune eccezioni al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il trattato, sebbene alcuni di questi aiuti non siano manifestamente applicabili, in particolare quelli previsti al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tali eccezioni non sono state invocate dalle autorità francesi.

    (180)

    Per quanto riguarda le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, esse devono essere interpretate in senso restrittivo, in occasione dell’esame di qualsiasi programma d’aiuto a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso individuale di applicazione di regimi di aiuti generali. In particolare, esse possono essere concesse solo nel caso in cui la Commissione possa stabilire che l'aiuto sia necessario alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui trattasi. Concedere il beneficio delle suddette deroghe ad aiuti che non comportano siffatta contropartita equivarrebbe a permettere violazioni agli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza prive di giustificazione rispetto all’interesse comunitario e, in modo corrispondente, vantaggi indotti per gli operatori di determinati Stati membri.

    (181)

    La Commissione considera che gli aiuti di cui trattasi non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Né essi sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Gli aiuti non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

    (182)

    Tuttavia, l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter beneficiare della deroga di cui al detto punto, gli aiuti devono contribuire allo sviluppo del settore in questione.

    2.1.   L’ILLEGALITÀ DEGLI AIUTI

    (183)

    La Commissione deve segnalare anzitutto che la Francia non ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il dispositivo che istituisce la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali e le azioni da essa finanziate. L’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE (41), definisce come aiuto illegale un aiuto nuovo messo in esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L’obbligo di notifica degli aiuti di Stato è stato sancito dall’articolo 1, lettera c), del suddetto regolamento (42).

    (184)

    Poiché le misure attuate dalla Francia contengono elementi di aiuto di Stato ne consegue che si tratta di aiuti nuovi non notificati alla Commissione e perciò illegali ai sensi del trattato.

    2.2.   DETERMINAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI APPLICABILI ALLE MISURE NON NOTIFICATE

    (185)

    Nel caso di un aiuto di Stato finanziato mediante una tassa parafiscale, sia le azioni finanziate, vale a dire gli aiuti, sia il finanziamento di queste ultime devono costituire oggetto di esame da parte della Commissione. Secondo la Corte, quando le modalità di finanziamento di un aiuto, in particolare mediante contributi obbligatori, fanno parte integrante della misura d’aiuto, l’esame di quest’ultima da parte della Commissione deve necessariamente prendere in considerazione dette modalità di finanziamento (43).

    (186)

    Conformemente al punto 23.3 degli orientamenti agricoli e alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (44), gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati secondo le regole e gli orientamenti in vigore al momento in cui sono stati concessi.

    (187)

    Nel 2002 la Commissione ha adottato gli orientamenti della Comunità per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (45) (di seguito «orientamenti TSE»). Tali orientamenti sono applicabili dal 1o gennaio 2003. Al punto 44 degli orientamenti TSE, è previsto che, salvo i casi, in particolare, dei capi morti e dei rifiuti dei macelli, gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 verranno valutati conformemente alle norme e agli orientamenti applicabili al momento della concessione dell'aiuto. Pertanto, per questi due tipi di aiuto, gli orientamenti TSE costituiscono l’inquadramento pertinente per l’esame di questa fattispecie.

    (188)

    I punti 46 e 47 degli orientamenti TSE prevedono una serie di disposizioni che riguardano i capi morti e i rifiuti dei macelli applicabili nel caso di specie.

    (189)

    Secondo il punto 46 degli orientamenti TSE, concernenti gli aiuti di Stato per le spese inerenti ai capi morti, la Commissione non ha ancora definito chiaramente la sua politica, in particolare per quanto riguarda il rapporto, da un lato, tra le disposizioni in materia di lotta contro le epizoozie, di cui al punto 11.4 degli orientamenti agricoli, che consentono di erogare aiuti di Stato fino al 100 %, e dall'altro l'applicazione del principio «chi inquina paga» e le disposizioni in materia di aiuti per il trattamento dei rifiuti. Pertanto, per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti concessi a livello della produzione, trasformazione e commercializzazione degli animali prima del termine iniziale d'applicazione degli orientamenti TSE e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni della normativa comunitaria, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura del 100 % di tali costi.

    (190)

    Secondo il punto 47 degli orientamenti TSE, in materia di aiuti di Stato relativi ai rifiuti dei macelli, dal gennaio 2001 in poi la Commissione ha adottato una serie di decisioni individuali che autorizzano aiuti di Stato fino al 100 % dei costi di smaltimento di materiale specifico a rischio, farine di carni e di ossa e mangimi contenenti tali prodotti, che dovevano essere smaltiti in conseguenza della nuova normativa comunitaria concernente le TSE. Tali decisioni si fondavano in particolare sul punto 11.4 degli orientamenti agricoli, in considerazione della breve durata di tali aiuti e dell'esigenza di rispettare il principio «chi inquina paga» sul lungo periodo. In via eccezionale, la Commissione ha ammesso la concessione di siffatti aiuti di Stato anche a soggetti diversi dagli operatori del settore della produzione di animali vivi, ad esempio i macelli. Per gli aiuti illegali concessi fino alla fine del 2002 per costi assimilabili derivanti dalla nuova normativa comunitaria sulle TSE, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni comunitarie, la Commissione applicherà gli stessi principi.

    (191)

    Per quanto riguarda gli eventuali aiuti al funzionamento a favore di altri operatori, essi dovranno essere esaminati alla luce degli orientamenti agricoli.

    2.3.   ANALISI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI

    2.3.1.   Gli aiuti

    2.3.1.1.   Aiuti alle sardigne

    (192)

    Gli orientamenti TSE al punto 46 prevedono che, per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti concessi a livello della produzione, trasformazione e commercializzazione degli animali prima del termine iniziale d'applicazione dei presenti orientamenti, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni della normativa comunitaria, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura del 100 % di tali costi.

    (193)

    Il punto 47 degli orientamenti TSE stabilisce che, in materia di aiuti di Stato relativi ai rifiuti dei macelli, dal gennaio 2001 in poi la Commissione ha adottato una serie di decisioni individuali che autorizzano aiuti di Stato fino al 100 % dei costi di smaltimento di materiali specifici a rischio, farine di carni e di ossa e mangimi contenenti tali prodotti, che dovevano essere smaltiti in conseguenza della nuova normativa comunitaria concernente le TSE.

    (194)

    Inoltre la Commissione sottolinea che, secondo quanto previsto ai punti 33 e 34 degli orientamenti TSE, in linea di principio le imprese sono state scelte e remunerate secondo i principi di mercato, in modo non discriminatorio, ricorrendo se necessario a procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, e comunque garantendo un adeguato livello di pubblicità che consente l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Per quanto riguarda la requisizione, la Commissione è d’accordo che, vista l’urgenza delle misure da prendere e non essendo pervenute risposte alle procedure di aggiudicazione, tale mezzo era ugualmente adeguato.

    (195)

    Il punto 47 degli orientamenti TSE rammenta che, in via eccezionale, la Commissione ha ammesso la concessione di siffatti aiuti di Stato anche a soggetti diversi dagli operatori del settore della produzione di animali vivi, ad esempio i macelli. La Commissione ritiene che tale eccezione debba inoltre riguardare altre imprese che eseguono compiti strettamente connessi alla produzione di animali vivi, come le sardigne.

    (196)

    In base ai fatti esposti, la Commissione è in grado di concludere che gli aiuti in questione a favore delle sardigne concessi in Francia nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2002, a livello del 100 % dei costi sostenuti, rispondono alle condizioni degli orientamenti TSE.

    2.3.1.2.   Aiuti agli allevatori — Capi morti

    (197)

    Gli orientamenti TSE al punto 46 prevedono che per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti concessi a livello della produzione, trasformazione e commercializzazione degli animali prima del termine iniziale d'applicazione degli stessi orientamenti, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni della normativa comunitaria, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura del 100 % di tali costi.

    (198)

    In base ai fatti esposti, la Commissione è in grado di concludere che gli aiuti in questione a favore degli allevatori concessi in Francia nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2002, a livello del 100 % dei costi sostenuti, rispondono alle condizioni degli orientamenti TSE.

    2.3.1.3.   Aiuti ai macelli — Carni e frattaglie sequestrate al macello

    (199)

    Il punto 47 degli orientamenti TSE prevede che in materia di aiuti di Stato relativi ai rifiuti dei macelli, la Commissione autorizzi, per gli aiuti di Stato illegali concessi prima della fine del 2002, contributi fino al 100 % dei costi di smaltimento di materiale specifico a rischio, farine di carni e di ossa e mangimi contenenti tali prodotti, che devono essere smaltiti in conseguenza della nuova normativa comunitaria concernente le TSE.

    (200)

    In base ai fatti esposti, la Commissione è quindi in grado di concludere che gli aiuti in questione a favore dei macelli concessi in Francia nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2002, a livello del 100 % dei costi sostenuti, rispondono alle condizioni degli orientamenti TSE.

    2.3.1.4.   Aiuti ai macellai — MSR sequestrati presso i macellai

    (201)

    Il punto 47 degli orientamenti TSE è applicabile, mutatis mutandis, al caso degli MSR (nel caso di specie le colonne vertebrali dei bovini che hanno più di dodici mesi) sequestrati presso i macellai e nei laboratori di sezionamento.

    (202)

    In base ai fatti esposti, la Commissione è in grado di concludere che gli aiuti in questione a favore dei macellai che detengono MSR, che sarebbero stati concessi in Francia nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2002 a livello del 100 % dei costi sostenuti, rispondono alle condizioni degli orientamenti TSE.

    2.3.1.5.   Le imprese esentate dal pagamento della tassa

    (203)

    La Commissione ha constatato che l’esenzione a favore delle imprese il cui fatturato annuale è inferiore a 2,5 milioni di FRF comporta una perdita di risorse per lo Stato e che essa non appare giustificata dalla natura e dall’economia del sistema fiscale. Sebbene quest’ultimo possa certamente prevedere misure necessarie al suo funzionamento razionale ed efficace, come ad esempio imposizioni forfettarie per le piccole imprese, per alleggerire in particolare le esigenze contabili (46), sussistono molti dubbi che tali misure possano arrivare fino a delle esenzioni pure e semplici. Inoltre, sebbene tali esenzioni siano accettabili, la Commissione ritiene che debbano essere limitate a casi molto marginali (47), nei quali, da una parte, le esigenze contabili e, dall’altra, la gestione da parte delle autorità fiscali si rivelerebbero più costose del reddito previsto.

    (204)

    Orbene, nel caso di specie la giustificazione della fissazione della soglia a 2,5 milioni di FRF, importo rilevante, non è affatto chiara e non sembra emergere dai lavori preparatori della legge n. 96-1139 (48). La portata selettiva dell’esenzione di cui trattasi diviene chiara se si tiene conto del fatto che, secondo le informazioni della Commissione, l’80 % della carne e dei prodotti di carne sono smerciati nella grande distribuzione che, secondo le informazioni della Commissione, ha in media fatturati globali e anche fatturati specifici per la carne superiori alla soglia (49), mentre i piccoli negozi (macellerie), che realizzano in media un fatturato inferiore alla soglia (1,6 milioni di FRF), si trovano in concorrenza con i grandi.

    (205)

    Pertanto l’effetto della soglia di esenzione risulta essere una esenzione a favore delle macellerie e di altri negozi, mentre la maggior parte della distribuzione, realizzata dai grandi negozi viene tassata. Inoltre, poiché la soglia si riferisce a un fatturato globale (e non esclusivamente alla «carne») è possibile che una macelleria, che realizza un fatturato ad esempio di 2,4 milioni di FRF, sia esentata dalla tassa, mentre un grande negozio, che realizzi un numero inferiore di vendite ma un fatturato globale superiore alla soglia, debba versare la tassa. L’esenzione di cui trattasi sembra perciò dar luogo a un trattamento discriminatorio tra i vari venditori di carne al dettaglio, in base a un criterio che non sembra rispondere a una razionalità inerente al sistema parafiscale.

    (206)

    La Commissione non considera provato che siffatta esenzione sia giustificata dall’economia del sistema fiscale, poiché le autorità francesi non hanno fornito alcun dato rilevante in tal senso.

    (207)

    Per quanto riguarda le imprese di commercializzazione dei prodotti agricoli (e anche dei prodotti che non rientrano nell’allegato I del trattato, visto che la tassa colpisce anche prodotti contenenti carne), poiché la Commissione ritiene che gli scambi intracomunitari siano stati danneggiati, essa considera che l'aiuto rientri nel campo d'applicazione del punto 3.5 degli orientamenti agricoli. Quest’ultimo punto prevede che, per essere considerata compatibile con il mercato comune, qualsiasi misura di aiuto deve costituire un incentivo o esigere una contropartita dal beneficiario. Pertanto, salvo che vi siano eccezioni espressamente previste nella legislazione comunitaria o negli orientamenti agricoli, gli aiuti di Stato unilaterali semplicemente destinati a migliorare la situazione finanziaria dei produttori, ma che non contribuiscono in alcun modo allo sviluppo del settore, e in particolare quelli accordati soltanto in base al prezzo, alla quantità, all’unità di produzione o all’unità dei mezzi di produzione sono equiparati ad aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

    (208)

    L’esenzione nella fattispecie consiste in una riduzione di spese priva di qualsiasi incentivo e di qualsiasi contropartita dei beneficiari, la cui compatibilità con le regole concorrenziali non è stata stabilita.

    (209)

    Per quanto riguarda gli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2000, la prassi della Commissione all’epoca utilizzava già la nozione di aiuto al funzionamento di cui al punto 3.5 degli orientamenti agricoli. Ne consegue che la deroga al principio di divieto degli aiuti, di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, non è applicabile.

    (210)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che l’esenzione fiscale nel caso di specie costituisce un aiuto incompatibile con le regole della concorrenza applicabili.

    2.3.2.   Il finanziamento degli aiuti

    2.3.2.1.   Prima del 31 dicembre 2000

    (211)

    Le autorità francesi hanno scelto, fino al 31 dicembre 2000, di finanziare lo SPE con un prelievo parafiscale destinato a un fondo di gestione a carico dei rivenditori al dettaglio di carni e dei prodotti di carne.

    (212)

    La Commissione ha constatato, in occasione del procedimento di infrazione menzionato al considerando 2, che tale modalità di finanziamento del servizio di eliminazione delle carcasse di animali esclude che venga pagata qualsiasi remunerazione dagli utenti del servizio di eliminazione delle carcasse di animali. Pertanto, l’accollo da parte dello Stato delle spese per le operazioni di eliminazione delle carcasse di animali dà come risultato una diminuzione del prezzo di costo della produzione francese. La tassa risulta quindi essere una contropartita del vantaggio concesso con il finanziamento pubblico integrale della raccolta e della distruzione delle carcasse e del materiale sequestrato nei macelli.

    (213)

    Per contro, ad eccezione degli animali vivi importati e abbattuti in Francia, i prodotti commercializzati in Francia a partire dagli altri Stati membri sostengono la tassa alle stesse condizioni, senza distinzione, ma non beneficiano di vantaggi che derivino dai finanziamenti del fondo. Per tali prodotti si tratta di conseguenza di un onere pecuniario netto. In altri termini, anche se la tassa si applica effettivamente ai prodotti di origine nazionale e ai prodotti degli altri Stati membri a condizioni identiche per quanto riguarda le regole sulla base imponibile, la liquidazione e l’esigibilità, tale parallelismo non esiste per quanto riguarda la destinazione del gettito della tassa.

    (214)

    La Commissione ha esaminato nell’ambito del suddetto procedimento di infrazione, la compatibilità della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali alla luce degli articoli 25 e 90 del trattato.

    (215)

    La Commissione ha ritenuto che la tassa sull’eliminazione delle carcasse non violasse l’articolo 25 del trattato e che non potesse quindi essere qualificata come tassa d’effetto equivalente a un dazio doganale, poiché le autorità francesi avrebbero dimostrato che la tassa non è esclusivamente destinata ad attività che avvantaggiano i prodotti nazionali, vale a dire le carni francesi.

    (216)

    Per quanto riguarda l’articolo 90 del trattato, la Commissione ha concluso che la Francia, applicando una tassa cosiddetta sull'eliminazione delle carcasse di animali sugli acquisti di carne e di altri prodotti specificati eseguiti da qualunque soggetto che effettui vendite al dettaglio di tali prodotti, compensando la suddetta tassa, almeno parzialmente, per quanto riguarda i prodotti francesi, con il finanziamento pubblico integrale dell’eliminazione e della raccolta delle carcasse e del materiale sequestrato nei macelli, mentre i prodotti commerciali provenienti dagli altri Stati membri sostengono la tassa nelle medesime condizioni, ma non beneficiano dei vantaggi che derivano dal fondo al quale la tassa è destinata, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 90 del trattato.

    (217)

    La Commissione ritiene pertanto che la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali sia in contrasto con l’articolo 90 del trattato, poiché essa ha stabilito una discriminazione fiscale a danno dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri. Ciò riguarda tutte le carni importate e gli animali vivi nella misura in cui questi ultimi non beneficiano delle attività di eliminazione delle carcasse di animali. Occorre rammentare su tale punto che le importazioni in Francia di carni provenienti da altri Stati membri sono molto più importanti di quelle degli animali vivi.

    (218)

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (50), la Commissione ritiene, di regola, che il finanziamento di un aiuto di Stato per mezzo di oneri obbligatori può avere una incidenza sull’aiuto con un effetto protettore che va al di là dell’aiuto propriamente detto. Infatti, la tassa di cui trattasi costituisce un onere obbligatorio. Secondo questa stessa giurisprudenza, la Commissione ritiene che un aiuto non possa essere finanziato con prelievi parafiscali che gravano altresì sui prodotti importati dagli altri Stati membri.

    (219)

    Tenendo conto di tale giurisprudenza e del fatto che la tassa serve a finanziare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato e assume un carattere discriminatorio che contrasta con l'articolo 90 del trattato, in quanto i prodotti provenienti dagli altri Stati membri sono ugualmente assoggettati alla tassa, senza tuttavia beneficiare dei vantaggi che derivano dal fondo al quale quest’ultima è destinata, la Commissione ritiene che il gettito della tassa ottenuto gravando i prodotti importati dagli altri Stati membri costituisca un finanziamento irregolare dell’aiuto alla luce delle regole della concorrenza.

    2.3.2.2.   Dopo il 31 dicembre 2000

    (220)

    Dal 1o gennaio 2001 il gettito della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali non è più destinato al fondo creato a tale scopo, bensì direttamente al bilancio generale dello Stato. La Commissione ritiene che in generale l’introduzione del gettito di una tassa nel sistema del bilancio nazionale non renda possibile rintracciare il nesso tra la suddetta tassa e il finanziamento di un determinato servizio fornito e finanziato dallo Stato. Pertanto, non è possibile affermare che una tassa riveste carattere discriminatorio rispetto ad altri prodotti, in quanto il prodotto della tassa stessa si confonderebbe con gli altri introiti dello Stato senza che il finanziamento degli aiuti possa essergli direttamente attribuito.

    (221)

    La Commissione ha archiviato il procedimento di infrazione in data 26 giugno 2002. Tuttavia, la denuncia presentata alla Commissione conteneva argomenti che meritavano di essere presi in considerazione nell’ambito del presente procedimento. Tali argomenti facevano sorgere gravi dubbi sul fatto che la risorsa e il suo impiego siano effettivamente dissociati.

    (222)

    Pertanto, sebbene il nuovo sistema concepito dalle autorità francesi consistesse nel destinare il gettito della tassa al bilancio generale dello Stato, risulterebbe che una volta all’interno del bilancio, tale gettito sarebbe stato destinato ad un capitolo preciso del ministero dell’Agricoltura e successivamente versato nel bilancio del CNASEA, che era l’organismo incaricato della gestione finanziaria del servizio di eliminazione delle carcasse di animali. I dati di cui disponeva la Commissione sembravano mettere in discussione anche la suddetta dissociazione.

    (223)

    La Commissione dopo un esame dei documenti legislativi francesi si è interrogata sull'asserita dissociazione tra la risorsa e il suo utilizzo. Infatti, tale dissociazione nella realtà potrebbe avere come conseguenza il ritorno al sistema fiscale che la Commissione aveva già contestato, ai sensi dell'articolo 90 del trattato, nell'ambito del procedimento di infrazione menzionato al considerando 2.

    (224)

    Le autorità francesi ammettono che, nell’ambito della presentazione delle nuove disposizioni riguardanti la tassa, è stato posto l’accento sulla necessità di proseguire il finanziamento dello SPE. Tale motivazione era ancor più logica visto che la tassa era stata destinata a tale obiettivo dal 1o gennaio 1997.

    (225)

    Tuttavia, ne consegue che, sul piano giuridico, nessun testo vincolante è stato adottato per prevedere un finanziamento dello SPE con il gettito della tassa sull'eliminazione delle carcasse di animali, come era avvenuto nel 1997. In tale periodo l’articolo 1 della legge n. 96-1139 del 26 dicembre 1996 prevedeva che il gettito della tassa fosse destinato a un fondo che aveva come oggetto il finanziamento della raccolta e dell’eliminazione delle carcasse di animali e del materiale sequestrato nei macelli riconosciuto non idoneo al consumo umano e animale.

    (226)

    Le autorità francesi chiariscono che dal 1o gennaio 2001, non esistono più fondi per finanziare lo SPE e che i crediti destinati allo SPE sono inseriti nel bilancio del ministero dell'Agricoltura come altre spese. Inoltre, gli importi relativi al gettito della tassa e al costo dello SPE non sono equivalenti. Il gettito della tassa ammonta infatti a 550 milioni di EUR nel 2003, mentre il totale dei crediti destinati al ministero dell’Agricoltura per lo stesso anno ammonta a 280 milioni di EUR.

    (227)

    Le autorità francesi ritengono di conseguenza che sebbene abbiano conservato il titolo iniziale, tale prelievo non è più destinato in modo specifico al finanziamento dello SPE.

    (228)

    La Commissione sottolinea che, in una causa attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia (51), l’avvocato generale ha osservato che i criteri seguenti rivelano l’esistenza di un nesso diretto e indissolubile tra una tassa e un aiuto di Stato: a) la misura in cui l’aiuto in questione è alimentato dal gettito della tassa; b) la misura in cui il gettito della tassa è specificamente destinato all'aiuto; c) la misura, che risulta dalla normativa di cui trattasi, nella quale il nesso tra il gettito della tassa e la relativa destinazione come aiuto ha un carattere obbligatorio; d) la misura e il modo in cui l’accoppiata tassa/aiuto influenza i rapporti di concorrenza nel (sotto)settore interessato o nella categoria di imprese interessata.

    (229)

    La Commissione, considerando che si tratta dei parametri pertinenti, constata che, infatti, dal 1o gennaio 2001, non è stato fatto alcun riferimento nella legge francese alla destinazione della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali a un obiettivo concreto; pertanto la tassa non sembra essere specificamente destinata al finanziamento dello SPE a partire da tale data. Non sembra possibile accertare l’esistenza di un nesso tra il prodotto della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali e la relativa destinazione.

    (230)

    La Commissione prende nota delle osservazioni delle autorità francesi secondo le quali i fondi destinati allo SPE non sono stati utilizzati a fini diversi dal finanziamento di tale servizio. Peraltro, la tabella 1 mostra che le entrate della tassa per gli anni 2001 e 2002 (950 323 981 EUR) e il totale pagato per lo SPE (411 472 078 EUR) non sono affatto identici; ciò vale anche per ciascuno di questi anni e solo una parte del gettito della tassa è stato destinato a finanziare lo SPE, il che induce senz’altro a pensare che esista una dissociazione tra la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali e il finanziamento dello SPE dal 1o gennaio 2001.

    (231)

    Inoltre, la Commissione sottolinea che, in seguito all’apertura del procedimento d’esame, essa non ha ricevuto altre informazioni dei denuncianti relative, in modo chiaro e definitivo, ai loro argomenti in materia. Gli argomenti forniti dal denunciante non hanno permesso alla Commissione di stabilire il nesso tra il prelievo parafiscale e il regime di aiuto.

    (232)

    La Commissione riafferma pertanto le sue conclusioni nell’ambito del procedimento di infrazione archiviato e conclude che esiste una dissociazione tra la tassa sull'eliminazione delle carcasse di animali e il finanziamento dello SPE dal 1o gennaio 2001.

    2.3.2.3.   Conclusioni sui due periodi

    (233)

    Nella misura in cui il finanziamento di un aiuto di Stato è considerato incompatibile con le regole della concorrenza applicabili, l’aiuto così finanziato deve ugualmente essere considerato incompatibile dalla Commissione per tutto il tempo in cui il finanziamento irregolare si è protratto. Infatti, la regolarità del finanziamento di un aiuto di Stato è una condizione indispensabile alla dichiarazione di compatibilità di quest’ultimo.

    VI.   CONCLUSIONE

    (234)

    Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 a favore delle sardigne, degli allevatori e dei macelli nell’ambito del finanziamento del servizio pubblico dell’eliminazione delle carcasse di animali, finanziato tramite una tassa sull’acquisto delle carni che si applica anche ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, ha rispettato le disposizioni comunitarie applicabili a livello dei suddetti beneficiari. Orbene, la Commissione ha accertato l'esistenza di una violazione dell'articolo 90 del trattato a livello del finanziamento degli aiuti. Pertanto, la Commissione non può dichiarare il regime in questione compatibile, poiché ha operato una discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali.

    (235)

    La Commissione nel caso di specie ritiene opportuno adottare una decisione condizionale utilizzando la possibilità offerta dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, secondo il quale la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa.

    (236)

    Per porre rimedio alla violazione dell’articolo 90 ed eliminare così retroattivamente la discriminazione, la Francia deve procedere al rimborso della parte della tassa che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri entro un termine e alle condizioni stabilite dalla Commissione. La riparazione di tale violazione renderebbe gli aiuti in questione compatibili con l’articolo 87 del trattato.

    (237)

    La Commissione stabilisce le condizioni che vanno osservate per il suddetto rimborso. Pertanto, la Francia deve rimborsare ai contribuenti della tassa la parte che è stata applicata sulle carni provenienti dagli altri Stati membri tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

    la Francia notifica individualmente ai debitori della tassa, entro sei mesi a partire dalla notifica della presente decisione, il diritto specifico di rimborso di cui essi godono,

    per presentare la domanda di rimborso, i debitori devono disporre di un termine in conformità con il diritto nazionale e in ogni caso di un termine minimo di sei mesi,

    il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda,

    le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (52),

    le autorità francesi ammettono qualsiasi prova ragionevole da parte dei debitori con la quale si comprovi la parte della tassa pagata applicata sulla carne proveniente dagli altri Stati membri,

    il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare quella di non aver fatto ripercuotere la tassa,

    nel caso in cui un contribuente non abbia ancora pagato la tassa, le autorità francesi rinunciano formalmente al pagamento di quest’ultima, compresi gli eventuali relativi interessi di mora,

    le autorità francesi inviano alla Commissione, entro venti mesi dalla notifica della presente decisione, una relazione completa che dimostra la buona esecuzione della misura di rimborso.

    (238)

    Con lettera del 9 dicembre 2004 la Francia si è impegnata a rispettare tali condizioni.

    (239)

    Nel caso in cui la Francia non rispettasse il suo impegno in relazione a tali condizioni, la Commissione potrebbe riaprire il procedimento formale d’esame, come previsto all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999, oppure sottoporre la questione alla Corte di giustizia, come previsto all’articolo 23 del suddetto regolamento. La Commissione ritiene che la prima possibilità sia nel caso di specie la più opportuna. Tale possibilità potrebbe avere come conseguenza, come previsto dall'articolo 14 del suddetto regolamento, l'adozione di una decisione finale negativa con il recupero dell’insieme degli aiuti concessi nel periodo interessato, il cui importo è valutato in 417 080 311 EUR.

    (240)

    Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 a favore delle sardigne, degli allevatori e dei macelli nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    (241)

    Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione nel 2002 a favore delle macellerie e dei laboratori di sezionamento che detengono MSR nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    (242)

    La misura di esenzione dal pagamento di una tassa sull’acquisto delle carni a favore di talune imprese di commercializzazione della carne, in vigore tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2002, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

    (243)

    Le misure che costituiscono l’oggetto della presente decisione non sono state notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e costituiscono di conseguenza aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

    (244)

    La Commissione si rammarica del fatto che la Francia abbia messo in esecuzione le suddette misure in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    (245)

    Per quanto riguarda aiuti attuati senza attendere la decisione finale della Commissione, occorre rammentare che, dato il carattere imperativo delle regole di procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, di cui la Corte ha riconosciuto l’effetto diretto nelle sentenze Carmine Campolongo contro Azienda Agricola Maya (53), Gebrüder Lorenz GmbH contro Germania (54) e Steinecke e Winlig contro Germania (55), l’illegalità dell’aiuto in questione non può essere sanata a posteriori [sentenza Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri contro Francia (56)].

    (246)

    La Corte di giustizia ha rammentato che quando una misura di aiuto, le cui modalità di finanziamento costituiscono parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell'obbligo di notifica, i giudici nazionali sono tenuti in linea di principio, ad ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi specificamente applicati per finanziare tale aiuto. Inoltre, essa rammenta che i giudici nazionali sono tenuti a salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto, avente effetto diretto, di attuazione degli aiuti, sancito dall'articolo 88, paragrafo 3, ultima frase, del trattato. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l'esecuzione delle misure d'aiuto in questione, quanto il recupero degli aiuti finanziari concessi (57).

    (247)

    La Commissione non dispone di informazioni nelle quali sia precisato in quale misura i rimborsi della tassa, effettuati o da effettuare su tale base, porteranno effettivamente a un rimborso totale, in particolare delle tasse riscosse sulle carni provenienti da altri Stati membri.

    (248)

    In caso di incompatibilità degli aiuti illegali con il mercato comune, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. Tale rimborso è necessario al fine di ristabilire la situazione anteriore sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell'aiuto concesso in modo illegale ha potuto indebitamente beneficiare dalla data di concessione dello stesso.

    (249)

    La Francia deve recuperare gli aiuti incompatibili nel caso di specie, in particolare quelli a favore delle imprese esentate dal pagamento della tassa sugli acquisti di carne. L’importo totale degli aiuti da recuperare è costituito dalle somme pagate sotto forma di esenzione dal pagamento di una tassa sull'acquisto delle carni a favore di talune imprese di commercializzazione di carne durante il periodo in questione.

    (250)

    L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che il recupero comprenda gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Tali interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario.

    (251)

    Gli aiuti devono essere rimborsati secondo le procedure previste dalla legislazione francese. Gli importi comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato versato sino alla data del suo recupero effettivo. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (58).

    (252)

    La presente decisione non pregiudica le eventuali conseguenze che la Commissione trarrà a livello del finanziamento della politica agricola comune tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 a favore delle sardigne nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni che si applica anche ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché la Francia rispetti gli impegni riportati al paragrafo 4 del presente articolo.

    2.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 a favore degli allevatori nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni che si applica anche ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché la Francia rispetti gli impegni riportati al paragrafo 4 del presente articolo.

    3.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 a favore dei macelli nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni che si applica anche ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché la Francia rispetti gli impegni riportati al paragrafo 4 del presente articolo.

    4.   La Francia rimborsa ai debitori della tassa sugli acquisti di carne la parte della tassa che è stata applicata alle carni provenienti dagli altri Stati membri tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000. Quanto sopra nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

    la Francia notifica individualmente ai debitori della tassa, entro sei mesi a partire dalla notifica della presente decisione, il diritto specifico di rimborso di cui essi godono,

    per presentare la domanda di rimborso, i debitori devono disporre di un termine in conformità con il diritto nazionale e in ogni caso di un termine minimo di sei mesi,

    il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda,

    le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione,

    le autorità francesi ammettono qualsiasi prova ragionevole da parte dei debitori che dimostri la parte della tassa pagata che sia stata applicata alla carne proveniente dagli altri Stati membri,

    il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare quella di non aver fatto ripercuotere la tassa,

    nel caso in cui un contribuente non abbia ancora pagato la tassa, le autorità francesi rinunciano formalmente al pagamento di quest’ultima, compresi gli eventuali relativi interessi di mora,

    la Francia invia alla Commissione, entro venti mesi dalla notifica della presente decisione, una relazione completa a dimostrazione della diligente esecuzione del presente articolo.

    5.   Il presente articolo lascia impregiudicati gli eventuali diritti di rimborso della tassa sull'acquisto di carne che i contribuenti potrebbero vantare in base ad altre disposizioni del diritto comunitario.

    Articolo 2

    1.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 a favore delle sardigne nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    2.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 a favore degli allevatori nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    3.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 a favore dei macelli nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    4.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 a favore delle macellerie e dei laboratori di sezionamento che detengono materiali specifici a rischio (MSR) nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    Articolo 3

    La misura di esenzione del pagamento di una tassa sull’acquisto delle carni a favore di talune imprese di commercializzazione della carne, in vigore tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2002, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

    La Francia adotta le misure necessarie per recuperare gli aiuti versati ai beneficiari secondo questo regime. L’importo totale da recuperare degli aiuti dev'essere attualizzato tenendo conto degli interessi a decorrere dalla data nella quale l’aiuto è stato versato fino alla data del suo recupero effettivo. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

    Articolo 4

    Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Francia informa la Commissione in merito alle misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 5

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 226 del 21.9.2002, pag. 2.

    (2)  N. A/97/4309.

    (3)  Cfr. nota 1.

    (4)  Aiuto di Stato n. N 515/2003, lettera alle autorità francesi n. C(2004) 936 def. del 30.3.2004.

    (5)  Journal officiel de la République française (JORF) n. 301 del 27.12.1996, pag. 19184.

    (6)  Sulla base di 1 FRF = 0,15 EUR.

    (7)  JORF n. 152 del 3.7.1998, pag. 10127.

    (8)  JORF n. 303 del 31.12.2000, pag. 21177.

    (9)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32. Decisione abrogata dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione (GU L 173 dell’11.7.2003, pag. 6).

    (10)  Sentenza del 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring SA/Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Racc. 2001, pag. I-9067.

    (11)  In particolare sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria GmbH e Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, Racc. 2000, pag. I-10745.

    (12)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

    (13)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

    (14)  GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3, al momento dell’attuazione dell’aiuto; in seguito sostituiti da una nuova disciplina (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

    (15)  Decisione della Commissione del 4 ottobre 2000 nella causa NN 76/2000 — Misure a favore dell'allevamento e per la qualità e l'igiene dei prodotti lattiero-caseari (GU C 334 del 25.11.2000, pag. 4).

    (16)  Rapport Collectif budgétaire pour 2000, documento n. 2775, volume II.

    (17)  Sentenza del 3 maggio 2001, causa C-204/97, Portogallo/Commissione, Racc. 2001, pag. I-3175.

    (18)  Sentenza del 20 novembre 2003, causa C-126/01, Ministre de l'économie, des finances et de l’industrie/GEMO SA, non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (19)  GU L 162 dell’1.7.1996, pag. 1.

    (20)  JORF del 3.1.1976, pag. 150.

    (21)  JORF n. 279 del 2.12.2000, pag. 19178.

    (22)  JORF n. 204 del 31.12.1996, pag. 19697.

    (23)  JORF n. 255 dell’1.11.1997, pag. 15908.

    (24)  JORF dell’8.1.1959, pag. 548.

    (25)  JORF del 4.4.1962, pag. 3542.

    (26)  GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76. Decisione abrogata dal regolamento (CE) n. 1326/2001 (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60).

    (27)  GU L 6 dell’11.1.2001, pag. 16. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 446/2004 (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 62).

    (28)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

    (29)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

    (30)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

    (31)  GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1254/1999.

    (32)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (33)  Sentenza del 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark, Racc. 2003, pag. I-07747, e sentenza del 22 novembre 2003, cause riunite C-34/01 e C-38/01, Enirisorse/Ministero delle Finanze, non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (34)  Sentenza del 22 maggio 2003, causa C-355/00, Freskot AE/Elliniko Dimosio, Racc. 2003, pag. I-5263.

    (35)  Dati estratti dalla relazione n. 131 del Senato francese, sessione ordinaria del 1996-1997, presentata da Roger Rigaudière.

    (36)  Causa C-280/00, già citata.

    (37)  Sentenza del 29 aprile 2004, causa C-159/01, Paesi Bassi/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (38)  Sulle esenzioni, cfr. sentenza del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España SA/Ayuntamiento de Valencia, causa C-387/92, punto 13, Racc. 1994, pag. I-877.

    (39)  Sulla natura e l’economia del sistema, cfr. sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, causa C-75/97, punto 33, Racc. 1999, pag. I-3671, che rinvia alla sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, causa 173/73, punto 33, Racc. 1974, pag. 709.

    (40)  Sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, punto 11, Racc. 1980, pag. 2671.

    (41)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto d’adesione del 2003.

    (42)  È definito «nuovo aiuto» qualsiasi aiuto, cioè qualsiasi regime di aiuti o qualsiasi aiuto individuale che non è un aiuto esistente, compresa qualsiasi modifica di un aiuto esistente.

    (43)  Sentenza del 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Belgio/Van Calster e a., non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (44)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

    (45)  GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.

    (46)  Cfr. comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

    (47)  Cfr. sotto questa prospettiva l’altra esenzione prevista dal punto V dell’articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte, «la tassa non è dovuta quando l’importo degli acquisti mensili è inferiore a 20 000 FRF, IVA esclusa», che sembra riguardare i venditori di dimensioni minori.

    (48)  Va notato che il problema è ulteriormente aggravato dall'articolo 35 della legge finanziaria rettificativa per il 2000 che aumenta la soglia a 5 milioni di FRF.

    (49)  Il fatturato medio di un supermercato è di circa 40 milioni di FRF, di cui quasi la metà riguardante prodotti freschi; il pollame rappresenta soltanto il 22 % di tali prodotti freschi, il che significa un fatturato «carne» di circa 4 milioni di FRF.

    (50)  Sentenza del 25 giugno 1970, causa C-47/69, Francia/Commissione, Racc. 1970, pag. 487.

    (51)  Conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed presentate il 4 marzo 2004, causa C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant/Staatssecretaris van Financiën, non ancora pubblicate nella Raccolta.

    (52)  Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

    (53)  Sentenza del 19 giugno 1973, causa C-77/72, Racc. 1973, pag. 611.

    (54)  Sentenza dell’11 dicembre 1973, causa C-120/73, Racc. 1973, pag. 1471.

    (55)  Sentenza del 22 marzo 1977, causa C-78/76, Racc. 1977, pag. 595.

    (56)  Sentenza del 21 novembre 1991, causa C-354/90, Racc. 1991, pag. I-5505.

    (57)  Sentenza Van Calster e a., già citata.

    (58)  Cfr. nota 52.


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